Sentenza 29 aprile 2005
Massime • 1
In relazione alla responsabilità civile dalla circolazione di veicoli, pur in assenza di una normativa specifica, deve riconoscersi rilevanza sociale, etica e giuridica alla convivenza; pertanto, chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una relazione amorosa, per quanto caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela nei confronti dei terzi. Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt'al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2005, n. 8976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8976 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO IO - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI TRASONE N 8 INT 12, presso lo studio dell'avvocato FORGIONE Ciriaco, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ SPA, in persona dei legali rappresentanti In. Filippo Ceccarini e Dr. Ermanno Mariucci, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RE ZO, RE TO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2309/00 della Corte d'Appello di MILANO, quarta sezione civile, emessa il 6 luglio 2000, depositata il 29/09/00;RG. 95/98+213/99+214/99. udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/01/05 dal Consigliere Dott. CHIARINI Maria Margherita;
udito l'Avvocato CARLO CAIANIELLO (delega Avv. SPADAFORA Giorgio);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 16 aprile 1996 IE BR, unitamente a AZ NN e al figlio di costei, AM IO, convenivano dinanzi al Tribunale di Milano LL NA, LL ZO e la Ras Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essi subiti a seguito dell'incidente verificatosi il 27 dicembre 1992, in cui l'auto dell'IE, condotta dalla sua convivente AZ NN, era stata investita dall'auto condotta da LL NA, di proprietà di LL ZO.
A causa della collisione la AZ riportava gravi lesioni e fratture, con conseguente invalidità temporanea totale per quindici mesi, e postumi permanenti del 50%, incidenti sulla capacità lavorativa al 100%, sì che ad esso IE erano derivati, di riflesso, gravi danni, morale e biologico, per complessive L. 250.000.000, oltre al danno patrimoniale per l'autovettura. Con sentenza dell'11 marzo 1998 il Tribunale di Milano rigettava la domanda dell'IE perché sfornita di prova in mancanza di indicazione del periodo di convivenza, delle conseguenze su di essa e sull'IE dopo l'incidente, nonché dell'anno di immatricolazione e dello stato di conservazione dell'auto.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2000, accoglieva l'appello dell'IE limitatamente al risarcimento del danno all'auto.
Confermava per il resto il rigetto del gravame sulla considerazione che la convivenza con la AZ aveva avuto inizio da breve tempo - nell'anno dell'incidente - e difettavano altri elementi probato-ri in ordine ad aspetti rilevanti del rapporto, incidenti sui lamentati danni, non avendo l'IE neppure dedotto una sua patologia conseguita alle lesioni della sua convivente. Analoghe considerazioni valevano per la richiesta di risarcimento del danno morale. Avverso questa sentenza ricorre per due motivi l'IE, cui resiste la s.p.a. Riunione Adriatica di Sicurtà. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disposto lo stralcio dei documenti allegati alla memoria dell'IE perché in Cassazione la produzione dei documenti è ammissibile soltanto nei limiti indicati dall'art. 372 cod. proc. civ. e con le formalità previste da detta norma.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce: ^Violazione e falsa applicazione degli artt. 2059/ 2043 c.c.; violazione degli artt. 2697 e 143 c.c., in relazione agli artt. 360 nn 3 e 5 c.p.c.". L'IE ha dimostrato la convivenza con la AZ e tale stato è rilevante per il nostro ordinamento ai fini anche del risarcimento del danno, sì che aver condizionato questo diritto alla durata della convivenza o ad altri aspetti del rapporto, viola gli artt. 2043 e 2059 cod. civ. il convivente more uxorio ha infatti diritto ad ottenere il risarcimento del danno morale (analogo a quello della famiglia legittima: art. 2059 cod. civ.), patrimoniale (per il contributo alla vita quotidiana: art. 2043 le cod. civ.), e biologico, come quello sofferto per la morte o lesioni di prossimi congiunti.
2.- Con il secondo motivo l'IE deduce: " Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. sotto un ulteriore profilo: diritte dell'IE ad ottenere il risarcimento del danno biologico;
violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.". La Corte di Appello ha negato il risarcimento del danno biologico che può sussistere tutte le volte che l'evento incide sull'integrità psichica e sulle manifestazioni della vita, incrinando l'equilibrio personale, e certamente il grado di invalidità residuato alla AZ (60%), ha leso lo status complessivo di convivente di esso ricorrente.
I due motivi, che possono trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati.
Occorre preliminarmente considerare che, dalla libera determinazione dei conviventi di fatto di non contrarre il vincolo del matrimonio, e quindi di non assumere gli obblighi che l'ordinamento impone vicendevolmente ai coniugi (coabitazione, fedeltà, solidarietà, assistenza materiale e morale), consegue l'inesistenza di qualsiasi diritto, sia di natura personale che patrimoniale, di un convivente verso l'altro, ed infatti è pacifico che qualsiasi prestazione patrimoniale fra loro, se non costituisce adempimento di una regolamentazione negoziale, non può esser pretesa, ma determina soltanto l'effetto della soluti retentio (art. 2034 cod. civ.). Da qui la difficoltà per l'interprete, in assenza di disciplina normativa di carattere generale sui requisiti indispensabili affinché un'unione di fatto - anche nell'ipotesi in cui 1 conviventi, o uno di essi, non sia libero di stato - sia meritevole di tutela giuridica di fronte ai terzi, di enucleare un modello di convivenza dalla disciplina dettata da ragioni di solidarietà sociale (quali ad esempio i decreti luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 968, art. 8 e 27 ottobre 1918, n. 1726, art. 12, ispiratori della legge 18 marzo 1968 n. 313 in materia di pensioni di guerra;
il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1450, art. 1, lett. b, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, il d.p.r. 1965 n. 1124, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, norme peraltro emanate in un' epoca in cui nel nostro ordinamento non vi era il divorzio, ancorché le ragioni di solidarietà sociale a cui esse sono ispirate hanno indotto il giudice delle leggi - sentenza n. 404 del 1988 - a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, legge 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui non prevedeva, tra gli altri successibili nella titolarità del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio, al quale peraltro già la legislazione vincolistica aveva esteso la fruibilità di alcuni benefici). In relazione alla disciplina della responsabilità civile dalla circolazione dei veicoli non è superfluo rilevare che il legislatore, nell'estendere l'assicurazione obbligatoria per la RCA al convivente, aveva previsto la risarcibilità del danno patrimoniale e morale soltanto per il convivente superstite della vittima deceduta - così regolamentando un'ipotesi che da tempo aveva trovato riconoscimento giuridico nella giurisprudenza - ed aveva a tal fine disciplinato i requisiti della convivenza (art. 20 legge 12 gennaio 1992, tra cui la durata di essa per un periodo non inferiore a cinque anni) - in tal modo consentendo all'interprete di superare ogni questione scaturente dalla necessità di raccordare i principi in tema di responsabilità civile, tra cui quello secondo il quale il fatto dannoso, a norma dell'art. 2043 cod. civ., deve esseri contra ius e cioè deve ledere un diritto, e l'esigenza sociale di riconoscere rilevanza giuridica ad interessi e ragionevoli aspettative non in contrasto con la legge, derivanti dalla convivenza - ma la legge non fu promulgata proprio per la mancanza di criteri obbiettivi per la liquidazione del danno biologico. Comunque il dato comune che emerge dalla legislazione vigente e dalle pronunce giurisprudenziali, è che la convivenza assume rilevanza sociale, etica e giuridica in quanto somiglia al rapporto di coniugio, anche nella continuità nel tempo.
Ne consegue che colui che chiede il risarcimento dei danni derivatigli, quale vittima secondaria, dalla lesione materiale cagionata alla persona con cui convive, dalla condotta illecita del terzo, deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima, e perciò, per poter esser ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve esser dimostrata l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi.
Quanto poi alla prova di tali elementi strutturali e qualificativi, concreti e riconoscibili all'esterno, presupposti di esistenza della convivenza more uxorio e parametri caratterizzanti la stessa, può esser fornita con qualsiasi mezzo (art. 2697 cod. civ.), mentre il certificato anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) può tutt'al più provare la coabitazione, insufficiente a provare altresì la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
I giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria dell'IE in conseguenza delle lesioni riportate dalla AZ, non si sono discostati da tali principi avendo riscontrato la mancanza di prova su alcuni requisiti indispensabili, tra cui la stabilità della convivenza e la durata della medesima al momento del fatto dannoso, la cui prova era altresì necessaria per determinare il danno biologico e morale dell'IE, perché la liquidazione dei predetti tipi di danno deve esser personalizzata, e quindi va tenuto conto di tutte le particolarità del caso concreto. Quanto al danno patrimoniale dell'IE, è appena il caso di aggiungere che dalla sentenza impugnata si desume che esso nei precedenti gradi è stato chiesto limitatamente ai danni all'auto, e quindi in ogni caso non può esser ampliato In questa sede. Concludendo il ricorso va respinto.
Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005