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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
-Sezione Specializzata Agraria-
Il Tribunale di Avellino- Sezione Specializzata Agraria- in persona dei seguenti Magistrati:
Cons. dott. Sossio Pellecchia Presidente
Cons. dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice Relatore
Cons. dott. Antonio Pasquariello Giudice
Sig. Antonio Stornaiuolo Esperto dott. Antonio Dello Iacono Esperto all'udienza del 27.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 99/2024 R.G., avente ad oggetto “rilascio di fondo rustico e risarcimento danni”
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Antonio Mercogliano (c.f. - indirizzo pec: C.F._2
presso il cui studio, in Avellino, alla via S. Moccia, Email_1
n.90, è elett.te domiciliato.
RICORRENTE
E
(c.f. ) ed (c.f. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'avv. C.F._4
Giacomo Siniscalchi (c.f. ) - indirizzo pec: C.F._5
presso il cui studio, in Taurano (AV), alla via Plinio Email_2
Seniore n. 6, sono elett.te domiciliati.
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 10.01.2024 e ritualmente notificato alle controparti CP_1
ed , unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione del
[...] Controparte_2 28.05.2024, adiva la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Avellino, Parte_1
chiedendo la condanna dei resistenti: 1) alla restituzione dei fondi descritti in ricorso, in quanto detenuti sine titulo; - 2) al risarcimento dei danni subiti (per il mancato godimento dei fondi e per la mancata percezione dei frutti), quantificati nella somma di € 81.441,00 (oltre ai danni futuri da quantificarsi in corso di causa).
Il ricorrente deduceva: 1) di essere proprietario esclusivo, in forza di atto di compravendita rogato per atto del notaio del 4.12.2015 (Rep. n. 165159 Racc. n. 29185) di un fondo rustico, a Per_1
destinazione noccioleto, sito nel comune di Taurano (AV), distinto in catasto al foglio 1, particelle n.ri 62, 129, 130, 131, 148, 149 e 150, con entrostante unità collabente in catasto al foglio 1, particella n. 53, sub 1; -2) che una parte del fondo, di circa 9600 mq, (corrispondente all'intera particella n. 62 e ad una parte dell'adiacente particella n. 129) era detenuta sine titulo da CP_1
; -3) che un'altra porzione di fondo, identificata nella mappa catastale allegata, era occupata,
[...]
sempresine titulo, da , e, prima di lui, dai genitori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
-4) che vane erano state le richieste di restituzione del fondo ed il tentativo di
[...]
conciliazione ex art. 11 D.lgs. 150/2011; -5) che aveva precedentemente esperito, nei confronti del resistente e di madre di , azione di rilascio CP_1 Controparte_4 Controparte_2
con atto di citazione innanzi al Tribunale di Avellino (giudizio n. 1998/17 R.G.), previo espletamento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010; -6) che con ordinanza pubblicata in data 17.12.20, il Tribunale di Avellino I Sezione Civile Giudice dott. M.C.
Rizzi, dichiarava il proprio difetto di competenza e la competenza della Sezione Specializzata
Agraria, in quanto i convenuti avevano dedotto la legittima detenzione del fondo in forza di contratti verbali di affitto agrario.
Instauratosi il contraddittorio, entrambi i resistenti si costituivano in giudizio con un'unica comparsa di costituzione, depositata in data 22.05.2024.
I resistenti chiedevano il rigetto del ricorso ed eccepivano: 1) la legittima detenzione dei beni , in forza del subentro esercitato rispetto ai contratti di affitto agrario stipulati tra l'originario proprietario del fondo ( n. l'8.2.1940) ed i loro genitori;
-2) la Controparte_5 mancata prova da parte del ricorrente del presupposto dell'azione di rivendica spiegata in giudizio.
I resistenti, inoltre, rilevavano di aver sempre, fin dalla costituzione nel giudizio civile sopra meglio indicato conclusosi con ordinanza di incompetenza del Tribunale di Avellino, palesato l'intenzione di far valere l'omessa “denuntiatio” dell'intenzione di stipulare il contratto di compravendita e, quindi, il diritto di prelazione agraria.
Chiedevano, infine, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. La Sezione Specializzata Agraria, con ordinanza istruttoria, rigettava le richieste di prove costituende avanzate da entrambe le parti e riteneva la causa matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Va, innanzitutto, esaminata la questione relativa alla proponibilità delle domande del ricorrente.
Giova premettere, in punto di diritto, che, in tema di controversie agrarie, è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 D.lgs. 150/2011.
Tale condizione è da ritenersi soddisfatta con la mera richiesta di attivazione della procedura presso l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.
Di conseguenza, trascorso il termine fissato dalla normativa, la parte può incardinare il giudizio senza che rilevi l'avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell'Ispettorato, né l'eventuale mancata presentazione delle stesse, pur convocate, né, infine,
l'eventuale fallimento del tentativo di conciliazione, come nella fattispecie.
Ai fini del perfezionamento della condizione di proponibilità della domanda, occorre, poi, che vi sia perfetta coincidenza dei soggetti indicati nell'istanza e quanti hanno assunto nel e giudizio la qualità di parte, nonché perfetta identità tra le domande contenute nell'istanza e quelle proposte nel giudizio
(cfr. Cass. n. 33379/2022; Cass. n. 1628172019).
Alla luce dei principi illustrati, la domanda di rilascio per detenzione senza titolo è proponibile, in quanto preceduta dal tentativo di conciliazione.
Tanto emerge chiaramente dalla lettura del verbale redatto in data 9.11.22 presso la
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali allegato al fascicolo di parte ricorrente. Il ricorrente ha previamente richiesto l'attivazione del tentativo di conciliazione relativamente alla presente causa: “ contro Parte_1 Controparte_6
”.
[...]
Invece, va rilevata l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni (derivati dal mancato godimento del fondo e dalla mancata percezione dei frutti).
Infatti, nel verbale suindicato l'oggetto della causa che sarebbe stata intrapresa dal ricorrente
è indicata esclusivamente con riferimento alla domanda di rilascio di fondo detenuto sine titulo.
Nessun riferimento è contenuto nel predetto verbale alla domanda di risarcimento dei danni, che è contenuta nel ricorso introduttivo. A ciò si aggiunga che tale ulteriore domanda non si pone in rapporto di accessorietà e consequenzialità con la domanda principale di rilascio e, quindi, non può considerarsi rientrante nella richiesta attivazione del tentativo di conciliazione.
E' noto che la giurisprudenza di legittimità in modo consolidato afferma che la mancanza della condizione di proponibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (Cass. civile sez. II, 23/04/2015, n. 8306 e Corte appello Bari sez. III, 31/10/2019, n. 2218).
Sempre in via preliminare ed in punto di rito, va rilevata la tardiva costituzione in giudizio dei resistenti, avvenuta con comparsa depositata in data 22.05.2024, oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'art. 416 c.p.c.. Infatti, la prima udienza è stata fissata per il 28.5.24.
Da tale rilievo consegue che sia le eccezioni non rilevabili d'ufficio, sia le richieste di prove costituende e le prove documentali dei resistenti sono inammissibili ed inutilizzabili dal Tribunale ai fini della decisione (Cass. civile, sez. VI, 21/06/2022, n. 20026).
Una volta delineato il thema decidendum e probandum, è opportuno passare all'esame del merito.
Orbene, il ricorrente ha dato prova della propria legittimazione ad agire rispetto all'azione spiegata.
Tale azione, contrariamente a quanto argomentato dai resistenti, non può essere qualificata come azione reale di rivendicazione, ma come mera azione di rilascio del bene detenuto sine titulo.
Invero, come emerge chiaramente dal contenuto del ricorso, l'azione spiegata ha natura personale ed è volta, previo accertamento della mancanza in capo ai resistenti di un valido ed efficace titolo per la detenzione dei beni, ad ottenere l'accertamento del diritto al rilascio dello stesso (cfr. Cass. 25084/22).
L'azione di rilascio esperita non presuppone la prova del diritto di proprietà del ricorrente fino a risalire ad un acquisto per usucapione, ma è sufficiente la dimostrazione di un titolo di proprietà valido ed efficace, unitamente all'allegazione dell'inesistenza di un titolo giuridico che legittimi la detenzione da parte dei resistenti.
Sotto tale profilo, va rilevato che la qualificazione dell'azione spiegata è confermata dalle difese dei resistenti. Costoro hanno sostanzialmente riconosciuto l'esistenza di un valido titolo di acquisto del diritto di proprietà in capo al ricorrente, paventando l'eventualità di esercitare il diritto di retratto agrario.
Inoltre, i resistenti hanno dedotto di detenere le porzioni di fondo in lite quali aventi causa dagli originari affittuari, precisando che i contratti di affitto agrari verbali erano stati stipulati tra i propri genitori ed il precedente proprietario, Controparte_5 Ebbene, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente abbia acquistato il diritto di proprietà sul fondo in lite da che è figlio ed erede testamentario dell'originario Persona_2
concedente. Il ricorrente ha acquistato il fondo in forza di un contratto di compravendita rogato per atto del notaio del 4.12.2015 (cfr. copia dell'atto notarile di compravendita e certificati Per_1
di stato di famiglia allegati al fascicolo di parte ricorrente).
I resistenti, invece, tardivamente costituitisi sono decaduti, come sopra chiarito, sia dall'eccezione non rilevabile d'ufficio relativa al subingresso nel contratto di affitto, sia dalle istanze istruttorie relative alla sussistenza di un titolo legittimante la detenzione del fondo in lite.
Infine, vanno considerate mere allegazioni di fatti irrilevanti ai fini della decisione le ulteriori difese dei resistenti relative all'ipotetica volontà di esercitare il diritto di retratto agrario.
In definitiva, il ricorso va accolto con la condanna di ciascuno dei resistenti al rilascio della porzione di fondo dagli stessi detenuta, con effetto immediato, trattandosi di occupazione sine titulo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei resistenti nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al d.m. 147/22, applicando i valori tra minimi e medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile (da € 26.000,01 ad €
52.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa, della decisione in forma semplificata e della bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-Sezione Specializzata Agraria- definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_1
1. in accoglimento della domanda di rilascio, condanna i resistenti a rilasciare, libere da persone e/o cose in favore del ricorrente, immediatamente, le porzioni di fondo da ciascuno di essi detenute, come dettagliatamente indicate e descritte in parte motiva ed in ricorso;
2. dichiara improponibile la domanda di risarcimento danni;
3. condanna i resistenti, in solido, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00, oltre € 545,00 per esborsi ed accessori di legge.
Così deciso in Avellino, all'esito della camera di consiglio, in data 27.05.2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Teresa Cianciulli Il Presidente
dott. Sossio Pellecchia