Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 56. ((Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici)) (( 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'IVASS, determina, con regolamento, la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 52, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivita' assicurativa, e specificamente:
a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
3. ((Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo)) non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile .
a) le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonche' quelli di comunicazione all'autorita' di vigilanza;
b) i requisiti di onorabilita', indipendenza e professionalita' degli esponenti aziendali;
c) le disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)) .
3. ((Alle particolari mutue assicuratrici di cui al presente Capo)) non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile .
Commentari • 4
- 1. Lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiegoSentenza · https://www.diritto.it/ · 25 marzo 2010 · 0.7556601
Nell'ambito del pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, anche se protratte nel tempo e assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile, è giuridicamente ed economicamente irrilevante, salvo il diritto alle differenze retributive per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 15, d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387, che ha modificato l'art. 56, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29. Solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 15 del d.lgs. n. 387 cit. deve riconoscersi con carattere di generalità il diritto alle differenze retributive a favore del dipendente pubblico, che abbia svolto le funzioni relative alla qualifica immediatamente superiore; detta disciplina …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 25
- 1. CGUE, n. C-556/24, Sentenza della Corte, Deutsche Bank AG e BHW Bausparkasse AG contro Banca centrale europea, 29/01/2026Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 29 gennaio 2026 (*) ( Impugnazione – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Meccanismo di vigilanza unico – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Articolo 4 – Fissazione dei requisiti prudenziali – Articolo 16 – Rischio connesso agli impegni irrevocabili di pagamento (IIP) assunti a favore di sistemi di garanzia dei depositi o di fondi di risoluzione – Deduzione integrale dal capitale primario di classe 1 delle somme versate a titolo di garanzia per gli IIP – Potere discrezionale della BCE – Controllo giurisdizionale ) Nella causa C-556/24 …Leggi di più...
- regolamento (UE) n. 1024/2013·
- Banca centrale europea (BCE)·
- requisiti prudenziali·
- direttiva 2013/36·
- vigilanza prudenziale enti creditizi·
- meccanismo di vigilanza unico·
- capitale CET1·
- controllo giurisdizionale·
- direttiva 2014/59/UE·
- fondi propri·
- principio di proporzionalità·
- regolamento (UE) n. 806/2014·
- deduzione capitale primario di classe 1·
- riesame di vigilanza·
- potere discrezionale BCE