TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 14.4.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 3915/2023 r.g., è presente l'avv. Luigi Musci per parte ricorrente, nessuno è comparso per parte resistente. L'avv.
Musci discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiede l'accoglimento. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte costituita, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.20 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3915/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Musci, Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace-
All'udienza del 14.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., propone domanda avverso Parte_1
al fine di accertare e dichiarare che il resistente aveva abitato a titolo di Controparte_1 comodato d'uso gratuito la villetta sita in agro di Corato (BA) alla via Barletta Grumo n.
34, a far data dal 10.2.2022 (data sottoscrizione contratto) al 12.2.2023 (data del rilascio), per l'effetto condannare il al rimborso in favore del ricorrente dell'importo CP_1 complessivo di € 902,26, di cui € 349,00 per TARI per l'anno 2022 ed € 553,26 per spese di approvvigionamento idrico presso l'Acquedotto Pugliese s.p.a. o nella diversa somma ritenuta di giustizia, condannare, altresì, il resistente a corrispondere nei confronti del ricorrente l'importo complessivo di € 1.750,00 a titolo di canone (pari a € 350,00 mensili),
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per l'occupazione sine titulo oltre la scadenza
2 del contratto di comodato della villetta, per cinque mesi decorrenti dal 30.9.2022 (data di fine proroga contrattuale) al 12.2.2023 (data del rilascio), oltre refusione delle spese di mediazione obbligatoria e di lite del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva il che era dichiarato contumace CP_1 con provvedimento del 21.3.2024.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
All'odierna udienza, a seguito della discussione orale della parte costituita, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Come emerge dalla documentazione prodotta, da intendersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., in data 10.2.2022 , quale comodante, concedeva a Parte_1 CP_1
e , quali comodatari, la villetta sita in agro di Corato (BA) al Tratturo
[...] CP_2
Barletta Grumo n. 34, perché se ne servissero per l'uso consentito per destinazione quale abitazione personale sino al 31.5.2022, a titolo gratuito.
Le parti concordavano che nessun corrispettivo sarebbe stato dovuto dalla parte comodataria alla parte comodante per l'utilizzo del bene oggetto del contratto, tuttavia era concordato che a carico di parte comodataria sarebbero state le spese sostenute per il normale utilizzo dell'immobile e le spese per la fornitura di acqua, luce e gas, compreso manutenzione periodica della caldaia, manutenzione fogna, tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi e quant'altro previsto dall'art. 9 legge 392/1978.
È documentato il contratto di attivazione da parte del presso la villetta de qua CP_1 del contratto di fornitura di energia elettrica a decorrere dall'11.2.2022, a seguito di proposta contrattuale sottoscritta il 10.2.2022. Il 9.8.2022 i comodatari sottoscrivevano una dichiarazione nella quale dichiaravano che avrebbero restituito l'immobile entro e non oltre il 30.9.2022.
Il llegava, però, che la villetta era rilasciata solo in data 11.2.2023. Argomentava Pt_1 di aver perso l'occasione di locare l'immobile ad , che aveva mostrato CP_3 interesse a locare il bene da gennaio 2023, per un canone di € 350,00 mensili.
Ciò posto occorre analizzare partitamente le richieste di parte ricorrente, precisato che le stesse di natura economica vengono proposte solo nei confronti di uno dei condebitori solidali, tra i quali non vi è litisconsorzio processuale necessario.
Il domanda al il rimborso di quanto versato alla Sixt s.p.a., Comune di Pt_1 CP_1
Corato, a titolo di Tari 2022. Orbene, indipendentemente dalla circostanza che
3 evidentemente la richiesta di pagamento riguarda la tassa smaltimento rifiuti riferita all'intera annualità 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), laddove il niziava ad occupare CP_1
l'immobile, in virtù del contratto di comodato d'uso, solo ad inizi di febbraio 2022, non risulta depositata in atti prova dell'avvenuto pagamento da parte del ella somma Pt_1 di cui chiede il rimborso. A dispetto della indicazione nell'indice dei documenti allegati al fascicolo manca la “ricevuta di avvenuto pagamento da parte del sig. ”. Parte_1
Ancora il ricorrente chiede il rimborso di quanto pagato all'Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura alla via Barletta-Grumo 34. Orbene, la bolletta del 2.11.2022 con scadenza
3.12.2022 si riferisce al periodo dal 16.7.2021 al 25.10.2022, con consumi evidentemente non tutti riferibili al he iniziava ad occupare l'immobile ad inizi di febbraio 2022; CP_1 inoltre, la bolletta è intestata ad un soggetto diverso dal ricorrente ( Controparte_4
e la ricevuta di pagamento non riporta il soggetto che ha effettuato lo stesso,
[...] così che non si ritiene provato l'esborso da parte del , che ne chiede il Parte_1 rimborso.
Allo stesso modo, con riferimento alla bolletta del 7.2.2023 con scadenza 10.3.2023, per quanto il periodo dei consumi corrisponde a quello di occupazione della villa da parte del dal 16.7.2022 al 23.1.2023, la bolletta è intestata ad un soggetto diverso dal CP_1 ricorrente ) e la ricevuta di pagamento, successiva al sollecito, Controparte_4 non riporta il soggetto che ha effettuato lo stesso, così che non si ritiene provato l'esborso da parte del che ne chiede il rimborso. Parte_1
Occorre ora vagliare la domanda di pagamento dell'importo complessivo di € 1.750,00 a titolo di canone mensile di € 350,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per l'occupazione sine titulo oltre la scadenza del contratto di comodato della villetta sita in
Corato alla via Barletta Grumo n. 34, per cinque mesi decorrenti dal 30.9.2022 (data di fine proroga contrattuale) al 12.2.2023 (data del rilascio).
Ascoltato come teste , all'udienza del 18.11.2024, riportava che dal primo CP_3 gennaio 2023 aveva bisogno di una nuova abitazione, perché doveva lasciare la propria, per cui si accordava con il per la locazione della villa in Corato alla via Barletta Pt_1
Grumo, ma che, nonostante l'accordo avvenuto qualche mese prima, aveva trovato una soluzione alternativa, a causa della indisponibilità dell'immobile del ricorrente che, a gennaio 2023, era ancora occupato. Quando l'11.2.2023 lo contattava Parte_1 telefonicamente per comunicargli che il aveva rilasciato la villetta, il teste CP_1 evidenziava di aver reperito un altro alloggio e di non essere più interessato alla locazione
(l' confermava la circostanza sub 21 del ricorso introduttivo). CP_3
4 Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, allegava che dopo la fine di settembre 2022, termine di scadenza del contratto di comodato come prorogato (v. scrittura a firma del e della ) si era recato in più occasioni per chiedere delucidazioni al CP_1 CP_2 resistente sul mancato rilascio dell'immobile e che questi forniva rassicurazioni sul rilascio della villa entro il Natale 2022, in tempo per la locazione del bene all' . Il bene, come CP_3 detto, però, veniva rilasciato il 10.2.2023.
Evidentemente, la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione va meglio qualificata come domanda di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile, parametrata al canone di locazione mensile che l' , potenziale CP_3 conduttore, avrebbe versato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 novembre 2022, n.
33645, hanno espresso i seguenti tre principi di diritto: «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno
è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
Ciò posto, nel caso di specie dalle allegazioni di parte ricorrente risulta che il Pt_1 tollerava che il avesse continuato ad occupare la villetta anche dopo la scadenza CP_1 del contratto di comodato (già prorogato, con dichiarazione sottoscritta successivamente alla già avvenuta scadenza), accogliendo le rassicurazioni di rilascio del bene a fine dicembre 2022, senza che sia stato neppure allegata una richiesta di rilascio dell'immobile in data precedente. Come detto, il riferiva di essersi recato presso la villa per Pt_1 chiedere delucidazioni al per il mancato rilascio, ma non viene neppure addotta CP_1 la richiesta di rilascio immediato.
Ecco che si ritiene di riconoscere un risarcimento del danno da occupazione contra ius del dell'immobile solo a decorrere da gennaio 2023, ovvero da quando il ha CP_1 Pt_1
5 allegato che aveva intenzione di esercitare concretamente il suo diritto di godimento, in via indiretta, avendo intenzione di locare l'immobile ad un terzo, non avendo potuto ritrarre dal bene i frutti voluti, nella misura di € 350,00 per due mensilità.
Le spese di mediazione e di lite, visto l'esito del giudizio, con accoglimento solo pro quota della domanda di risarcimento del danno e rigetto delle domande di rimborso, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
[...]
- accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al CP_1 versamento a favore del della somma di € 700,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al soddisfo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 14.4.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
6
Sezione Civile
All'udienza del 14.4.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 3915/2023 r.g., è presente l'avv. Luigi Musci per parte ricorrente, nessuno è comparso per parte resistente. L'avv.
Musci discute oralmente la causa riportandosi ai propri scritti difensivi e alle conclusioni in essi contenute, di cui chiede l'accoglimento. Il difensore indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte costituita, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed alle ore 14.20 dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3915/2023 r.g., proposta
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Musci, Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace-
All'udienza del 14.4.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex artt. 281 decies ss. c.p.c., propone domanda avverso Parte_1
al fine di accertare e dichiarare che il resistente aveva abitato a titolo di Controparte_1 comodato d'uso gratuito la villetta sita in agro di Corato (BA) alla via Barletta Grumo n.
34, a far data dal 10.2.2022 (data sottoscrizione contratto) al 12.2.2023 (data del rilascio), per l'effetto condannare il al rimborso in favore del ricorrente dell'importo CP_1 complessivo di € 902,26, di cui € 349,00 per TARI per l'anno 2022 ed € 553,26 per spese di approvvigionamento idrico presso l'Acquedotto Pugliese s.p.a. o nella diversa somma ritenuta di giustizia, condannare, altresì, il resistente a corrispondere nei confronti del ricorrente l'importo complessivo di € 1.750,00 a titolo di canone (pari a € 350,00 mensili),
o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per l'occupazione sine titulo oltre la scadenza
2 del contratto di comodato della villetta, per cinque mesi decorrenti dal 30.9.2022 (data di fine proroga contrattuale) al 12.2.2023 (data del rilascio), oltre refusione delle spese di mediazione obbligatoria e di lite del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva il che era dichiarato contumace CP_1 con provvedimento del 21.3.2024.
La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali.
All'odierna udienza, a seguito della discussione orale della parte costituita, la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
Come emerge dalla documentazione prodotta, da intendersi riconosciuta ai sensi dell'art. 215 c.p.c., in data 10.2.2022 , quale comodante, concedeva a Parte_1 CP_1
e , quali comodatari, la villetta sita in agro di Corato (BA) al Tratturo
[...] CP_2
Barletta Grumo n. 34, perché se ne servissero per l'uso consentito per destinazione quale abitazione personale sino al 31.5.2022, a titolo gratuito.
Le parti concordavano che nessun corrispettivo sarebbe stato dovuto dalla parte comodataria alla parte comodante per l'utilizzo del bene oggetto del contratto, tuttavia era concordato che a carico di parte comodataria sarebbero state le spese sostenute per il normale utilizzo dell'immobile e le spese per la fornitura di acqua, luce e gas, compreso manutenzione periodica della caldaia, manutenzione fogna, tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi e quant'altro previsto dall'art. 9 legge 392/1978.
È documentato il contratto di attivazione da parte del presso la villetta de qua CP_1 del contratto di fornitura di energia elettrica a decorrere dall'11.2.2022, a seguito di proposta contrattuale sottoscritta il 10.2.2022. Il 9.8.2022 i comodatari sottoscrivevano una dichiarazione nella quale dichiaravano che avrebbero restituito l'immobile entro e non oltre il 30.9.2022.
Il llegava, però, che la villetta era rilasciata solo in data 11.2.2023. Argomentava Pt_1 di aver perso l'occasione di locare l'immobile ad , che aveva mostrato CP_3 interesse a locare il bene da gennaio 2023, per un canone di € 350,00 mensili.
Ciò posto occorre analizzare partitamente le richieste di parte ricorrente, precisato che le stesse di natura economica vengono proposte solo nei confronti di uno dei condebitori solidali, tra i quali non vi è litisconsorzio processuale necessario.
Il domanda al il rimborso di quanto versato alla Sixt s.p.a., Comune di Pt_1 CP_1
Corato, a titolo di Tari 2022. Orbene, indipendentemente dalla circostanza che
3 evidentemente la richiesta di pagamento riguarda la tassa smaltimento rifiuti riferita all'intera annualità 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), laddove il niziava ad occupare CP_1
l'immobile, in virtù del contratto di comodato d'uso, solo ad inizi di febbraio 2022, non risulta depositata in atti prova dell'avvenuto pagamento da parte del ella somma Pt_1 di cui chiede il rimborso. A dispetto della indicazione nell'indice dei documenti allegati al fascicolo manca la “ricevuta di avvenuto pagamento da parte del sig. ”. Parte_1
Ancora il ricorrente chiede il rimborso di quanto pagato all'Acquedotto Pugliese s.p.a. per la fornitura alla via Barletta-Grumo 34. Orbene, la bolletta del 2.11.2022 con scadenza
3.12.2022 si riferisce al periodo dal 16.7.2021 al 25.10.2022, con consumi evidentemente non tutti riferibili al he iniziava ad occupare l'immobile ad inizi di febbraio 2022; CP_1 inoltre, la bolletta è intestata ad un soggetto diverso dal ricorrente ( Controparte_4
e la ricevuta di pagamento non riporta il soggetto che ha effettuato lo stesso,
[...] così che non si ritiene provato l'esborso da parte del , che ne chiede il Parte_1 rimborso.
Allo stesso modo, con riferimento alla bolletta del 7.2.2023 con scadenza 10.3.2023, per quanto il periodo dei consumi corrisponde a quello di occupazione della villa da parte del dal 16.7.2022 al 23.1.2023, la bolletta è intestata ad un soggetto diverso dal CP_1 ricorrente ) e la ricevuta di pagamento, successiva al sollecito, Controparte_4 non riporta il soggetto che ha effettuato lo stesso, così che non si ritiene provato l'esborso da parte del che ne chiede il rimborso. Parte_1
Occorre ora vagliare la domanda di pagamento dell'importo complessivo di € 1.750,00 a titolo di canone mensile di € 350,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per l'occupazione sine titulo oltre la scadenza del contratto di comodato della villetta sita in
Corato alla via Barletta Grumo n. 34, per cinque mesi decorrenti dal 30.9.2022 (data di fine proroga contrattuale) al 12.2.2023 (data del rilascio).
Ascoltato come teste , all'udienza del 18.11.2024, riportava che dal primo CP_3 gennaio 2023 aveva bisogno di una nuova abitazione, perché doveva lasciare la propria, per cui si accordava con il per la locazione della villa in Corato alla via Barletta Pt_1
Grumo, ma che, nonostante l'accordo avvenuto qualche mese prima, aveva trovato una soluzione alternativa, a causa della indisponibilità dell'immobile del ricorrente che, a gennaio 2023, era ancora occupato. Quando l'11.2.2023 lo contattava Parte_1 telefonicamente per comunicargli che il aveva rilasciato la villetta, il teste CP_1 evidenziava di aver reperito un altro alloggio e di non essere più interessato alla locazione
(l' confermava la circostanza sub 21 del ricorso introduttivo). CP_3
4 Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, allegava che dopo la fine di settembre 2022, termine di scadenza del contratto di comodato come prorogato (v. scrittura a firma del e della ) si era recato in più occasioni per chiedere delucidazioni al CP_1 CP_2 resistente sul mancato rilascio dell'immobile e che questi forniva rassicurazioni sul rilascio della villa entro il Natale 2022, in tempo per la locazione del bene all' . Il bene, come CP_3 detto, però, veniva rilasciato il 10.2.2023.
Evidentemente, la richiesta di condanna al pagamento dei canoni di locazione va meglio qualificata come domanda di risarcimento del danno per la mancata disponibilità dell'immobile, parametrata al canone di locazione mensile che l' , potenziale CP_3 conduttore, avrebbe versato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 novembre 2022, n.
33645, hanno espresso i seguenti tre principi di diritto: «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»; «nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno
è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
Ciò posto, nel caso di specie dalle allegazioni di parte ricorrente risulta che il Pt_1 tollerava che il avesse continuato ad occupare la villetta anche dopo la scadenza CP_1 del contratto di comodato (già prorogato, con dichiarazione sottoscritta successivamente alla già avvenuta scadenza), accogliendo le rassicurazioni di rilascio del bene a fine dicembre 2022, senza che sia stato neppure allegata una richiesta di rilascio dell'immobile in data precedente. Come detto, il riferiva di essersi recato presso la villa per Pt_1 chiedere delucidazioni al per il mancato rilascio, ma non viene neppure addotta CP_1 la richiesta di rilascio immediato.
Ecco che si ritiene di riconoscere un risarcimento del danno da occupazione contra ius del dell'immobile solo a decorrere da gennaio 2023, ovvero da quando il ha CP_1 Pt_1
5 allegato che aveva intenzione di esercitare concretamente il suo diritto di godimento, in via indiretta, avendo intenzione di locare l'immobile ad un terzo, non avendo potuto ritrarre dal bene i frutti voluti, nella misura di € 350,00 per due mensilità.
Le spese di mediazione e di lite, visto l'esito del giudizio, con accoglimento solo pro quota della domanda di risarcimento del danno e rigetto delle domande di rimborso, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate, rinunciate ovvero assorbite:
[...]
- accoglie le domande per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il al CP_1 versamento a favore del della somma di € 700,00, oltre interessi legali dalla Pt_1 domanda al soddisfo,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 14.4.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
6