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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 4492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4492 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11500/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN FE (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro (impugnativa di licenziamento).
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 ha impugnato il Parte_1
licenziamento irrogato dalla unipersonale dell'1 gennaio 2022, chiedendo CP_1
l'annullamento di tale provvedimento datoriale (perché intimato in forma orale) e la contestuale condanna della società alla sua immediata reintegrazione in servizio ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei
1 contributi previdenziali ed assistenziali spettanti per il medesimo periodo. A sostegno della superiore impugnazione il ricorrente, assunto formalmente dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 con inquadramento al II livello del CCNL di riferimento e mansioni di operaio manovale edile, ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe cessato soltanto formalmente l'1 gennaio 2022, visto che lo stesso sarebbe proseguito di fatto fino al 30 maggio 2022, allorquando sarebbe stato licenziato oralmente (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumacia. Controparte_1
Ciò detto, va immediatamente osservato che l'odierno procedimento ha per oggetto l'impugnazione del licenziamento dell'1 gennaio 2022 (cfr. in senso inequivocabile il tenore del ricorso e segnatamente le conclusioni ivi chiaramente formulate: “Accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità/illegittimità, e per l'effetto annullare e/o con qualsivoglia altra statuizione revocare, il licenziamento irrogato dalla società unipersonale nei confronti CP_1 del ricorrente con effetto dall'01.01.2022, e non ritualmente comunicato, in quanto formalmente viziato, e nello specifico nullo, poiché intimato in forma orale, e ad ogni modo irrogato in carenza di presupposti formali e sostanziali, di legge e di contratto collettivo, come meglio spiegato in narrativa”).
Ebbene, la domanda non può che essere rigettata perché il lavoratore ha candidamente ammesso che il rapporto di lavoro proseguiva, seppur in nero, fino al 30 maggio 2022.
E' pacifico, dunque, che l'1 gennaio 2022, nonostante l'asserita comunicazione di cessazione del rapporto (di per sé irrilevante ai fini dell'odierna decisione), non interveniva alcun licenziamento, ch'è, com'è noto, il provvedimento con cui il datore di lavoro recede unilateralmente dal rapporto lavorativo.
D'altra parte, poi, è certo che a fronte dell'impugnazione di un determinato licenziamento (datato 1 gennaio 2022: cfr. ancora il ricorso) il Tribunale non possa vagliare la fondatezza di un recesso datoriale del tutto diverso, cioè quello asseritamente intimato il
30 maggio 2022, estraneo all'impugnazione proposta (cfr. sul punto le note conclusionali del ricorrente nella parte in cui, in modo del tutto non condivisibile, ha sostenuto che “il licenziamento dell'odierno ricorrente è illegittimo sia che si faccia rifermento alla data di formale cessazione del rapporto (01.01.2022), sia che si guardi alla data di effettiva cessazione dello stesso
2 (30.05.2022)”). In questo senso osta la chiara ed errata impostazione dell'atto introduttivo, basato sull'equivoco che l'interruzione del rapporto potesse derivare dalla mera trasmissione di un IL inveritiero (circostanza pacifica) e soprattutto mai comunicato al proprio dipendente.
L'inesistenza del licenziamento impugnato conduce al rigetto dell'impugnazione, ma la contumacia della parte vittoriosa esonera il Tribunale da una pronuncia sulle spese giudiziali di quest'ultima.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_1
rigetta l'impugnazione proposta avverso il licenziamento asseritamente irrogato l'1 gennaio 2022.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. AB TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11500/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN FE (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato);
- parte ricorrente -
e
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore;
- resistente contumace -
Oggetto: rapporto di lavoro (impugnativa di licenziamento).
Conclusioni: come da verbale del 24/10/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 25 luglio 2025 ha impugnato il Parte_1
licenziamento irrogato dalla unipersonale dell'1 gennaio 2022, chiedendo CP_1
l'annullamento di tale provvedimento datoriale (perché intimato in forma orale) e la contestuale condanna della società alla sua immediata reintegrazione in servizio ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione detratto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei
1 contributi previdenziali ed assistenziali spettanti per il medesimo periodo. A sostegno della superiore impugnazione il ricorrente, assunto formalmente dall'1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 con inquadramento al II livello del CCNL di riferimento e mansioni di operaio manovale edile, ha dedotto che il rapporto di lavoro sarebbe cessato soltanto formalmente l'1 gennaio 2022, visto che lo stesso sarebbe proseguito di fatto fino al 30 maggio 2022, allorquando sarebbe stato licenziato oralmente (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumacia. Controparte_1
Ciò detto, va immediatamente osservato che l'odierno procedimento ha per oggetto l'impugnazione del licenziamento dell'1 gennaio 2022 (cfr. in senso inequivocabile il tenore del ricorso e segnatamente le conclusioni ivi chiaramente formulate: “Accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità/illegittimità, e per l'effetto annullare e/o con qualsivoglia altra statuizione revocare, il licenziamento irrogato dalla società unipersonale nei confronti CP_1 del ricorrente con effetto dall'01.01.2022, e non ritualmente comunicato, in quanto formalmente viziato, e nello specifico nullo, poiché intimato in forma orale, e ad ogni modo irrogato in carenza di presupposti formali e sostanziali, di legge e di contratto collettivo, come meglio spiegato in narrativa”).
Ebbene, la domanda non può che essere rigettata perché il lavoratore ha candidamente ammesso che il rapporto di lavoro proseguiva, seppur in nero, fino al 30 maggio 2022.
E' pacifico, dunque, che l'1 gennaio 2022, nonostante l'asserita comunicazione di cessazione del rapporto (di per sé irrilevante ai fini dell'odierna decisione), non interveniva alcun licenziamento, ch'è, com'è noto, il provvedimento con cui il datore di lavoro recede unilateralmente dal rapporto lavorativo.
D'altra parte, poi, è certo che a fronte dell'impugnazione di un determinato licenziamento (datato 1 gennaio 2022: cfr. ancora il ricorso) il Tribunale non possa vagliare la fondatezza di un recesso datoriale del tutto diverso, cioè quello asseritamente intimato il
30 maggio 2022, estraneo all'impugnazione proposta (cfr. sul punto le note conclusionali del ricorrente nella parte in cui, in modo del tutto non condivisibile, ha sostenuto che “il licenziamento dell'odierno ricorrente è illegittimo sia che si faccia rifermento alla data di formale cessazione del rapporto (01.01.2022), sia che si guardi alla data di effettiva cessazione dello stesso
2 (30.05.2022)”). In questo senso osta la chiara ed errata impostazione dell'atto introduttivo, basato sull'equivoco che l'interruzione del rapporto potesse derivare dalla mera trasmissione di un IL inveritiero (circostanza pacifica) e soprattutto mai comunicato al proprio dipendente.
L'inesistenza del licenziamento impugnato conduce al rigetto dell'impugnazione, ma la contumacia della parte vittoriosa esonera il Tribunale da una pronuncia sulle spese giudiziali di quest'ultima.
P.Q.M.
nella contumacia di , Controparte_1
rigetta l'impugnazione proposta avverso il licenziamento asseritamente irrogato l'1 gennaio 2022.
Così deciso il 24/10/2025
Il Giudice del Lavoro
AB TO
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