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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2133/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Matteo Del Vesco Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2133 del ruolo generale V.G. 2024, promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024
da:
(c.f. ) nata a [...] in data [...], residente in [...]C.F._1
Venezia, Ramo Secondo dei Lavraneri n. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rosaria
Iannelli (pec: in Venezia (Mestre), Via A. Costa 20/E , che la Email_1
rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
e
, (c.f.: ), nato in [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Antonella Saccomani, (pec: in Venezia, Santa Croce 466/G, che Email_2
lo rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo.
ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss. c.p.c.
Con provvedimento del 05.11.2024 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis. 51, comma
2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2024 in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024, che di seguito si riproducono: voglia il Tribunale
“recepire il seguente accordo nell'interesse del minore 1. L'affidamento Persona_1
condiviso ad entrambi i genitori del minore nato a [...] il [...], Persona_1
con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tre sabati al mese;
nonché la domenica (una volta al mese), su accordo tra le parti;
per quanto riguarda i pernottamenti, tenendo conto della tenera età del minore e della necessità di abituare il medesimo a progressivi tempi di permanenza col padre, essi potranno essere gradualmente introdotti nel rispetto delle necessità e degli impegni del minore, previo accordo tra i genitori. All'introduzione del pernottamento, il padre potrà tenere con sé il minore dal sabato mattina alla domenica sera (con pernottamento) a settimane alterne.
3. Quando saranno stati introdotti i pernottamenti ed il minore sarà stato avviato ad una routine con il padre, si introdurranno i seguenti periodi: per quanto riguarda le festività natalizie, il padre potrà trascorrere con il figlio 7 giorni, anche non consecutivi, ferma restando la necessità di concordare – in modo graduale – gli eventuali ulteriori pernottamenti, con alternanza di anno in anno della giornata di Natale;
durante le festività pasquali, il padre potrà trascorrere con il figlio tre giorni, anche non consecutivi, con alternanza di anno in anno del giorno di
Pasqua. Per quanto riguarda gli ulteriori periodi di festività, i genitori si alterneranno di anno in anno,
compatibilmente con le esigenze del figlio e degli impegni lavorativi di ciascuno;
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane, anche non continuative, da comunicare entro il 31 maggio di ogni anno. Ciascun genitore dovrà informare l'altro in merito agli spostamenti ed ai luoghi di permanenza;
5. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente;
6. Tenuto conto delle capacità reddituali e patrimoniali di ciascun genitore e dei tempi di permanenza del minore con ciascuno di loro, il signor verserà alla signora Per_1
a titolo di contributo al mantenimento del minore la somma di € 150,00 mensili, rivalutabili secondo gli Pt_1
indici Istat a far data da un anno dal deposito del ricorso, entro il giorno 20 di ogni mese;
7. I genitori divideranno nella misura pari al 50% ciascuno le spese straordinarie in favore del figlio, individuate e regolate in applicazione del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, da intendersi integralmente richiamato;
8. La signora percepirà il 100 % dell'assegno unico e universale per i figli a carico corrisposto Pt_1
dall'INPS”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere la regolamentazione Parte_1 Parte_2
delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Persona_1
nato fuori del matrimonio il 29 marzo 2019, riconosciuto da entrambi i genitori. Conclusa la loro
[...]
relazione sentimentale, i ricorrenti sono pervenuti alla determinazione di regolare consensualmente le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, così come riportate in epigrafe e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.05.2024. All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte,
il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore possono infatti trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura dello stesso.
In considerazione della natura del giudizio ed avendo le parti formulato domande congiunte, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe. - Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13.11.2024
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Tania Vettore