Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4864 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/03/2025
e vertente
TRA
(p. VA ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano
Dininno in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Altamura, via Mestre n. 19;
APPELLANTE
E
1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Ida Sigismondi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di intervento nel giudizio del 5 maggio 2021 nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale
Regina Margherita n. 8;
INTERVENUTA- CEDENTE
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Ida Sigismondi in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione del 13 giugno 2024 nel presente grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in Roma, via Ovidio 26;
CESSIONARIA INTERVENUTA
Controparte_3
APPELLATA- CONTUMACE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 1618/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 23/01/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – Con atto di citazione ritualmente notificato la società Parte_1
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo n.
[...]
7897/17 emesso dal Tribunale di Roma in data 29/03/2017 con il quale veniva ingiunto ad essa società di pagare, in favore della , Controparte_3
l'importo di euro 28.224,68, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in euro 1.305,00, per l'omesso pagamento delle fatture elencate nel ricorso ed emesse dall'opposta a fronte della somministrazione di energia elettrica/gas. Rappresentava, in fatto, le seguenti circostanze: << 1) La
2 società opponente, operante principalmente nell'ambito dello stampaggio di materie plastiche, sino agli anni 2005-2006 ha esercitato, per diverso tempo, la propria attività in un capannone, condotto in locazione, sito nella Z.I. di
Altamura alla via Del Leccio sn;
2) a partire dal 2007 la medesima società, soprattutto a causa della crisi economica, ha cessato dalla predetta attività ed ha avuto la necessità di mettere a deposito i macchinari, che hanno un ingombro notevole, ormai non più in produzione;
3) il padre del sig. Pt_1
(amministratore della società opposta), ossia il sig.
[...] [...]
, era proprietario di altro opificio situato nella medesima zona Per_1
industriale, alla Via Gravina S.S. 96 C.da Casalneve, dove questi conservava le proprie attrezzature ormai dismesse perché ritiratosi in pensione;
4) pertanto, cogliendo la disponibilità paterna, esso aveva Parte_1
conservato, sin da allora, i macchinari della società Parte_1
nel capannone del genitore, dove si trovavano ancora tutt'ora;
[...]
5) da allora la aveva cessato ogni attività ed Parte_1
i suoi macchinari erano fermi ed inutilizzati presso l'opificio predetto;
6) tale opificio risulta sottoposto a pignoramento immobiliare sin dal 1996 e pende tuttora una procedura di esecuzione immobiliare iscritta al n. 670/1996 R.G.
Es del Tribunale di Bari >>.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito azionato;
il difetto di legittimazione passiva di non avendo l'opponente Controparte_3
sottoscritto alcun contratto di fornitura con quest'ultima, in quanto l'opposta aveva la mera esigenza di lasciare in deposito i propri macchinari;
la prescrizione, almeno parziale, del diritto, essendo il contratto di somministrazione sottoposto a termine di prescrizione quinquennale e tale termine non era mai stato validamente interrotto;
infine, eccepiva l'abnormità della somma richiesta con il ricorso, rispetto agli importi che
3 astrattamente sarebbero potuti maturare per alimentare un opificio adibito a deposito di macchinari.
§ 1.1 – Si costitutiva per resistere all'opposizione; Controparte_3
rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto n. 7897/2017 (R.G.
18253/2017), emesso da codesto Tribunale ed in via meramente sussidiaria e subordinata per la somma di €. 27.595,57 per la quale, allo stato, il decorso del termine prescrittivo è stato interrotto;
nel merito: rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto. in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare il credito di nei Controparte_3
confronti dell'opponente, e per lo effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di in persona del procuratore Controparte_3
speciale della somma di €. 28.224,68, ovvero della Parte_2
maggiore o minore somma che risulterà dovuta di giustizia per la somministrazione eseguita in favore dell'opponente con gli interessi sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
§ 1.2 – con la memoria ex art. 183 co. 6 così Parte_1
precisava l'esposizione in fatto: < di opposizione, in parte narrativa, si deduce che la opponente società ha occupato il capannone, sito nella Z.I. di Altamura alla via Del Leccio sn, alimentato da energia elettrica con Presa n. 7227137302170 2 - Codice Pod
IT001E04670078 giusta contratto di fornitura con EN SE TR spa, sino all'autunno 2008 (periodo settembre-ottobre), quando la società
aggiudicataria di detto immobile comprato tramite asta Controparte_4
giudiziaria, ne ha preteso il rilascio.>> Dichiarava di disconoscere ex art
214 cpc: la firma per sigla apposta sul documento che porta l'intestazione avente oggetto “Richiesta voltura contratto Parte_1
fornitura energia elettrica” sovrapposta al timbro Parte_1
4 e risultante controfirmato dalla ditta Mec Plast;
la firma per Parte_1
sigla portata dal documento “Allegato B Dichiarazione sostitutiva fiscale
VA” datato 15/02/2007 apposta sul timbro Parte_1
le tre firme per sigle portate dal documento “Modulo per adesione per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale” datato 12/11/09; la firma per sigla portata dal documento “Offerta PerTe Plus” portata dal documento datato 12/11/09; le firme o sigle portate dalla ricevuta di ritorno di raccomandata NEXIVE N. 01OCT1CIS800113499 che reca la data di recapito 11/06/16, per altro mancante della firma del destinatario. Dichiarava di disconoscere, ex artt. 2712-2719 c.c., tutti i documenti innanzi richiamati portanti la firma e/o sigla a lui riferita ove prodotti in copia e non già in originale.
§ 1.3 – nella propria memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c proponeva CP_3
istanza di verificazione giudiziale della autenticità della sottoscrizione e della firma da parte del Sig. , in qualità di legale Parte_1
rappresentante della su tutti i documenti Parte_1
contestati ex adverso e precisamente sui seguenti documenti: a). sulla comunicazione del 23.02.2007 su carta intestata della Parte_1
avente oggetto “Richiesta voltura contratto fornitura energia
[...]
elettrica” apposta sul timbro e risultante Parte_1
controfirmato dalla ditta Mec Plast;
b). sul documento denominato “Allegato
B Dichiarazione sostitutiva fiscale VA” datato 15/02/2007; c). sul “Modulo per adesione per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale” datato
12/11/09; d). sulla “Offerta PerTe Plus” portata dal documento datato
12/11/09; e). sulla ricevuta di ritorno di raccomandata NEXIVE N.
01OCT1CIS800113499 che reca la data di recapito 11/06/16. Ai fini della
“comparazione” della firma indica quale documento la procura alle liti rilasciata dal Sig. all'Avv. Stefano Dininno. Chiedeva, Parte_1
inoltre, l'ammissione di interrogatorio formale di sui Parte_1
5 capitoli indicati in memoria;
chiedeva che il tribunale ex art. 210 c.p.c. di
[... emettere ordine di esibizione al Distributore territorialmente competente: con sede in Via OMBRONE 2 - 00198 Roma – Macro Controparte_5
E Area Territoriale Sud – Distribuzione Territoriale Rete Calabria, pec:
della certificazione dei consumi Email_2
rilevati ed imputabili alla opponente, comprensiva del nominativo e del periodo di assegnazione, per le utenze intestate alla stessa per cui è causa e precisamente: somministrazione di energia elettrica in Via del Leccio Z.I. ad Altamura (BA) sul POD n. IT001E04670078 a seguito di richiesta di voltura dall'utenza originariamente intestata alla MEC PLAST del
23.02.2007 ;somministrazione di energia elettrica in Via della Roverella Z.I.
s.n. ad Altamura (BA) sul POD n. IT001E0025490 in forza di contratto sottoscritto in data 12.11.2009. Chiedeva altresì che venisse emesso ordine di esibizione alla opponente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di copia autentica dei libri delle fatture ricevute relativi all'arco temporale cui si riferiscono le fatture azionate. In via subordinata chiedeva l'ammissione di CTU.
§ 1.4 – Il tribunale concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
successivamente con ordinanza 27 marzo 2019 dichiarava irrilevante il disconoscimento della sottoscrizione operato in relazione al contratto di fornitura di VIA DELLA ROVERELLA in quanto non oggetto di difese e/o di eccezione in sede di opposizione e dichiarava che, conseguentemente, era irrilevante ed ultronea anche la relativa procedura di verificazione. Rigettava le restanti richieste istruttorie sul seguente presupposto: < lo stesso non appare contestato in quanto alla stipula (ne viene contestata solo la voltura operata nel 2007) ed i capitoli formulati a sostegno della dismissione dell'opificio nella memoria n. 2 appaiono tutti irrilevanti poiché generici e non utili a escludere l'approvvigionamento di energia elettrica.>>
6 Ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 23 gennaio 2020 assegnando termine fino a giorni quindici prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 1618/2020 così statuiva: << rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 7897-17; - Condanna
a rifondere a Parte_1 CP_3
le spese di lite per complessivi euro 3.000,00 di cui euro 1.000,00 per
[...]
lo studio, euro 800,00 per la fase introduttiva, 1.200,00 per la fase decisoria.
VA al 22% spese generali al 15% e CPA.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< parte attrice in senso sostanziale ha dedotto il consumo di energia elettrica da CP_3
parte della convenuta in relazione a due diverse utenze a lei intestate: una sita in Via del Leccio ed una sita in via della Roverella ad ALTAMURA
(BA). In atto di opposizione parte opponente ha dedotto in relazione alla sola utenza sita in VIA DEL LECCIO, la dismissione dell'opificio dall'anno
2007 e l'assenza di consumo (non ha però neppure allegato la richiesta di distacco della fornitura). Nulla ha invero osservato in relazione alla fornitura di elettricità di VIA DELLA ROVERELLA pur oggetto diffida nell'anno
2011 da parte dell come da doc. 3 (e 68). Irrilevante quindi è il CP_3
disconoscimento della sottoscrizione operato in relazione al contratto di fornitura di VIA DELLA ROVERELLA in quanto non oggetto di difese e/o di eccezione in sede di opposizione. Conseguentemente irrilevante ed ultronea è anche la relativa procedura di verificazione, Per quanto concerne poi il contratto di VIA DEL LECCIO lo stesso non appare contestato in quanto alla stipula (ne viene contestata solo la voltura operata nel 2007) ed i capitoli formulati a sostegno della dismissione dell'opificio nella memoria n. 2 appaiono tutti irrilevanti poiché generici e non utili a escludere
7 l'approvvigionamento di energia elettrica. Ne consegue che parte opponente, convenuta in senso sostanziale, non è riuscita a dare prova della sussistenza di fatti modificativi ed impeditivi della pretesa attorea, fondata sulla pacifica e documentata assunzione di vincoli di carattere contrattuale. Di qui il rigetto dell'opposizione.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando Parte_1
quattro motivi di gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< accogliere in toto l'opposizione formulata dalla società all'ingiunzione di pagamento n. 7897/2017 Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma il 29.03.2017 revocando la stessa ingiunzione e dichiarando che nulla è dovuto dall'appellante società Parte_1
alla appellata società condannare
[...] Controparte_3
l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.>>
§ 4. 1– In data 5 maggio 2021, interveniva in giudizio in CP_1
qualità di cessionaria dei crediti vantati da nei confronti Controparte_3
dell'appellante, per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza.
Rassegnava le seguenti conclusioni: << respingere l'appello, così come formulato e proposto, avverso la sentenza n. 1618/2020 del 23.01.2020 e, per lo effetto, confermarla integralmente, con ogni conseguente statuizione. Con condanna alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del presente grado di giudizio.>>
§ 4. 2– La Corte con ordinanza del 21 marzo 2021 differiva l'udienza di prima comparizione al 7 maggio 2021 e sostituiva la stessa con il deposito di note scritte;
con ordinanza del 7 maggio dichiarava la contumacia di
[...]
e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, CP_3
successivamente differita, da ultimo all'udienza del 7 marzo 2025.
§ 4. 3– In data 13 giugno 2024 interveniva in giudizio in qualità CP_2
di cessionaria di facendo proprie tutte le argomentazioni CP_1
difensive svolte da quest'ultima nei propri precedenti scritti ed atti difensivi,
8 e chiedendo nel merito: l'accoglimento delle istanze tutte e conclusioni già rassegnate da nei propri atti difensivi. CP_1
§ 4. 4– Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il difensore di parte appellante;
all'odierna udienza, presenti entrambi i difensori, esso precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: <> rappresentava che il disconoscimento operato da in primo Parte_1
grado dei documenti contrattuali - che avrebbero dovuto costituire fonte dell'obbligazione - aveva privato di efficacia sia il documento contrattuale di fornitura elettrica per via del Leccio sia quello per via della Roverella.
Sosteneva l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale valutato che la pretesa azionata dalla società opposta era rimasta sfornita di prova, sia con riguardo all'an che al quantum. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inammissibile la domanda o, comunque, sprovvista di riscontro probatorio e, quindi, rigettarla revocando il decreto ingiuntivo.
§ 5.2 - Con il secondo motivo titolato: << travisamento dei fatti nonché delle risultanze documentali acquisite agli atti >> censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che essa società opponente aveva formulato ragioni di opposizione solo in relazione alla fornitura di via del Leccio, senza nulla osservare circa quella di via della
Roverella. Sosteneva che, al contrario, con riferimento alla fornitura di via del Leccio aveva disconosciuto il contratto di voltura della fornitura (da Mec
Plast di alla società e per CP_6 Parte_1
9 di più aveva eccepito che, nel medesimo periodo in cui CP_3
fatturava i consumi presso tale sito (biennio 2007-2008), essa appellante aveva in essere un contratto di fornitura con EN SE TR, come comprovato dalle fatture prodotte in giudizio. Rappresentava di aver suffragato quanto asserito per mezzo di produzione documentale e precisamente con il deposito di fatture emesse dal gestore EN SE
TR afferenti al biennio 2007-2008 in parte intestate a Parte_3
ed in parte ad essa energia CP_6 Parte_1
che veniva fornita sulla presa n. 7227137302170 2 ovvero sulla medesima presa che aveva posto a base delle fatture azionate con il CP_3
monitorio sul presupposto di fornire anch'essa energia a detta presa.
Rappresentava che la situazione era assurda in quanto sarebbe accaduto che due fornitori di energia elettrica: EN SE TR (ovvero EN
Distribuzione) ed erogavano simultaneamente energia elettrica CP_3
sulla stessa utenza e nel medesimo periodo. Inoltre, sosteneva di aver dimostrato di aver cessato ogni attività presso il sito di via Del Leccio, trasferendo le attrezzature a via della Roverella. Significava, altresì, che il primo Giudice aveva ignorato la mancata contestazione della stipula del contratto e la richiesta di distacco della fornitura. Con riferimento, invece, alla fornitura di via della Roverella, l'appellante rappresentava di aver disconosciuto il contratto di fornitura asseritamente sottoscritto il
12.11.2009; di aver dedotto che il capannone sito in tale via era di proprietà di suo padre e che giaceva in stato di abbandono in quanto Persona_1
il genitore era andato in pensione, inoltre l'immobile era soggetto a procedura di esecuzione immobiliare sin dal 1996; che in tale sito vi erano semplicemente depositati i macchinari e le attrezzature. Rappresentava di aver dedotto l'abnormità del consumo di energia conteggiato nelle fatture emesse da , incompatibile con la destinazione dell'immobile, di CP_3
aver eccepito la prescrizione del diritto e di non aver mai sottoscritto la
10 ricevuta di ritorno della raccomandata Nexive n. 01OCT1CIS800113499 recante la data di recapito 11 giugno 2016 che, a dire di controparte, avrebbe interrotto i termini prescrizionali. Sosteneva che la motivazione di prime cure era del tutto superficiale ed errata poiché non aveva valutato alcuna delle eccezioni e dei rilievi formulati da esso opponente ed affermato apoditticamente che la sas nulla aveva dedotto Parte_1
in merito.
§ 5.3 - Con il terzo motivo titolato: << omessa motivazione >> censurava la pronuncia di primo grado in quanto dalla lettura della motivazione non era possibile cogliere il percorso logico giuridico che aveva condotto il Giudice ad assumere la decisione nei termini in cui era stata resa.
§ 5.4 - Con il quarto motivo titolato: << violazione dell'art. 92 c.p.c. >> impugnava il capo della sentenza che aveva posto a suo carico le spese legali e ne chiedeva la riforma stante la fondatezza dell'appello.
§ 6 – Le questioni preliminari
§ 6.1 – Nelle note conclusive autorizzate parte appellante preso atto della costituzione in data 5 maggio 2021 della società che Controparte_1
interveniva volontariamente nel giudizio quale cessionaria del credito di
-rimasta contumace – e della costituzione in data 13 giugno Controparte_3
2024 della società quale cessionaria della CP_2 Controparte_1
ha eccepito il difetto di titolarità del credito e di legittimazione processuale in capo a e di conseguenza in capo a così Controparte_1 CP_2
argomentando: << QUANTO ALLA SOCIETA' La Controparte_1
società ha spiegato intervento nel presente procedimento Controparte_1
sostenendo che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130 e dell'art 58 T.U. Bancario, ha acquistato in blocco da
[...]
un pacchetto di crediti, fra i quali sarebbe compreso anche quello CP_3
per cui è causa. A riprova che il credito oggetto del presente giudizio le è
11 stato ceduto da ha prodotto l'estratto della Gazzetta Controparte_3
Ufficiale che ha reso pubblica la cessione. Per costante giurisprudenza, anche della Suprema Corte, l'avviso di pubblicazione della cessione di crediti non ha valore probatorio in sé della cessione di uno specifico credito, necessitando, in ogni caso che essa indichi almeno gli estremi del contratto ed i criteri utili per acclarare che il credito azionato sia in effetti ricompreso fra quelli ceduti. Nel caso di specie l'estratto di avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, al di là del cenno generico ad un fantomatico contratto di cessione
(del 21.12.2018), non fa riferimento ad alcun criterio utile per acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (sul punto cfr.
Cass. Civ. Sez. I Ord. n. 5617/2020; Cass. Civ. Sez. III, Ord. n. 2780/2019;
Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 4116/2016). Su tali presupposti è di tutta evidenza la carenza di legittimazione in capo alla società sia in Controparte_1
ordine al difetto di titolarità del diritto di credito fatto valere con il suo atto di intervento che in ordine alla conseguente carenza di legittimazione processuale. È altrettanto evidente che la suddetta carenza di legittimazione, in capo alla sotto i profili innanzi evidenziati, si riversa Controparte_1
totalmente sulla sua procuratrice speciale che per suo Parte_2
conto ha agito in giudizio. Ne consegue che anche nei riguardi di quest'ultima va accertato e dichiarato il difetto di legittimazione processuale.
Con ogni conseguenza in ordine all'intervento spiegato e alle deduzioni in esso esposte, del tutto inammissibili e che, pertanto, si abbiano tamquam non essent. QUANTO ALLA sua volta la società Controparte_7
quale cessionaria della società ha spiegato CP_2 Controparte_1
intervento nel presente procedimento sostenendo che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge 130 e dell'art 58 T.U.
Bancario, ha acquistato in blocco da un pacchetto di Controparte_1
crediti, fra i quali sarebbe compreso anche quello per cui è causa. A riprova che il credito oggetto del presente giudizio le è stato ceduto da CP_8
[...]
[...] ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale che ha reso pubblica la
[...]
cessione e una bozza dell'accettazione da parte della della Controparte_1
proposta di acquisto di crediti che la società le avrebbe CP_2
formulato. In via preliminare si osserva che il difetto di titolarità del diritto di credito e della legittimazione processuale, eccepiti in relazione alla
[...]
riversano direttamente i loro effetti sulla sua avente causa CP_1 CP_2
Il diritto di titolarità del credito e la succedanea legittimazione
[...]
processuale di quest'ultima dipendono totalmente sul fondato diritto di titolarità del credito e sulla legittimazione processuale della sua dante causa;
venute meno queste in capo alla indefettibilmente vengono Controparte_1
meno anche in capo alla sua avente causa > CP_2
§ 6.2 – giova osservare che l'eccezione è tempestiva e quindi ammissibile.
La Corte con provvedimento del 21 marzo 2021 ha differito l'udienza di prima comparizione all'udienza del 7 maggio 2021, che sostituiva con lo scambio di note di scritte da depositarsi entro il 29 aprile 2021. La costituzione di è intervenuta in data 5 maggio 2021 e quindi Controparte_1
oltre lo scadere del termine assegnato all'appellante per il deposito di note sostitutive dell'udienza. Non risultano successivamente celebrate altre udienze essendosi disposto il rinvio d'ufficio della causa sempre per il medesimo incombente (precisazione delle conclusioni). Anche l'intervento di è intervenuto nelle more di detti differimenti, sicché le note CP_2
autorizzate con il decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 costituiscono il primo momento utile per sollevare l'eccezione.
§ 6.3 – L'eccezione è infondata.
L'appellante, in sintesi, sostiene che non vi sia prova dell'inclusione del credito oggetto di causa tra i crediti oggetto di cessione in quanto :< cenno generico ad un fantomatico contratto di cessione (del 21.12.2018), non 13 fa riferimento ad alcun criterio utile per acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti.>>
L'affermazione non è pertinente in quanto ha depositato Controparte_1
per estratto GU parte Seconda n. 150 del 29-12-2018 del seguente contenuto:
< degli articoli 1 e 4 della Legge del 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
"T.U. Bancario") e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno
2003 n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali")>> in cui comunicava sia gli estremi del contrato di cessione che la tipologia dei crediti ceduti dal cedente. Nello specifico risulta scritto: << CP_1
(" " o il "Cessionario") comunica che, nell'ambito di
[...] CP_1
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data
21/12/2018 ha concluso con (il "Cedente") un contratto Controparte_3
di cessione di Crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U.
Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Contratto di Cessione, il
Cedente ha ceduto pro soluto, e ha acquistato pro soluto ai CP_1
termini ed alle condizioni ivi specificate, i Crediti (i "Crediti") vantati dal
Cedente stesso sugli importi dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell'erogazione di forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori sottoscritti dal Cedente con la propria clientela (i "Debitori
Ceduti")>>
Il cedente è quindi e i crediti afferiscono a erogazione di Controparte_3
fornitura elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori. Il contratto è individuato come stipulato in data 21.12.2018.
La Suprema Corte con la pronuncia n. 17944/2023 ha diffusamente illustrato i criteri di ripartizione dell'onere della prova ed i principi a cui deve attenersi
14 il giudicante, valutando caso per caso, per affrontare la disamina dell'obiezione di inesistenza del contrato di cessione e/o di mancata prova circa l'inclusione di un determinato credito tra quelli oggetto di contratto: <<
(…) Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito
contro
-verso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi
15 allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).
Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità. (...)>>
Osserva il Collegio che la contestazione dell'esistenza del contratto di cessione dei crediti del 21.12.2018 tra e Controparte_3 Controparte_1
formulata dall'appellante non è affatto “specifica” essendosi limitata ad qualificare il contratto come “fantomatico” quando, invece, l'operazione
16 commerciale compiuta non si appalesa affatto sfuggente essendo sia ben indentificati i soggetti che vi hanno preso parte che, soprattutto, essendo assolutamente specifica e coerente la natura dei crediti oggetto del contratto di cessione con la tipologia del credito oggetto di causa.
L'eccezione, in quanto generica, va disattesa.
§ 6.4 – La successione nel credito
Osserva la Corte che non risulta intervenuta la formale estromissione di
[...]
dal giudizio e ne risulta dichiarata la contumacia. CP_3
La Suprema Corte con la pronuncia n. 22424/2009 ha chiarito che: < cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.>> con la conseguenza che, nel caso in esame sia il cedente che le società che si sono succedute quale cessionarie del credito sono parti del presente giudizio di gravame, passivamente legittimate e ai sensi del menzionato art. 111 c.p.c., rimangono esposte agli effetti della decisione che viene qui pronunciata.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – Giova premettere che il decreto ingiuntivo risulta richiesto per le seguenti forniture ed importi:
1) somministrazione di energia elettrica per altri usi VIA LECCIO (DEL)
30 - 70022 Altamura Ba – sul POD n. IT001E04670078 assegnato all'opponente (fatture nn. 1901157435 – 1901154381 – 1901130011
– 1901173720 – 1901101041); 17 2) somministrazione di energia elettrica per altri usi VIA ROVERELLA
SN - 70022 Altamura BA – sul POD n. IT001E00254903 assegnato all'opponente (le restanti n. 56 fatture).
Nell'atto di citazione in opposizione a d.i. l'opponente svolge difese unicamente in relazione alla fornitura di via del Leccio come osservato dal tribunale nella sentenza qui impugnata.
Si trascrive, per opportuna verifica, il contenuto dell'atto di opposizione: <<
La società contesta decisamente ed Parte_1
integralmente la pretesa creditoria avanzata dalla società e Controparte_3
pertanto propone opposizione all'ingiunzione emessa a suo danno, infondata e in fatto e in diritto, per le seguenti ragioni. FATTO 1) La società opponente, operante principalmente nell'ambito dello stampaggio di materie plastiche, sino agli anni 2005-2006 ha esercitato, per diverso tempo, la propria attività in un capannone, condotto in locazione, sito nella Z.I. di Altamura alla via
Del Leccio sn;
2) a partire dal 2007 la medesima società, soprattutto a causa della crisi economica, ha cessato dalla predetta attività ed ha avuto la necessità di mettere a deposito i macchinari, che hanno un ingombro notevole, ormai non più in produzione;
3) il padre del sig. Parte_1
(amministratore della società opposta), ossia il sig. , era Persona_1
proprietario di altro opificio industriale situato nella medesima zona industriale, alla Via Gravina S.S. 96 C.da Casalneve, dove questi conservava le proprie attrezzature ormai dismesse perché ritiratosi in pensione;
4) pertanto, cogliendo la disponibilità paterna, il sig. ha Parte_1
conservato, sin da allora, i macchinari della società opponente nel capannone del genitore, dove si trovano ancora tutt'ora; 5) da allora la Parte_1
ha cessato ogni attività ed i suoi macchinari sono fermi ed
[...]
inutilizzati presso l'opificio predetto;
6) tale opificio risulta sottoposto a pignoramento immobiliare sin dal 1996 e pende tuttora una procedura di
18 esecuzione immobiliare iscritta al n. 670/1996 R.G. Es del Tribunale di
Bari>>
L'opponente svolgeva di seguito, in iure, rilievi circa: 1) l'inidoneità delle fatture commerciali a costituire prova del credito;
2) il difetto di legittimazione passiva così illustrato : << La società opponente non ha mai sottoscritto alcun contratto di fornitura con la opposta società , CP_3
né aveva motivo alcuno di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica/gas (si evidenzia che dal ricorso non è dato evincere se trattasi di fornitura di elettricità o gas non avendo d'altronde la società opponente mai ricevuto alcuna fattura da parte di ) giacché la stessa aveva solo CP_3
l'esigenza di lasciare in deposito, in luogo chiuso e sicuro, i suoi macchinari di cui innanzi si è detto, che ormai da anni, si ribadisce, non sono più in funzione.>> 3) la prescrizione del credito essendo la prescrizione quinquennale;
4) l'abnormità della somma chiesta in ricorso.
§ 7.2 – Va per pregiudizialità esaminato il secondo motivo di gravame con cui viene censurata la sentenza per travisamento del fatto e delle risultanze documentali acquisite agli atti in relazione alla fornitura di via Della
Rovarella.
Il motivo è infondato.
La comparazione tra il testo dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo ed il contenuto della sentenza: << nulla ha invero osservato in relazione alla fornitura di elettricità di via della Rovarella >> induce ad escludere che il
Tribunale abbia travisato il contenuto dell'atto di opposizione. Invero, in disparte dalla generica contestazione: < Parte_1
contesta decisamente ed integralmente la pretesa creditoria
[...]
avanzata dalla società e pertanto propone opposizione Controparte_3
all'ingiunzione emessa a suo danno>> essa, allorché illustra i motivi di opposizione, fa riferimento esclusivamente alla situazione della società nella
19 sede di via del Leccio, avendo segnalato la crisi nella produzione a partire dall'anno 2007 che aveva comportato alle cessazione dell'attività ed al ricovero dei macchinari presso l'opificio dismesso dal padre dell'opponente sito in via Via Gravina S.S. 96 C.da Casalneve. Il tribunale ha quindi assunto la decisione di rigetto dell'opposizione in relazione alla somministrazione di energia elettrica per altri usi VIA ROVERELLA SN - 70022 Altamura BA
– sul POD n. IT001E00254903 assegnato all'opponente a cui sono relative n. 56 fatture per mancanza di motivi di opposizione. Invero, il passo motivazionale in cui il tribunale ha rigettato le richieste istruttorie con riferimento ai documenti relativi all'utenza di VIA ROVERELLA SN è conseguente al rilievo che difetta motivo di opposizione in relazione a detta fornitura. Eventuali integrazioni dei motivi di opposizione successive all'atto di opposizione sono inammissibili risultando indicato in decreto che il recupero del credito era avvenuto per entrambe le forniture.
§ 7.3 – I restanti motivi di gravame vanno esaminati in relazione alle fatture n. 1901157435 del 28 gennaio 2008 di € 280,67, n. 1901154381 del 28 gennaio 2008 di € 102,92, n. 1901130011 del 28 gennaio 2008 di € 198,62,
n. 1901173720 del 28 gennaio 2008 di € 699,05 e la n. 1901101041 del 21 gennaio 2008 di € 362,34 di via del Leccio.
Al riguardo si osserva che parte opponente in esito alle contestazioni svolte dall'opposta nella propria comparsa di costituzione ha così precisato la domanda nella memoria ex art 183 co. 6 primo termine : << A precisazione di quanto esposto in atto di opposizione, in parte narrativa, si deduce che la opponente società ha occupato il capannone, sito nella Z.I. di Altamura alla via Del Leccio sn, alimentato da energia elettrica con Presa n.
7227137302170 2 - Codice Pod IT001E04670078 giusta contratto di fornitura con EN SE TR spa, sino all'autunno 2008 (periodo
20 settembre-ottobre), quando la società aggiudicataria di detto Controparte_4
immobile comprato tramite asta giudiziaria, ne ha preteso il rilascio.>>
Osserva la Corte che in virtù di detto espresso riconoscimento la Meccanica sas di IO LL ha avuto la disponibilità dell'immobile di via Del
Leccio sino all'autunno 2008; quindi, la sentenza di prime cure va confermata anche in relazione al rigetto del motivo di opposizione relativo alla mancanza di contratto e di duplicazione della fornitura ( servita da altro fornitore) per la somministrazione di energia elettrica sul POD n.
IT001E04670078 in quanto le forniture oggetto di fatturazione afferiscono tutte a periodo antecedente alla data di dismissione ( autunno 2008) come si evince dalla data di emissione delle fatture (gennaio 2008). È di tutta evidenza che i motivi di opposizione, qui riproposti quali motivi di appello, non sono pertinenti alla documentazione versata in atti dall'ingiungente che limita il recupero del credito alle somministrazioni di energia sul POD n.
IT001E04670078 di via Del Leccio ad un arco temporale anteriore all'1.1.2008 e precisamente da giugno ad ottobre 2007 e le contestazioni dell'appellante relative alla asserita duplicazione della fornitura afferiscono a periodo successivo. Rimane assorbita la richiesta di riapertura dell'istruttoria.
Osserva la Corte che è invece fondata l'eccezione di prescrizione per la fornitura di via del Leccio.
Va evidenziato, in primo luogo, che il sollecito di pagamento del 15 agosto
2011 concerne, con riferimento a detta fornitura, solo tre fatture: la n.
1901130011 del 28 gennaio 2008 di € 198,62, n. 1901173720 del 28 gennaio
2008 di € 699,05 e la n. 1901101041 del 21 gennaio 2008 di € 362,34.
In relazione alle prime due fatture: n. 1901157435 del 28 gennaio 2008 di €
280,67, n. 1901154381 del 28 gennaio 2008 di € 102,92 l'opposta non ha eccepito di aver interrotto la prescrizione.
21 Dalla documentazione versata in atti emerge che il procedimento notificatorio non è completo in quanto la raccomandata non attesta le ragioni del mancato recapito e non risulta nemmeno riportata la data in cui la situazione di mancato recapito era intervenuta né vi è la firma dell'agente postale che ha accertato la situazione di mancato recapito. Risulta solo un'attestazione di “compiuta giacenza” sul retro della busta, senza prova di invio della raccomandata informativa e della ricezione della stessa.
La mancata prova del perfezionamento della procedura notificatoria comporta l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione limitatamente ai crediti di cui alla fornitura di : n. 1901157435, n. Parte_4
1901154381, n. 1901130011, n. 1901173720 e n. 1901154381 di importo complessivo pari ad € 1.643,60. Invero, il successivo sollecito effettuato a mezzo pec del 26.07.2016 è intervenuto allorché la prescrizione, afferendo a crediti di giugno – ottobre 2007, era già maturata.
In parziale accoglimento del gravame la sentenza va riformata in relazione ai crediti di cui alle fatture n. 1901157435, n. 1901154381, n. 1901130011,
n. 1901173720 e n. 1901154381 relative all'utenza di via Del Leccio che vanno dichiarati prescritti per un importo complessivo di € 1.643,60.
va condannata al pagamento del minore Parte_1
importo di € 26.581,08, oltre accessori come liquidati non risultando proposto né motivo di opposizione né motivo di gravame in relazione a detta statuizione.
§ 8. – la parziale riforma della sentenza di primo grado comporta la rimodulazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della soccombenza finale. Il credito vantato da - ora Controparte_3 CP_2
– risulta pari ad € 26.581,08 in luogo di € 28.224,68.
[...]
Rileva il collegio che la Suprema Corte a SU con la pronuncia n. 32061/2022 ha enunciato il seguente principio: << in tema di spese processuali,
22 l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.>>; nel caso in esame non ricorre quindi un'ipotesi di soccombenza reciproca e la minima riduzione dell'importo per cui è condanna non giustifica, in ragione dell'oggetto del contenzioso, la compensazione anche parziale delle stesse poiché non ricorre alcuna delle condizioni dettate dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c..
Le spese vanno liquidate, per entrambi i gradi, sulla base dello scaglione di valore del decisum (fino a € 52.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria-trattazione del presente grado che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di a cui è succeduta Parte_1 Controparte_3
e poi a questa in virtù di successivi contratti CP_1 CP_2
di cessione del credito, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di
Roma n. 1618/2020 pubblicata in data 23/01/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza ed in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7897/17 R.G 18253/17,
23 emesso dal Tribunale di Roma in data 29.03.2017 revoca il decreto ingiuntivo suddetto e condanna la società Parte_1
al pagamento in favore di
[...] CP_2
dell'importo di € 26.581,08 in luogo di € 28.224,68, confermando nel resto;
2. condanna alla rifusione in favore Parte_1
di delle spese del doppio grado di giudizio che CP_2
liquida, quanto al primo grado, in € 7.616,00 per compensi e quanto al presente grado in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 7/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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