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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19807/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19807/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGIS Parte_1 C.F._1
NORMAN, elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 21 20121 MILANO presso il difensore avv.
REGIS NORMAN
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTESCHI Controparte_1 C.F._2 GIOVANNI e dell'avv. TATOZZI CLAUDIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA DE MANNINI, 2 52100 AREZZO presso il difensore avv. GATTESCHI GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:
Nel merito:
- dato atto dell'esistenza inter-partes della servitù di passo costituita con atto del 24 luglio 1979,
Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti Persona_1
pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1, accertare e dichiarare che la
Signora non ha esercitato tale diritto conformemente al titolo ex art. 1065 c.c. Controparte_1
e comunque con eccessivo aggravio del fondo servente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il proprietario del fondo dominante (Signora è Controparte_1 tenuto ad esercitare il diritto di passaggio nei limiti di cui all'atto costituivo del 24 luglio 1979
pagina 1 di 12 Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti Persona_1
pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1 e comunque con il minor aggravio possibile del fondo servente;
- conseguentemente accertare e dichiarare che il proprietario del fondo dominante (Signora
è tenuto ad esercitare il diritto di passaggio di cui all'atto costituivo del 24 Controparte_1
luglio 1979 Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Persona_1
Registro degli atti pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1, secondo le seguenti modalità:
i) esclusivamente per consentire l'accesso sporadico di fornitori, solo in caso di effettivo bisogno, solo in giorni e in orari lavorativi e con espressa esclusione dei giorni festivi e degli orari serali e notturni, mediante preavviso del proprietario del fondo servente, onde verificare che il passaggio non gli rechi disturbo;
ii) comunque, accertando e dichiarando l'inesistenza in capo al titolare del fondo dominante di un generale diritto di transito attraverso l'andito.
- ordinare, ex art 949 c.c., alla Signora la cessazione di ogni molestia e Controparte_1
turbativa direttamente e/o indirettamente posta in essere ai danni della Signora Parte_1
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...]
- conseguentemente condannare la Signora al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1
e subendi dalla Signora in ragione delle molestie e turbative subite, nella Parte_1
misura che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi - se del caso - anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, dispensando l'ufficio che ne curerà le relative formalità da eventuali responsabilità a riguardo;
- rigettare tutte le domande svolte dalla Signora nei confronti della Signora Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Parte_1
In via istruttoria:
- ammettere, all'occorrenza, la prova per interpello e testi sui capitoli di prova non ammessi nel corso del giudizio dedotti dalla Signora nella memoria istruttoria ex art. 183 Parte_1
VI co. n. 2 cpc, con i testi ivi indicati;
- rigettare tutte le istanze istruttorie della Signora formulate e non ammesse nel Controparte_1
corso del giudizio, in quanto inammissibili ed irrilevanti;
pagina 2 di 12 - nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dalla Signora
e non ammessi nel corso del giudizio, la Signora chiede, Controparte_1 Parte_1 all'occorrenza, di essere ammessa a prova contraria con i testi indicati nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n. 2 e 3 cpc;
- con ogni più ampia riserva
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre 15% rimborso forfetario, 4% cpa e 22%
IVA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito:
a. accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in narrativa, che nella sua qualità di Controparte_1 proprietaria del fondo dominante, esercita il diritto di passaggio di cui in conformità all'atto costitutivo del 24 luglio 2979, Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Persona_1
Registro degli atti pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1 e senza aggravio per il fondo servente;
b. per l'effetto, rigettare, le domande avversarie in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto e non provate;
c. in via riconvenzionale accerto e dichiarato che, per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_1
mette in atto molestie e turbative all'esercizio da parte della proprietaria del fondo dominante
[...]
del diritto di servitù di passo costituito con atto del 24 luglio 2979, Notaio Controparte_1 Per_1
di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti pubblici il successivo 27
[...]
luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1;
d. ordinare, per tutti i motivi di cui in narrativa, a di cessare ogni molestia e turbativa Parte_1 posta in essere in danno dell'esercizio del diritto di servitù di passo costituito a favore del fondo di
Controparte_1
e. e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi da Parte_1 CP_1
in ragione delle molestie e turbative subite, nella misura che sarà accertata in corso di causa
[...]
anche ricorrendo alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
f. ordinare al competente Signor Conservatore dei Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione della emendata sentenza con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità.
In ogni caso: vittoria di compensi e spese.
In via istruttoria:
pagina 3 di 12 (a) prendere atto dei documenti offerti in comunicazione: con la comparsa di costituzione
1. Contratto di compravendita Pisetti/ Peschiera Prima S.n.c.;
2. Contratto di compravendita Peschiera Prima S.n.c.; Parte_2
3. del 23 dicembre 2020 ; CP_2 Controparte_3
4. Comunicazione del giorno 11 febbraio 2021 Studio Legale Gatteschi/ Avv. Norman Regis;
5. Comunicazione del giorno 1 aprile 2021 Studio Legale Gatteschi/Avv. Norman Regis;
6. Comunicazione del 17 febbraio 2022 Avv. Norman Regis;
Controparte_3
con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.
7. Comunicazione del 28 novembre 2019 Pisetti/Santon
8. e 8bis. Foto delle calzature utilizzate dal personale di servizio di Controparte_4
(b) ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
(c) rigettare le richieste istruttorie avversarie.
MOTIVAZIONE
La presente causa verte sulle modalità di esercizio del diritto di servitù sussistente tra il fondo di proprietà dell'odierna convenuta (fondo dominante) e quello di proprietà dell'odierna attrice (fondo servente). Entrambe le parti, infatti, lamentano la commissione di molestie nell'esercizio del loro diritto: l'attrice afferma di aver subito molestie nell'esercizio del proprio diritto di proprietà da parte della convenuta, mentre la convenuta lamenta di aver subito molestie nell'esercizio del proprio diritto di servitù, di cui chiede in via riconvenzionale che sia ordinata la cessazione.
La situazione di fatto risulta essere chiara e non controversa: è pacifico, infatti, che le parti siano proprietarie di due unità immobiliari site nel condominio di via Vivaio, 6, a Milano, così come è pacifico che la proprietà della odierna attrice sia gravata da una servitù di passaggio a favore della proprietà della convenuta (doc. 1 fasc. attrice). Tale diritto di servitù grava su un corridoio-pianerottolo di proprietà di , che rappresenta altresì l'unico vano di accesso alla proprietà di quest'ultima. Su Pt_1
tale corridoio-pianerottolo affaccia altresì uno degli accessi alla proprietà dotata anche di altri CP_1
accessi afferenti scale diverse da quella cui si accede al vano in questione.
La servitù è stata costituita con atto notarile del 24.07.1979, tra la società E.B.G. Controparte_5
dante causa dell'odierna attrice, e dante causa dell'odierna convenuta (doc. 1
[...] Parte_2
fasc. attrice). In tale atto si è stabilita la cessione a titolo gratuito del diritto di passo attraverso il vano in questione, per consentire l'accesso alla proprietà (oggi attraverso la proprietà E.B.G. Pt_2 CP_1
di (oggi proprietà ). Controparte_5 Pt_1
pagina 4 di 12 L'attrice, incontestata l'esistenza del diritto di servitù, contesta le modalità con cui tale diritto è esercitato dalla convenuta;
in particolare, afferma che la servitù gravante sulla sua proprietà Pt_1 sarebbe limitata dal titolo e dall'uso che ne è stato fatto in passato per tre aspetti:
1. Consentirebbe l'accesso ai soli “fornitori”, con esclusione del titolare del diritto, dei conviventi e dei dipendenti dello stesso;
2. Esclusivamente in orario diurno e nei giorni lavorativi;
3. Previo preavviso alla proprietà del fondo servente.
Al contrario, la convenuta sostiene che tali limitazioni non si rinvengano dal titolo, da cui emerge una configurazione ordinaria della servitù di passo, il cui uso sarebbe limitato rispetto ai “fornitori” ma illimitato per tutti gli altri soggetti.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice porta principalmente tre argomenti: il tenore letterale del titolo costitutivo della servitù, che, a norma dell'art. 1063 c.c. rappresenta il criterio principe per determinare il contenuto del diritto stesso;
le disposizioni di una sentenza del Tribunale di Milano pronunciata tra i danti causa delle odierne parti;
l'uso fatto in passato della servitù, ed in particolare il fatto che la convenuta e i suoi danti causa dispongano da sempre della chiave di una sola delle due serrature che chiudono la porta di ingresso al corridoio-pianerottolo.
Nessuna delle argomentazioni, tuttavia, coglie nel segno.
Innanzitutto, con riguardo ai limiti posti dal titolo, ossia dall'atto costitutivo della servitù, la parte attrice fa leva in particolare su un passaggio per sostenere le proprie richieste. Il passaggio in questione,
a pagina 7 dell'atto notarile (doc. 1 fasc. attrice), recita:
Per quanto attiene l'uso della servitù di passo a favore dell'appartamento della signora
le Parti convengono quanto segue: limitatamente all'accesso per i fornitori Parte_2 la signora si obbliga ad usare in modo prevalente l'ingresso principale;
Parte_2
l'ingresso secondario verrà di conseguenza usato dai fornitori in caso di bisogno o comunque in giorni ed ore tali da non recare disturbo alla proprietà dell'appartamento adiacente.
L'attrice interpreta tale passaggio come fonte delle limitazioni alla servitù di passo gravante sul suo fondo sopra esposte;
tale lettura, però, non appare convincente. La clausola, infatti, deve essere letta nel più ampio contesto in cui si colloca, alla fine dell'atto costitutivo, come ultima clausola prima di quella di determinazione del valore della servitù. Nella pagina precedente, invece, si legge che “la società
EBG di E.Giliberti e C – s.n.c. […] cede senza corrispettivo alla signora maritata Parte_2 che accetta, diritto di passo per l'accesso alla sua proprietà […] attraverso il corridoio – CP_6 pianerottolo di proprietà della società stessa”. La clausola, dunque, pone un diritto di passo pagina 5 di 12 generalizzato, per il godimento del quale le clausole successive prevedono una serie di lavori i cui costi sono posti del tutto o in parte a carico della proprietaria del fondo dominante.
Nell'ambito di questa più ampia pattuizione, la clausola invocata da parte attrice si pone come volta non tanto a limitare l'uso della servitù per l'accesso dei soli fornitori, quanto – al contrario – a limitare proprio l'accesso dei fornitori da tale ingresso, impregiudicata la possibilità di libero utilizzo per tutti coloro che fornitori non sono. L'avverbio “limitatamente” che apre la pattuizione, infatti, è chiaramente volto a limitare, appunto, l'ambito di applicazione della clausola, tanto che nella frase successiva si specifica nuovamente che le limitazioni al bisogno e ai giorni e ore tali da non recare disturbo riguardano solo i fornitori.
Il tenore della clausola potrebbe, effettivamente, non essere del tutto chiaro se presa in modo autonomo e scollegato dal contesto;
ma l'interpretazione accolta si impone in quanto, in caso contrario, si finirebbe per svuotare quasi completamente di significato il diritto di servitù. Dal tenore complessivo dell'atto, invece, emerge chiaramente la volontà di imporre, sul fondo servente, una servitù di passo nel suo significato e contenuto comuni, salvo limitarla – con solo riguardo all'uso per il transito di fornitori
– al fine di evitare un eccessivo aggravio delle condizioni imposte al fondo servente.
In secondo luogo, l'attrice invoca a proprio vantaggio il contenuto della sentenza 16 ottobre 1986, n.
9344, del Tribunale di Milano, emessa tra le danti causa delle odierne parti. Tale sentenza – che si deve ritenere non far stato tra le parti, in quanto non ne è provata la trascrizione né la conoscenza da parte della convenuta – è stata emessa in una causa che ha visto contrapposte la dante causa di in CP_1
qualità di attrice e la dante causa di in qualità di convenuta. In particolare, la allora proprietaria Pt_1
del fondo dominante aveva agito in giudizio chiedendo che fosse ordinato alla allora proprietaria del fondo servente di tenere sempre aperta la porta di accesso all'andito su cui grava la servitù.
A parere della odierna attrice , la sentenza fornirebbe argomenti a sostegno della natura limitata Pt_1
del diritto di servitù gravante sul suo fondo. In particolare, si invoca il passaggio della sentenza in cui il
Tribunale afferma che nell'atto costitutivo “si prevedono limitazioni a carico del titolare della servitù attrice all'uso di quell'ingresso – esplicitamente definito “secondario” – per i fornitori” (p. 8, doc. 18 fasc. attrice). Inoltre, afferma sempre parte attrice, la sentenza avrebbe riconosciuto il diritto della titolare del fondo servente di chiudere a chiave la porta di accesso al corridoio – pianerottolo gravato dalla servitù.
Anche tali argomentazioni, tuttavia, non possono trovare accoglimento. Il passaggio motivazionale citato, infatti, deve essere letto nell'ambito del complessivo percorso argomentativo svolto dal
Tribunale, che lo ha portato a concludere nel senso del riconoscimento di “una servitù di passo gravante sul corridoio – ballatoio”, la quale, però, “non implica il divieto alla proprietà convenuta di pagina 6 di 12 chiudere a chiave la porta di ingresso”, posto che “la convenuta consente che, a fianco della porta d'ingresso al suddetto corridoio ballatoio, sia apposta targa e campanello da parte dell'attrice e che questa è munita della relativa chiave”.
In altre parole, il Tribunale, con la sentenza prodotta da parte attrice, ha confermato l'esistenza di un generalizzato diritto di servitù di passo a favore del fondo dominante (l'appartamento ; diritto CP_1
che, però, non si spinge fino ad impedire la chiusura a chiave della porta di accesso comune, purché la proprietà del fondo dominante sia dotata della relativa chiave, che le consenta di esercitare il proprio diritto di passaggio.
Il fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto della proprietaria del fondo servente di chiudere a chiave la porta di accesso solo a condizione che la chiave sia nella disponibilità anche della proprietà del fondo dominante è segnale del fatto che la servitù di passo in questione – sia pure limitata nei confronti dell'accesso da parte dei fornitori – deve consentire la libera transitabilità dal fondo servente nella sua porzione gravata dalla servitù. Addirittura, ad ulteriore riprova della libera accessibilità del fondo dominante dall'ingresso in questione, era ulteriormente previsto che accanto alla porta del corridoio-pianerottolo fosse apposta anche la targhetta con il nome della proprietaria del fondo dominante e il relativo campanello.
Rimane quindi da analizzare il terzo argomento proposto dalla attrice , ossia quello fondato Pt_1 sull'uso trentennale fatto della servitù in questione;
in particolare, l'attrice evidenzia come la proprietà del fondo dominante non abbia mai posseduto le chiavi della serratura inferiore della porta comune, dotata di nottolino all'interno. Tale circostanza è pacifica, confermata dalla stessa parte convenuta in sede di interrogatorio formale all'udienza del 28.11.2023 (verbale d'udienza, p. 2).
Tuttavia, non si può dire che il fatto che la parte convenuta e le sue danti causa non abbiamo mai disposto della chiave in questione possa considerarsi come segno di una limitazione giuridica al diritto di servitù; la serratura in questione, infatti, è dotata di nottolino all'interno, che ne consente l'apertura anche da parte di chi sia sprovvisto di chiavi, ed è altresì provato che l'odierna attrice non era solita utilizzarla, chiudendola a chiave (V. dichiarazioni teste udienza 28.11.2023, p. 2: “Sì è vero Tes_1
che di recente chiude la porta di ingresso del pianerottolo con la chiave della seconda Parte_1 serratura” [enfasi aggiunta]).
Se ne ricava che dalla mera presenza della serratura – che, peraltro, non è provato esistesse già all'epoca di costituzione della servitù – non si può far derivare l'intenzione delle parti di limitare la servitù stessa ad un uso saltuario e, soprattutto, di un obbligo di preavviso da parte della proprietà del fondo dominante.
pagina 7 di 12 In conclusione, dunque, nessuna delle argomentazioni proposte dalla parte attrice consente di individuare come cogenti le delimitazioni dalla stessa richieste in ordine alle modalità di utilizzo della servitù; tali limitazioni, come emerge dal titolo, riguardano il solo accesso da parte di “fornitori” e, dunque, l'ipotesi in cui il passaggio sia utilizzato da soggetti estranei alla cerchia dei normali frequentatori dell'abitazione. Peraltro, anche riguardo l'accesso di tali soggetti, dal titolo non si desume alcun obbligo di preavviso alla proprietà del fondo servente, ma solo l'obbligo di usare l'accesso “in caso di bisogno e comunque in giorni ed ore tali da non recare disturbo”.
Ne deriva che le prime tre domande di parte attrice – accertare la violazione della servitù e accertare le modalità di esercizio della servitù nei termini indicati dall'attrice stessa – debbono essere rigettate.
Anche la quarta domanda non appare meritevole di accoglimento.
Posto che l'utilizzo della servitù di passo da parte della convenuta e dei suoi domestici in modo continuativo e non saltuario, anche in orario notturno e nei giorni festivi, rientra nel diritto di cui la convenuta stessa è titolare, rimane da analizzare le modalità con cui tale diritto è stato esercitato. In particolare, l'attrice lamenta la produzione di rumori eccessivi per effetto del passaggio, che le impedirebbero di riposare e, in alcune occasioni, anche di lavorare (si veda, al riguardo, la testimonianza di , udienza 28.11.2023, p. 3). Testimone_2
In particolare, rilevante è la testimonianza del teste laddove afferma che, una sera che erano a Tes_2 casa della signora per montare un servizio televisivo “che comprende audio e video noi non Pt_1 riuscivamo a isolare un'intervista a causa dei frequenti rumori derivanti dall'andirivieni di entrata e uscita del personale di servizio della signora . Le circostanze riferite, da ritenersi credibili alla CP_1
luce della natura disinteressata della testimonianza resa da soggetto terzo rispetto alle parti, non appaiono però configurare un esercizio del diritto di servitù difforme da quello consentito e, pertanto, non possono configurare una molestia.
La servitù, infatti, in quanto diritto reale minore, attribuisce al titolare la porzione del diritto di proprietà corrispondente alla facoltà ricompresa nel perimetro del diritto stesso;
nel caso di specie, il diritto di entrare e uscire dal proprio appartamento attraversando il fondo servente. Allo stesso modo, la servitù priva la proprietà del fondo servente delle facoltà attribuite al titolare del diritto;
nel caso di specie, il diritto di impedire il passaggio. Si crea, così, per quanto riguarda le modalità di esercizio del passaggio, una situazione non dissimile da quella che si avrebbe se il pianerottolo in questione fosse parte comune, e le modalità di esercizio del diritto – dal punto di vista della produzione di rumori – debbono essere valutate alla stregua dei normali canoni con cui si valutano le medesime condotte nell'ambito dei rapporti condominiali. In altre parole, le condotte dei domestici della odierna convenuta non debbono essere valutate in modo più stringente, ai fini della qualificazione come “molestie”
pagina 8 di 12 all'esercizio della proprietà altrui, di come lo sarebbero se per accedere all'appartamento della CP_1
non dovessero attraversare il corridoio su cui grava la servitù.
Così impostata la questione, non è provato che la convenuta e il suo personale di servizio abbiano tenuto condotte difformi da quelle ordinariamente consentite nell'ambito di un condominio;
l'attrice, infatti, allega fatti che coincidono con il mero uso del diritto di servitù, senza indicare elementi specifici da cui si possa desumere una molestia nel godimento della sua proprietà (quale sarebbero, ad esempio, eventuali schiamazzi o urla durante il passaggio dal corridoio). Anche la dichiarazione del teste sopra citata, poi, non descrive alcuna condotta che possa qualificarsi come “molestia”: egli Tes_2 fa mero riferimento ai “rumori derivanti dall'andirivieni di entrata e uscita”, ossia le normali conseguenze dell'uso del diritto di servitù, affermando che ciò impediva all'attrice e ai colleghi di
“isolare un'intervista” da montare nel servizio televisivo. Il fatto di non poter avere il silenzio assoluto proprio di uno studio di registrazione, però, in ambito condominiale, non può considerarsi frutto di
“molestia”, tanto più ove questo condominio sia collocato in una zona centrale di una città metropolitana quale Milano, dove i rumori di fondo sono spesso frequenti e ineliminabili nella maggior parte delle abitazioni.
Sempre con riguardo alla quarta domanda, parte attrice lamenta come in svariate occasioni (almeno quattro) i domestici di parte convenuta avrebbero bloccato la porta dall'interno impedendole di entrare nel proprio appartamento. Dagli atti, ed in particolare dagli esami testimoniali, emerge però come tali occasioni siano state in realtà due nell'arco di diversi anni;
lo conferma, oltre all'esame dei dipendenti della convenuta, l'interrogatorio della sig.ra la cui posizione di terzietà rispetto alle parti la Tes_1
rende certamente attendibile (v. verbale udienza 28.11.2023, p. 2).
Visto il ridotto numero di episodi verificatisi in un arco temporale piuttosto lungo, appare credibile che tali circostanze si siano verificate in modo fortuito, per dimenticanza o sbadataggine dei domestici o della convenuta stessa. Manca, quindi, il requisito della minima lesività del godimento del diritto perché si possa configurare una molestia;
manca, altresì, il c.d. animus turbandi, ossia la consapevolezza, da parte della convenuta e dei suoi domestici, di turbare il godimento del diritto altrui.
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che perché si configuri una molestia non è necessario il fine specifico di turbare il godimento, ma è necessario che vi sia la volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e la consapevolezza che tale fatto è idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio (Trib. Patti, Sent. 18/03/2022, n. 191; C. Cass., sez.
II, sent. 7.1.2016, n. 107 e precedenti ivi citati;
Cass. 14 febbraio 2017, n. 3901). Nel caso di specie, manca l'animus turbandi anche in tale accezione particolarmente restrittiva, in quanto appare credibile che le condotte stesse di bloccare la porta siano state realizzate in modo del tutto non intenzionale.
pagina 9 di 12 Anche la quarta domanda attorea, quindi, deve essere rigettata in quanto non risulta provato che parte convenuta abbia posto in essere condotte moleste di cui debba essere ordinata la cessazione.
Rimane da esaminare la quinta domanda di parte attrice, ossia la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla parte convenuta. Anche su questo aspetto, parte attrice non fornisce elementi di prova concreti per dimostrare che la convenuta, nell'esercizio del suo diritto di servitù, abbia cagionato danni alla proprietà dell'attrice stessa. Al contrario, anche gli elementi allegati a sostegno della domanda (il rovinarsi della porta e dei pavimenti per via dell'uso) rientrano nella normale usura dei beni e potrebbero qualificarsi come danni solo ove parte attrice ne allegasse e dimostrasse una consunzione di molto superiore, dovuta ad un uso particolarmente sciatto dei beni stessi.
In conclusione, dunque, tutte le domande di parte attrice debbono essere rigettate;
anche la domanda di trascrizione della sentenza – pur non espressamente condizionata da parte attrice all'accoglimento delle domande precedenti – non può essere accolta in quanto l'attrice stessa è priva di interesse alla trascrizione della presente sentenza.
⁓ ⁓ ⁓
Con riguardo alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, la parte chiede che siano accertate le molestie realizzate dalla attrice nel godimento della servitù e, di conseguenza, che ne sia ordinata la cessazione e l'attrice sia condannata a risarcire i danni subiti e subendi dalla convenuta.
Dagli atti e dalle prove assunte, emerge come parte attrice abbia effettivamente realizzato delle condotte che si possono qualificare come molestie nell'esercizio del diritto di servitù; in particolare, la signora ha utilizzato abitualmente la serratura di cui la signora non dispone della chiave Pt_1 CP_1 per bloccare la porta in modo che non fosse possibile aprirla dall'esterno senza l'intervento suo o di qualcun altro che la sbloccasse dall'interno.
Ciò emerge dalle dichiarazioni dei testi (“da circa un anno e Testimone_3
mezzo la signora chiude la porta di ingresso al pianerottolo con la chiave della seconda Pt_1 serratura apposta sulla porta”, v. verbale udienza 26.10.2023, p. 1) e Testimone_4
( di recente chiude la porta di ingresso al pianerottolo con la chiave della
[...] Parte_1 seconda serratura apposta sulla porta” e “la circostanza avviene da circa un anno”, v. verbale udienza
26.10.2023, p. 4). Emerge anche dalle dichiarazioni della già più volte citata teste che Tes_1 conferma quanto detto dai domestici della convenuta ( di recente chiude la porta di Parte_1
ingresso al pianerottolo con la chiave della seconda serratura apposta sulla porta, quella inferiore del chiavistello”, v. verbale udienza 28.11.2023, p. 2). Ancora una volta, le dichiarazioni della teste Tes_1 debbono essere valutate come particolarmente attendibili, data l'assenza di un suo interesse diretto rispetto ai fatti di causa.
pagina 10 di 12 La condotta di utilizzare abitualmente una serratura di cui controparte non dispone delle chiavi configura certamente una forma di turbativa nel godimento del possesso della servitù di passaggio.
Peraltro, che tale condotta sia stata realizzata intenzionalmente appare credibile anche alla luce delle pretese avanzate da parte attrice in questo giudizio;
da queste, infatti, emerge la soggettiva convinzione della parte di poter legittimamente impedire il passaggio di controparte dalla propria proprietà, salvo consentirlo con le stringenti limitazioni esposte nell'atto di citazione.
Tale condotta integra certamente una turbativa nel godimento della servitù, in quanto ne impedisce di fatto l'utilizzo o, quantomeno, lo rende assai più difficoltoso. Con la serratura in questione chiusa, la convenuta e i suoi domestici possono, infatti, comunque accedere all'andito su cui grava la servitù, ma solo per uscire dall'appartamento e non anche per rientrarvi. La prima domanda riconvenzionale, dunque, deve trovare accoglimento, in quanto il Tribunale ritiene che parte attrice abbia effettivamente compiuto delle turbative nel possesso della servitù della convenuta.
Parimenti, di conseguenza, deve accogliersi la seconda domanda riconvenzionale, con cui si chiede la cessazione delle molestie da parte dell'attrice. L'art. 1079 c.c., infatti, non richiede ulteriori accertamenti oltre all'esistenza del diritto di servitù e del verificarsi delle molestie. Posto che ricorrono entrambi i requisiti, deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative.
Deve, invece, rigettarsi la terza domanda riconvenzionale, relativa alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalle molestie. Parte convenuta, infatti, non ha allegato né dimostrato alcun danno effettivamente subito in conseguenza delle condotte di parte attrice, né sembra che tali condotte ne abbiano determinato alcuno. È bene ricordare, infatti, che l'appartamento della convenuta dispone di altri e diversi accessi, raggiungibile semplicemente passando da una diversa scala del palazzo in cui è ubicato. Pertanto, il fatto di non poter accedere in alcune occasioni dall'ingresso di cui è a disposizione per effetto della servitù non può averle cagionato danni morali o materiali di sorta.
Merita accoglimento, infine, la quarta domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
ella, infatti, ha interesse alla trascrizione della presente sentenza nei confronti della convenuta a tutela del proprio diritto di servitù.
⁓ ⁓ ⁓
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, da €52.000,01 a €260.000,00, con l'applicazione del compenso medio per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Milano, pronunciando definitivamente nel contradditorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara che la convenuta, quale proprietaria del fondo dominante, esercita il diritto di servitù di passaggio in conformità all'atto costituivo del 24 luglio 1979 Notaio Persona_1
di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti pubblici il successivo
27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1 senza aggravio per il fondo servente di proprietà dell'attrice, e per l'effetto;
2) rigetta le domande dell'attrice;
3) accerta e dichiara che la parte attrice ha compiuto le molestie e turbative all'esercizio della servitù di passo di cui alla parte motiva e ordina la loro cessazione;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 10.860,00 per compenso, euro 518,00 per spese, oltre 15% spese forf., c.p.a. e i.v.a. e alle spese di trascrizione della sentenza;
6) ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Milano, 7 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19807/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGIS Parte_1 C.F._1
NORMAN, elettivamente domiciliato in VIA BIGLI, 21 20121 MILANO presso il difensore avv.
REGIS NORMAN
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GATTESCHI Controparte_1 C.F._2 GIOVANNI e dell'avv. TATOZZI CLAUDIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA DE MANNINI, 2 52100 AREZZO presso il difensore avv. GATTESCHI GIOVANNI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, così giudicare:
Nel merito:
- dato atto dell'esistenza inter-partes della servitù di passo costituita con atto del 24 luglio 1979,
Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti Persona_1
pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1, accertare e dichiarare che la
Signora non ha esercitato tale diritto conformemente al titolo ex art. 1065 c.c. Controparte_1
e comunque con eccessivo aggravio del fondo servente, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il proprietario del fondo dominante (Signora è Controparte_1 tenuto ad esercitare il diritto di passaggio nei limiti di cui all'atto costituivo del 24 luglio 1979
pagina 1 di 12 Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti Persona_1
pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1 e comunque con il minor aggravio possibile del fondo servente;
- conseguentemente accertare e dichiarare che il proprietario del fondo dominante (Signora
è tenuto ad esercitare il diritto di passaggio di cui all'atto costituivo del 24 Controparte_1
luglio 1979 Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Persona_1
Registro degli atti pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1, secondo le seguenti modalità:
i) esclusivamente per consentire l'accesso sporadico di fornitori, solo in caso di effettivo bisogno, solo in giorni e in orari lavorativi e con espressa esclusione dei giorni festivi e degli orari serali e notturni, mediante preavviso del proprietario del fondo servente, onde verificare che il passaggio non gli rechi disturbo;
ii) comunque, accertando e dichiarando l'inesistenza in capo al titolare del fondo dominante di un generale diritto di transito attraverso l'andito.
- ordinare, ex art 949 c.c., alla Signora la cessazione di ogni molestia e Controparte_1
turbativa direttamente e/o indirettamente posta in essere ai danni della Signora Parte_1
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
[...]
- conseguentemente condannare la Signora al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_1
e subendi dalla Signora in ragione delle molestie e turbative subite, nella Parte_1
misura che verrà accertata in corso di causa, da determinarsi - se del caso - anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza, dispensando l'ufficio che ne curerà le relative formalità da eventuali responsabilità a riguardo;
- rigettare tutte le domande svolte dalla Signora nei confronti della Signora Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa. Parte_1
In via istruttoria:
- ammettere, all'occorrenza, la prova per interpello e testi sui capitoli di prova non ammessi nel corso del giudizio dedotti dalla Signora nella memoria istruttoria ex art. 183 Parte_1
VI co. n. 2 cpc, con i testi ivi indicati;
- rigettare tutte le istanze istruttorie della Signora formulate e non ammesse nel Controparte_1
corso del giudizio, in quanto inammissibili ed irrilevanti;
pagina 2 di 12 - nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova testimoniale dedotti dalla Signora
e non ammessi nel corso del giudizio, la Signora chiede, Controparte_1 Parte_1 all'occorrenza, di essere ammessa a prova contraria con i testi indicati nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI co. n. 2 e 3 cpc;
- con ogni più ampia riserva
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre 15% rimborso forfetario, 4% cpa e 22%
IVA come per legge.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito:
a. accertato e dichiarato, per tutti i motivi di cui in narrativa, che nella sua qualità di Controparte_1 proprietaria del fondo dominante, esercita il diritto di passaggio di cui in conformità all'atto costitutivo del 24 luglio 2979, Notaio di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Persona_1
Registro degli atti pubblici il successivo 27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1 e senza aggravio per il fondo servente;
b. per l'effetto, rigettare, le domande avversarie in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto e non provate;
c. in via riconvenzionale accerto e dichiarato che, per tutti i motivi di cui in narrativa, Parte_1
mette in atto molestie e turbative all'esercizio da parte della proprietaria del fondo dominante
[...]
del diritto di servitù di passo costituito con atto del 24 luglio 2979, Notaio Controparte_1 Per_1
di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti pubblici il successivo 27
[...]
luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1;
d. ordinare, per tutti i motivi di cui in narrativa, a di cessare ogni molestia e turbativa Parte_1 posta in essere in danno dell'esercizio del diritto di servitù di passo costituito a favore del fondo di
Controparte_1
e. e, per l'effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi da Parte_1 CP_1
in ragione delle molestie e turbative subite, nella misura che sarà accertata in corso di causa
[...]
anche ricorrendo alla liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
f. ordinare al competente Signor Conservatore dei Registri Immobiliari, di provvedere alla trascrizione della emendata sentenza con esonero dello stesso da qualsiasi responsabilità.
In ogni caso: vittoria di compensi e spese.
In via istruttoria:
pagina 3 di 12 (a) prendere atto dei documenti offerti in comunicazione: con la comparsa di costituzione
1. Contratto di compravendita Pisetti/ Peschiera Prima S.n.c.;
2. Contratto di compravendita Peschiera Prima S.n.c.; Parte_2
3. del 23 dicembre 2020 ; CP_2 Controparte_3
4. Comunicazione del giorno 11 febbraio 2021 Studio Legale Gatteschi/ Avv. Norman Regis;
5. Comunicazione del giorno 1 aprile 2021 Studio Legale Gatteschi/Avv. Norman Regis;
6. Comunicazione del 17 febbraio 2022 Avv. Norman Regis;
Controparte_3
con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.
7. Comunicazione del 28 novembre 2019 Pisetti/Santon
8. e 8bis. Foto delle calzature utilizzate dal personale di servizio di Controparte_4
(b) ammettere i mezzi istruttori richiesti e non ammessi;
(c) rigettare le richieste istruttorie avversarie.
MOTIVAZIONE
La presente causa verte sulle modalità di esercizio del diritto di servitù sussistente tra il fondo di proprietà dell'odierna convenuta (fondo dominante) e quello di proprietà dell'odierna attrice (fondo servente). Entrambe le parti, infatti, lamentano la commissione di molestie nell'esercizio del loro diritto: l'attrice afferma di aver subito molestie nell'esercizio del proprio diritto di proprietà da parte della convenuta, mentre la convenuta lamenta di aver subito molestie nell'esercizio del proprio diritto di servitù, di cui chiede in via riconvenzionale che sia ordinata la cessazione.
La situazione di fatto risulta essere chiara e non controversa: è pacifico, infatti, che le parti siano proprietarie di due unità immobiliari site nel condominio di via Vivaio, 6, a Milano, così come è pacifico che la proprietà della odierna attrice sia gravata da una servitù di passaggio a favore della proprietà della convenuta (doc. 1 fasc. attrice). Tale diritto di servitù grava su un corridoio-pianerottolo di proprietà di , che rappresenta altresì l'unico vano di accesso alla proprietà di quest'ultima. Su Pt_1
tale corridoio-pianerottolo affaccia altresì uno degli accessi alla proprietà dotata anche di altri CP_1
accessi afferenti scale diverse da quella cui si accede al vano in questione.
La servitù è stata costituita con atto notarile del 24.07.1979, tra la società E.B.G. Controparte_5
dante causa dell'odierna attrice, e dante causa dell'odierna convenuta (doc. 1
[...] Parte_2
fasc. attrice). In tale atto si è stabilita la cessione a titolo gratuito del diritto di passo attraverso il vano in questione, per consentire l'accesso alla proprietà (oggi attraverso la proprietà E.B.G. Pt_2 CP_1
di (oggi proprietà ). Controparte_5 Pt_1
pagina 4 di 12 L'attrice, incontestata l'esistenza del diritto di servitù, contesta le modalità con cui tale diritto è esercitato dalla convenuta;
in particolare, afferma che la servitù gravante sulla sua proprietà Pt_1 sarebbe limitata dal titolo e dall'uso che ne è stato fatto in passato per tre aspetti:
1. Consentirebbe l'accesso ai soli “fornitori”, con esclusione del titolare del diritto, dei conviventi e dei dipendenti dello stesso;
2. Esclusivamente in orario diurno e nei giorni lavorativi;
3. Previo preavviso alla proprietà del fondo servente.
Al contrario, la convenuta sostiene che tali limitazioni non si rinvengano dal titolo, da cui emerge una configurazione ordinaria della servitù di passo, il cui uso sarebbe limitato rispetto ai “fornitori” ma illimitato per tutti gli altri soggetti.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice porta principalmente tre argomenti: il tenore letterale del titolo costitutivo della servitù, che, a norma dell'art. 1063 c.c. rappresenta il criterio principe per determinare il contenuto del diritto stesso;
le disposizioni di una sentenza del Tribunale di Milano pronunciata tra i danti causa delle odierne parti;
l'uso fatto in passato della servitù, ed in particolare il fatto che la convenuta e i suoi danti causa dispongano da sempre della chiave di una sola delle due serrature che chiudono la porta di ingresso al corridoio-pianerottolo.
Nessuna delle argomentazioni, tuttavia, coglie nel segno.
Innanzitutto, con riguardo ai limiti posti dal titolo, ossia dall'atto costitutivo della servitù, la parte attrice fa leva in particolare su un passaggio per sostenere le proprie richieste. Il passaggio in questione,
a pagina 7 dell'atto notarile (doc. 1 fasc. attrice), recita:
Per quanto attiene l'uso della servitù di passo a favore dell'appartamento della signora
le Parti convengono quanto segue: limitatamente all'accesso per i fornitori Parte_2 la signora si obbliga ad usare in modo prevalente l'ingresso principale;
Parte_2
l'ingresso secondario verrà di conseguenza usato dai fornitori in caso di bisogno o comunque in giorni ed ore tali da non recare disturbo alla proprietà dell'appartamento adiacente.
L'attrice interpreta tale passaggio come fonte delle limitazioni alla servitù di passo gravante sul suo fondo sopra esposte;
tale lettura, però, non appare convincente. La clausola, infatti, deve essere letta nel più ampio contesto in cui si colloca, alla fine dell'atto costitutivo, come ultima clausola prima di quella di determinazione del valore della servitù. Nella pagina precedente, invece, si legge che “la società
EBG di E.Giliberti e C – s.n.c. […] cede senza corrispettivo alla signora maritata Parte_2 che accetta, diritto di passo per l'accesso alla sua proprietà […] attraverso il corridoio – CP_6 pianerottolo di proprietà della società stessa”. La clausola, dunque, pone un diritto di passo pagina 5 di 12 generalizzato, per il godimento del quale le clausole successive prevedono una serie di lavori i cui costi sono posti del tutto o in parte a carico della proprietaria del fondo dominante.
Nell'ambito di questa più ampia pattuizione, la clausola invocata da parte attrice si pone come volta non tanto a limitare l'uso della servitù per l'accesso dei soli fornitori, quanto – al contrario – a limitare proprio l'accesso dei fornitori da tale ingresso, impregiudicata la possibilità di libero utilizzo per tutti coloro che fornitori non sono. L'avverbio “limitatamente” che apre la pattuizione, infatti, è chiaramente volto a limitare, appunto, l'ambito di applicazione della clausola, tanto che nella frase successiva si specifica nuovamente che le limitazioni al bisogno e ai giorni e ore tali da non recare disturbo riguardano solo i fornitori.
Il tenore della clausola potrebbe, effettivamente, non essere del tutto chiaro se presa in modo autonomo e scollegato dal contesto;
ma l'interpretazione accolta si impone in quanto, in caso contrario, si finirebbe per svuotare quasi completamente di significato il diritto di servitù. Dal tenore complessivo dell'atto, invece, emerge chiaramente la volontà di imporre, sul fondo servente, una servitù di passo nel suo significato e contenuto comuni, salvo limitarla – con solo riguardo all'uso per il transito di fornitori
– al fine di evitare un eccessivo aggravio delle condizioni imposte al fondo servente.
In secondo luogo, l'attrice invoca a proprio vantaggio il contenuto della sentenza 16 ottobre 1986, n.
9344, del Tribunale di Milano, emessa tra le danti causa delle odierne parti. Tale sentenza – che si deve ritenere non far stato tra le parti, in quanto non ne è provata la trascrizione né la conoscenza da parte della convenuta – è stata emessa in una causa che ha visto contrapposte la dante causa di in CP_1
qualità di attrice e la dante causa di in qualità di convenuta. In particolare, la allora proprietaria Pt_1
del fondo dominante aveva agito in giudizio chiedendo che fosse ordinato alla allora proprietaria del fondo servente di tenere sempre aperta la porta di accesso all'andito su cui grava la servitù.
A parere della odierna attrice , la sentenza fornirebbe argomenti a sostegno della natura limitata Pt_1
del diritto di servitù gravante sul suo fondo. In particolare, si invoca il passaggio della sentenza in cui il
Tribunale afferma che nell'atto costitutivo “si prevedono limitazioni a carico del titolare della servitù attrice all'uso di quell'ingresso – esplicitamente definito “secondario” – per i fornitori” (p. 8, doc. 18 fasc. attrice). Inoltre, afferma sempre parte attrice, la sentenza avrebbe riconosciuto il diritto della titolare del fondo servente di chiudere a chiave la porta di accesso al corridoio – pianerottolo gravato dalla servitù.
Anche tali argomentazioni, tuttavia, non possono trovare accoglimento. Il passaggio motivazionale citato, infatti, deve essere letto nell'ambito del complessivo percorso argomentativo svolto dal
Tribunale, che lo ha portato a concludere nel senso del riconoscimento di “una servitù di passo gravante sul corridoio – ballatoio”, la quale, però, “non implica il divieto alla proprietà convenuta di pagina 6 di 12 chiudere a chiave la porta di ingresso”, posto che “la convenuta consente che, a fianco della porta d'ingresso al suddetto corridoio ballatoio, sia apposta targa e campanello da parte dell'attrice e che questa è munita della relativa chiave”.
In altre parole, il Tribunale, con la sentenza prodotta da parte attrice, ha confermato l'esistenza di un generalizzato diritto di servitù di passo a favore del fondo dominante (l'appartamento ; diritto CP_1
che, però, non si spinge fino ad impedire la chiusura a chiave della porta di accesso comune, purché la proprietà del fondo dominante sia dotata della relativa chiave, che le consenta di esercitare il proprio diritto di passaggio.
Il fatto che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto della proprietaria del fondo servente di chiudere a chiave la porta di accesso solo a condizione che la chiave sia nella disponibilità anche della proprietà del fondo dominante è segnale del fatto che la servitù di passo in questione – sia pure limitata nei confronti dell'accesso da parte dei fornitori – deve consentire la libera transitabilità dal fondo servente nella sua porzione gravata dalla servitù. Addirittura, ad ulteriore riprova della libera accessibilità del fondo dominante dall'ingresso in questione, era ulteriormente previsto che accanto alla porta del corridoio-pianerottolo fosse apposta anche la targhetta con il nome della proprietaria del fondo dominante e il relativo campanello.
Rimane quindi da analizzare il terzo argomento proposto dalla attrice , ossia quello fondato Pt_1 sull'uso trentennale fatto della servitù in questione;
in particolare, l'attrice evidenzia come la proprietà del fondo dominante non abbia mai posseduto le chiavi della serratura inferiore della porta comune, dotata di nottolino all'interno. Tale circostanza è pacifica, confermata dalla stessa parte convenuta in sede di interrogatorio formale all'udienza del 28.11.2023 (verbale d'udienza, p. 2).
Tuttavia, non si può dire che il fatto che la parte convenuta e le sue danti causa non abbiamo mai disposto della chiave in questione possa considerarsi come segno di una limitazione giuridica al diritto di servitù; la serratura in questione, infatti, è dotata di nottolino all'interno, che ne consente l'apertura anche da parte di chi sia sprovvisto di chiavi, ed è altresì provato che l'odierna attrice non era solita utilizzarla, chiudendola a chiave (V. dichiarazioni teste udienza 28.11.2023, p. 2: “Sì è vero Tes_1
che di recente chiude la porta di ingresso del pianerottolo con la chiave della seconda Parte_1 serratura” [enfasi aggiunta]).
Se ne ricava che dalla mera presenza della serratura – che, peraltro, non è provato esistesse già all'epoca di costituzione della servitù – non si può far derivare l'intenzione delle parti di limitare la servitù stessa ad un uso saltuario e, soprattutto, di un obbligo di preavviso da parte della proprietà del fondo dominante.
pagina 7 di 12 In conclusione, dunque, nessuna delle argomentazioni proposte dalla parte attrice consente di individuare come cogenti le delimitazioni dalla stessa richieste in ordine alle modalità di utilizzo della servitù; tali limitazioni, come emerge dal titolo, riguardano il solo accesso da parte di “fornitori” e, dunque, l'ipotesi in cui il passaggio sia utilizzato da soggetti estranei alla cerchia dei normali frequentatori dell'abitazione. Peraltro, anche riguardo l'accesso di tali soggetti, dal titolo non si desume alcun obbligo di preavviso alla proprietà del fondo servente, ma solo l'obbligo di usare l'accesso “in caso di bisogno e comunque in giorni ed ore tali da non recare disturbo”.
Ne deriva che le prime tre domande di parte attrice – accertare la violazione della servitù e accertare le modalità di esercizio della servitù nei termini indicati dall'attrice stessa – debbono essere rigettate.
Anche la quarta domanda non appare meritevole di accoglimento.
Posto che l'utilizzo della servitù di passo da parte della convenuta e dei suoi domestici in modo continuativo e non saltuario, anche in orario notturno e nei giorni festivi, rientra nel diritto di cui la convenuta stessa è titolare, rimane da analizzare le modalità con cui tale diritto è stato esercitato. In particolare, l'attrice lamenta la produzione di rumori eccessivi per effetto del passaggio, che le impedirebbero di riposare e, in alcune occasioni, anche di lavorare (si veda, al riguardo, la testimonianza di , udienza 28.11.2023, p. 3). Testimone_2
In particolare, rilevante è la testimonianza del teste laddove afferma che, una sera che erano a Tes_2 casa della signora per montare un servizio televisivo “che comprende audio e video noi non Pt_1 riuscivamo a isolare un'intervista a causa dei frequenti rumori derivanti dall'andirivieni di entrata e uscita del personale di servizio della signora . Le circostanze riferite, da ritenersi credibili alla CP_1
luce della natura disinteressata della testimonianza resa da soggetto terzo rispetto alle parti, non appaiono però configurare un esercizio del diritto di servitù difforme da quello consentito e, pertanto, non possono configurare una molestia.
La servitù, infatti, in quanto diritto reale minore, attribuisce al titolare la porzione del diritto di proprietà corrispondente alla facoltà ricompresa nel perimetro del diritto stesso;
nel caso di specie, il diritto di entrare e uscire dal proprio appartamento attraversando il fondo servente. Allo stesso modo, la servitù priva la proprietà del fondo servente delle facoltà attribuite al titolare del diritto;
nel caso di specie, il diritto di impedire il passaggio. Si crea, così, per quanto riguarda le modalità di esercizio del passaggio, una situazione non dissimile da quella che si avrebbe se il pianerottolo in questione fosse parte comune, e le modalità di esercizio del diritto – dal punto di vista della produzione di rumori – debbono essere valutate alla stregua dei normali canoni con cui si valutano le medesime condotte nell'ambito dei rapporti condominiali. In altre parole, le condotte dei domestici della odierna convenuta non debbono essere valutate in modo più stringente, ai fini della qualificazione come “molestie”
pagina 8 di 12 all'esercizio della proprietà altrui, di come lo sarebbero se per accedere all'appartamento della CP_1
non dovessero attraversare il corridoio su cui grava la servitù.
Così impostata la questione, non è provato che la convenuta e il suo personale di servizio abbiano tenuto condotte difformi da quelle ordinariamente consentite nell'ambito di un condominio;
l'attrice, infatti, allega fatti che coincidono con il mero uso del diritto di servitù, senza indicare elementi specifici da cui si possa desumere una molestia nel godimento della sua proprietà (quale sarebbero, ad esempio, eventuali schiamazzi o urla durante il passaggio dal corridoio). Anche la dichiarazione del teste sopra citata, poi, non descrive alcuna condotta che possa qualificarsi come “molestia”: egli Tes_2 fa mero riferimento ai “rumori derivanti dall'andirivieni di entrata e uscita”, ossia le normali conseguenze dell'uso del diritto di servitù, affermando che ciò impediva all'attrice e ai colleghi di
“isolare un'intervista” da montare nel servizio televisivo. Il fatto di non poter avere il silenzio assoluto proprio di uno studio di registrazione, però, in ambito condominiale, non può considerarsi frutto di
“molestia”, tanto più ove questo condominio sia collocato in una zona centrale di una città metropolitana quale Milano, dove i rumori di fondo sono spesso frequenti e ineliminabili nella maggior parte delle abitazioni.
Sempre con riguardo alla quarta domanda, parte attrice lamenta come in svariate occasioni (almeno quattro) i domestici di parte convenuta avrebbero bloccato la porta dall'interno impedendole di entrare nel proprio appartamento. Dagli atti, ed in particolare dagli esami testimoniali, emerge però come tali occasioni siano state in realtà due nell'arco di diversi anni;
lo conferma, oltre all'esame dei dipendenti della convenuta, l'interrogatorio della sig.ra la cui posizione di terzietà rispetto alle parti la Tes_1
rende certamente attendibile (v. verbale udienza 28.11.2023, p. 2).
Visto il ridotto numero di episodi verificatisi in un arco temporale piuttosto lungo, appare credibile che tali circostanze si siano verificate in modo fortuito, per dimenticanza o sbadataggine dei domestici o della convenuta stessa. Manca, quindi, il requisito della minima lesività del godimento del diritto perché si possa configurare una molestia;
manca, altresì, il c.d. animus turbandi, ossia la consapevolezza, da parte della convenuta e dei suoi domestici, di turbare il godimento del diritto altrui.
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che perché si configuri una molestia non è necessario il fine specifico di turbare il godimento, ma è necessario che vi sia la volontarietà del fatto che determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e la consapevolezza che tale fatto è idoneo a modificarne o limitarne l'esercizio (Trib. Patti, Sent. 18/03/2022, n. 191; C. Cass., sez.
II, sent. 7.1.2016, n. 107 e precedenti ivi citati;
Cass. 14 febbraio 2017, n. 3901). Nel caso di specie, manca l'animus turbandi anche in tale accezione particolarmente restrittiva, in quanto appare credibile che le condotte stesse di bloccare la porta siano state realizzate in modo del tutto non intenzionale.
pagina 9 di 12 Anche la quarta domanda attorea, quindi, deve essere rigettata in quanto non risulta provato che parte convenuta abbia posto in essere condotte moleste di cui debba essere ordinata la cessazione.
Rimane da esaminare la quinta domanda di parte attrice, ossia la richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalla parte convenuta. Anche su questo aspetto, parte attrice non fornisce elementi di prova concreti per dimostrare che la convenuta, nell'esercizio del suo diritto di servitù, abbia cagionato danni alla proprietà dell'attrice stessa. Al contrario, anche gli elementi allegati a sostegno della domanda (il rovinarsi della porta e dei pavimenti per via dell'uso) rientrano nella normale usura dei beni e potrebbero qualificarsi come danni solo ove parte attrice ne allegasse e dimostrasse una consunzione di molto superiore, dovuta ad un uso particolarmente sciatto dei beni stessi.
In conclusione, dunque, tutte le domande di parte attrice debbono essere rigettate;
anche la domanda di trascrizione della sentenza – pur non espressamente condizionata da parte attrice all'accoglimento delle domande precedenti – non può essere accolta in quanto l'attrice stessa è priva di interesse alla trascrizione della presente sentenza.
⁓ ⁓ ⁓
Con riguardo alle domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, la parte chiede che siano accertate le molestie realizzate dalla attrice nel godimento della servitù e, di conseguenza, che ne sia ordinata la cessazione e l'attrice sia condannata a risarcire i danni subiti e subendi dalla convenuta.
Dagli atti e dalle prove assunte, emerge come parte attrice abbia effettivamente realizzato delle condotte che si possono qualificare come molestie nell'esercizio del diritto di servitù; in particolare, la signora ha utilizzato abitualmente la serratura di cui la signora non dispone della chiave Pt_1 CP_1 per bloccare la porta in modo che non fosse possibile aprirla dall'esterno senza l'intervento suo o di qualcun altro che la sbloccasse dall'interno.
Ciò emerge dalle dichiarazioni dei testi (“da circa un anno e Testimone_3
mezzo la signora chiude la porta di ingresso al pianerottolo con la chiave della seconda Pt_1 serratura apposta sulla porta”, v. verbale udienza 26.10.2023, p. 1) e Testimone_4
( di recente chiude la porta di ingresso al pianerottolo con la chiave della
[...] Parte_1 seconda serratura apposta sulla porta” e “la circostanza avviene da circa un anno”, v. verbale udienza
26.10.2023, p. 4). Emerge anche dalle dichiarazioni della già più volte citata teste che Tes_1 conferma quanto detto dai domestici della convenuta ( di recente chiude la porta di Parte_1
ingresso al pianerottolo con la chiave della seconda serratura apposta sulla porta, quella inferiore del chiavistello”, v. verbale udienza 28.11.2023, p. 2). Ancora una volta, le dichiarazioni della teste Tes_1 debbono essere valutate come particolarmente attendibili, data l'assenza di un suo interesse diretto rispetto ai fatti di causa.
pagina 10 di 12 La condotta di utilizzare abitualmente una serratura di cui controparte non dispone delle chiavi configura certamente una forma di turbativa nel godimento del possesso della servitù di passaggio.
Peraltro, che tale condotta sia stata realizzata intenzionalmente appare credibile anche alla luce delle pretese avanzate da parte attrice in questo giudizio;
da queste, infatti, emerge la soggettiva convinzione della parte di poter legittimamente impedire il passaggio di controparte dalla propria proprietà, salvo consentirlo con le stringenti limitazioni esposte nell'atto di citazione.
Tale condotta integra certamente una turbativa nel godimento della servitù, in quanto ne impedisce di fatto l'utilizzo o, quantomeno, lo rende assai più difficoltoso. Con la serratura in questione chiusa, la convenuta e i suoi domestici possono, infatti, comunque accedere all'andito su cui grava la servitù, ma solo per uscire dall'appartamento e non anche per rientrarvi. La prima domanda riconvenzionale, dunque, deve trovare accoglimento, in quanto il Tribunale ritiene che parte attrice abbia effettivamente compiuto delle turbative nel possesso della servitù della convenuta.
Parimenti, di conseguenza, deve accogliersi la seconda domanda riconvenzionale, con cui si chiede la cessazione delle molestie da parte dell'attrice. L'art. 1079 c.c., infatti, non richiede ulteriori accertamenti oltre all'esistenza del diritto di servitù e del verificarsi delle molestie. Posto che ricorrono entrambi i requisiti, deve essere accolta la domanda volta ad ottenere la cessazione delle turbative.
Deve, invece, rigettarsi la terza domanda riconvenzionale, relativa alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati dalle molestie. Parte convenuta, infatti, non ha allegato né dimostrato alcun danno effettivamente subito in conseguenza delle condotte di parte attrice, né sembra che tali condotte ne abbiano determinato alcuno. È bene ricordare, infatti, che l'appartamento della convenuta dispone di altri e diversi accessi, raggiungibile semplicemente passando da una diversa scala del palazzo in cui è ubicato. Pertanto, il fatto di non poter accedere in alcune occasioni dall'ingresso di cui è a disposizione per effetto della servitù non può averle cagionato danni morali o materiali di sorta.
Merita accoglimento, infine, la quarta domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
ella, infatti, ha interesse alla trascrizione della presente sentenza nei confronti della convenuta a tutela del proprio diritto di servitù.
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Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano, come da dispositivo, ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa compreso nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, da €52.000,01 a €260.000,00, con l'applicazione del compenso medio per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Milano, pronunciando definitivamente nel contradditorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, così decide:
1) accerta e dichiara che la convenuta, quale proprietaria del fondo dominante, esercita il diritto di servitù di passaggio in conformità all'atto costituivo del 24 luglio 1979 Notaio Persona_1
di Milano, rep. n. 67489/9366, registrato a Milano nel Registro degli atti pubblici il successivo
27 luglio 1979 al n. 1106971/m, Serie 1 senza aggravio per il fondo servente di proprietà dell'attrice, e per l'effetto;
2) rigetta le domande dell'attrice;
3) accerta e dichiara che la parte attrice ha compiuto le molestie e turbative all'esercizio della servitù di passo di cui alla parte motiva e ordina la loro cessazione;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla convenuta;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite a favore di che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in euro 10.860,00 per compenso, euro 518,00 per spese, oltre 15% spese forf., c.p.a. e i.v.a. e alle spese di trascrizione della sentenza;
6) ordina al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza.
Milano, 7 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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