TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Agnese Pepe;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonietta De Carlo;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 03.12.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Foggia, in data 27.12.2007 e che dal matrimonio erano CP_1 nati figli (il 17.03.2008) e (il 18.12.2009) - chiedeva al Tribunale di pronunciare la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, con impossibilità a ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale;
chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti personali patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione e di divorzio e CP_1 chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 03.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti dichiaravano di voler definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti il
03.02.2025.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 03.02.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Parte ricorrente, inoltre, nel loro atto introduttivo ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Foggia in data 27.12.2007, (atto n. 614, parte II, Serie A, Anno 2007);
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti nei patti sottoscritti in data 03.02.2025 e depositati telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 18.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Agnese Pepe
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Antonietta De Carlo
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 10.04.2026, ore di rito per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Agnese Pepe;
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonietta De Carlo;
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 03.12.2024 la ricorrente - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Foggia, in data 27.12.2007 e che dal matrimonio erano CP_1 nati figli (il 17.03.2008) e (il 18.12.2009) - chiedeva al Tribunale di pronunciare la Per_1 Per_2 separazione personale dei coniugi, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentando che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, con impossibilità a ricostituire la comunione di vita materiale e spirituale;
chiedeva, inoltre, la regolazione dei rapporti personali patrimoniali tra le parti, come meglio specificato in ricorso.
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione e di divorzio e CP_1 chiedeva, inoltre, di regolare i rapporti personali e patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione.
All'udienza del 03.03.2025 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti dichiaravano di voler definire il giudizio di separazione alle condizioni di cui ai patti sottoscritti il
03.02.2025.
La causa, pertanto, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
**********
La domanda di separazione proposta dalle parti è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conformi al diritto e all'interesse della prole appaiono le condizioni di separazione di cui ai patti sottoscritti dalle parti in data 03.02.2025, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Parte ricorrente, inoltre, nel loro atto introduttivo ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi provveda, una volta che la sentenza sarà passata in giudicato, ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Le spese di lite verranno regolate all'esito della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi in epigrafe generalizzati i quali hanno contratto matrimonio in Foggia in data 27.12.2007, (atto n. 614, parte II, Serie A, Anno 2007);
- dichiara efficaci le condizioni concordate dalle parti nei patti sottoscritti in data 03.02.2025 e depositati telematicamente, che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Foggia, in data 18.03.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Simona Iavazzo Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5667 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “la separazione giudiziale dei coniugi, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. Agnese Pepe
Ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Antonietta De Carlo
Resistente con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
vista la propria sentenza emessa in data odierna;
rilevato che la causa deve proseguire in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo dinanzi al Giudice relatore dott. Roberto Bianco, fissando l'udienza del 10.04.2026, ore di rito per la prosecuzione del giudizio e onerando le parti del deposito, in vista della stessa, dell'attestato di definitività della sentenza di separazione.
Foggia, 18.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
4