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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/11/2024, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4866/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/09/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CALGARO CLAUDIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi tramite Raccomandata A/R eventuali cambiamenti;
2- In forza del presente accordo di separazione il sig. cederà entro il Parte_2 31/12/2024 alla sig.ra la propria quota pari al 50% dell'immobile Parte_1 identificato al catasto fabbricati del Comune di Motteggiana (MN) Fraz.
Torricella come segue: - Foglio 6 Part. nn. 15-16-17-19, Via Argine Po,2 (PT 1)
Categoria A/3, Classe 4, Vani 9,5, rendita catastale euro 367,98; - Foglio 6 Part.
n.81, Via Argine Po,2 (PT) Categoria C/6, Classe 1, Cons. 52 mq, sup. cat 54, rendita catastale euro 67,14. 3- La casa famigliare, munita dei relativi arredi, rimarrà pertanto nella disponibilità della sig.ra che ivi manterrà la propria residenza assieme Parte_1 al figlio . Il sig. s'impegna sin da ora a liberare la casa Per_1 Parte_2 famigliare dai propri effetti personali entro la data del rogito. Con riferimento invece al materiale di proprietà del sig. contenuto nell'autorimessa, lo stesso Pt_2 verrà rimosso entro il 31/12/2025. La cessione della quota pari al 50% di proprietà della casa famigliare in capo al sig. verrà effettuata a favore Parte_2 della sig.ra che a titolo di corrispettivo verserà al marito, all'atto del Parte_1 rogito presso Notaio che la stessa vorrà incaricare, l'importo di euro 60.000,00.
4-Si dà atto che i conti correnti intestati ai singoli coniugi con le relative consistenze patrimoniali rimarranno agli stessi intestati senza necessità di procedere alla loro ripartizione.
5-L'auto targata FL943ZF intestata alla sig.ra rimarrà di sua Parte_1 esclusiva proprietà.
6-Il “camioncino” targato FF3607EB intestato al sig. rimarrà di sua Parte_2 esclusiva proprietà.
7- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non necessitanti di contributo economico nel proprio mantenimento. Per quel che riguarda il figlio della coppia si dà atto che lo stesso è maggiorenne e percettore di Persona_2 pensione di invalidità. Lo stesso ha recentemente deciso di dimettersi dal posto di lavoro per intraprendere studi universitari. I genitori si impegnano nei confronti del figlio, ciascuno pro quota, ad integrare ove necessario. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA (MN) in data 10/03/1996 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 1996) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 31/10/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4866/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/09/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. CALGARO CLAUDIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi tramite Raccomandata A/R eventuali cambiamenti;
2- In forza del presente accordo di separazione il sig. cederà entro il Parte_2 31/12/2024 alla sig.ra la propria quota pari al 50% dell'immobile Parte_1 identificato al catasto fabbricati del Comune di Motteggiana (MN) Fraz.
Torricella come segue: - Foglio 6 Part. nn. 15-16-17-19, Via Argine Po,2 (PT 1)
Categoria A/3, Classe 4, Vani 9,5, rendita catastale euro 367,98; - Foglio 6 Part.
n.81, Via Argine Po,2 (PT) Categoria C/6, Classe 1, Cons. 52 mq, sup. cat 54, rendita catastale euro 67,14. 3- La casa famigliare, munita dei relativi arredi, rimarrà pertanto nella disponibilità della sig.ra che ivi manterrà la propria residenza assieme Parte_1 al figlio . Il sig. s'impegna sin da ora a liberare la casa Per_1 Parte_2 famigliare dai propri effetti personali entro la data del rogito. Con riferimento invece al materiale di proprietà del sig. contenuto nell'autorimessa, lo stesso Pt_2 verrà rimosso entro il 31/12/2025. La cessione della quota pari al 50% di proprietà della casa famigliare in capo al sig. verrà effettuata a favore Parte_2 della sig.ra che a titolo di corrispettivo verserà al marito, all'atto del Parte_1 rogito presso Notaio che la stessa vorrà incaricare, l'importo di euro 60.000,00.
4-Si dà atto che i conti correnti intestati ai singoli coniugi con le relative consistenze patrimoniali rimarranno agli stessi intestati senza necessità di procedere alla loro ripartizione.
5-L'auto targata FL943ZF intestata alla sig.ra rimarrà di sua Parte_1 esclusiva proprietà.
6-Il “camioncino” targato FF3607EB intestato al sig. rimarrà di sua Parte_2 esclusiva proprietà.
7- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non necessitanti di contributo economico nel proprio mantenimento. Per quel che riguarda il figlio della coppia si dà atto che lo stesso è maggiorenne e percettore di Persona_2 pensione di invalidità. Lo stesso ha recentemente deciso di dimettersi dal posto di lavoro per intraprendere studi universitari. I genitori si impegnano nei confronti del figlio, ciascuno pro quota, ad integrare ove necessario. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SUZZARA (MN) in data 10/03/1996 (con atto iscritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Anno 1996) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 31/10/2024.
Il Presidente
Massimo De Luca
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