Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 247
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella presupposta sia avvenuta regolarmente secondo le procedure previste dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973, dato che sono state eseguite le ricerche per l'irreperibilità assoluta e l'atto è stato affisso all'albo del Comune.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che, essendo stata regolarmente notificata la cartella presupposta, l'eccezione di prescrizione anteriore a tale notifica non poteva essere sollevata in questa sede. Inoltre, la prescrizione successiva alla notifica della cartella non era maturata dato il termine quinquennale e la data dell'intimazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 247
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 247
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo