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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
Daniela Coinu CONSIGLIERA in esito all'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 282 R.G. dell'anno 2021, proposta da
Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del suo sindaco pro tempore, corrente Quartu Sant'Elena, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro FL del foro di Torino ed elettivamente domiciliato in Cagliari presso il secondo domicilio dell'avvocato Pietro FL, nella via Bonn n. 3, giusta procura speciale alle liti posta in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso lo studio la persona dell'Avv. Rosalia Pacifico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.04.2015, ha agito in giudizio davanti alla sezione lavoro Controparte_1 del Tribunale di Cagliari nei confronti del Comune di Quartu Sant'Elena per esporre di avere prestato attività lavorativa presso l'amministrazione nel periodo dal 01.06.1995 al 23.11.2008 perché inserito negli elenchi dei lavoratori socialmente utili (cd. L.S.U.), con qualifica di autista nell'ambito di diversi progetti ed in particolare in due progetti, approvati con specifiche delibere della Giunta Comunale, distinti il primo con il numero 168, concernente “lavori di manutenzione strade, fogne, rete idrica ed illuminazione” ed il secondo con il numero 1510, denominato “Città Verde”, concernente “raccolta differenziata, gestione di discariche ed impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica dall'amianto” iniziato il 01.06.1998.
Ha poi dedotto che il rapporto, inizialmente instaurato per un periodo di dodici mesi, era in realtà proseguito fino al 23.11.2008, data nella quale aveva iniziato la propria prestazione lavorativa a tempo indeterminato presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu-ufficio Cup, in forza di delibera del direttore generale n. 165 del 30.01.2008 in adesione al progetto regionale di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 33/2013 del 25.07.2007 e che lo stesso si era svolto in difformità dal previsto utilizzo nell'ambito dei predetti progetti con mansioni di autista, dato che era stato nel tempo - ed in particolare, per quanto rilevante in causa, dal mese di settembre 1998 - in realtà destinato a compiti diversi da quelli originari, estranei dunque alla disciplina normativa che avrebbe dovuto regolare il rapporto, e cioè all'art. 3 D. lg. n. 81/2000 (“nonché, ancor prima, all'art. 14 del Dl n. 299 del 1994 con le successive modifiche).
In particolare ha rappresentato di aver prestato servizio presso l' CP_1 Controparte_2
con mansioni principalmente di addetto alle relazioni con il pubblico, ove era anche assegnato alla
[...] cura di procedimenti amministrativi (gestione protocollo, archivio, redazione semplici lettere di trasmissione), di competenza di tale struttura, quindi di essere stato utilizzato, da maggio 2005, quale addetto all'Ufficio
Amministrativo presso l'Assessorato Comunale all'Ambiente ed infine assegnato, a partire dall'estate 2006, alla Farmacia Comunale.
Era stato poi inserito, ha proseguito nel progetto “Agenda 21” all'interno dello staff del CP_1
“coordinamento generale” continuando a svolgere anche in tal caso mansioni d'ordine nell'ambito di tale struttura oltre che, talora, chiamato a collaborare con il Comando della Polizia Municipale relativamente alla predisposizione di atti in materia di tutela dell'ambiente, ed in particolare istruzione di eventuali ordinanze sindacali aventi ad oggetto pulizia di terreni, rimozione di autoveicoli abbandonati, disinfestazioni, deratizzazioni, lingua blu e altre.
Ha soggiunto il ricorrente che le mansioni che egli aveva sempre svolto erano quelle corrispondenti al profilo
B1 (profilo professionale di Collaboratore Amministrativo) del CCNL Regioni Autonomie Locali e che il suo lavoro si era concretamente atteggiato in termini di subordinazione, con impegno per lo più a tempo pieno, salvi alcuni intervalli in cui l'orario osservato prevedeva venti ore di lavoro settimanali complessive.
Ha quindi sostenuto che, ai sensi dell'art. 2126 c.c. e dell'art. 36 della Costituzione, la prestazione lavorativa che egli aveva svolto da settembre 1998 a novembre 2008 presso il comune convenuto, osservando le direttive dei funzionari comunali preposti agli uffici ove era inserito stabilmente ed organicamente, integrava in punto di fatto un rapporto di pubblico impiego e che, per tale ragione, aveva maturato un credito complessivo a tale titolo, sia in ragione delle reali mansioni attribuitegli sia in ragione dell'orario di lavoro, quasi totalmente a tempo pieno, durante il quale aveva prestato detta attività, per differenze retributive e contributi previdenziali in conto datore di lavoro e lavoratore, pari ad euro 65.461,44 lordi oltre accessori di legge, come da conformi conteggi allegati al ricorso, specificando che di questi 31.390,98 € gli erano dovuti a titolo di contributi previdenziali in conto datore di lavoro, 11.739,77 € invece a titolo di contributi previdenziali in conto lavoratore, 10.775,30 € a titolo di trattamento di fine rapporto lordo (TFR) e 10.555,39 € a titolo di tredicesime mensilità lorde non percepite.
Ha quindi specificato che, tenuto conto del concreto svolgimento del rapporto, che aveva rivestito la qualità di rapporto di lavoro subordinato, esercitato per lo più a tempo pieno, era in suo intendimento domandare il riconoscimento in tali termini dell'attività svolta alle dipendenze dell'amministrazione resistente da settembre
1998 al 23.11.2008 ed anche del suo conseguente diritto ad ottenere le differenze retributive e contributive proprie di un rapporto di lavoro pubblico regolare, a tempo pieno, per le voci sopra indicate, in linea con la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata in tema di lavoratori socialmente utili, precisando che la tutela invocata, quella di cui all'art. 2126 cod. civ., non era limitata al solo diritto alla retribuzione, ma si estendeva anche alle altre prerogative poste a tutela del lavoratore, e tra queste la contribuzione previdenziale.
Ha, quindi, concluso in conformità chiedendo condannarsi la convenuta amministrazione, previo accertamento dell'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno protrattosi fino al
23.11.2008, al pagamento del complessivo importo di euro 65.461,44 euro, per le voci meglio dettagliate in atti
(e cioè contributi previdenziali in conto datore di lavoro e in conto lavoratore, tredicesime mensilità lorde e non percepite e trattamento di fine rapporto), maggiorato con gli accessori di legge nonché al risarcimento del danno da mancata stabilizzazione all'interno del suo organico.
*
L'amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale quanto alle ragioni di credito vantate da anteriormente al quinquennio CP_1 antecedente rispetto alla notifica della diffida pervenuta il 22.11.2013 e per il resto, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha escluso che dalla utilizzazione del ricorrente, avvenuta in conformità ai vari progetti approvati dall'amministrazione, fosse possibile inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., avendo svolto attività all'interno di un rapporto di tipo assistenziale, CP_1 ove comunque doveva ovviamente sottostare alle direttive e all'orario di lavoro indicato dai soggetti preposti all'attuazione dei progetti nei quali era stato incluso, in conformità alle previsioni degli artt. 8, comma Pt_1
1, D. lg. n. 468 del 1997 e dell'art. 4, comma 1, del D. lg. n. 81 del 2000, dovendosi escludere che questi lavoratori, seppur impiegati nell'ambito dei rispettivi progetti elaborati dal comune, potessero procedere “a schema libero”, dovendo comunque seguire direttive, discipline e orari.
La stessa retribuzione, ha proseguito la difesa dell'amministrazione, era poi integrata da un vero e proprio CP_ sussidio erogato dall e dalla Regione Sardegna in modo uguale a tutti gli Lsu e il Comune di Quartu interveniva solo e talvolta, in qualità di ente anticipatario, come reso evidente dalla lettura delle delibere agli atti, così come tutti gli ordini del servizio, partendo dal presupposto che tali lavoratori erano inseriti in una struttura organizzata, altro non erano che l'espletamento logico del lavoro, che doveva essere attuato in qualche modo, per il compimento dei progetti elaborati al fine di consentire l'erogazione del sussidio da parte CP_ dell' e della Ras.
Ed infine, “lo status di LSU”, ha soggiunto l'amministrazione, aveva permesso a di avere un titolo di CP_1 precedenza, con il quale aveva potuto partecipare alla selezione per la stabilizzazione presso l'Azienda
Ospedaliera Brotzu, cosa che poi era avvenuta con decorrenza dal 24.11.2008
Ha quindi concluso in conformità, domandando il rigetto delle avverse domande sia per intervenuta prescrizione delle ragioni di credito asseritamente maturate da sia per l'infondatezza nel merito CP_1 delle rispettive argomentazioni difensive.
*
Il Tribunale, istruita la causa con prova testimoniale e produzioni documentali, con sentenza n. 1144 in data
26.10.2021, ha accolto in parte la domanda di così statuendo: Controparte_1 “
1. Accerta lo svolgimento in fatto di un lavoro di tipo subordinato da parte di alle dipendenze del Controparte_1
Comune di Quartu Sant'Elena nel periodo tra l'1 settembre 1998 ed il 23 novembre 2008, come da parte motiva, con mansioni corrispondenti a quelle dell'ex Esecutore Amministrativo, categoria B1 del CCNL operante nella specie;
2. Condanna il Comune di Quartu Sant'Elena al pagamento in favore di di un importo corrispondente Controparte_1 ad un valore netto calcolato sulla somma lorda di euro 34.638,06, maggiorato con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalle singole scadenze sino al saldo effettivo, limitatamente alla quota parte relativa alle differenze retributive ed alla 13ma mensilità, escluso il Tfr già rivalutato all'attualità, come da parte motiva cui si rinvia;
3. Rigetta per il resto;
4. Compensa le spese di lite in ragione di 1/2 e condanna il Comune di Quartu Sant'Elena alla rifusione della restante parte in favore del ricorrente, liquidandola in euro 2.250,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfetario in ragione del 15 %, oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura di legge”.
Il primo giudice ha preliminarmente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa convenuta, ritenendo che avesse documento in causa “l'invio di un atto di diffida pervenuto presso il Comune di CP_1
Quartu Sant'Elena il 22 novembre 2013, a fronte della cessazione del rapporto lavorativo in essere presso la stessa amministrazione il 23 novembre 2013 avendo egli preso servizio il giorno successivo presso l'Azienda Ospedaliera Brotzu
(cfr. doc. 2 produzioni parte ricorrente)”, rilevando che, se per un verso era indubbio che il termine di prescrizione operante nella specie fosse quello quinquennale, essendo prospettata in ricorso una fattispecie risarcitoria, era parimenti vero che la decorrenza del relativo termine rimaneva sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, “atteso che, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale), la prescrizione quinquennale resta sospesa durante l'esecuzione del rapporto di lavoro non assistito da garanzia di stabilità, e che nelle ipotesi di prestazioni di fatto con violazione di legge - incompatibili con il licenziamento, ma comportanti la più assoluta libertà del datore di lavoro di rifiutare la prestazione - è radicalmente esclusa la situazione di stabilità ed i relativi crediti, spettanti ex art. 2126 cod. civ., restano sospesi durante il rapporto” .
E difatti, ha proseguito il primo giudice, la Suprema Corte aveva escluso che potesse qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di matrice essenzialmente assistenziale, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, fermo restando tuttavia che era necessario valutare lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione sempre alla luce dei principi generali di buona fede e correttezza (cfr. Cass. n. 2887/2008; Cass. n. 22287/2014) e nel caso di specie non vi era dubbio che la notificazione dell'atto di diffida fosse intervenuta entro il quinquennio dalla cessazione del rapporto, talchè non si era prodotto alcun effetto estintivo.
Con riguardo invece alla previsione normativa, recepita nelle varie deliberazioni adottate dall'amministrazione, secondo la quale l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili “non determina la instaurazione di un rapporto di lavoro”, ha osservato il Tribunale, che si trattava di argomentazione “non dirimente onde escludere l'esistenza in via di fatto di un rapporto di tipo subordinato”, richiamando il principio elaborato dalla
Suprema Corte in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro in termini di “collaborazione” secondo il quale il nomen iuris che le parti abbiano inteso dare rapporto “non ha valore dirimente ove risulti in contrasto con le concrete modalità attuative del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 4500/2007, n. 22289/2014)”, tanto più che con riguardo ai lavoratori socialmente utili, sempre la Corte di legittimità, aveva tracciato il percorso per stabilire se nell'attuazione del progetto si potesse o meno configurare un rapporto di tipo subordinato laddove aveva statuito che l''occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D. Lgs. n. 468 del 1997, art.
8 - poi riprodotto dal D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, art. 4 -
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del
2013, n. 22287 del 2014, n. 6155/2018).
12. Tale disciplina regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto;
soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del
2012 e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del 2016; più recentemente, Cass. nn.
17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n. 20986 del 2017).
Il primo giudice ha poi proseguito rilevando che la verifica richiesta in questo caso, ovvero se il progetto L.S.U. ove era stato inserito avesse, con riguardo alla sua specifica posizione, trovato attuazione coerente CP_1 con quanto previsto dall'amministrazione, ha circoscritto il periodo oggetto di esame a quello dedotto in ricorso e fatto oggetto della domanda, cioè quello dal 01.09.1998 al 23.11.2008, come riportato alla pagina 10 della espositiva del ricorso introduttivo, escludendo quindi il progetto n. 168, che aveva avuto termine nel maggio 1998 ed esaminando solo il successivo progetto n. 1510 (Città Verde) approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 202/1998 e più volte prorogato, nel quale secondo quanto dedotto da egli aveva CP_1 lavorato, dapprima presso l' fino al 2004 quale addetto a compiti di tipo Controparte_2 prettamente amministrativo, quindi fino al 2006 all'Assessorato all'Ambiente, sempre come addetto a mansioni di tipo prettamente amministrativo, ed ancora dal 2006 al novembre 2008 adibito a compiti esecutivi presso la Farmacia Comunale, ritenendo le deduzioni di non solo in parte supportate sul piano CP_1 documentale ma, sotto altro più rilevante profilo, nemmeno contestate dalla difesa convenuta, che aveva appuntato le proprie difese su profili di carattere tecnico – amministrativo, curando di ricostruire la normativa operante nella vicenda in esame senza tuttavia contestare lo svolgimento materiale da parte del CP_1 delle plurime attività descritte in ricorso.
La convenuta non aveva, quindi, contestato il compimento di tali mansioni, ha evidenziato il Tribunale, ma si era limitata a sostenere che, pur vero che non avesse mai fatto l'autista, la sua assegnazione a CP_1 mansioni varie che “potevano essere di pubblica utilità” valeva ad escludere l'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato, mentre in realtà, ha ritenuto il primo giudice, l'assegnazione a tali variegati compiti dimostrava la natura fittizia del progetto L.S.U. nel quale era inserito, quantomeno per la sua CP_1 specifica posizione, dovendo prevalere, secondo la consolidata giurisprudenza sul punto, il profilo sostanziale rispetto a quello meramente formale. E se già siffatto contegno processuale poteva ritenersi sufficiente a sollevare il Tribunale dalla ulteriore verifica del materiale istruttorio, in ogni caso, ha aggiunto il primo giudice, anche a voler ritenere non operante il principio di non contestazione recepito positivamente nell'art. 115 comma 1 c.p.c., la prova testimoniale aveva consentito di appurare che effettivamente erta stato adibito “a compiti che nulla o poco avevano a che CP_1 vedere con quelli strettamente operativi/esecutivi che connotavano il personale utilizzato nel progetto Città Pt_1
Verde”, richiamando in proposito le concordanti testimonianze rese da Tes_1 Tes_2 Tes_3
e che consentivano di escludere, con sufficiente sicurezza, anche alla luce della Testimone_4 documentazione in atti che comunque riscontrava in gran parte quanto dichiarato dai vari testimoni, che l'odierno ricorrente avesse svolto attività lavorativa coerente con quella prevista dal progetto Città Verde
“avendo, al contrario, costantemente curato, mediante lo stabile inserimento nella struttura amministrativa dell'Ente, compiti di tipo amministrativo, verosimilmente allo scopo di supplire eventuali carenze esistenti nell'organico comunale”.
Da ciò l'accoglimento del ricorso, avendo il primo giudice ritenuto dimostrato lo svolgimento, da settembre
1998 a novembre 2008, di una prestazione lavorativa di fatto inquadrabile nella categoria B1, profilo professionale ex Esecutore Amministrativo di cui al D.P.R. n. 347/1983, con conseguente maturazione del diritto alle corrispondenti differenze retributive ex art. 2126 cod. civ. tra il trattamento a lui corrisposto quale
L.S.U. e quello spettante al dipendente comunale inquadrato nella categoria B posizione economica 1.
Quanto agli importi da riconoscere, il primo giudice è partito da quelli precisati da nella comparsa CP_1 conclusionale, rilevando che in merito la difesa convenuta non aveva svolto argomentati rilievi nel corso delle successive udienze.
Ritendo, quindi, provato solo un impegno orario di norma pari a venti ore settimanali, posto che CP_1 neppure aveva richiesto di provare un orario a tempo pieno, e qualificato il credito come risarcitorio, il primo giudice ha quantificato le somme al medesimo dovute in via equitativa, apportando ai valori indicati una decurtazione equitativa del 33%, anche considerando che dai conteggi era possibile desumere che la prestazione lavorativa era stata resa, per alcuni periodi, in misura ben inferiore alle trentasei ore settimanali, condannando perciò il Comune di Quartu Sant'Elena al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo da settembre 1998 al 23 novembre 2008, di “complessivi euro 25.410,37 lordi per differenze retributive (compreso ¼ dell'importo indicato per il settembre 1998) *2/3, da riportare ad un valore netto, ossia euro 17.024,94 lordi, oltre ad euro 12.914,34 (compreso ¼ dell'importo indicato per il settembre 1998)*2/3, da riportare ad un valore netto, ossia euro
8.652,60 lordi”, oltre Tfr, “che matura anche in difetto di prova quanto alla spettanza di differenze retributive (cfr. Cass. sent. n. 3314/2019) e senza che detta indennità possa ritenersi soggetta ad assorbimento in presenza di eventuali eccedenze sulla retribuzione minima contrattuale (cfr. Cass. sent. 18586/2016)”, aggiungendo che tale importo poteva essere
“calcolato, a valere su quanto annotato nei conteggi finali, ossia euro 11.144,94 lordi (con decorrenza, anche in tal caso, da settembre 1998) lordi ferma la decurtazione di 1/3 per le ragioni anzidette talchè spettano al ricorrente euro 7.467,10 lordi maggiorati in via equitativa del 20 % a titolo di rivalutazione per complessivi euro 8.960,52 lordi”, da incrementarsi, quanto dovuto a titolo di differenze retributive e 13ma mensilità (escluso il Tfr già attualizzato come dianzi indicato), con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalle singole scadenze al saldo effettivo. Il Tribunale ha, invece, disatteso “la domanda relativa al pagamento della contribuzione previdenziale correlata al rapporto di lavoro accertato in causa posto che tali somme, al più, possono costituire oggetto di una condanna del CP_ convenuto al pagamento dell' che tuttavia nemmeno è stato ritualmente evocato in causa”, aggiungendo che “in ogni caso trattasi di contribuzione ormai prescritta (circostanza questa pacificamente rilevabile ex officio) sicchè nemmeno può essere tardivamente versata all' ”, salva la possibilità di avvalersi delle “azioni concesse al lavoratore che CP_4 lamenti un danno da irregolarità contributiva (cfr. Cass. sent. n. 18661/2020) ove non ritenga dover attendere la maturazione dell'età pensionabile, qualora non ancora raggiunta, allorchè il danno relativo diverrà attuale” e ha, infine, rigettato la domanda risarcitoria riconnessa alla mancata stabilizzazione giacchè, per un verso, il ricorrente aveva già aliunde ottenuto “un ristoro effettivo, proporzionato e sufficientemente energico mediante l'assunzione a tempo indeterminato presso l' ” e, per altro verso, nulla egli aveva dimostrato in ordine all'effettivo Persona_1
e concreto pregiudizio del quale pretendeva di essere ristorato.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Quartu Sant'Elena, cui ha resistito Controparte_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Voglia la Corte “Nel merito “dichiarare prescritti tutti i crediti interamente o, in subordine, parzialmente prescritti per il periodo ultraquinquennale alla data del 22.11.2008 o, in ulteriore subordine, per il periodo ultraquinquennale decorrente dalla diffida. Rigettare tutte le domande proposte dal signor in quanto Controparte_1 destituite di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi esposti negli atti di primo grado depositati nonché nel presente ricorso in appello. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio, calcolate ai sensi del DM 55/2014 oltre accessori di legge ed oltre spese generali di studio nella misura del 15%”.
Per l'appellato: Voglia la Corte “respingere integralmente il ricorso in appello notificato in data 07/03/2022 dal
Comune appellante avverso la sentenza n. 1144/2021 - Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro – Dott. Giorgio Murru pubblicata il 26.10.2021 nel procedimento RACL n. 1409/2015 e quindi confermarla con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza, che non ha censurato nella parte in cui il Tribunale ha rigettato sia la domanda relativa CP_1 al pagamento della contribuzione previdenziale che la domanda risarcitoria riconnessa alla mancata stabilizzazione, e che sul punto è quindi ormai definitiva, viene invece censurata dal Comune di Quartu
Sant'Elena per i sei motivi di seguito esposti.
1.Con il primo ed il secondo motivo di appello, l'amministrazione ha censurato la sentenza deducendo
“travisamento di fatti e violazione di norme di legge in materia di prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio”: in primo luogo, perché il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che il rapporto con il comune fosse finito il 23.11.2013, senza rendersi conto che il contratto di lavoro con l'Azienda Brotzu risaliva al 21.11.2008; in secondo luogo, perché il primo giudice aveva ritenuto tempestiva la diffida inviata da che invece CP_1 era tardiva e non aveva interrotto il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1,
c.p.c.; in ogni caso, sotto altro profilo, anche a voler ritenere tempestiva la diffida perché ricevuta nel termine di cinque anni dalla instaurazione del nuovo rapporto, perchè il primo giudice aveva ritenuto di dover applicare il n. 4 del citato art. 2948 c.c., non potendo trovare applicazione estensiva la norma riferita alla sospensione del termine prescrizionale nel corso di un normale rapporto di lavoro subordinato al lavoro socialmente utile, non legittimata neppure dal richiamo all'art. 2126 del codice civile.
E ciò in quanto nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato, soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., comma 1, nn. 4 e 5 e decorre, perciò, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, essendo questa l'interpretazione coerente il dettato dell'art. 2935 del codice civile.
E nel caso di che aveva partecipato a più progetti a cadenza annuale o semestrale, il credito doveva CP_1 ritenersi prescritto per tutti i periodi ultraquinquennali antecedenti alla data del 23.11.2008 e comunque per i periodi antecedenti al 23.11.2013, obliterandosi altrimenti l'art. 2935 cod. civ., ed assimilandosi il rapporto con i lavoratori socialmente utili a quello di lavoro subordinato ordinario, senza considerare che il richiamo all'art. 2126 c.c. da parte della Suprema Corte, era rilevante solo a fini retributivi, ma non della qualificazione del rapporto, che è e resta un rapporto speciale di tipo assistenziale.
2.Con il terzo ed il quarto motivo di appello il comune appellante ha lamentato “violazione dell'art. 2126
c.c., erronea ricostruzione dei fatti alla luce dell'istruttoria, errata interpretazione della normativa in materia di lavori socialmente utili e violazione dell'art. 8, comma 1, D. lg. n. 468 del 1997, art. 4, comma 1, D. lg. n. 81 del 2000”.
Il primo giudice aveva erroneamente ritenuto di accogliere il ricorso senza tener conto delle delibere prodotte dal comune e del fatto che fosse stato occupato nell'ambito di progetti previsti per i lavoratori CP_1 socialmente utili, disciplinati da una specifica normativa con funzioni assistenziali e per i quali era esclusa l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro, tanto più che vi era in atti, a supporto, una missiva del del 18.04.2000, in ragione della quale l'amministrazione aveva Controparte_5 approvato l'elenco nominativo, con le autocertificazioni degli interessati, come richieste dal , con cui CP_5 anche aveva attestato l'interesse alla prosecuzione dei lavori indicando il luogo di lavoro e le attività CP_1 sino ad allora svolte, non aderendo al progetto di esternalizzazione delle attività promosso con delibera comunale n. 15 del 13.02.2001, nè risultando tra gli idonei indicati nel bando di selezione indetto dal comune per la stabilizzazione di quattro lavoratori socialmente utili di categoria B, con posizione economica B1 e vi erano i rapporti intercorsi tra il comune e l'assessorato regionale al lavoro in merito alla proroga, suggerita fino a tutto il 2008.
Il rapporto in questione, sorretto da specifici progetti di volta in volta prorogati, in attuazione di una precisa normativa e con funzione prettamente assistenziale, non poteva quindi qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente per l'attuazione di un apposito progetto, essendo governato da una specifica normativa, in deroga all'art. 2126 c.c, trattandosi di un rapporto essenzialmente assistenziale.
Era, quindi, abnorme la conclusione del primo giudice che pur adibito a lavori di pubblica utilità CP_1 per conto dell'ente ed inserito in una lista di lavoratori che aveva diritto ad essere stabilizzata solo in virtù di una norma speciale che lo consentiva, fosse di fatto un lavoratore subordinato in quanto aveva svolto compiti che esulavano radicalmente da quelli individuati nel progetto che lo riguardava e che l'assegnazione a mansioni varie di pubblica utilità non poteva escludere l'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato, dimostrando al contrario la natura fittizia del progetto in cui era stato inserito.
Nè a diverse conclusioni si poteva pervenire sulla base delle risultanze istruttorie, che avevano solo dimostrato come fosse stato addetto a molteplici mansioni istituzionali e formative nell'ambito di quelle CP_1 organizzate dai vari uffici e servizi del comune, dal momento che i testi avevano riferito circostanze di fatto non idonee a contrastare i documenti versati dall'amministrazione, tanto più a fronte di rapporti sorretti da una specifica normativa, che escludeva che l'instaurazione di un rapporto con i lavoratori socialmente utili potesse in alcun modo determinare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o la sospensione e/o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità, non essendo affatto applicabile l'art. 2126 c.c., rilevante solo nell'ipotesi della nullità, non rilevata in questo caso neppure dal primo giudice, che comunque, valorizzando l'assegnazione a variegati compiti, al fine di sostenere la natura fittizia del progetto, aveva gravemente errato nelle proprie conclusioni e erroneamente valorizzato le prove testimoniali, facendo errata applicazione dei principi normativi dal momento che il fatto che avesse svolto variegati compiti non CP_1 aveva alcun rilievo rispetto al fatto che lo stesso poteva essere impiegato in attività istituzionali varie per beneficiare dell'assegno connesso alla norma speciale sui lavoratori socialmente utili e per beneficiare della connessa possibilità di essere stabilizzato, poi ottenuta nel 2008, a riprova della genuinità del rapporto.
3. Con il quinto motivo di appello l'amministrazione ha dedotto “intrinseca contraddittorietà della decisione, errata determinazione delle differenze retributive, violazione dell'art. 2697 codice civile e dell'art.
432 cpc, nonché necessità di una consulenza tecnica d'ufficio” rilevando che nessuna prova aveva offerto il ricorrente in termini di esatta equivalenza delle mansioni svolte a quelle dell'inquadramento riconosciuto in sentenza e in merito all'orario di lavoro osservato e che quindi erroneamente il primo giudice aveva quantificato la somma lorda dovuta, ricorrendo ad un calcolo in via equitativa, sulla base di un orario non dimostrato e senza considerare altresì la prescrizione del credito, in violazione del potere che l'art. 432 c.p.c. conferisce al giudice, che può essere esercitato in tali termini solo nell'ipotesi in cui ricorra una oggettiva impossibilità di certa determinazione dell'importo della somma dovuta alla stregua degli altri elementi acquisiti nel processo, con esercizio di un potere discrezionale da motivarsi congruamente, spiegando il processo logico attraverso il quale si perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri oggettivi assunti a base del procedimento valutativo.
Di conseguenza, solo nel caso in cui si possa dire certo il diritto alla prestazione spettante al lavoratore, ma non si possa determinare la somma dovuta, il giudice la liquida equitativamente, come non avvenuto nel caso di specie in cui la decisione sul quantum era assolutamente immotivata e non supportata neppure da un principio di prova.
4.Con il sesto motivo di appello l'amministrazione ha lamentato che il primo giudice l'aveva erroneamente condannata alla rifusione delle spese legali di primo grado, compensandole per metà in ragione del parziale accoglimento del ricorso, benché avesse rigettato la domanda relativa al pagamento della contribuzione previdenziale correlata al rapporto anche perché prescritta e quella risarcitoria riconnessa alla mancata stabilizzazione.
Al proposito rilevava anche l'errata valutazione dei fatti posta a base dell'accoglimento della domanda di accertamento dello svolgimento in fatto di un lavoro subordinato, così come della documentazione offerta e l'errata quantificazione delle somme dovute sulla base di conteggi viziati, utilizzando un ragionamento in via equitativa senza fare riferimento a parametri e criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza.
Per mero scrupolo difensivo il Comune di Quartu Sant'Elena ha poi richiamato tutte le eccezioni e le difese svolte nel primo grado, comprese quelle non affrontate dal primo giudice e da ritenere assorbite, ribadendo l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno da mancata stabilizzazione per le ragioni già evidenziate dal Tribunale e di pagamento della contribuzione previdenziale perché prescritta e non dovuta.
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L'appello è in parte fondato, nei limiti che seguono.
Sono più precisamente parzialmente fondati il primo ed il secondo motivo di appello, che attengono alla prescrizione del credito, così come risulta parzialmente fondato il quinto motivo di appello, che attiene alla quantificazione del credito e conseguentemente anche il sesto motivo di appello, in merito alla compensazione delle spese di lite, mentre sono infondati il terzo ed il quarto motivo di appello, che attengono alla ritenuta sussistenza, nel concreto dispiegarsi del rapporto, di un rapporto di lavoro subordinato.
Il primo giudice, nei limiti di quanto qui devoluto, ha quindi, a parere del collegio, correttamente accertato “lo svolgimento in fatto di un lavoro di tipo subordinato da parte di alle dipendenze del Comune di Quartu Controparte_1
Sant'Elena, nel periodo tra l'1 settembre 1998 ed il 23 novembre 2008, con mansioni corrispondenti a quel dell'ex esecutore amministrativo, categoria B1 del CCNL operante nella specie” e a tempo parziale (per venti ore settimanali), mentre non ha adeguatamente tenuto conto, nella quantificazione del credito dovuto, della quasi totale prescrizione del credito azionato e del fatto che avesse circoscritto la domanda ai soli titoli, CP_1 costantemente così indicati nelle conclusioni rassegnate (in tal senso le conclusioni rassegnate in ricorso, poi ribadite, senza modificazione alcuna, nelle note di trattazione scritta datate 5.02.2021, 24.05.2021 ed infine
19.10.2021), tredicesima mensilità e TFR, erroneamente perciò quantificando gli importi spettanti.
Quanto ai primi due motivi di appello va, preliminarmente, chiarito che l'indicazione contenuta in sentenza in merito alla cessazione del rapporto con il comune appellante della data del 23.11.2013 (paragrafo sulla prescrizione a pag. 3 della sentenza), è frutto di un evidente refuso del giudicante sull'anno.
E che il riferimento del primo giudice alla data di cessazione del rapporto fosse al 23.11.2008 si evince con chiarezza sia dal tenore complessivo della sentenza, in cui tale data è più volte richiamata (così a pag. 1, in fondo a pag. 2, a pag. 3, e ancora, se ciò non bastasse, in fondo a pag. 5 e a pag. 8 ed in particolare nella statuizione di cui al punto 1 del dispositivo, in cui la cessazione del rapporto è riferita al 23.11.2008, “come da parte motiva”), ma soprattutto dal richiamo al documento 2 delle produzioni di parte ricorrente fatto dal giudicante immediatamente dopo l'indicazione del 23.11.2013 quale data di cessazione del rapporto con il comune, nel quale l'anno di riferimento è chiaramente il 2008. E', quindi, evidente che il giudicante ha considerato quale data di cessazione del rapporto il 23.11.2008, benché per mero errore materiale abbia indicato il 23.11.2013, forse perché aveva poco prima scritto di un atto di diffida, questo effettivamente in data 22.11.2013.
Come si evince poi dalla lettura del documento 2 prodotto da se è vero che egli aveva, Controparte_1 effettivamente, sottoscritto un contratto di assunzione a tempo indeterminato con l'Azienda Ospedaliera
Brotzu in data 21.11.2008, è tuttavia vero che nel contratto era prevista la sua presa di servizio per il giorno
24.11.2008 e così risulta attestato anche nei documenti prodotti dal comune appellante, tra i quali in particolare la nota di cui all'allegato 28, protocollata dal Comune in data 28.11.2008, contenente una comunicazione con cui informava il comune della cessazione dal servizio, “essendo stato stabilizzato presso l'Azienda CP_1
Ospedaliera Brotzu di Cagliari in data 24 novembre 2008” e l'elenco dei lavoratori facenti parte delle attività socialmente utili redatto dal Comune stesso, nel quale, al numero 2, è indicato con la Controparte_1 dicitura “stabilizzato dal 24/11/2008”, a conferma del fatto che il rapporto fosse cessato alla data del 23.11.2008
e che avesse iniziato il suo servizio a tempo indeterminato presso la nuova azienda il 24.11.2008, CP_1 come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Ciò premesso, in punto di prescrizione, posto che il petitum dedotto in ricorso pacificamente attiene al periodo che va dal mese di settembre 1998 al 23 novembre 2008 e che l'unico atto interruttivo della prescrizione risulta quello notificato all'amministrazione in data 22 novembre 2013, il collegio è giunto a conclusioni differenti rispetto a quanto statuito dal primo giudice, condividendo quanto, peraltro recentemente, definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, e poi ribadito in alcune pronunce successive, secondo cui “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un “metus” del cittadino verso la pubblica amministrazione
e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (così Cass. n. 36197/2023, ma anche la precedente sentenza della sezione lavoro n. 35676 del 19.11.2021, che è successiva alla sentenza appellata).
E di recente, la Corte di Cassazione, con due ordinanze conformi (n. 11622/2024 e n. 11628/2024), tale principio ha ribadito e riferito proprio al tema del rapporto instaurato da una pubblica amministrazione con lavoratori socialmente utili, ovvero in tema di rapporti sorti con una matrice assistenziale e non lavorativa con un datore di lavoro pubblico, in una fattispecie sovrapponibile a quella di argomentando in senso contrario CP_1 all'elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1996, in tema di decorrenza o meno della prescrizione dei crediti retributivi in pendenza del rapporto di lavoro, nel pubblico impiego privatizzato (il principio continua invece ad operare per “i rapporti di lavoro interamente regolati dal diritto privato”), e tale elaborazione giurisprudenziale scaturita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 1966, è proprio quella richiamata dal primo giudice e sulla quale il Tribunale ha fondato il rigetto dell'eccezione di prescrizione formulata dal comune, sul presupposto che il rapporto non fosse assistito da stabilità reale e che conseguentemente la prescrizione restasse sospesa durante l'esecuzione del rapporto, ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c., secondo il principio di diritto al tempo più volte ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “l'occupazione di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente per l'attuazione di un apposito progetto non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di matrice essenzialmente assistenziale, non garantito da stabilità reale che pertanto è di ostacolo alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto” (così Cass. n. 2887 del
2008 e n. 22287 del 2014, ma anche la più recente n. 20986/2017del 2017).
Più precisamente la Suprema Corte nel 2024, dopo avere richiamato la sopra citata sentenza a sezioni unite del
2023, ha sottolineato che nella stessa era stata ribadita la diversità che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato da un lato e il rapporto di pubblico impiego dall'altro, dato che quest'ultimo, sebbene ormai privatizzato, era non solo assoggettato ai limiti conformativi posti dalle norme costituzionali di cui agli artt.
28, 50, 97 e 98 della Carta Costituzionale, nonché dall'ordinamento dell'Unione Europea ma anche caratterizzato da una specifica disciplina, quella dettata dal D. lg. n. 165/2001, in tema di esclusione della configurabilità della stabilizzazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge.
In questo quadro, ha proseguito la Suprema Corte – “nel quale, pur in presenza dell'instaurarsi in via di fatto di un rapporto di lavoro subordinato, deve comunque escludersi qualunque aspettativa alla stabilizzazione dell'impiego – emerge la conseguente assenza del profilo fondamentale al quale invece, nel caso del rapporto di lavoro privato, è stato ricollegato quel metus che paralizzerebbe l'esercizio dei diritti, precludendo di conseguenza il decorso della prescrizione”, ritenendo perciò la piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, “non essendo ravvisabile alcuna aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e quindi l'assenza di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto”, come da questa Corte già affermato (Cass. Sez. L - sentenza n. 35676 del 19/11/2021)”.
E “a non diverse conclusioni”, ha rilevato la Suprema Corte, si doveva “pervenire nel caso in esame”, in quanto se
“la qualificazione formale di un rapporto di lavoro come socialmente utile non impedisce di accertare che nel concreto il rapporto abbia avuto carattere diverso, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, è proprio da tale affermazione che discende la conclusione per cui il rapporto in questione resta comunque escluso da un orizzonte di stabilizzazione, con conseguente piena valenza del principio che afferma la decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, non ravvisandosi anche in tale ipotesi alcun metus correlato alla (inesistente) perdita di possibilità di vedere il rapporto stabilizzato ed anzi risultando a maggior ragione che la prospettiva del rinnovarsi del rapporto di lavoro socialmente utile presenta il carattere di mera aspettativa di fatto”.
Facendo, quindi, applicazione di tali principi nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni sopra riportate in merito alla piena decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, pure di mero fatto, con la pubblica amministrazione, diviene evidente che nel caso di specie, una volta riconosciuta la natura in fatto subordinata del rapporto, devono ritenersi prescritti tutti i crediti maturati in epoca anteriore al quinquennio fatto salvo dalla notifica da parte di di una diffida all'amministrazione in data 22.11.2013 e cioè tutti CP_1
i crediti retributivi qui rivendicati a titolo di tredicesima mensilità (è questa l'unica voce retributiva riportata nelle conclusioni più volte rassegnate in causa), maturati nel periodo dal 01.09.1998 al 21.11.2008.
E posto che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha circoscritto la domanda ai CP_1 soli importi maturati da settembre 1998 al 23 novembre 2008 a titolo di contributi previdenziali in conto datore di lavoro, quantificati in ricorso, così come nei conteggi al medesimo allegati, in 31.390,98 €; a titolo di contributi previdenziali in conto lavoratore, quantificati in ricorso, così come nei conteggi al medesimo allegati in 11.739,77 €; a titolo di tredicesime mensilità lorde non percepite per gli anni dal 1998 al 2008, quantificati in ricorso, così come nei conteggi al medesimo allegati in 10.555,39 €; a titolo di trattamento di fine rapporto (o meglio di fine servizio), quantificati in ricorso, così come nei conteggi al medesimo allegati nella misura di 10.775,30 € lordi, senza domandare affatto differenze retributive ordinarie, introdotte solo in corso di causa, con uno scarno e non ben spiegabile prospetto riepilogativo allegato alle note in data 29.11.2019, mai più richiamato nelle successive, e molteplici, conclusioni rassegante in senso conforme a quelle originarie
(v. note di trattazione scritta citate, del 5.02.2021, del 24.05.2021 e del 19.10.2021), fatto erroneamente proprio dal primo giudice come di seguito si dirà, possono quindi dirsi dovuti i soli importi rivendicati a titolo di tredicesima mensilità per l'anno 2008, maturata per l'intero anno fino al 23 novembre 2008 e il TFR maturato alla fine del rapporto, di cui di seguito si dirà.
In conclusione, attesa la parziale fondatezza dei motivi d'appello proposti in punto di prescrizione dall'amministrazione appellante, la sentenza, corretta come di seguito si dirà, nella parte in cui ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto tra le parti, va al proposito corretta affermando la tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione, perché decorrente in corso di rapporto, solo a partire dal 22.11.2008, con conseguente prescrizione dei crediti maturati a titolo di tredicesima mensilità, che va ribadito costituisce l'unica voce retributiva domandata, per il periodo precedente al 2008 (dal 1998 al 2007) e sussistenza dei crediti riferiti al periodo successivo, sempre e solo a titolo di tredicesima mensilità, nonché di t.fr (tfs), che matura alla cessazione del rapporto, unici domandati per tale periodo e per i quali, in ragione dell'atto interruttivo notificato il 22.11.2013, non può dirsi prodotto alcun effetto estintivo.
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Ritiene, invece, il collegio di non poter condividere il terzo ed il quarto motivo di appello, secondo cui la sentenza sarebbe errata per avere ritenuto nullo il rapporto intercorso tra le parti in giudizio, ai sensi dell'art. 2126 c.c., che il primo giudice avrebbe qui applicato erroneamente, non correttamente applicando invece la normativa speciale in materia di lavoro socialmente utile e per avere ritenuto l'idoneità delle risultanze istruttorie a dimostrare la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, interpretando i fatti in modo giuridicamente non sostenibile.
Posto che è riconosciuto dalla stessa amministrazione appellante che le risultanze istruttorie abbiano (solo) dimostrato come fosse stato addetto a molteplici mansioni istituzionali e formative nell'ambito di CP_1 quelle organizzate dai vari uffici e servizi del comune – amministrazione che ha pure ritenuto le ammissioni dei testi in tal senso non idonee a contrastare i documenti versati dall'amministrazione, e sostanzialmente prive di rilievo, dato che lo stesso poteva essere impiegato in attività istituzionali varie per beneficiare dell'assegno connesso alla norma speciale sui lavoratori socialmente utili e della connessa possibilità di essere stabilizzato – in realtà la ricostruzione operata in sentenza dal primo giudice appare rispettosa dei principi di diritto affermati in tema di lavoratori socialmente utili e di subordinazione ormai costantemente dalla
Suprema Corte, nel senso che “in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c. (C. 17101/2017)” (così anche di recente Cass. n. 3504/2024).
Ai fini, quindi, della verifica del concreto atteggiarsi del rapporto in termini di subordinazione e dell'applicazione dell'art. 2126 del codice civile, in tema di occupazione di lavoratori socialmente utili o per pubblica utilità, è necessario che risultino provati, non solo la difformità rispetto al progetto dei compiti assegnati, ma anche l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e la sua adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione (Cass. n. 3504/2024 e n. 17101/2017 citate, ma anche n. 6155/2018 e n. 15318/2024).
E ciò perché, se l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 D. lg. n. 468/1997, poi riprodotto dall'art. 4 D. lg. n. 81/2000,
l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale di matrice assistenziale che coinvolge più soggetti, e cioè il lavoratore, l'amministrazione pubblica che beneficia della sua prestazione e l'ente previdenziale che eroga la prestazione di integrazione salariale, con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale in vista di una possibile ricollocazione, è anche vero che questa qualificazione non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi diversamente e configurare un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, rilevante ai sensi dell'art. 2126 del codice civile, che consente, precluso in ogni caso l'instaurarsi di un valido rapporto a tempo indeterminato perché vietato dal testo unico sul pubblico impiego (art. 36 D. lg. n. 165/2001), in caso di prestazione di fatto con violazione di legge, il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il periodo temporale nel quale sono state rese effettivamente le prestazioni lavorative.
E', quindi, necessario a tal fine che risultino provati, oltre alla difformità rispetto al progetto dei compiti assegnati al lavoratore, circostanza questa riconosciuta dal primo giudice e di fatto pacifica in causa perché non contestata dall'appellante, che la ritiene però irrilevante, anche l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio che rientra nei suoi fini istituzionali ossia l'instaurazione, seppure in via di mero fatto, di un rapporto di impiego.
Ed è proprio in applicazione di tali principi che il primo giudice ha valorizzato le concrete modalità attuative del rapporto intercorso tra le parti, prescindendo dalla sua formale qualificazione, mantenendosi nel percorso tracciato dalla Suprema Corte sopra delineato, valorizzando in primo luogo la radicale difformità dal progetto del rapporto concretamente intercorso tra le parti, ed in particolare focalizzando l'attenzione sulla circostanza che avesse, nel tempo e seppure inserito nell'ambito del progetto n. 1510 denominato “Città Verde”, CP_1 svolto sempre compiti di tipo prettamente amministrativo, operando presso l'ufficio opere di urbanizzazione fino al 2004, presso l'assessorato all'ambiente fino al 2006 e dal 2006 al 2008 presso la farmacia comunale, ritenendo tali circostanze supportate dai documenti prodotti e dalle testimonianze richiamate in sentenza, oltre che, giustamente, neppure contestate dall'ente, che si è infatti limitato a rilevare, evidenziandolo anche nei motivi di appello, che che pure non aveva mai fatto l'autista, era stato adibito a mansioni varie CP_1 ma di pubblica utilità, perciò idonee ad escludere l'esistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato.
Ed il primo giudice ha poi aggiunto di ritenere che le dichiarazioni dei vari testimoni avessero confermato le circostanze attestate dalla documentazione agli atti, che mostrava chiaramente come l'attività da svolta da non fosse coerente con il progetto in cui era inserito, confermando inoltre che egli era stato CP_1 costantemente adibito a compiti di tipo amministrativo, senza sostanziale soluzione di continuità ed in via esclusiva dal 1998 al 2008, attraverso uno stabile inserimento negli anni nella struttura amministrativa dell'ente, perciò organicamente inserito all'interno della stessa e con il fine, presumibile in ragione della durata ed esclusività del rapporto dedotto, ma anche ricavabile dai documenti prodotti, di supplire a carenze esistenti nell'organico, attraverso l'adibizione ad un servizio coerente con i fini istituzionali dell'ente, di fatto integrando nei diversi uffici in cui era stato impiegato l'efficientamento, mediante l'utilizzazione in mansioni di supporto operativo al servizio.
E di tali circostanze è prova, a parere del collegio, lo svolgimento da parte di di mansioni a contatto CP_1 Tes_ Tes_ con l'utenza, di cui riceveva le telefonate e cui dava informazioni in presenza (testi e , di compiti di gestione del protocollo, che comprendevano la redazione di atti amministrativi seppure non complessi sotto la direzione dei dipendenti comunali (ed anche di ordinanze sindacali) ed il reperimento di documentazione necessaria al lavoro di altre figure professionali all'interno del gruppo di lavoro, quando era impegnato nel Tes_ progetto “Agenda 21” (teste , nonché le ulteriori attività svolte presso il servizio opere di urbanizzazione a contatto con l'utenza, anche in relazione alle richieste di intervento delle squadre di operai o quelle di archiviazione di documenti e di gestione dei rapporti con professionisti esterni, confermata da diversi testi che, come ben evidenziato in sentenza, hanno fatto riferimento a come un impiegato di concetto, CP_1 che gestiva reclami e richieste dell'utenza, spesso impegnato in attività di catalogazione e riordino della documentazione di archivio presso l'ufficio lottizzazioni o, ancora, le attività di commesso e magazziniere svolte nella farmacia dal 2006 (teste . Tes_1
Ed a conferma dell'effettivo inserimento di nell'organizzazione pubblicistica dell'ente, così come CP_1 della sua adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, in cui era Tes_ organicamente inserito, non può trascurarsi quanto riferito in particolare dal teste che, rispondendo sul capo 10, dopo avere precisato che “curava la documentazione urbanistica sulle lottizzazioni” ha poi CP_1 significativamente aggiunto che egli “era nell'ufficio del geometra LO e che “il FL seguiva specificamente tutte le lottizzazioni del Comune di Quartu”, ovvero adibito ad un servizio innegabilmente rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione, cui era stato stabilmente inserito per diversi anni, dove aveva svolto quindi attività ben differenti da quelle di pubblica utilità dedotte dal comune appellante.
In tal senso è anche significativo il contenuto di alcuni documenti prodotti da tra i quali, per CP_1 esempio, quello in data 24.06.1999 rivolto al dirigente dell'ufficio del personale con il quale, riferendosi ad
“esplicita richiesta degli uffici interessati”, e ad “esigenze legate a necessità dell'ente”, l'amministrazione aveva dato atto di avere accolto favorevolmente da tempo la richiesta di destinare ai servizi in capo all'ufficio CP_1 urbanistica del PI (doc. 3), oppure la richiesta dal medesimo rivolta al Persona_2 Persona_2 dirigente del personale del comune di poter adibire avviato a lavori di pubblica utilità presso l'area CP_1 tecnica come autista, “a collaboratore professionale” (doc. 4) ed ancora la nota in data 22.11.2000, con la quale il dirigente responsabile del settore affari del personale del comune, aveva chiesto alla commissione regionale per l'impiego l'autorizzazione alla variazione della qualifica del lavoratore per esigenze di servizio, CP_1 da autista di quarto livello ad impiegato d'ordine di quinto livello, con mansioni di collaboratore professionale
(doc. 5).
Ancora più significativo risulta poi l'ordine di servizio n. 895 del 29 giugno 2006 con il quale il dirigente del settore affari del personale del comune aveva preso atto del trasferimento di dal settore Controparte_1 ambiente al settore attività produttiva, staff farmacia 2, con il fine di “far fronte alla grave carenza di personale ausiliario”, disponendo dal 3.07.2006 la sua assegnazione a disposizione della dirigente della Parte_2
(doc. 8), così come la missiva indirizzata a dal dirigente del settore ecologia Tes_1 Controparte_1
e ambiente del comune, l'Ing. a certificazione delle abitazioni non servite da fognatura pubblica CP_6 presenti nel comune (doc. 13) e altrettanto significativa è l'autorizzazione, protocollata con il n. 6274, in data
11.11.2004, motivata con esigenze di servizio, allo svolgimento di lavoro straordinario per tutta la durata del progetto Agenda 21, a indicato come dipendente lavoratore socialmente utile, firmata Controparte_1 dell'ingegner nella sua veste di dirigente del settore ecologia e ambiente del Comune di Quartu (doc. CP_6
14), che conferma la correttezza del ragionamento del primo giudice, che ha ritenuto provato un utilizzo di in compiti diversi da quelli del progetto perché necessario per far fronte ad esigenze stabili CP_1 dell'organico e a carenze di personale.
E a conferma di tale impostazione è presente inoltre in atti una nota protocollata con il n. 361 del 15.11.2005, a firma del dirigente del servizio politiche ambientali area cittadinanza, la dott.ssa con il quale viene Persona_3 indicato il personale da assegnare al settore politiche ambientali con riferimento al bilancio di previsione 2006
e nel quale, nell'elenco del personale dipendente da assegnare al settore politiche ambientali a seguito della delibera della giunta comunale n. 12/2005, vi è, tra gli altri dipendenti del comune, anche Controparte_1 indicato come dipendente di categoria B1, destinato al progetto difesa acqua, suolo e aria (doc. 18) e dal doc.
22, trasmesso dall'Ing. al dirigente del settore affari del personale, emerge anche che il P.I CP_6 Per_2
, a fronte di una richiesta di cambio di qualifica da autista ad esecutore operativo formulata da
[...] CP_1 in data 30 marzo 2006 (doc. 24), aveva espresso parere favorevole al cambio di qualifica.
Ciò per dire che il primo giudice, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione appellante, non ha effettuato alcuna valutazione in contrasto con la normativa in materia di lavori socialmente utili, ma ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che governano la materia, come affermati ormai costantemente dalla Suprema Corte, andando a valutare e riscontrando anche nei documenti prodotti che, nel concreto, il rapporto si era atteggiato diversamente da quanto indicato nel progetto, configurando un vero e proprio lavoro subordinato, che legittimava l'applicazione dell'art. 2126 c.c., ritenendo provato in causa, e a dire il vero, rileva il collegio, neppure contestato dall'amministrazione, non solo lo svolgimento di numerosi compiti in difformità al progetto, ma anche che lo svolgimento di tali compiti aveva comportato il suo inserimento stabile nell'organizzazione pubblicistica dell'ente e soprattutto l'adibizione ad un servizio che rientrava nei fini istituzionali dell'amministrazione - e altro non può essere l'ufficio opere di urbanizzazione cui era CP_1 addetto, curando le relazioni con il pubblico o procedimenti amministrativi come gestione di protocollo, archivio e redazione di lettere di trasmissione o l'ufficio amministrativo dell'assessorato comunale all'ambiente- instaurando in via di mero fatto un rapporto di impiego. E a tali argomentate circostanze l'amministrazione si è limitata ad opporre generiche valutazioni in merito alla prevalenza della qualificazione formale del rapporto e della sua disciplina speciale a fronte della quale, non essendo applicabile l'art. 2126 c.c, che interverrebbe solo in caso di nullità del rapporto, sarebbero irrilevanti anche le contrarie risultanze della prove testimoniali e documentali acquisite, senza confrontarsi con la ricostruzione del rapporto operata dal mio primo giudice, che ne ha rilevato la nullità ed ha applicato proprio l'art. 2126 del codice civile e tantomeno con i principi sopra richiamati, costantemente nel tempo affermati, ed ormai consolidati, dalla Suprema Corte di cui il primo giudice ha fatto corretta applicazione, andando a valutare il concreto dispiegarsi del rapporto e ritenendo che lo stesso, nel suo svolgersi di fatto, non fosse conforme, per le ragioni sopra evidenziate, alla normativa che governa il rapporto dei lavoratori socialmente utili ed al progetto concordato.
La sentenza è quindi corretta nella parte in cui ha accolto il ricorso ritenendo dimostrato lo svolgimento in fatto, nel periodo da settembre 1998 a novembre 2008, di una prestazione lavorativa di tipo subordinato, ma pure nella parte in cui ha ricondotto tale prestazione alla categoria B, posizione economica B1, in cui sono confluiti gli ex livelli IV-V-VI, ed anche il profilo professionale di ex esecutore amministrativo di cui al DPR n.
347 del 1983 ed ha conseguentemente riconosciuto il diritto all'applicazione dell'articolo 2126 del codice civile.
Si tratta, infatti, di inquadramento conforme alle previsioni della contrattazione collettiva - che l'amministrazione non ha nel dettaglio censurato, avendo concentrato i motivi di censura su altri profili e che anzi è proprio quella indicata dallo stesso comune specificamente nei documenti sopra citati - se si considera che l'area funzionale B, in cui sono confluiti gli ex livelli quarto, quinto e sesto, è propria di “lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi; discreta complessità dei problemi da affrontare e ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura diretta” e comprende tra i vari profili il lavoratore che “nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura, nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione di posta in arrivo in partenza e collabora inoltre alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni” ovvero anche attività operative e di supporto (così, per esempio, in All. A al CCNL di comparto prodotto come doc. 31, n. 4), cui sono riconducibili le molteplici mansioni precisate (tra le quali relazioni esterne, contatti con l'utenza, gestione di protocollo e archivi, redazione di atti e provvedimenti amministrativi non complessi) in ricorso, non contestate dall'amministrazione come già sopra detto, peraltro confermate dai diversi testi sentiti e riscontrate nella documentazione prodotta, svolte da nei diversi servizi svolti. CP_1
A ciò segue il rigetto del terzo e del quarto motivo di appello.
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Quanto al quinto motivo di appello, che attiene alla errata determinazione delle differenze retributive, la cui quantificazione avrebbe richiesto una consulenza tecnica d'ufficio”, concentrandosi sull'assenza di prova in merito all'equivalenza delle mansioni svolte all'inquadramento riconosciuto in sentenza e all'orario di lavoro osservato, nonché sull'erroneità del criterio equitativo di calcolo utilizzato in sentenza, sulla base di un orario non dimostrato e senza considerare altresì la prescrizione del credito, lo stesso deve ritenersi fondato nei limiti che seguono.
Il primo giudice, che pure non ha tenuto conto della prescrizione del credito invece sopra rilevata, peraltro alla luce di arresti giurisprudenziali andati consolidandosi dal novembre 2021, dopo la pronunzia della sentenza, come già sopra evidenziato dal collegio, ha ritenuto che la prestazione lavorativa svolta da CP_1 negli uffici amministrativi dell'ente potesse essere ricondotta all'ex quarta categoria, profilo
[...] professionale di ex esecutore amministrativo, ricompreso dal contratto collettivo vigente nell'area B, posizione economica B1, con valutazione che, per le ragioni già sopra evidenziate, il collegio ritiene corretta, potendosi trarre conferma dello svolgimento di mansioni compatibili con tale inquadramento sia dalla documentazione allegata agli atti che dalla prova testimoniale.
E la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto che l'orario provato dal ricorrente fosse quello di venti ore settimanali – benchè in ricorso fosse stato dedotto un non chiaro superiore orario (“orario di lavoro per lo più a tempo pieno” e “ripetute richieste di adeguamento anche dell'orario di lavoro, da tempo parziale a tempo pieno”), peraltro solo in parte ricavabile, e per alcuni periodi, dalla documentazione prodotta dallo stesso comune, nella quale si dà atto di un impiego non costante di a tempo pieno per 156 ore mensili, (si vedano gli allegati 6 CP_1
a pag. 6 e 7 a pag. 8, che attestano un impiego a tempo parziale e di contro gli allegati 11, 12, e 13, che ad un impiego a tempo pieno fanno riferimento) - in assenza di motivi di censura sul punto, che non ha CP_1 ritenuto di dover muovere alla sentenza, di cui ha domandato la conferma (“per tali ragioni la sentenza impugnata deve quindi essere confermata”.. è riportato alla pagina 21 della memoria di costituzione in appello, capitolo V), non può essere in tal senso (orario a tempo pieno) più discussa, salvo precisare che il motivo di appello in merito all'errato riconoscimento di un orario part-time a venti ore a settimanali da parte del primo giudice promosso dal comune è infondato, perché smentito dalla documentazione prodotta, come sopra precisato.
A tale orario deve quindi farsi riferimento per quantificare le somme realmente dovute dal Comune di Quartu
Sant'Elena a per il periodo non prescritto, cioè quello dal 22.11.2008, ovvero, nei limiti della CP_1 domanda proposta - che ha ad oggetto, come si evince dalle conclusioni rassegnate in ricorso, costantemente ribadite fino alle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, le sole somme maturate dal settembre
1998 al 23 novembre 2008 a titolo di contributi, tredicesima mensilità e TFR – la tredicesima mensilità per l'anno 2008 ed il TFR per il complessivo rapporto.
E se non è condivisibile, a parere del collegio, a fronte di una pretesa evidentemente retributiva (a una pretesa con tale natura è riferito l'art. 2126 c.c. qui applicato, che riconosce il diritto alla retribuzione), il ragionamento in via equitativa operato dal primo giudice, peraltro riferito ad un mero prospetto riepilogativo inserito in corso di causa nelle note in data 29.11.2019, nei quali sono state inserite voci retributive in origine non richieste e neppure incluse nei conteggi depositati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che fanno appunto riferimento al totale dei contributi previdenziali in conto datore di lavoro e in conto lavoratore, nonché al totale della tredicesima mensilità lorda e del trattamento di fine rapporto lordo, via via rivalutato al
30.11.2008, il collegio non ritiene però necessario procedere ad accertamenti contabili, essendo le due voci qui riconoscibili ricalcolabili sulla scorta degli originari e a dire il vero unici, per criteri esplicativi, conteggi depositati da come allegato 16 nel giudizio di primo grado, seppure riportati ad un orario di venti CP_1 ore settimanali e non a tempo pieno.
Tali conteggi, che risultano di fatto gli unici motivati in causa, sui quali peraltro l'amministrazione, costituendosi in giudizio, non ha ritenuto di dover spendere parola alcuna per farne contestazione, come spiegato da nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sono stati redatti in Controparte_1 ragione della declaratoria dell'ex collaboratore amministrativo e del suo originario inquadramento nell'ex quarto livello funzionale, ricondotto nel Ccnl enti locali vigente all'area B, con posizione economica B1, come già sopra precisato, e tenendo conto di un orario a tempo pieno (individuato dal CCNL del 6.07.1995 all'art. 17, ma anche dall'amministrazione, in 156 ore mensili e 36 ore settimanali, come indicato nei progetti citati dal comune stesso), individuando la retribuzione imponibile di riferimento e calcolando la tredicesima mensilità dividendo per dodici l'imponibile previdenziale annuo e il TFR lordo moltiplicando l'imponibile per 6,91% come previsto, procedendo alle relative rivalutazioni, presenti nei conteggi fino al 30.11.2008, e quindi a valori attuali al momento della cessazione del rapporto (così a pag. 9 del ricorso e nell'ultima pagina dei conteggi, ove a lato è precisato “riv tfr ap 283,77” e “tot. 30.11.2008 10775,30”, ma anche nelle pagine precedenti).
Si tratta di conteggi che il collegio ritiene coerenti con il complessivo svolgimento in fatto del rapporto e con le risultanze del giudizio in merito sia all'orario che alla riconducibilità delle mansioni svolte da CP_1 all'area B, con posizione economica B1, che restano ancora oggi non contestati dall'amministrazione resistente per le modalità utilizzate, dato che in merito il comune si è limitato a criticare la decisione del primo giudice di operare una valutazione di tipo equitativo, senza indicare in che cosa tali conteggi, una volta ritenuto accertato l'inquadramento di riferimento e l'orario in concreto espletato, fossero errati.
Partendo quindi da tali conteggi e considerando un orario a tempo parziale per 20 ore settimanali, pari in percentuale, rispetto all'orario a tempo pieno di 156 ore mensili e di 36 ore settimanali (156 diviso per 4,33 settimane) utilizzato nei medesimi, ad un part time al 55,56%, considerato che per l'anno 2008 la tredicesima è stata calcolata, con riferimento ad un orario a tempo pieno, nella misura di 1.275,75 €, a tale titolo spetta, nella misura del 55,56%, l'importo lordo di 708,80 €, mentre a titolo di trattamento di fine rapporto (TFS), quantificato nei conteggi con riferimento ad un orario a tempo pieno e per il complessivo periodo da settembre
1998 al 23 novembre 2008, in 10.775,30 €, spetta l'importo lordo di 5.986,75 €, quantificato nella misura del
55,56% e a valori attuali, per un totale complessivo di 6.695,55 €.
In conclusione, sulla scorta dei motivi sopra precisati, l'appello proposto dal Comune di Quartu Sant'Elena avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 26.10.2021, n. 1144 deve essere in parte accolto.
Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto, il Comune di Quartu va condannato al pagamento in favore di dell'importo complessivo di 6.695,55 euro, di cui Controparte_1
5.986,75 euro a titolo di trattamento di fine rapporto, già rivalutato al 30.11.2008 e 708,80 euro a titolo di tredicesima mensilità maturata per l'anno 2008 e fino al 23 novembre, entrambe le voci al lordo delle rispettive ritenute di legge, cui va aggiunta la maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge nel pubblico impiego dalla data delle singole scadenze fino al saldo effettivo. Quanto alle spese del giudizio di primo grado, considerato che il primo giudice non ha accolto la pretesa contributiva e quella risarcitoria, rigettando la domanda con statuizione non contestata, ma anche che è stata qui dichiarata la prescrizione della gran parte del credito rivendicato, seppure in ragione di un orientamento giurisprudenziale che si è consolidato definitivamente in senso contrario alla pretesa di parte ricorrente solo nel 2023, come già sopra evidenziato, e conseguentemente il solo parziale accoglimento del ricorso, appare ragionevole, anche considerando il sesto motivo di appello, disporne la compensazione per due terzi tra le parti, ponendo il terzo residuo, secondo il principio della soccombenza, a carico del Comune di Quartu
Sant'Elena comunque debitore di un minore importo nei confronti di che va liquidato Controparte_1 come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti per le cause di lavoro di valore di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 € dal DM 55 del 2014, come modificato con DM 147 del 2022, che è il valore accertato della controversia rilevante ai sensi dell'art. 5 del citato DM, comprensivi dei compensi per la fase istruttoria che si è effettivamente svolta, che tengono conto della reale complessità della controversia e degli adempimenti svolti.
Analoga compensazione per due terzi appare al collegio opportuno operare anche con riferimento al giudizio di appello, atteso il solo parziale accoglimento dei motivi di appello formulati dal Comune di Quartu e considerata l'accertata sussistenza di un credito del comune, seppure in misura minore rispetto a quella accertata nel giudizio di primo grado, nei confronti di con la conseguenza che il terzo Controparte_1 residuo va posto a carico del Comune di Quartu Sant'Elena, siccome comunque soccombente, che va liquidato come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti per le controversie davanti alle corti d'appello di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 € dal DM 55 2014, come modificato con DM 147 del 2022
(considerando il valore accertato ai sensi dell'art. 5 del DM), esclusa la fase istruttoria che non si è sostanzialmente svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal Comune di Quartu Sant'Elena avverso la sentenza del
Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 26.10.2021, n. 1144 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, condanna il Comune di Quartu al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo complessivo lordo di 6.695,55 euro, di cui 5.986,75 € a titolo di trattamento di fine rapporto, già rivalutato al 30.11.2008 e 708,80 euro a titolo di tredicesima mensilità maturata per l'anno 2008 e fino al 23 novembre, calcolate entrambe le voci al lordo delle rispettive ritenute di legge, oltre a maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge nel pubblico impiego dalla data delle singole scadenze fino al saldo effettivo. dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna il Comune di Quartu Sant'Elena alla rifusione del restante terzo in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi euro 1.796,00 quanto al giudizio di primo grado ed in complessivi euro 1.322,00 quanto al giudizio di appello, per ciascun grado oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Cagliari, 2 maggio 2025
La Presidente del Collegio Dott.ssa Maria Luisa Scarpa