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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo M. Vitale, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 04.06.2025 con trattazione cartolare.
Il difensore del ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ed il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio concordatario in Roma il 30.05.2003 con registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2003, Controparte_1 parte 2, Serie A05, atto n. 00280;
- che dalla loro unione è nata la figlia (17.02.2005); Per_1
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza non definitiva n. 248/2020 pubblicata il 21.02.2020 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- che, con sentenza n. 1257/2022 pubblicata il 07.12.2022, il Tribunale di
Civitavecchia ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, la disciplina del diritto di visita materno, il mantenimento in via diretta della figlia da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, il godimento in capo alla ella casa coniugale acquistata CP_1 in comproprietà dalle parti;
- che da allora non è ripresa la convivenza, né si è ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti;
- che è stata seguita del centro famiglia della ASL di appartenenza per Per_1 una migliore gestione della fase di separazione tra i genitori e del conflittale rapporto con la madre;
- che la figlia è divenuta maggiorenne, non è economicamente autonoma e continua a vivere prevalentemente presso l'abitazione paterna.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il mantenimento diretto della figlia da parte del genitore nel periodo di permanenza presso l'abitazione di
2 ciascuno, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie della figlia maggiorenne, collocata in via prevalente presso l'abitazione paterna.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della parte, ha dichiarato la contumacia della resistente.
All'esito dell'audizione del ricorrente, il difensore ha richiesto l'emissione di una sentenza parziale, ed il Giudice, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, ha riservato al Collegio la decisione sullo status e, in assenza di richieste di prova orale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di decisione e concesso i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con sentenza n. 749/2024 pubblicata il 08/05/2024 è stata dichiarata la cessazione egli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'esito dell'udienza cartolare di rinvio, il Giudice, viste le memorie conclusive con cui il ricorrente ha precisato le conclusioni, nonché le note di udienza depositate il 23.05.2025, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande del ricorrente essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene il Tribunale che nulla osta alla richiesta del ricorrente di confermare il mantenimento diretto della figlia da parte del genitore nel periodo di permanenza presso ciascuna abitazione, atteso che divenuta maggiorenne, non è Per_1 tuttora economicamente autosufficiente.
Devono inoltre essere poste in eguale misura tra i genitori le spese straordinarie della figlia secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia.
In assenza di domande di natura economica, nulla deve essere ulteriormente disposto e deve pertanto essere dichiarata l'autosufficienza economica delle parti.
La contumacia della resistente e la natura della decisione, unitamente all'assenza di domande economiche, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado
3 iscritta al n. 2241/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata il 7.5.2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia maggiorenne non economicamente autonoma, nei periodi di Per_1 permanenza presso l'abitazione di ciascuno, ferma restando l'attuale e prevalente dimora della stessa presso la casa paterna.
2) dispone che le spese straordinarie della figlia vengano ripartite in eguale misura tra i genitori, secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia.
Spese irripetibili.
Così deciso in Civitavecchia, il 16 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2241 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo M. Vitale, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM);
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
La causa è stata rinviata all'udienza del 04.06.2025 con trattazione cartolare.
Il difensore del ricorrente ha depositato le note nei termini assegnati ed ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo ed il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.07.2023 tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ha Parte_1 dedotto:
- che ha contratto matrimonio concordatario in Roma il 30.05.2003 con registrato agli atti dello Stato Civile del Comune all'anno 2003, Controparte_1 parte 2, Serie A05, atto n. 00280;
- che dalla loro unione è nata la figlia (17.02.2005); Per_1
- che il Tribunale di Civitavecchia con sentenza non definitiva n. 248/2020 pubblicata il 21.02.2020 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
- che, con sentenza n. 1257/2022 pubblicata il 07.12.2022, il Tribunale di
Civitavecchia ha disposto l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, la disciplina del diritto di visita materno, il mantenimento in via diretta della figlia da parte dei genitori nei periodi di permanenza presso ciascuno, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, il godimento in capo alla ella casa coniugale acquistata CP_1 in comproprietà dalle parti;
- che da allora non è ripresa la convivenza, né si è ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti;
- che è stata seguita del centro famiglia della ASL di appartenenza per Per_1 una migliore gestione della fase di separazione tra i genitori e del conflittale rapporto con la madre;
- che la figlia è divenuta maggiorenne, non è economicamente autonoma e continua a vivere prevalentemente presso l'abitazione paterna.
Tanto dedotto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, il mantenimento diretto della figlia da parte del genitore nel periodo di permanenza presso l'abitazione di
2 ciascuno, la ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie della figlia maggiorenne, collocata in via prevalente presso l'abitazione paterna.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della parte, ha dichiarato la contumacia della resistente.
All'esito dell'audizione del ricorrente, il difensore ha richiesto l'emissione di una sentenza parziale, ed il Giudice, fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, ha riservato al Collegio la decisione sullo status e, in assenza di richieste di prova orale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di decisione e concesso i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Con sentenza n. 749/2024 pubblicata il 08/05/2024 è stata dichiarata la cessazione egli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
All'esito dell'udienza cartolare di rinvio, il Giudice, viste le memorie conclusive con cui il ricorrente ha precisato le conclusioni, nonché le note di udienza depositate il 23.05.2025, ha riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande del ricorrente essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Ritiene il Tribunale che nulla osta alla richiesta del ricorrente di confermare il mantenimento diretto della figlia da parte del genitore nel periodo di permanenza presso ciascuna abitazione, atteso che divenuta maggiorenne, non è Per_1 tuttora economicamente autosufficiente.
Devono inoltre essere poste in eguale misura tra i genitori le spese straordinarie della figlia secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia.
In assenza di domande di natura economica, nulla deve essere ulteriormente disposto e deve pertanto essere dichiarata l'autosufficienza economica delle parti.
La contumacia della resistente e la natura della decisione, unitamente all'assenza di domande economiche, giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado
3 iscritta al n. 2241/2023 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio pubblicata il 7.5.2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia maggiorenne non economicamente autonoma, nei periodi di Per_1 permanenza presso l'abitazione di ciascuno, ferma restando l'attuale e prevalente dimora della stessa presso la casa paterna.
2) dispone che le spese straordinarie della figlia vengano ripartite in eguale misura tra i genitori, secondo le specifiche contenute nel Protocollo vigente presso il
Tribunale di Civitavecchia.
Spese irripetibili.
Così deciso in Civitavecchia, il 16 giugno 2025
Il Presidente Il Giudice relatore dott.ssa Roberta Nardone dott. Gianluca Gelso
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