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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3430 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.78/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.4112/2022, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Maiorino (C.F. , in virtù di CodiceFiscale_3 procura in calce all'atto di appello presso il cui studio in S.Maria C.V. (CE) alla via dei Vetrai
n. 32 sono elettivamente domiciliati
PEC Email_1
APPELLANTI
E
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1 interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA
C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della P.IVA_1 [...] con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Persona_1
Roma, dall'Avv. Aldo CORVINO (C.F. ), del Foro di Napoli presso CodiceFiscale_4 il cui studio in Napoli alla via R. Bracco, 45 è elettivamente domiciliata e.mail – Email_2 Email_3
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 27.12.2022 e proponevano Parte_1 Parte_3 appello avverso la sentenza n. 4112/2022 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n.8449/2020, così provvedeva: “rigetta
l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo, nei confronti di
[...]
e , il decreto ingiuntivo n.1876/2020, emesso dal Tribunale di Pt_1 Parte_2
Napoli Nord il 19.6.2020; - condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 9.000, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge” .
Chiedevano gli appellanti “preliminarmente disporsi la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado e del D.I. n. 1876/2020; 2) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado stante la improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto, per le motivazioni di cui in narrativa;
3) accertare la nullità delle clausole relative al rapporto di fideiussione (art. 5 commi 1, 2 e 3) per violazione della L. 287/90 ed in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia n.55/05; 4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie nei confronti dei fideiussori, stante la loro mancata espressa approvazione da parte dei garanti;
5) dichiarare l'istituto di credito opposto decaduto dalla garanzia fideiussoria, per violazione dei principi di correttezza, buona fede e salvaguardia del contraente e/o condannarlo, per i medesimi motivi, al risarcimento dei danni in favore dei garanti;
6) in via gradata accertare la nullità del contratto di finanziamento e/o delle relative clausole, stante le contraddittorietà sussistenti tra lo stesso ed il documento di sintesi, in particolare in relazione alla incertezza del TAEG e degli oneri e spese applicati o, in via gradata, dichiarare nulle le relative pattuizioni, in attuazione dell'art. 117 TUB, accertando l'effettivo ammontare del credito residuo sulla scorta dell'applicazione dell'art.
117 TUB e dei versamenti effettuati dalla debitrice nel corso del rapporto di finanziamento.
7) In via gradata, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta;
8) Condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
Si costituiva La in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.6.2025, assegnato con decreto del 23.5.2025, ritualmente comunicato in pari data, nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'odierna udienza del 26.6.2025 da celebrarsi in presenza.
Nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n.112/2008, convertito in L.n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine loro assegnato in sostituzione della udienza del 19.6.2025; inoltre, nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza del 26.6.2025 celebrata in presenza. Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della su riportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto notificato in data 27.12.2022, avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
n.4112/2022 del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 26.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.78/2023 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.4112/2022, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Maiorino (C.F. , in virtù di CodiceFiscale_3 procura in calce all'atto di appello presso il cui studio in S.Maria C.V. (CE) alla via dei Vetrai
n. 32 sono elettivamente domiciliati
PEC Email_1
APPELLANTI
E
(capitale sociale € 2.076.940.000,00 Controparte_1 interamente versato, codice fiscale e numero iscrizione Reg. Imprese di Roma e partita IVA
C.F. ), società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della P.IVA_1 [...] con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07 racc. 32937 rep. 151152 per Notar di Persona_1
Roma, dall'Avv. Aldo CORVINO (C.F. ), del Foro di Napoli presso CodiceFiscale_4 il cui studio in Napoli alla via R. Bracco, 45 è elettivamente domiciliata e.mail – Email_2 Email_3
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 27.12.2022 e proponevano Parte_1 Parte_3 appello avverso la sentenza n. 4112/2022 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n.8449/2020, così provvedeva: “rigetta
l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo, nei confronti di
[...]
e , il decreto ingiuntivo n.1876/2020, emesso dal Tribunale di Pt_1 Parte_2
Napoli Nord il 19.6.2020; - condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidate in complessivi € 9.000, oltre spese generali,
CPA e IVA come per legge” .
Chiedevano gli appellanti “preliminarmente disporsi la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado e del D.I. n. 1876/2020; 2) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado stante la improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto, per le motivazioni di cui in narrativa;
3) accertare la nullità delle clausole relative al rapporto di fideiussione (art. 5 commi 1, 2 e 3) per violazione della L. 287/90 ed in contrasto con il provvedimento della Banca d'Italia n.55/05; 4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie nei confronti dei fideiussori, stante la loro mancata espressa approvazione da parte dei garanti;
5) dichiarare l'istituto di credito opposto decaduto dalla garanzia fideiussoria, per violazione dei principi di correttezza, buona fede e salvaguardia del contraente e/o condannarlo, per i medesimi motivi, al risarcimento dei danni in favore dei garanti;
6) in via gradata accertare la nullità del contratto di finanziamento e/o delle relative clausole, stante le contraddittorietà sussistenti tra lo stesso ed il documento di sintesi, in particolare in relazione alla incertezza del TAEG e degli oneri e spese applicati o, in via gradata, dichiarare nulle le relative pattuizioni, in attuazione dell'art. 117 TUB, accertando l'effettivo ammontare del credito residuo sulla scorta dell'applicazione dell'art.
117 TUB e dei versamenti effettuati dalla debitrice nel corso del rapporto di finanziamento.
7) In via gradata, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta;
8) Condannare parte appellata al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio, con attribuzione.”
Si costituiva La in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con conferma della impugnata sentenza e vittoria delle spese del grado.
Nel termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del
19.6.2025, assegnato con decreto del 23.5.2025, ritualmente comunicato in pari data, nessuna delle parti depositava note scritte e la causa era rinviata ai sensi dell'art.309 c.p.c., con provvedimento ritualmente notificato, all'odierna udienza del 26.6.2025 da celebrarsi in presenza.
Nessuna delle parti è comparsa.
Preso atto di ciò, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
L'art.181, comma 1, c.p.c., nel nuovo testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 50 D.L. n.112/2008, convertito in L.n.133/2008, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (come si ricava dalla lettura coordinata degli artt. 56 e 85, comma 1, D.L. cit.), così recita: «Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».
Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art.309 c.p.c., trova applicazione anche «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza».
I summenzionati articoli si osservano pure nei giudizi di appello dinanzi alla Corte di Appello, in forza del rinvio fatto dall'art.359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr. in tal senso, Cass. n. 858/00).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., introdotto con
D.lgs.149/2022, in vigore dal 1^ gennaio 2023, il giudice può disporre che le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice possono essere sostituite dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
a tal fine, egli adotta un apposito provvedimento con cui sostituisce l'udienza da comunicare alle parti, assegnando alle stesse un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note scritte.
La norma prevede inoltre che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nessuna delle parti costituite ha presentato le note scritte nel termine loro assegnato in sostituzione della udienza del 19.6.2025; inoltre, nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza del 26.6.2025 celebrata in presenza. Alla luce di ciò, trattandosi di controversia iniziata in primo grado nell'anno 2020, la Corte deve, quindi, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, alla stregua della su riportata disciplina normativa.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310,
4^ comma c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con atto notificato in data 27.12.2022, avverso la sentenza Parte_1 Parte_3
n.4112/2022 del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti della Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 26.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio