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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1083/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castiglione Cosentino - Via Veneto 87040 Castiglione Cosentino CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013215558000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190016882264000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239013215558000, notificata in data 11/1/2024, limitatamente alla cartella n. 03420190016882264000.
Ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito. Ha concluso come da pagina
7 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 10 della memoria.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Riguardo all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico, deve osservarsi che la comunicazione alla parte contribuente della cartella n. 03420190016882264000 è correttamente intervenuta alla data riportata nell'intimazione impugnata, a seguito della procedura prevista dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973. La norma dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tali formalità risultano correttamente eseguite, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione.
Peraltro, si riscontra dagli atti che il notificatore ha effettuato le ricerche volte a verificare che ricorresse l'irreperibilità assoluta della contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Ciò porta a ritenere che l'atto n. 03420190016882264000 prodromico a quello impugnato sia stato regolarmente notificato in data 11/1/2020. Di conseguenza, non assume pregio neanche l'eccezione di prescrizione del credito anteriore alla comunicazione della cartella. Infatti, questo ultimo rilievo andava fatto in un'eventuale e tempestiva impugnazione della cartella predetta.
E' evidente che non è maturata anche la prescrizione per il periodo successivo alla notifica della cartella presupposta, visto che si applica il termine quinquennale e tenuto conto della data di notifica dell'intimazione impugnata.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 900,00, oltre oneri accessori come per legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
RIZZO ALDO, Presidente e Relatore
CESTONE ANTONIO, Giudice
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1083/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castiglione Cosentino - Via Veneto 87040 Castiglione Cosentino CS
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013215558000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190016882264000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239013215558000, notificata in data 11/1/2024, limitatamente alla cartella n. 03420190016882264000.
Ha eccepito l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito. Ha concluso come da pagina
7 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da pagina 10 della memoria.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Riguardo all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico, deve osservarsi che la comunicazione alla parte contribuente della cartella n. 03420190016882264000 è correttamente intervenuta alla data riportata nell'intimazione impugnata, a seguito della procedura prevista dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973. La norma dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tali formalità risultano correttamente eseguite, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione.
Peraltro, si riscontra dagli atti che il notificatore ha effettuato le ricerche volte a verificare che ricorresse l'irreperibilità assoluta della contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Ciò porta a ritenere che l'atto n. 03420190016882264000 prodromico a quello impugnato sia stato regolarmente notificato in data 11/1/2020. Di conseguenza, non assume pregio neanche l'eccezione di prescrizione del credito anteriore alla comunicazione della cartella. Infatti, questo ultimo rilievo andava fatto in un'eventuale e tempestiva impugnazione della cartella predetta.
E' evidente che non è maturata anche la prescrizione per il periodo successivo alla notifica della cartella presupposta, visto che si applica il termine quinquennale e tenuto conto della data di notifica dell'intimazione impugnata.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in € 900,00, oltre oneri accessori come per legge.