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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta: dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere dott. Giuseppe Perri Consigliere rel./est. ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 477/2024 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 71/2024, pubblicata il 16 febbraio 2024, vertente
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Terme e residente in Ionadi (VV) alla Via Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Nazzareno Latassa (C.F.: ) e Marcello Scarmato (C.F.: C.F._2
), giusta procura in atti;
C.F._3
appellante principale
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Fratelli Gracchi, 21, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Olga C.F._4
Durante (c.f. ; pec , C.F._5 Email_1
giusta procura in atti;
appellata – appellante incidentale
Con l'intervento del Procuratore Generale Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “si insiste affinchè venga dichiarata la separazione con addebito a
ER carico della sig.ra venga dichiarato l'affidamento esclusivo della minore CP_1
in capo al sig. escludendo qualsiasi percorso di sostegno con la madre, venga Parte_1 rideterminato l'assegno di mantenimento a favore della prole posto carico della sig.
(che appare alquanto ridicolo, previsto in euro 100,00 mensili oltre al 30% delle CP_1 spese straordinarie), venga accertata e dichiarata l'illegittimità dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra . Si insiste, pertanto nell'accoglimento CP_1
di tutte le conclusioni avanzate da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata/appellante incidentale: “insiste codesta ecc.ma Corte di appello voglia: dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello principale;
accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, rigettare la domanda di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, . Con vittoria di spese e Persona_2 competenze del presente grado di giudizio”; per il Procuratore Generale: “rigetto dell'appello e conferma della sentenza”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado è stato così ricostruito nella sentenza gravata.
“Con ricorso depositato in data 27.4.2018, - premesso di aver contratto CP_1
nel 2004 matrimonio concordatario con , unione dalla quale Parte_1
nascevano due figli, (n. il 4.08.2005) e (n. il Persona_2 Persona_3
24.10.2008) chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunziarsi la separazione personale dal coniuge, con addebito ed adottarsi i provvedimenti in merito alla prole e agli aspetti economici.
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, spiegava domanda di addebito;
chiedeva l'affido esclusivo della prole e il collocamento presso di sé; fissarsi il contributo di mantenimento a carico della madre;
rigettare la domanda economica della ricorrente.
2 In sede presidenziale, disposta l'acquisizione di atti dal Tribunale dei Minori, disposti rinvii causa l'emergenza sanitaria Covid, il Presidente, sentite le parti, sentito il primogenito (all'epoca minorenne); dato atto dell'infruttuoso tentativo di conciliazione, adottava in data 22.09.2020 ordinanza ex art 708 cpc con cui disponeva l'affido condiviso della prole e collocamento presso il padre ove avevano espresso di fatto preferenza nonché l'intervento dei competenti Servizi Sociali onde favorire la ripresa dei rapporti con la madre, indi rimettendo le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Previa concorde richiesta delle parti veniva emessa sentenza parziale sullo status n.
324\22 pubbl 3.5.2022.
Rimessa sul ruolo per il prosieguo, veniva ammessa ed assunta la prova richiesta dalla sola ricorrente;
venivano sollecitati e depositati gli esiti del percorso di cui all'O.P. ed ulteriormente proseguiti con acquisizione dei relativi esiti;
veniva ascoltata la minore
ER ; indi all'udienza cartolare del 26.9.2023 riservata per la decisione collegiale con termini.
Il PM concludeva in data 28.9.2023”.
2. La sentenza appellata
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ha così provveduto:
“A) dichiara che la separazione dei coniugi e – CP_1 Parte_1
smg- già pronunciata con sentenza dell'intestato Tribunale n. 324\22 pubbl 3.5.2022 è addebitabile al resistente ex art. 151 co 2 cc;
B) rigetta la domanda di addebito alla ricorrente;
Con ER C) conferma l' in punto di affidamento condiviso della figlia e del suo collocamento presso l'abitazione del padre e a cui riconosce la facoltà di assumere autonomamente le decisioni su questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione
D) assegna al resistente la casa familiare;
E) obbliga il resistente a corrispondere, entro il giorno cinque di ogni mese e con modalità tracciabile, la somma di € 200,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della ricorrente oltre rivalutazione annuale come per legge;
3 F) obbliga la ricorrente a corrispondere la somma complessiva di € 100,00 a titolo di contributo di mantenimento ordinario in favore dei figli (maggiorenne ma non ER2
ER autosufficiente) e (minorenne), da corrispondere al resistente entro il giorno cinque di ogni mese e con modalità tracciabile, oltre rivalutazione annuale e al 30% delle spese straordinarie a termini del vigente protocollo tra Tribunale e COA di Vibo Valentia;
G) dispone che il Servizio Sociale territorialmente competente per il luogo di residenza ER della minore (attualmente Ionadi - VV - ) predisponga un percorso di sostegno, anche psicologico, alla genitorialità volto al recupero delle relazioni madre –figlia nei termini indicati in parte motiva, in ambiente neutro e nel rispetto della volontà e dei tempi della minore
H) compensa integralmente le spese del giudizio”.
Il primo giudice ha così motivato tale decisione.
“1) Sulle reciproche domande di addebito
1.a) addebito al resistente
La ricorrente deduce di essere stata costretta ad allontanarsi dalla abitazione familiare a cagione del comportamento violento, minatorio, immotivatamente geloso ed offensivo del marito alle volte anche alla presenza dei figli allora molto piccoli;
atteggiamenti assunti già dal 2009 e proseguiti per tutta la durata della convivenza fino alla sua definitiva interruzione salvo una breve ripresa - per il solo bene dei figli - e il successivo definitivo allontanamento dalla casa familiare (dall'agosto 2014) per insostenibilità della situazione;
che il marito a mano a mano avrebbe iniziato - come già oggetto di ricatto per farla rientrare in famiglia - ad estraniarle i figli con i quali non ha più potuto a tutt'oggi riprendere i contatti. A sostegno ha prodotto plurime denunce dal 2013 al 2016, referti medici, la sentenza di primo grado di condanna del per il reato di lesioni ai Parte_1
suoi danni e il Tribunale ha acquisito gli atti del TDM intervenuto antecedentemente all'instaurazione della presente causa.
Ritiene il Collegio che gli assunti della ricorrente trovino conforto nelle plurime denunce sporte reiteratamente dal 2014 al 2016 - dunque ben oltre la cessazione della coabitazione
(2014) e ben prima della introduzione del presente giudizio – in cui descrive puntualmente e coerentemente vessazioni, aggressioni, pedinamenti e i ricatti subiti dal marito.
4 Tale versione, trova ulteriormente riscontro nei verbali di sit del la madre, del padre e della sorella ( , e ) della ricorrente CP_3 Persona_4 Persona_5
spesso presenti ai litigi della coppia, assistendo a gravi minacce (di darle botte) e notando anche dei lividi su diverse parti del corpo della congiunta (cfr. Annotazione Comp CC
NORM VV del 28.8.2014 ed allegati) ; negli atti trasmessi dal Tribunale dei Minorenni ove il ha sostanzialmente ha ammesso di aver alcune occasioni malmenato Parte_1
la moglie tanto da fondare in quella sede – a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale- la prescrizione di astenersi dall'assumere condotte violente nei confronti della moglie e di non screditare la figura materna, avviando entrambi a percorsi di sostegno alla genitorialità (decreti 9.2.2015 e 14.2016); nelle dichiarazioni testimoniali rese nel presente giudizio dalla sorella e dal padre della ricorrente i quali hanno confermato che il era solito, anche in presenza di terzi, apostrofare la Parte_1 congiunta 'puttana' anche in presenza dei loro bambini;
una volta ricordo che venne al ER mio negozio ed era presente la piccola (ud. 7.3.2023); nella sentenza di primo grado dell' intestato Tribunale (Sez. penale -n. 1252\18 in RGNR 4443\13) con la quale il
è stato condannato per il reato di lesioni ai danni dalla in occasione Parte_1 CP_1 dell'aggressione – per motivi di gelosia verso un collega della moglie – avvenuta in
Rosarno il 27.1.2015; nel referto medico P.S Ospedale di VV del 4.7.2016, attestante lesioni (contusione emiviso) altamente compatibili con la dinamica (forte schiaffo vicino alla tempia) dell' aggressione al patita dalla ricorrente in quella stessa CP_4
giornata da parte del marito.
A parere del Collegio, la lettura coordinata e non atomistica delle risultanze testé sunteggiate conferisce particolare attendibilità al narrato della ricorrente e ben restituisce dunque, il clima di sopraffazione, costrittivo, vessatorio, umiliante ai danni della ricorrente che ha connotato buona parte della loro convivenza (a partire dal 2009) ed anche oltre, siccome segnato - per costume mentale, futili, presunti o infondati motivi- da costanti aggressioni, sia fisiche che verbali, da parte del marito aduso a metodi sbrigativi e violenti a cui va pertanto addebitata la separazione.
Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte la violenza fisica o psichica
è sempre causa di addebito e non può essere mai giustificata, anche quandanche
5 concretatesi un unico singolo caso di percosse "venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere.(Cass. n.7388/2017; Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio integra dunque un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n.433/2016; da ult. Cass Civ., Sez. I, Ord. 22.9.2022 n. 27766).
Il provato habitus violento del si traduce quindi in una grave e inaccettabile Parte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, fondante la dichiarazione di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. co 2. restando irrilevante l'intervenuta assoluzione del resistente dal reato di cui all'art 572 cp posta l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e non la verifica che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali e degli effetti di tale condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Sez. 1 Ord. n. 18725 del 03/07/2023; N. 40795 del 2021) come acclarato nel caso di specie.
b) addebito alla ricorrente
Il resistente fonda la propria domanda di addebito sulla violazione del dovere di fedeltà della moglie e sul conseguente abbandono del tetto coniugale.
La domanda è rimasta priva di adeguato sostegno probatorio ed è in ogni caso infondata alla luce di un allontanamento che, per quanto sopra dimostrato, è da ritenersi più che
6 giustificato poiché se è vero che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituisce violazione del dovere di convivenza e giustifica l'addebito della separazione personale, sempreché, non risulti provato - come nel caso di specie - che esso sia stato determinato da una giusta causa quale il comportamento dell'altro coniuge (ex multis : Cass 6-1 n. 648 del 15/01/2020; N. 25966\16; N. 10719\13 )
2) Sui rapporti con la prole
L'intervenuta maggiore età del primogenito (n. il 4.08.2005) esime Persona_2 il Collegio dal disciplinare il regime dell'affidamento, collocamento e visite mentre si ER impone per la secondogenita , oggi quindicenne (n. il 24.10.2008).
Ritiene il Collegio che vada confermata l'O.P. in punto di affidamento condiviso conseguendone il rigetto della domanda di affido esclusivo avanzata dal resistente il quale non ha dimostrato, né è emerso aliunde, l'inidoneità della madre, il pregiudizio per la figlia o altre particolari ragioni per derogare al regime ordinario (ex multis sez. 1 Sent.
n. 6535 del 06/03/2019- N. 24526 del 2010) se non, semmai, la distanza tra madre e figli a cui hanno condotto le conclamate dinamiche prevaricatrici e ritorsive del resistente.
ER Va confermato altresì il collocamento della minore presso il padre (a cui per l'effetto va assegnata la casa familiare), posta la risalenza e il consolidamento di tale assetto (dal
2014), l'interruzione dei rapporti con la madre, le indicazioni espresse in tal senso dalla minore in sede di ascolto (ud. 7.3.23) e la stessa non contestazione della relativa domanda.
Per le stesse ragioni il Collegio reputa opportuno riconoscere al padre la facoltà di assumere autonomamente le decisioni su questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione della figlia fermo restando l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale sulle decisioni di maggiore interesse per la minore (istruzione, salute, salute, residenza ex art 337 ter c.c.).
Quanto al regime di visita, il Tribunale pur prendendo atto della risalente interruzione dei rapporti madre \figlia; delle ragioni, sempre più consolidate e convinte, che sostengono la chiusura e il rifiuto di quest'ultima verso ogni tentativo di ravvicinamento
(cfr. relaz. servizi sociali e ascolto della minore), ciò non di meno ritiene opportuno e doveroso avviarle ad un percorso di sostegno.
7 Invero se all'età della minore (15 anni) si riconnette il riconoscimento di adeguata capacità di autodeterminazione e il rispetto dei suoi desideri (cfr. in punto di collocamento), ad esso è sotteso il riconoscimento di progressiva acquisizione di maturità
- anche per effetto del confronto e dell'acquisizione di esperienze esterne – tale da consentirle, con gli adeguati sostegni, di rivedere, sotto una nuova luce, la vicenda familiare;
di rielaborare autonomamente gli eventi, auspicabilmente giungendo alla comprensione dei vissuti e delle necessitate scelte della madre fino al recupero della sua figura del suo ruolo nella propria vita.
3) Sulle domande economiche
3.a) mantenimento in favore della ricorrente
E' noto che in tema di determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Sez. 1 - 975 del 20/01/2021; Sez. 1 n. 605 del 12/01/2017 ); che le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante “Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie ( ex mutis Cass sez. 6 - 1, n. 18196 del 16/09/2015; n. 13592 del
2006 ); che, ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento e della sua determinazione occorre considerare la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tener conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 19291 del 03/10/2005) poiché le fonti di reddito non derivano in modo esclusivo da introiti in
8 denaro, ma anche dai beni soggetti a reale valore economico, compresa l'assegnazione e/o l'utilizzo della casa coniugale. Difatti, il godimento di questo bene può essere calcolato sul piano economico, perché costituisce un risparmio reale sulla spesa che dovrebbe essere sostenuta per abitare la casa con un contratto di locazione. L'ammontare di questo importo si aggiunge alla capacità di reddito del coniuge al quale è stata assegnata l'abitazione
Ciò posto, il resistente risulta titolare di una azienda agricola in Curinga;
è proprietario e gode dell'abitazione familiare in Ionadi e ha dichiarato nell'ultimo triennio fiscale
(2020-2022) redditi di poco superiori a 2500,00 annui, del tutto inverosimilmente poiché assolutamente insufficienti a fronteggiare, tra gli altri, gli oneri per il mantenimento dei figli, di se stesso, della casa.
La ricorrente risulta condurre un'abitazione in locazione, ha dichiarato reddito nell'ultimo triennio fiscale (2020-2022) per circa € 4600,00 netti annui, risultando attualmente disoccupata (dal 2023).
La valutazione comparativa delle rispettive e complessive posizioni economiche - tenuto conto altresì da un lato, delle concrete potenzialità occupative della ricorrente ( in ragione della giovane età - 42 anni - e delle esperienze lavorative maturate in vari settori
CP_ per come risultanti in atti :agenzie assicurativa di Rosarno;
centro commerciale di )
e, dall'altro, che il resistente sostiene tutto il carico del mantenimento dei figli - porta a ravvisare un significativo squilibrio fondante – in ragione della permanenza, nella separazione, del vincolo coniugale e dunque degli obblighi assistenziali e in assenza di addebito nonché di prova circa un tenore di vita superiore alla media - i presupposti per il riconoscimento in favore della ricorrente di un contributo di mantenimento che si reputa congruo fissare in misura di euro 200,00 mensili oltre rivalutazione come per legge
3.b) mantenimento in favore della prole
In ragione, allo stato, della ridotta capacità contributiva della ricorrente come testé argomentata, ritiene il Collegio euro porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura complessiva di euro 100,00 mensili oltre al 30% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse come da vigente protocollo tra Tribunale
e COA di Vibo Valentia
9 4) Spese
L'adesione alla domanda principale e la soccombenza reciproca depongono per l'integrale compensazione delle spese di giudizio”.
3. Il giudizio di secondo grado
La sentenza del Tribunale veniva impugnata in via principale da , Parte_1
il quale contestava la decisione del primo Giudice chiedendo, in riforma, di dichiarare la separazione con addebito a carico della per violazione degli obblighi nascenti dal CP_1
matrimonio e per aver posto in essere comportamenti tali da determinare la crisi coniugale;
di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegno di mantenimento in favore della stante la violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 143, 147 e 151 c.c., la sua CP_1
possibilità di automantenersi, attesa anche la posizione reddituale più svantaggiata del e la circostanza che la donna convive con un altro uomo da diversi anni;
in Parte_1
via subordinata, di accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, nonché di escludere l'addebito a carico del in quanto la crisi coniugale è stata Parte_1
determinata dal comportamento della e il comportamento del è CP_1 Parte_1
cronologicamente ascrivibile ad un momento successivo all'esordio e alla consolidazione della crisi coniugale.
Si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e, mediante appello CP_1
incidentale, il rigetto della domanda di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, . Persona_2
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza.
L'udienza di trattazione fissata per il 27 marzo 2025 era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per il deposito di note scritte, nonché trattenuta in decisione e decisa all'esito della camera di consiglio in data
1° aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale
Il ha impugnato la sentenza in epigrafe deducendo quanto segue. Parte_1
10 In ordine alle reciproche domande di addebito, il giudice di prime cure ha basato le sue determinazioni sulle dichiarazioni testimoniali e sui verbali di S.I.T. rese nel giudizio dal padre, dalla madre e dalla sorella della originaria ricorrente, nonché sulle risultanze della sentenza penale di condanna del , avente ad oggetto diverse denunce sporte Parte_1
dalla senza tenere conto che sarebbe stata la relazione extraconiugale della donna CP_1
a mandare in crisi il matrimonio ed a provocare le reazioni violente del marito e non viceversa.
In ordine ai rapporti con la prole, il Tribunale avrebbe errato anche nell'optare per l'affido condiviso della figlia , rigettando la domanda di affido esclusivo avanzata Persona_3
dall'appellante, senza tenere conto dei desideri della minore e della inidoneità della madre, che ha abbandonato la famiglia per un altro uomo.
Quanto infine alle domande economiche, l'appellante censura altresì la statuizione del
Giudice gravato di porre a suo carico il mantenimento della non avendo il CP_1
Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, la produzione documentale relativa alle posizioni reddituali di coniugi, dalle quali emergerebbe una sperequazione in favore della donna, tenuto conto anche della sua relazione con altro uomo e del fatto che il ha i figli a proprio carico. Parte_1
Inoltre, per le stesse ragioni, quanto al mantenimento della prole, il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico della madre una somma superiore rispetto a quella prevista di euro
50,00 mensili per ciascun figlio.
Il gravame è infondato e deve essere respinto.
Quanto al primo motivo di impugnazione, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, emerge univocamente dagli atti, e in particolare dalle risultanze del giudizio penale che ha portato alla condanna del , come la sia stata Parte_1 CP_1
costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare a causa del comportamento aggressivo del marito assunto già dal 2009.
Appare dunque evidente che, ad essere causa della crisi coniugale, non è stata la relazione extraconiugale della ma il comportamento del marito, tale da rendere la CP_1
convivenza insostenibile.
11 Del resto, a sostegno delle proprie accuse, la ha prodotto anche referti medici, che CP_1
hanno comportato la condanna del per il reato di lesioni ai suoi danni. Parte_1
Sicché, le dichiarazioni dei familiari della piuttosto che inattendibili perché CP_1
giustificate dal rapporto di parentela sussistente con la donna, appaiono credibili, se non altro perché, anziché costituire l'unica prova degli assunti della stessa, rappresentano un riscontro a risultanze oggettive quali quelle derivanti dalla certificazione sanitaria in atti.
Peraltro, emerge altresì dagli atti trasmessi dal Tribunale dei Minorenni come sia stato lo stesso ad ammettere di avere in alcune occasioni malmenato la moglie, tanto Parte_1
da giustificare, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la prescrizione a suo carico di astenersi dall'assumere condotte violente nei confronti della e, CP_1
soprattutto, di non screditare la figura materna.
Ne discende la conferma della sentenza impugnata con riferimento all'addebito della separazione al , piuttosto che alla tenuto conto che, per come Parte_1 CP_1
correttamente evidenziato dal Tribunale, la domanda di addebito, motivata sulla violazione del dovere di fedeltà della moglie e sull'abbandono del tetto coniugale, appare del tutto infondata, proprio alla luce della circostanza che l'allontanamento è stato determinato da una giusta causa, quale il comportamento violento del coniuge.
Risulta infondato e deve essere respinto anche il secondo motivo di appello relativo all'invocato affidamento esclusivo della minore . Persona_3
Invero, l'atto di impugnazione, non confrontandosi con la sentenza gravata, stigmatizza in maniera suggestiva le medesime condotte della donna (relazione extraconiugale) fondanti la domanda di addebito anche al fine di sostenere l'inidoneità genitoriale della donna o il pregiudizio della figlia;
circostanze, queste ultime, rimaste in realtà del tutto indimostrate, né con l'atto di appello il ricorrente ha allegato elementi oggettivi e concreti per giustificare detta richiesta di affido esclusivo.
Del resto, il Tribunale ha comunque disposto, in maniera quanto mai opportuna e
ER condivisibile, non solo il collocamento della minore presso il padre (a cui è stata assegnata la casa familiare), ma anche il riconoscimento a quest'ultimo della facoltà di assumere autonomamente le decisioni su questioni riguardanti la sua ordinaria
12 amministrazione;
sicché, del tutto ingiustificata appare la pretesa dell'appellante principale di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia.
In ultimo, altrettanto corrette e condivisibili appaiono le statuizioni economiche del primo
Giudice, peraltro non contraddette dall'atto di gravame con allegazioni oggettive, posto che il , proprietario e usufruente dell'abitazione familiare, risulta Parte_1
incontestabilmente titolare di un'azienda agricola, avendo tuttavia dichiarato nel triennio fiscale 2020-2022 redditi di poco superiori a 2.500,00 annui, effettivamente in modo del tutto inverosimile, sol perché assolutamente insufficienti a fronteggiare, tra gli altri, gli oneri per il mantenimento proprio, dei figli e della casa.
Per converso, è altrettanto pacifico che la risulti condurre un'abitazione in CP_1
locazione e abbia dichiarato, in qualità di dipendente saltuaria, un reddito nel medesimo triennio fiscale di circa euro 4.600,00 netti annui, risultando per di più disoccupata nel
2023.
Sicché, la valutazione comparativa delle rispettive posizioni giustifica evidentemente il riconoscimento in favore della donna di un contributo di mantenimento che non appare sproporzionato nella misura di euro 200,00 mensili;
così come risulta di conseguenza congrua la somma posta a carico della madre di contribuire al mantenimento della figlia minore per una somma pari ad euro 50,00 mensili (compreso il 30% delle spese straordinarie).
2. L'appello incidentale
Con appello incidentale, la ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui CP_1
ha accolto l'istanza del di contributo al mantenimento anche del figlio Parte_1
maggiorenne , chiedendone la riforma mediante il rigetto della relativa domanda. ER2
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, è noto che l'art. 337-septies c.c. prevede la cessazione dell'obbligo di mantenimento discendente dagli artt. 147, 315-bis e 316-bis c.c. al raggiungimento della maggiore età del figlio, salvo che sussistano circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni.
13 Orbene, per come statuito dalla giurisprudenza di legittimità della Corte Suprema di
Cassazione, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro” (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. I, n. 26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, non risulta adempiuto l'onere di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per il relativo riconoscimento, non avendo la parte richiedente, neppure nel giudizio di secondo grado, allegato la ricorrenza di detti presupposti e, in particolare, se il figlio maggiorenne stia eventualmente proseguendo un ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, ovvero se sussistano delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
Ne discende l'accoglimento dell'appello incidentale ed il rigetto della predetta domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne . ER2
3. Statuizioni finali
Le spese del giudizio di appello, che seguono il criterio della soccombenza del Parte_1
nei confronti della sono liquidate, in favore dello stato (essendo l'appellata- CP_1
appellante incidentale ammessa la beneficio del gratuito patrocinio), in euro 4.996,00, oltre accessori di legge, tenendo conto del fatto che si tratta di causa di valore indeterminabile, della concreta attività difensiva svolta e del computo anche della fase istruttoria-trattazione, come da ordinanza n. 29857/2023 della Corte di Cassazione.
Il rigetto integrale del gravame del comporta, inoltre, la declaratoria, ai sensi Parte_1 dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, salve le valutazioni della Cancelleria circa i presupposti del pagamento del contributo unificato.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definendo il giudizio, iscritto con il n. 477/2024 R.G., avente ad oggetto l'appello principale proposto da , nonché Parte_1
l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di CP_1
Vibo Valentia n. 71/2024, pubblicata il 16 febbraio 2024, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- Accoglie l'appello incidentale proposto da rigettando la domanda del CP_1
di contributo della per il mantenimento del figlio maggiorenne, Parte_1 CP_1
; Persona_2
- Condanna al rimborso delle spese legali del giudizio di appello Parte_1
nei confronti di liquidate in euro 4.996,00, oltre accessori di legge, in CP_1
favore dello stato;
- Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di l'ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, in data 1° aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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