Versione
1 giugno 1985
1 giugno 1985
Art. 3.
In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi' come previsto e con le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.
In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi' come previsto e con le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.
Giurisprudenza • 22
- 1. Trib. Foggia, sentenza 21/06/2023, n. 2169Provvedimento: […] In forza di tali previsioni, l' CP_2 corrisponde il trattamento di malattia agli operai dell'agricoltura, del co cio, dell'industria e dell'artigianato, compresi i lavoratori a domicilio, agli impiegati del commercio, nonché ai quadri, ai quali ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.190/1985, si applicano le norme della categoria degli impiegati;Leggi di più...
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