Art. 3.
In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi' come previsto e con le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.
In sede di prima applicazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese provvederanno a definire attraverso la contrattazione collettiva l'attribuzione della qualifica di quadro, cosi' come previsto e con le modalita' stabilite dall'articolo 2, comma 2, della presente legge.