Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Francesco Cavone, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 5066 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019 discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.03.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Martano, alla via A. De Gasperi n. 39, presso lo studio dell'avv. Melania Vitto che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTORE
E
(P.IVA.: ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lecce, in Viale Leopardi n. 52, presso lo studio dell'avv.
Luisa Tricarico che la rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_2 C.F._2 Parte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Maglie, alla via Matteotti C.F._3
n. 97/D, presso lo studio dell'avv. Antonio Vincenzo Coluccia che li rappresenta e difende come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
ha esposto che in data 12.03.2018, alle ore 15.00 circa, alla guida Parte_1 del ciclomotore Vespa Piaggio, tg. X7H8RZ, di proprietà del padre , Parte_4 transitava sulla strada interpoderale denominata “Fodera” quando, giunto in località
“Lamelle”, in corrispondenza dell'incrocio con la S.P. 368, al segnale di STOP arrestava la sua marcia e, dopo essersi accertato che nessun veicolo provenisse da entrambi i sensi di circolazione, ripartiva. Ha dedotto che, dopo aver impegnato oltre la metà dell'incrocio, veniva violentemente impattato dall'autovettura EA Altea, tg. EW571AH, condotta da e di proprietà di che percorreva ad Parte_2 Parte_3 alta velocità la suddetta provinciale in direzione Sternatia e che, a causa dell'urto con l'autovettura, perdeva il controllo del motociclo, cadendo per terra e riportando gravi lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il locale nosocomio.
ha, altresì, affermato che, a seguito dell'evento, intervenivano sul Parte_1 luogo del sinistro operanti dell'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Calimera, che redigevano apposito verbale. Ha riferito che sussisteva la responsabilità esclusiva in capo al conducente della nella causazione del sinistro, tenuto conto dell'elevata CP_2 velocità tenuta dall'autovettura in prossimità dell'incrocio e il punto d'urto in cui avveniva l'impatto tra i due mezzi.
L'attore ha, poi, dichiarato di essere stato sottoposto a visita medico – legale, dapprima, da parte del fiduciario della propria compagnia assicuratrice, e, poi, Controparte_3 avendo riportato lesioni superiori al 9%, dal fiduciario di compagnia CP_1 assicuratrice dell'autovettura, la quale comunicava la propria indisponibilità al risarcimento sostenendo la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro.
Nessun esisto sortiva il tentativo di negoziazione assistita esperito nei confronti di
[...]
e rispettivamente proprietario e conducente Parte_3 Parte_2 dell'autovettura EA Altea, nonché della società compagnia CP_1 assicuratrice del veicolo stesso.
Premesso quanto sopra, ha agito in giudizio contro Parte_1 Parte_2
e la società al fine di ottenere il relativo
[...] Parte_3 CP_1 risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio con propria comparsa la società di assicurazioni CP_1
che ha contestato la dinamica del sinistro rappresentata dall'attore, deducendo
[...] che la responsabilità dell'evento era invece imputabile in via esclusiva alla condotta di guida imprudente ed imperita del conducente del motociclo, il quale non arrestava la marcia al segnale di STOP omettendo di dare la dovuta precedenza e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto come in diritto e, in ogni caso, la riduzione del quantum richiesto, con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti in giudizio anche e i quali Controparte_4 Parte_3 hanno eccepito che la causa dell'evento era da individuarsi in modo esclusivo nella condotta di guida del conducente del motociclo, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento, l'accertamento della responsabilità concorsuale dell'attore nella causazione del sinistro con conseguente riduzione del quantum e, in ogni caso, con manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice CP_1
La causa è stata istruita con deposito documenti, prove testimoniali, interrogatorio formale, CTU dinamico -ricostruttiva e CTU medico – legale.
All'udienza del 20.03.2025 precisate le conclusioni come da note scritte depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
**********
La controversia in esame attiene all'accertamento della responsabilità del sinistro stradale avvenuto in data 12.03.2018, alle ore 15:00 circa, in località Lamelle, in prossimità dell'intersezione stradale tra S.P. 368 e la strada interpoderale “Fodera”, con coinvolgimento della Vespa Piaggio, tg. X7H8R, condotta da e Parte_1 di proprietà del padre e l'autovettura EA Altea, tg EW571AH, Parte_4 condotta da e di proprietà di Parte_2 Parte_3
Il verificarsi del sinistro è corroborato dal verbale versato in atti e redatto dai carabinieri di Calimera, occorsi sui luoghi immediatamente dopo lo stesso, che hanno effettuato i relativi rilievi fotografici e raccolto le dichiarazioni spontanee dei soggetti ivi presenti informate sui fatti.
L'attore ha asserito che la responsabilità del sinistro è da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida imprudente e imperita di che transitava a velocità Parte_2 sostenuta lungo la strada provinciale in prossimità dell'incrocio, non avvedendosi della presenza del motociclo che aveva già impegnato l'intersezione e completato l'attraversamento.
Le parti convenute, al contrario, hanno dedotto che la responsabilità del sinistro è invece da imputare all'attore, che ometteva di arrestarsi al segnale di stop e non prestava la dovuta precedenza all'autovettura in transito sulla strada provinciale. Giova premettere che la fattispecie in esame rientra nell'alveo applicativo dell'art. 2054 del codice civile.
In punto di diritto, si osserva che, per costante giurisprudenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass., 4648/1999); il concorso di colpa può essere escluso, quindi, non solo quando il conducente abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era, da parte sua, una reale possibilità di evitare l'incidente.
Per contro, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito a suo carico (Cass., 24860/2010; Cass.,
3193/2006; Cass., 477/2003; Cass., 5671/2000; Cass., 11610/1992).
Una volta accertato che la condotta di uno solo dei due conducenti ha dato causa al fatto e che nessun addebito di colpa può muoversi all'altro, la cui condotta risulti conforme alle norme della circolazione stradale e di comune prudenza, non vi è margine per ulteriori indagini (Cass., 1143/1981).
Venendo al merito, nel corso dell'istruttoria è stato escusso il teste il Testimone_1 quale ha assistito all'evento e ha affermato “il giorno del sinistro ero alla guida della mia auto, mi trovavo dietro l'auto , a circa 100 metri di distanza e non ho CP_5 potuto vedere se il conducente della Vespa, che veniva dalla sinistra, rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura si sia fermato o meno al segnale di STOP. Io ho visto direttamente l'impatto tra la vespa e l'auto EA che è avvenuto nella corsia di marcia della L'urto è avvenuto allorquando il conducente della Vespa aveva superato il CP_2 segnale di STOP e si trovava sulla seconda corsia. Non posso dire sui punti d'urto dei veicoli coinvolti. Confermo lo stato dei luoghi subito dopo il verificarsi del sinistro è quello raffigurato dei rilievi fotografici che la S.V. mi esibisce, allegati al fascicolo dell'avv. Vitto.
Io ho chiamato il 118 e se non ricordo male anche i Carabinieri, dai quali sono stato ascoltato”.
La prova orale non ha introdotto elementi utili ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro. Il teste escusso ha solo potuto confermare l'avvenuto scontro tra i veicoli senza offrire alcun elemento utile ai fini dell'individuazione delle concrete responsabilità in merito.
Di maggiore utilità sono invece gli esiti della ctu tecnica disposta in sede istruttoria al fine di riscostruire la dinamica del sinistro, lo stato dei luoghi e la velocità dei veicoli al momento dell'impatto; esiti ai quali il Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori o omissioni di carattere logico e/o metodologico.
Il ctu, esaminati i luoghi e la documentazione di causa, ha accertato che la S.P. 368, su cui transitava la , unisce i comuni di Sternatia e Caprarica è strada ad CP_5 unica carreggiata, a doppio senso di circolazione, dritta e pianeggiante nel tratto interessato dall'incidente, munita di segnaletica verticale che indica la presenza d'incrocio con limite di velocità di 50km/h, laddove la strada interpoderale percorsa dalla con segnaletica verticale costituita da segnale di stop. Parte_5
Il CTU, sulla base delle indagini svolte e tenuto conto della documentazione in atti, in particolare del rapporto dei Carabinieri e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti nonché dei danni riportati dai mezzi coinvolti, ha ricostruito la seguente dinamica dell'incidente stradale: “verso le ore 14:50 del 13 marzo 2018 il Sig. Parte_1 alla guida della Piaggio Vespa 50 tg. X7H8RZ assicurata per la R.C.A. con la Compagnia
transitava sulla strada interpoderale “del Fodera” Martano – Martignano con CP_6 direzione verso quest'ultima località; giunto in prossimità dell'incrocio con la S.P.
Caprarica – Sternatia, essendoci il segnale di Stop, si fermava (comunque frenava la
Vespa avendo i Carabinieri rilevato metri 2 di traccia di frenatura), ripartiva e dopo aver percorso circa metri 4 sull'area dell'incrocio, il motociclo veniva colliso sui due terzi postero laterali destri dall'autovettura EA Altea tg. EW571AH condotta da Parte_2
, assicurata per la R.C.A. con la Compagnia che sopraggiungeva da
[...] CP_7 destra transitando nella propria corsia sulla suddetta Provinciale”.
Il CTU ha evidenziato che “i Carabinieri non rilevavano tracce di frenatura appartenenti agli pneumatici della;
la collisione produceva danni ai due veicoli e dopo l'urto, CP_5 gli stessi si fermarono definitivamente dopo aver percorso metri 14,70 circa per la CP_5
e metri 14,00 circa per la Vespa Piaggio”.
[...]
Per quanto attiene alle velocità tenute dai veicoli al momento della collisone, il perito ha statuito che “poiché la Vespa è stata urtata e non ha urtato l'auto, la sua velocità al momento dell'urto, si può considerare pari a 0”.
Quanto alla , conoscendo le masse dei due veicoli, le distanze percorse dagli CP_5 stessi dopo l'urto, le deformazioni che i lamierati dei veicoli riportarono in conseguenza alla collisione, applicando la regola delle dispersioni energetiche, il ctu ha stabilito la velocità dell'autovettura in 62.35 km/h.
Orbene, dal compendio probatorio acquisito in atti, risulta accertato che, sebbene l'attore si sia fermato o comunque abbia frenato avendo i Carabinieri rilevato metri 2 di traccia di frenatura in prossimità dell'intersezione per poi ripartire, è ragionevole ritenere che lo stesso non abbia ben stimato i tempi di percorrenza della e CP_5 abbia impegnato comunque l'incrocio, omettendo di fermarsi per tutto il tempo necessario a consentire il passaggio del veicolo con diritto di precedenza.
Si osserva che, secondo un orientamento costante della Suprema Corte, “il conducente di un autoveicolo in presenza del segnale di STOP, come nel caso di specie, deve improntare la propria condotta di guida alla massima prudenza: una volta fermatosi sulla linea di arresto, prima di riprendere la marcia, ha l'obbligo di ispezionare la strada per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti su detta strada, provenienti da destra e da sinistra.
L'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di STOP, in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando la visuale è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a detti veicoli di passare con precedenza” (Cass. civ. 4055/2009).
Nel caso in esame, è indubbio che l'attore, con la propria condotta di guida non conforme alle norme del codice della strada, abbia determinato il sinistro omettendo di arrestarsi al segnale di stop per il tempo necessario a consentire il passaggio dell'autovettura avente diritto di precedenza.
Correlativamente, deve ritenersi che anche la condotta di guida del conducente dell'autovettura EA non sia stata regolare in quanto non improntata al precetto di prudenza in presenza di un incrocio ed al rispetto del limite di velocità imposto su tratto di strada percorso.
Infatti, in base a quanto accertato dal CTU, l'autovettura EA viaggiava ad una velocità di 62,53 KM/h al momento della collisione su una strada ove il limite imposto dalla segnaletica verticale è di 50 km/h. La velocità del mezzo non era adeguata allo stato dei luoghi, a maggior ragione in presenza di un incrocio con strada interpoderale debitamente segnalato, tanto da non essere neppure in grado di porre manovre di frenata di emergenza al fine di evitare l'impatto con il motociclo, stante l'assenza di segni di frenata sul manto stradale. Orbene, si osserva che in conducente della vettura, pur essendo favorito da precedenza, avrebbe in ogni caso dovuto rallentare la sua marcia prima dell'intersezione, così rispettando l'obbligo comportamentale di cui all'art. 141 C.d.S., secondo cui il conducente deve in ogni caso regolare la velocità del veicolo tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni della strada, nonché deve sempre conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(art. 141, comma secondo, C.d.S.) e, infine, deve regolare la velocità in prossimità delle intersezioni.
Sulla scorta delle risultanze in atti può, dunque, ritenersi acquisito che la responsabilità del sinistro sia addebitabile, pur in gradi diversi, ad entrambi i conducenti, a causa della condotta di guida da ciascuno posta in essere;
infatti, il conducente del motociclo ha senza dubbio violato l'obbligo di arrestarsi una volta giunto all'incrocio per dare la prescritta precedenza ai veicoli in corsa sulla strada provinciale;
laddove il conducente dell'autovettura da parte sua ha violato l'obbligo di tenere una velocità entro i limiti imposti e comunque prudenziale tenuto conto della presenza di una intersezione stradale.
In merito non si ritiene che la responsabilità del sinistro possa addebitarsi in pari misura ai due conducenti, dovendosi ritenere prevalente l'apporto causale colposo del conducente del motociclo in ragione del fatto che il mancato rispetto del segnale di arresto è stato senza dubbio la causa immediata e principale del sinistro oggetto di causa.
Ne consegue che la responsabilità non può essere ripartita in pari misura, ma deve essere ascritta in capo al motociclista in misura pari al 70%, residuando la colpa del conducente dell'autovettura nella misura del restante 30%.
In ordine alla quantificazione del danno alla persona patito da , si Parte_1 fa integrale riferimento alle conclusioni cui è giunto il CTU. Le stesse sono infatti tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico condivisibile.
Il perito incaricato, dalla visita effettuata e dallo studio della documentazione clinica, ha accertato la natura traumatica delle lesioni a carico di che nel Parte_1 sinistro del 12.03.2018 ha riportato “Trauma cranio Facciale con frattura di entrambi i condili mandibolari frattura postero laterale della glena temporale e del processo stiloideo omolaterale;
frattura F2 V° dito mano sinistra, ferita lacero contusa regione mentoniera e piramide nasale. Frattura dento alveolare a carico di 11, 21, 22, 46, 57,
37” statuendo la piena compatibilità delle stesse con la dinamica dell'evento così come ricostruito sul piano processuale.
Il CTU ha altresì rilevato che “residuano postumi, che, in considerazione del tempo trascorso, sono da considerarsi stabilizzati ed a carattere permanente. Nella specie, questi consistono nella presenza di una sintomatologia algo-disfunzionale a carico dell'ATM senza limitazioni funzionali, nel danno dentario parzialmente emendato dalle protesi e dalle ricostruzioni e nella cicatrice sottomentoniera” che rappresentano una percentuale di danno biologico complessivo dell'ordine del 10% con:
- Inabilità temporanea totale pari a 3 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 50% di 15 gg;
- Inabilità temporanea parziale al 25% di 15 gg
Il danno è dunque calcolato secondo la seguente tabella, tenendo conto della circostanza che il danneggiato al momento del sinistro aveva 17 anni e applicando la
Tabella del Tribunale di Milano:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Età del danneggiato alla data del sinistro 17 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Danno biologico risarcibile € 24.034,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 30.283,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 15
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 4.226,25
TOTALE GENERALE: € 34.509,25 L'importo totale generale deve essere ridotto in ragione della percentuale del 70% di responsabilità riconosciuta in capo all'attore al quale dovrà essere corrisposta la somma di € 10.352,77
Tale importo, liquidato all'attualità, deve essere prima devalutato alla data dell'evento e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
Sulla somma rivalutata sono dovuti inoltre interessi legali sino al soddisfo.
Parte attrice ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico.
Si osserva che la giurisprudenza, nel corso del tempo, ha elaborato diverse categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento dello stato d'animo; danno esistenziale che compromette la possibilità di svolgere attività che realizzano la persona umana in senso relazionale;
danno biologico ovvero la lesione psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.
La Suprema Corte, inoltre, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie sopra citate hanno solo una mera valenza descrittiva (Cass. SS.UU. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973, 26974, 26975)
e ha chiarito come la sua liquidazione debba tenere conto di tutte le possibili manifestazioni di tale danno, evitando artificiose duplicazioni di poste risarcitorie.
Muovendo da tali premesse, si osserva che le tabelle di Milano prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente all'integrità psico- fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale” nei suoi risvolti anatomo – funzionali e relazionali medi, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, il risarcimento del danno morale per come richiesto dall'attore, sulla scorta delle tabelle milanesi, è stato liquidato anche per la suddetta componente.
L'attore ha anche richiesto il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro occorso.
Il CTU, in ordine alle spese mediche attuali e future, ha ritenuto equo il preventivo del
22.05.2018 dello studio al quale vanno aggiunte le spese di rinnovo dei Per_1 dispositivi per un importo complessivo di € 21.000,00.
Tale importo deve essere ridotto in ragione della percentuale di responsabilità (70%) riconosciuta in capo all'attore, al quale quindi dovrà essere corrisposta la somma di €
6.300,00. L'importo ad oggi rivalutato è soggetto all'applicazione di interessi secondo il criterio indicato per il danno non patrimoniale.
La domanda è dunque accolta come sopra indicato.
Quanto alle spese di lite sussistono i presupposti per la loro compensazione parziale in misura pari a 2/3, ponendo le stesse per la restante parte pari a 1/3 a carico dei convenuti soccombenti;
spese da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi dei parametri tariffari ratione temporis vigenti.
Analogamente le spese della ctu devono essere poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti in misura pari a 1/3 e a carico dell'attore in misura pari a 2/3.
Le spese tra compagnia assicuratrice e i convenuti CP_1 Parte_3
e sono interamente compensate, non esistendo ragioni di Parte_2 opposizione alla domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5066/2019 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità di e di Parte_1 [...]
del sinistro occorso in data 12.03.2018, in località Lamelle, in Parte_2 agro del Comune di Martignano, rispettivamente in misura pari al 70 % e al 30
% e, per l'effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento del danno in favore di liquidato complessivamente in € 16.653,00, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata fino al saldo;
2) condanna i convenuti in solido a rifondere all'attore un terzo delle spese del giudizio che compensa per la restante parte e che liquida per l'intero in complessivi € 5.836,00 (di cui € 5.077,00 per compensi professionali e € 759,00 per spese), oltre rimborso del 15% sui compensi per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi al difensore antistatario;
3) pone le spese di CTU in via definitiva per due terzi a carico di parte attrice e per un terzo a carico di parte convenuta;
4) condanna la società al pagamento in favore di CP_1 Parte_3
e di della somma dagli stessi versata all'attore in forza del Controparte_4 punto sub 1) della presente sentenza;
5) compensa interamente le spese di lite tra la società e i convenuti CP_1
e . Parte_3 Parte_2
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Lecce, il 20.03.2025.
Il Giudice
Dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il Processo dott.ssa Daniela Mauro.