Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 26875/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Ernesto Ardia, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
appellante
CONTRO
, contumace, Controparte_1
appellato
NONCHÉ
, in persona del Prefetto l.r.p.t., con Controparte_2
il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
appellata
***
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, I comma c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte appellante, l'Avv. Giannicola Forte, per delega avv. Ernesto
Ardia
nessun altro alle 10.06
il quale precisa le conclusioni, riportandosi all'atto costitutivo, e discutoe la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
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si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, formulato ai sensi dell'art. 615, c. I, c.p.c.,
citava in giudizio, dinnanzi il Giudice di Pace di Napoli, Controparte_1
l' e la . A fondamento Controparte_3 Controparte_2
della domanda, l'attore esponeva dichiarava di essere venuto a conoscenza,
mediante rilascio di estratto di ruolo, della cartella di pagamento n.
071201600120571, della somma di euro 1.186,29, emessa per sanzioni ammnistrative da violazione del Codice della Strada, mai ritualmente notificata, al pari dei verbali di accertamento. Sostenendo, altresì, il decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/8,
domandava al Giudice di prime cure di accertare la nullità della cartella e l'inesistenza del diritto di credito per decorso della prescrizione, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva l' la quale, sostenendo Controparte_3
di aver ritualmente notificato la cartella a mani proprie e il mancato decorso della prescrizione dal momento della notifica a quello della proposizione della domanda, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
La rimaneva contumace. Controparte_2
Pagina 2 di 7 Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 23510/22, pubblicata in data 27.6.22, pur considerando valida la notifica della cartella eseguita a mani proprie, ha accolto l'opposizione, considerato che dalla data di notifica della cartella, il 24.5.16, alla data della presentazione della domanda, il
7.6.19, fosse ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81.
Avverso tale pronuncia, in data 17.11.22, ha proposto appello l' la quale, lamentando l'inammissibilità Parte_1
dell'azione per carenza di interesse ad agire e l'interruzione della prescrizione derivante dalla regolarità della notifica della cartella eseguita a mani proprie.
La , ritenendo inammissibile la domanda per Controparte_2
violazione dell'art. 100 c.p.c., ha domandato il rigetto dell'opposizione e la vittoria di spese.
benché ritualmente citato, è rimasto contumace, Controparte_1
come rilevato all'esito dell'udienza tenuta il 27.6.23.
2. Occorre preliminarmente osservare che l'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 21 ottobre 2021, convertito dalla L. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha aggiunto, all'articolo 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il comma IV-bis (da ultimo modificato dall'articolo 12, D. Lgs. n. 110 del 29 luglio 2024,
rubricato “Disposizioni in materia di impugnazione”) che così dispone:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di
Pagina 3 di 7 quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
31 marzo 2023, n. 36 b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai
soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente
decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della
crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di
soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto
di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472.”
Ai sensi dell'art. 1 della legge di conversione, che ha introdotto la disposizione in commento, essa è in vigore dal 21 dicembre 2021, ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n.
602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le “Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d. impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti.
Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par.
13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Pagina 4 di 7 Ciò discende combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.
46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n.
689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è
espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma IV-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale,
ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato che ad essa soggiacciono anche i processi pendenti. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta"
del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso.
Pagina 5 di 7 Nel caso di specie, l'attore, che ha chiesto l'accertamento negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendo l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento e degli atti ad essa prodromici, non ha provato – né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12,
c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973.
Il suesposto rilievo, attenendo alla sussistenza di una condizione dell'azione, può essere svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può, pertanto, essere rilevato in sede di appello (v. Cass.,
Sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Ne consegue che non si ravvisa la sussistenza del suo interesse ad agire e, pertanto, anche tale domanda si palesa inammissibile, come rilevato nel gravame.
4. In definitiva, dunque, l'appello va accolto.
5. L'esistenza di un complesso quadro giurisprudenziale circa la materia dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, nonché il recente intervento del legislatore e l'applicabilità della nuova norma anche ai giudizi pendenti,
chiarita solo a seguito della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, giustificano la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
, con citazione notificata il 17.11.22, per la riforma della sentenza n.
[...]
Pagina 6 di 7 23510/22, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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