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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/12/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott. Consuelo Mighela Presidente
dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.302 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
(C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA ALGHERO N° 51 in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. MELONI ELENA che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
contro
(C.F. ), nata a [...] - Controparte_1 C.F._2
ROMANIA, il 13/03/1957
Resistente - contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Oristano,
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale di stato civile del Comune di Austis di
Pagina 1 procedere alle annotazioni del caso in calce all'atto di matrimonio;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri e i coniugi non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, in caso di opposizione.
CHIEDE INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi udienza di comparizione delle parti, in data successiva allo scadere del termine previsto dalla legge dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il Giudice prenderà atto della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti CONCLUSIONI relative allo scioglimento del matrimonio
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 12/04/2013 a BUCAREST
(ROMANIA), trascritto in Italia, come risulta dall'Atto N. 1 parte 2 serie C - anno 2013 - Comune di
AUSTIS (NU) e ordinare al Comune di Austis di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri e i coniugi non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali, in caso di opposizione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 03.05.2024, ritualmente notificato, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione e cumulativamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la stessa e la coniuge
[...]
Controparte_1
A fondamento di quanto richiesto, il ricorrente ha esposto che:
• le parti avevano contratto matrimonio civile in data 12/04/2013 a BUCAREST (ROMANIA), trascritto in Italia, come risulta dall'Atto N. 1 parte 2 serie C - anno 2013 - Comune di AUSTIS
(NU);
• dall'unione coniugale non erano nati figli;
• in data 09\12\2022 aveva lasciato l'abitazione coniugale, Controparte_1
riferendo al marito che aveva necessità di recarsi a Bucarest al fine di assistere una cugina che necessitava di cure e assistenza, a causa di un problema di salute;
• dopo la sua partenza la sig.ra si era disinteressata totalmente del marito, riducendo CP_1
al minimo persino i contatti telefonici e, semmai, contattando il al solo fine di ottenere Pt_1
Pagina 2 dallo stesso una procura speciale per poter procedere alla vendita di beni immobiliari situati in Romania, in comproprietà col coniuge;
• il aveva anche acconsentito alla richiesta della moglie, rinunciando ad ogni diritto sugli Pt_1
stessi immobili, nella speranza che ella facesse rientro nell'abitazione coniugale in tempi brevi, ma così non è stato;
• non ha mai fatto rientro in Italia nell'abitazione coniugale, senza Controparte_1
addurre a valide motivazioni;
Il ricorrente ha, pertanto, rassegnato le medesime conclusioni sopra riportate, oltre alla domanda di addebito della separazione.
All'udienza del 3.10.2024, rilevata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della resistente.
In quella sede è stato sentito il ricorrente, il quale ha confermato tutte le circostanze di cui al ricorso ma ha dichiarato di rinunciare alla domanda di addebito.
Conseguentemente, non è stata ritenuta necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti.
Ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., pertanto, sono state fatte precisare le conclusioni, è stata ordinata la discussione orale della causa nella stessa udienza e, all'esito della formulazione di conclusioni sopra riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal comportamento processuale della resistente, che ha deciso di non costituirsi (rendendo così impossibile anche esperire il tentativo di conciliazione) il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Nessun'altra statuizione deve essere in questa sede assunta, in quanto non è stata svolta alcuna domanda diversa da quella relativa allo status dei coniugi.
In particolare, la domanda di addebito attiene a un diritto pienamente disponibile, di talché l'espressa rinuncia del ricorrente comporta l'assenza di qualsivoglia decisione a riguardo.
Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui il ricorrente ha proposto negli atti introduttivi anche domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pagina 3 Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
nato a [...], il [...] e C.F._1 Controparte_1
, C.F. , nata a [...] - ROMANIA, il 13/03/1957,
[...] C.F._2
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n.
1 parte 2 serie C - anno 2013 - Comune di AUSTIS (NU).
• Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza resa all'esito dell'ulteriore corso della causa.
• Provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
3.12.2024
Il Giudice estensore
Dott. Gabriele Bordiga
Il Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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