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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/10/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 524/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Danilo Bisconti;
a mezzo ricorso depositato il 9/5/2023
contro
– in concordato preventivo- in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, con sede legale in 53027 San Quirico d'Orcia (SI), Loc. Casanova, Strada Statale 146,( C.F.: ) P.IVA_1
(che sarà difesa dagli avv. CO IN e AN BR)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 4-5, letterali)
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare che il ricorrente a decorrere dal mese di aprile 2013 ha lavorato alle dipendenze della società resistente, svolgendo la mansione di “operatore di gru”, senza soluzione di continuità fino alla risoluzione del rapporto di lavoro;
per l'effetto riconoscere al ricorrente l'inquadramento nel III livello del CCNL Edili Artigianato;
condannare la stessa società, nella persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle differenze retributive pari a € 18.114,76, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, all'esito della istruttoria di causa;
condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla conseguente regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Procura alle liti in calce”.
Parte convenuta - in concordato preventivo, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e Dott. Parte_2 [...]
nella sua qualità di Liquidato del c CP_2 preventivo nominato con decreto del Tribunale di CP_1 CP_1 Parte_3
Siena in d costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 6, letterali):
1 “ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda del ricorrente, in via preliminare per l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive e nel merito perché destituita di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla narrativa da ritenersi qui trascritte. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre l'importo dovuto per le differenze retributive alla somma di € 11.575,27 salvo quella diversa che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese”.
*
All'udienza 10/11/2023, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 in concordato preventivo, difesa dagli avv. AN Controparte_1
BR e CO IN, ER GI munito di procura generale che esibisce in cartaceo con riserva di produzione telematica;
per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli stessi Controparte_2 procuratori.
Ai fini della pratica forense presente il dott. Persona_1
Il giudice sente le parti, talune personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bisconti per il lavoratore ricorrente contesta specificamente la fondatezza, sia in fatto, che in ogni caso in diritto, della eccezione di prescrizione quinquennale. In ipotesi di ammissione indica i propri testimoni anche a controprova.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il giudice dispone l'assunzione: a) della prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”;
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orario di lavoro giornaliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” Con i testimoni indicati, anche dalla Società convenuta a controprova.
b) della prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
“1. – Vero che siete stato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo che vorrete indicare.
2.- Vero che nei lavori che comportavano l'uso della gru, erano assegnati alla conduzione della stessa, oltre all'operaio anche gli operai Parte_1
, Parte_4 Testimone_1 Parte_5 Parte_6 [...] nato nel 1956 e nato nel 1973. Parte_7 Parte_7
2 3.- Vero che le operazioni di conduzione della gru non si rendevano necessarie tutti i giorni e comunque impegnavano l'addetto a tali operazioni solo sporadicamente nel corso della giornata lavorativa”. Con i testimoni indicati limitatamente al numero di 3, anche dal ricorrente a controprova.
Il giudice fissa per l'assunzione della prova ammessa l'udienza del 18/11/2024, ore 11:00 (programmando la discussione al 21/2/2025 ore 11:30, note autorizzate all'11/2).
All'udienza 18/11/2024, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per in concordato preventivo, difesa dagli avv. AN Controparte_1
BR e CO IN, ER GI legale rappresentante;
per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli avv. Controparte_2
AN BR e CO IN.
Introdotto il primo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (...) indicato dal ricorrente: Parte_6
“dipendente della dal 2010 al 2018. CP_1
Mi sono dimesso, porti.
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”; già risposto;
ero muratore;
ho lavorato con in vari cantieri, anche se non è che s'era Parte_1 sempre insieme;
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orario di lavoro giornaliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” Le sue mansioni non conosco. Per me era manovale, non l'ho mai visto murà tutti gli anni che s'era insieme. Quei muratori che c'erano li aiutava tutti, anche me. Adr quando l'ho visto io ho visto che manovrava la gru, poi ripeto non è che s'era sempre negli stessi cantieri;
adr nei vari cantieri, dipende chi c'era, c'era chi mandava la gru chi aveva il patentino, c'era anche altra gente che, mandava la gru, anche io avevo il patentino, la mandavo anche io, ma no spesso;
adr chi di più chi meno chi aveva il patentino mandava la gru, diverse persone;
adr tra nato nel 1956 e Testimone_1 Parte_5 Parte_7
n saprei dirle di Parte_7 ciascuno di essi chi la mandasse chi più chi meno”.
3 lcs
Introdotto il secondo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (...) indicato dai resistenti: Parte_4
“dipend dal 1980/1981 fino, mi pare, al 2015. CP_1
Ci sono stato fino a quando non ha chiuso, quindi nel 2018.
“1. – Vero che siete stato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo che vorrete indicare: già risposto. Facevo l'autista, lo scavatore, più lavori.
2.- Vero che nei lavori che comportavano l'uso della gru, erano assegnati alla conduzione della stessa, oltre all'operaio anche gli operai Parte_1
, Parte_4 Testimone_1 Parte_5 Parte_6 [...] nato nel 1956 e nato nel 1973. Parte_7 Parte_7
vero, l'adoprav Adr avevo il patentino;
No tanto, ma ho lavorato in cantiere insieme a Parte_1
Oltre alla gru, serviva i muratori, non era mura
3.- Vero che le operazioni di conduzione della gru non si rendevano necessarie tutti i giorni e comunque impegnavano l'addetto a tali operazioni solo sporadicamente nel corso della giornata lavorativa”: la gru non lavorava tutta la giornata, non so' cantieri di venti persone, ma da 5 a 8 persone, alla è sempre stato così, diversi cantieri con quel CP_1 numero di persone;
adr magari un giorno la gru poteva lavorare 7 ore e un altro 2”. lcs
Introdotto il terzo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (... n. 1973) indicato dal ricorrente: Parte_7
“dipendente della dal 2/95 fino a che si sono licenziati tutti. CP_1
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”; già risposto;
ero muratore e un po' un jolly, un po' di tutto;
ho lavorato con in vari cantieri, molto spesso nello stesso Parte_1 cantiere, non sempre;
adr se erano cantieri grossi capitava che eravamo insieme tutti i giorni.
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orari aliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” dal mio punto di vista sì; la betoniera riceve sabbia, cemento e acqua per fare l'impasto;
4 alla betoniera generalmente è preposto un manovale, ma anche più persone per velocizzare questo tipo di attività;
adr molto spesso stava alla betoniera;
Pt_1
adr il trasporto dell'impasto, anche a seconda della distanza, può essere effettuato anche con la carretta generalmente da chi sta alla betoniera, che si occupa anche di trasportare il materiale;
adr lavorando in quota, oltre 1 metro e mezzo, si adopera la gru, agevola il lavoro, più veloce, più produttivo;
adr quindi conduceva la gru;
Pt_1
adr conduceva la gru anche per portare altri materiali, tipo mattoni, sassi;
adr quando si adoperavano i sassi si poteva a volte passare la giornata, anzi le giornate intere a dargli la forma voluta, io l'ho fatto tantissimo, come altri, come lui, diciamo un lavoro da manovale ma capitava che lo facevamo anche noi;
adr la gru poteva capitare che la guidassi io, o mio zio , o altre Pt_7 persone, non è una cosa che la tocca solo lui;
adr sarebbe necessaria una abilitazione;
adr purtroppo nei cantieri capita che venga usata anche da altri;
adr c'erano cantieri di una sola persona, che fa tutto, ma anche di 10-15 persone”. Lcs
Introdotto il quarto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (... n. 1956) indicato dai resistenti: Parte_7
“dipendente della dal 1991 fino a quando s'è chiuso nel marzo, CP_1 mi sembra, del 2018, il ricordo.
“1. – Vero che siete stato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo che vorrete indicare: già risposto. Avevo la qualifica di III, sapevo anche murà, ma più che altro ero manovale e gruista, portavo la roba ai muratori.
2.- Vero che nei lavori che comportavano l'uso della gru, erano assegnati alla conduzione della stessa, oltre all'operaio anche gli operai Parte_1
, Parte_4 Testimone_1 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_7
Eh sì. Adr avevo il patentino;
adr dovevamo essere 4-5 col patentino, di solito in cantiere almeno un paio;
adr a volte l'ho visto che portava la gru ma non fisso Parte_1 tutti i giorni, in cantiere si e volte chi arrivava pigliava la gru, non è che c'era proprio uno fisso;
adr dei giorni ci stava di manovrare solo la gru, ma non una persona fissa;
adr parlo dei cantieri dove siamo stati insieme e non è che eravamo sempre insieme;
5 3.- Vero che le operazioni di conduzione della gru non si rendevano necessarie tutti i giorni e comunque impegnavano l'addetto a tali operazioni solo sporadicamente nel corso della giornata lavorativa”: la gru poteva essere attiva anche tutto il giorno, ma di solito c'ha un bel riposo, dipendeva dai cantieri, nelle case nuove a Pienza s'è adoperata di più, se fai un restauro si adopera di meno, per una casa nuova di più”. lcs
Introdotto il quinto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (…) indicato dal ricorrente: Testimone_2
“dipend fino agli ultimi di 2/2018, poi sono andato in CP_1 pensione, vi sono stato per 4-5 anni;
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”; già risposto;
ero muratore;
ho lavorato con soprattutto a Montevecchio un grosso Parte_1 cantiere 4, 5, 6 operai;
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orario di lavoro giornaliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” murà non murava, faceva un poco di manovalanza e guidava anche la gru;
adr io non la guidavo, mai guidata in vita mia, piuttosto portavo il materiale con la carretta, non avevo il patentino;
adr chi avesse il patentino oltre a che penso lo avesse perchè Pt_1 guidava, non saprei;
adr qualchedun altro l'ha guidata è normale, io spesso vedevo lui la mattina con la gru, poi non so:
adr io facevo il muratore, non vedevo chi stesse alla betoniera a fare la calce, certamente lui ci sarà stato, e magari insieme a qualcun altro, a seconda dei lavori che si eseguivano”. lcs
Gli avv. BR e IN rinunciano alla audizione del testimone comparso,
senza opposizione avversaria, e con il consenso del giudice. Parte_5
Il giudice conferma la programmazione della discussione al 21/2/2025 ore 11:30, note autorizzate all'11/2.
All'udienza 21/2/2025, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per in concordato preventivo, gli avv. AN BR e Controparte_1
CO Mi
6 per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli avv. Controparte_2
AN BR e CO IN.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bisconti per il ricorrente sottolinea e intende valorizzare la circostanza che dall'4/2013 all'4/2015 il lavoratore, a parte altro collega, era l'unico a possedere l'attestato di abilitazione alla conduzione di gru, oltre ad essere l'unico ad avere conseguito nel 2017 il correlato aggiornamento. Gli avv. BR e IN per la esistente argomentano l'irrilevanza CP_3 ai fini decisori anche dell'odie olineatura avversaria, ritenendo decisivamente non provato lo svolgimento in modo continuativo dell'attività di gruista ad opera del ricorrente oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio. Pt_8
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: verificata, in ipotesi di accoglimento della domanda, rilevante differenza contabile - la e ha contestato anche l'ammontare, per quanto dedotto CP_3 in memoria difensiva, così da quantificarlo in € 11.575,27 a fronte di € 18.114,76 determinati nel ricorso introduttivo – si ritiene necessaria verifica contabile d'ufficio della correttezza dei rispettivi conteggi.
Nomina al fine consulente tecnico d'ufficio in persona di Persona_2
, fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incari
[...]
24/3/2025, ore 9:30, con facoltà da remoto ex art. 127-bis cpc come da separata autorizzazione.
All'udienza 24/3/2025, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi, da remoto ex art- 127 bis cpc: per l'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per concordato preventivo, gli avv. AN BR e Controparte_1
CO IN;
per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli avv. Controparte_2
AN BR e CO IN.
Presente il ctu, dott. , consulente del lavoro, che Persona_2 conferma l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di impegno prestata, che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi:
7 verifichi la correttezza contabile dei rispettivi conteggi esprimendo il proprio parere.
Il consulente fissa l'inizio delle operazioni il 14/4/2025, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà di svolgimento da remoto secondo modalità concordate con i cctttp, ovvero i procuratori delle parti.
Parte ricorrente nomina ctp, Persona_3 le parti convenute non inten omina di proprio ctp.
Il consulente, nel termine del 30/6 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 31/7 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, al consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 31/8 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnico d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 400,00.
Il giudice riprogramma la discussione al 10/10/2025, ore 12.15 autorizzando note limitatamente alla sopravvenienza tecnica entro il 30/9.
All'udienza 10/10/2025, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per concordato preventivo, e per il liquidatore giudiziale, Controparte_1
l'avv. AN BR anche in sostituzione dell'avv. CO Controparte_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
8 Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. La domanda giudiziale del lavoratore ricorrente e la sua argomentazione.
Assunto il 22/06/2009 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento al I livello CCNL “EDILI ARTIGIANATO” con mansioni di operaio comune manovale (doc. 1 ric.), afferma di avere prestato la Parte_1 propria attività alle dipendenze della società convenuta fino alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 14/03/2018, come da modulo “recesso rapporto di lavoro” (doc. 2 ric). Il lavoratore premette che nel periodo 16/04/2013-17/04/2013, su richiesta della Società, ha frequentato per la durata complessiva di ore 16 il corso formativo OPERATORE DI GRU presso l'Ente Senese Scuola Edile, all'esito del quale gli veniva rilasciato il relativo attestato;
nel luglio 2017, ha frequentato il corso di aggiornamento, salvo altri (doc. 3 ric.).
Il lavoratore con il conseguimento dell'attestato di “operatore di gru” sarebbe stato addetto in pianta stabile (dall'aprile 2013), alla mansione corrispondente, che ai sensi dell'art. 77 del CCNL “Edili Artigianato” prevede l'inquadramento superiore del III livello secondo il combinato disposto dell'art. 2103 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dalla fonte collettiva, la qualifica di
“operatore di gru” (o gruista) attiene alla qualifica di “operatore specializzato”, ricompresa nella declaratoria del III livello dello stesso CCNL che recita:
“Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti.
- Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scuole in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti.
- e operaio muratore per la costruzione di forni industriali. - CP_4
Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro.
9 - capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo Parte_9 di arm rro per costruzioni in cemento armato.
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato e precompresso. (omissis)
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle. (omissis)” come da relativo CCNL di categoria che produce (doc. 4 ric.).
Il lavoratore ricorrente denuncia non essere stato inquadrato nel livello superiore, che ritiene acquisito ex art. 2103 c.c., con relativo nocumento economico fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Inutili sarebbero stati i solleciti nei confronti della Società convenuta, già con lettera pec del 13/3/2018 a mezzo dell'Ufficio Vertenze CGIL Abbadia San Salvatore (doc. 5 ric.) e successive del proprio legale in data 10/03/2023 (doc. 6 ric.), con la quale quantificava in € 18.114,76 le differenze retributive al lordo delle ritenute di legge, nonché́ del 30 marzo 2023 (doc. 7 ric.), anche al fine della interruzione della prescrizione. In ordine alle differenze retributive in questione il lavoratore ha prodotto conteggio elaborato dalla CGIL Zona Amiata (doc. 8), già comunicato alla ex datrice di lavoro.
*
§ 2. Le ragioni di contestazione della datrice di lavoro.
La Società convenuta afferma che all'epoca aveva 12 dipendenti, i quali svolgevano tutti, a seconda delle necessità lavorative, le più diverse mansioni, ivi compresa quella di operatore di gru alla quale erano addetti, oltre al ricorrente, anche altri cinque operai e precisamente i signori Parte_5
, (nato il [...]) e Testimone_1 Parte_6 Parte_7 [...]
t sso attestato di frequ Parte_7 corso formativo di operatore di gru, come da documenti prodotti (docc. 2-6). Sarebbe, facilmente comprensibile che la stante l'esiguo CP_1 numero di dipendenti e la struttura di piccola impresa edile, non avrebbe potuto certo permettersi e non ne aveva affatto bisogno, di destinare un dipendente esclusivamente alla conduzione della gru. Questo, in primo luogo per il fatto che
10 nelle lavorazioni effettuate non c'era mai la necessità di manovrare la gru per l'intera giornata lavorativa e in secondo luogo perché́ non tutti i giorni e non in tutti i cantieri c'era bisogno di utilizzare tale macchinario. La circostanza fattuale assunta dal ricorrente - egli sarebbe stato addetto tutti i giorni per l'intero orario di lavoro alla mansione di operatore di gru - sarebbe pertanto del tutto infondata, in quanto egli si sarebbe occupato della conduzione della gru solo sporadicamente, in modo saltuario e occasionale, e non certo tutti i giorni e per l'intero orario lavorativo come affermato in ricorso.
Nel caso di mansioni plurime si applicherebbe, secondo la il CP_1 principio della prevalenza sotto il profilo quantitativo, qualitativ le (Cass. n. 32699/2019 e n. 6843/2004) e, come sopra detto, nel caso non vi era certo prevalenza della mansione di gruista, atteso che alla conduzione della gru erano addetti anche altri dipendenti di volta in volta incaricati a seconda delle lavorazioni da eseguire e inoltre la necessità di utilizzare la gru non si verificava tutti i giorni, né tantomeno per l'intero orario di lavoro.
Ferma restando la contestazione dell'an debeatur – anche sul piano eccettivo prescrizionale – la argomentava l'infondatezza della CP_1 domanda anche relativamen um. Riconteggiate le differenze retributive in denegata ipotesi si perverrebbe all'inferiore importo di € 11.575,27, come da prospetto di calcolo prodotto sub 7. La divergenza con il conteggio prodotto dal ricorrente sarebbe data essenzialmente dal fatto che in tali conteggi non si è tenuto conto delle ore effettivamente lavorate, indicando per ogni mensilità l'intero orario di lavoro senza tener conto delle assenze per ferie, malattia, cassa integrazione, ecc.
*
§ 3. Nozioni generali in materia di inquadramento (materiali di giurisprudenza).
Come noto, v. ad es. Cass. SL, 2008/n. 26234: “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività
11 era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria)”. Co Analogamente, solo ad es. 2008/n. 26233; 2009/n. 28284; CP_5
2010/n. 20272; (…); 2015/nn. 85 . E sensatamente Cass. SL 2016/n. 18943 precisa che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, “l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”.
Inoltre, il caso potrebbe involgere la problematica delle mansioni promiscue. Co Il tema è affrontato ad es. da Cass. 2004/n. 4946: “la Corte territoriale, nel fissare il criterio da applicare nel caso in cui il lavoratore subordinato ha prestato "mansioni promiscue", mansioni cioè in parte attinenti alla qualifica di appartenenza in parte proprie della qualifica superiore, da un lato non ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, e da essa stessa richiamati, laddove ha preteso applicare senza limitazioni quantitative il criterio della prevalenza delle mansioni qualitativamente superiori;
dall'altro non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2103 cod.civ., laddove ha ritenuto di dover disapplicare l'art. 9 del CCNL del 1987 ravvisando una invalidità della norma contrattuale per asserito contrasto con la norma imperativa codicistica. Sotto il primo profilo va rilevato, infatti, che la sentenza n. 2744 del 1999 di questa Corte, richiamata dal giudice di appello, ha limitato il criterio della "prevalenza delle mansioni maggiormente significative sul piano professionale" alla sola ipotesi in cui la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per il caso di mansioni promiscue e sempre che le mansioni superiori non siano espletate in via sporadica ed occasionale. Nella specie la Corte veneziana non poteva prescindere, dunque, dall'esame del disposto dell'art. 9 del CCNL, espressamente invocato dall'appellante principale, che, secondo quanto riportato in ricorso, così dispone: "ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo". La Corte territoriale, dunque, in presenza di una specifica norma contrattuale, non poteva applicare automaticamente il criterio della prevalenza delle mansioni superiori, ma doveva farsi carico di rapportare detto criterio alla "prevalenza nel tempo" dell'espletamento delle mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che essa stessa dichiarava di condividere. Il giudice di appello, infatti, mentre
12 ha dato piena ragione del proprio convincimento in ordine alla normalità dell'espletamento delle mansioni superiori da parte dei lavoratori, mediante un attento esame delle deposizioni testimoniali raccolte e con congrua motivazione, non ha mostrato altrettanta attenzione nell'accertamento della "prevalenza" quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, ritenendo di per sè sufficiente per il riconoscimento della qualifica superiore il solo espletamento di mansioni superiori da parte dei lavoratori. Sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza impugnata si presenta carente di adeguata motivazione. La sentenza impugnata, peraltro, si rivela viziata anche per una non corretta interpretazione dell'art. 2103 cod.civ., letto come norma imperativa che, nell'ipotesi di mansioni promiscue, vieta nell'interesse del lavoratore un parametro di prevalenza esclusivamente quantitativo per l'assegnazione della qualifica. L'art. 2103 cit. al primo comma, seconda parte fissa come principio inderogabile quello per cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico, previsto per il corrispondente livello, nonché l'assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l'assegnazione si protragga per un periodo di almeno tre mesi. Entro questi limiti l'interesse del lavoratore trova una tutela non derogabile né dalle parti private ne' dalla contrattazione collettiva. Esula invece dall'ambito di applicazione dei suddetti principi inderogabili, fissati dalla norma ora richiamata, l'assegnazione al lavoratore di mansioni promiscue come anche la specificazione del concetto di prevalenza ai fini dell'assegnazione della qualifica. Ne consegue che la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni promiscue così come l'individuazione del parametro per l'accertamento della mansione prevalente, ai fini dell'assegnazione della qualifica al lavoratore dipendente, è legittimamente riservato alla contrattazione collettiva che non può essere disapplicata ne' modificata dal giudice di merito. Pertanto, l'art. 9 del CCNL, nella parte in cui subordina il riconoscimento della qualifica superiore alla "prevalenza nel tempo" delle mansioni superiori, non si pone in contrasto con la norma imperativa sopra richiamata. In definitiva va qui affermato il principio per cui la norma contrattuale la quale, nell'ipotesi di mansioni promiscue ed ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, esiga la prevalenza della mansione superiore nel tempo, precludendo il riconoscimento solo ove questa sia temporanea ed occasionale, non è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2103 primo comma cod.civ.”
Ancora, Cass. SL 2009/n. 26978:
“la giurisprudenza di questa Suprema Corte è oramai definitivamente orientata nell'affermare che in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, come non risulta nella specie, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cfr. Cass. 2744/99,
13 2637/00, 1106/00 e 6501/03). La Corte di Appello si è sostanzialmente attenuta a siffatto principio in quanto considerando particolarmente qualificante, ai fini di cui trattasi, l'utilizzazione - conduzione - di macchine speciali pur non negando l'avvenuto espletamento di tale mansione ha ritenuto, tuttavia, siffatta utilizzazione avvenuta in via episodica in quanto espletata esclusivamente nei periodi invernali ed in occasione della necessità di adoperare i mezzi per lo sgombero della neve. Ritiene il Collegio però, che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto attiene la valutazione delle emergenze istruttorie - trascritte nel presente ricorso per cassazione - sia inadeguata in quanto, nella stessa, la Corte del merito tiene conto esclusivamente della utilizzazione della macchina sgombra neve e sulla base di tale dato esprime un giudizio di occasionalità, obliterando del tutto di considerare, ai fini di cui trattasi, altresì la utilizzazione, nel corso anche di altre stagioni dell'anno, di altri tipi di macchine (pala meccanica, falcia erba, ecc.), così come riferito dai testi. Sotto tale aspetto il ricorso è, quindi, fondato e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio”.
Co Confermativamente, ad es., Cass. 2011/n. 6303, “con riguardo all'individuazione dell'inquadramento da at uire al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore. Peraltro, la prevalenza - al suddetto fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (ex plurimis: Cass. 22 marzo 1999, n. 2744; Cass. 8 marzo 2000, n. 2637; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26978). Comunque, la necessità dell'accertamento dell'attività prevalente, al fine di individuare la categoria d'inquadramento del lavoratore, sussiste solo se le diverse mansioni contemporaneamente svolte siano state esercitate in parte, e cioè in misura quantitativamente ridotta rispetto alle medesime mansioni espletate dagli appartenenti alle categorie cui tali mansioni corrispondono;
pertanto, detta indagine non deve essere compiuta allorché la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, è svolta nella sua interezza, sì che il contemporaneo esercizio della mansione inferiore, qualunque ne sia la quantità, è ulteriore rispetto allo svolgimento della prima mansione, la quale da tale esercizio non riceve limitazione alcuna (Cass. 28 maggio 1990, n. 4943)”.
Più recentemente Cass. SL 2019/n. 25673, ricorda il “consolidato e risalente orientamento, secondo cui "anche nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore quale previsto dall'art. 2103
14 cod. civ., atteso che tale norma non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella suddetta qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato" (Cass. n. 1537/1986 e successive numerose conformi).
Ripete Cass. SL, ord. 2021/n. 2969, che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”.
Nella fattispecie alla nostra attenzione decisoria, il CCNL di categoria, all'art. 5, dispone che “l'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta”. La contrattazione collettiva di settore, ci parrebbe, attinge per la normazione dalla stessa giurisprudenza di legittimità le coordinate interpretative, distaccandosi da una nozione meramente quantitativa di prevalenza. Ferma l'irrilevanza di mansioni superiori svolte in modo del tutto occasionale, sporadico, si valorizza la contrapposta “continuità” della mansione, e il suo apprezzamento “sensibile”, che possiamo contrapporre a marginale, meramente accessorio, tenuto conto anche dell'esigenza produttiva e organizzativa datoriale.
La valutazione giuridica deve pertanto muovere dalla ricognizione della effettività delle mansioni concretamente svolte, rispetto all'inquadramento e alla qualifica formalmente rivestiti. Si tratta di un principio, ex artt. 2103 c.c., 36 Cost., che più generalmente traccia tutta la materia del diritto del lavoro in un sistema di inderogabilità normativa, di diritti costituzionalmente garantiti, almeno ratione temporis in relazione alla fattispecie.
*
§ 4. Lettura del materiale istruttorio e conclusione decisoria.
Anzitutto un dato documentale: il lavoratore ricorrente, Parte_1 consegue attestato di frequenza formativo per operatore di (doc. 3 ric., pt. I) e attestato di aggiornamento per i lavoratori addetti alla conduzione di gru il 27/6/2017 (doc. 3 ric., pt. II) altro dipendente, (n. 1956) ha conseguito l'attestato di Parte_7 abilitazione alla conduzi /2013.
15 Dal 2013, dunque, la promuove l'abilitazione alla conduzione CP_1 della gru di due dipendenti.
e (n. 1973) la conseguono il 1/7/2015, Parte_5 Parte_7 così azione alla conduzione della gru di CP_1 quattro dipendenti.
e , il 27/6/2017, così promuovendo la Testimone_1 Parte_6 [...]
la gru di sei dipendenti. CP_1
Rileva e osserva il ricorrente, essere l'unico lavoratore ad aver frequentato il corso di aggiornamento per la conduzione della gru nell'anno 2017 (doc. 3 ric., pt. II, cit.).
Questi dati documentali si prestano ad alcune osservazioni. Evidente un interesse aziendale, certamente mosso da ragioni produttive e organizzative di disporre di un numero crescente di lavoratori idonei, abilitati alla conduzione della gru. Rilevabile, inoltre, un interesse aziendale formativo specifico nei confronti del lavoratore ricorrente, se nel 2017, a quanto pare, unico, frequenta corso di aggiornamento previsto dall'all. V, punti 3.1 accordo Satato e Regioni del 22/2/2012 in G.U. n. 60 del 12/3/2022.
Il possesso del titolo abilitativo fin dal 2013, e il suo aggiornamento nel 2017, lasciano certamente presumere con ragionevolezza l'utilizzazione del lavoratore come gruista, della quale occorre verificare la concretezza, tenendo presente l'art. 5 CCNL, opportunamente richiamato dal ricorrente, dedicato alle
“mansioni promiscue”: “l'operaio che sia adibito, con il carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta”. Prosegue la norma, “l'eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell'impresa e comunicata per iscritto al lavoratore”.
Anche la lettura del materiale istruttorio orale, sopra nella sua interezza riportato (e v. tutti i testimoni, con varietà di accenti, per la netta percezione delle non occasionali mansioni di gruista, munito di patentino, disimpegnate dal lavoratore), conduce alla chiara individuazione di una prestazione di gruista non sempre della medesima entità giornaliera e frequenza, ma certamente non occasionale, sporadica, bensì continuativa, anche se in ipotesi non prevalente, e certamente sensibile in relazione all'esigenza produttiva e organizzativa aziendale.
Accertate le mansioni effettivamente svolte ed esaminate le declaratorie in comparazione (doc. 4 ric., CCNL), sopra riportate (§ 1), la domanda del
16 lavoratore al fine di conseguire il superiore inquadramento chiesto merita accoglimento.
*
§ 5. Contabilizzazione delle differenze retributive.
Nel persistente contrasto tra le parti, il giudice ha ritenuto necessaria indagine tecnica contabile d'ufficio, che ha visto il suo esito nella relazione del consulente del lavoro, , depositata il 1°/9/2025. Persona_2
L'ausiliario tecnico oltre ai documenti prodotti ha acquisito con il consenso delle parti le copie di tutte le buste paga.
Dalla rielaborazione condotta, il consulente ha potuto conteggiare l'esatta differenza dovuta con l'inquadramento al III livello del CCNL Edilizia Artigiani e a conclusione della propria indagine ha determinato il differenziale retributivo spettante, tra I e III livello, in € 15.417,65.
Il corretto operato del consulente nominato d'ufficio è stato condiviso sia dal lavoratore che dalla Società datrice (note depositate da entrambi il 29/9/2025).
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1 in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
e del dott. nella sua qualità di Liquidatore Giudi Pt_2 Controparte_2 del concordato preventivo nominato con decreto del Parte_10
Tribunale di Siena in data ento in favore di
[...] di € 15.417,65 al lordo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Pt_1 ma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo. Compensa per ¼ tra le parti le spese del processo e condanna la Società convenuta al pagamento dei residui ¾ delle medesime, ¾ liquidati in € 4.041,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, nella medesima proporzione ripartendo tra le parti il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 3/10/2025.
Siena, 10/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
17
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 524/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Danilo Bisconti;
a mezzo ricorso depositato il 9/5/2023
contro
– in concordato preventivo- in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, con sede legale in 53027 San Quirico d'Orcia (SI), Loc. Casanova, Strada Statale 146,( C.F.: ) P.IVA_1
(che sarà difesa dagli avv. CO IN e AN BR)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, pp. 4-5, letterali)
“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertare che il ricorrente a decorrere dal mese di aprile 2013 ha lavorato alle dipendenze della società resistente, svolgendo la mansione di “operatore di gru”, senza soluzione di continuità fino alla risoluzione del rapporto di lavoro;
per l'effetto riconoscere al ricorrente l'inquadramento nel III livello del CCNL Edili Artigianato;
condannare la stessa società, nella persona del suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle differenze retributive pari a € 18.114,76, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, all'esito della istruttoria di causa;
condannare la società resistente, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, alla conseguente regolarizzazione contributiva del rapporto di lavoro. Con vittoria di spese e compenso professionale”. Procura alle liti in calce”.
Parte convenuta - in concordato preventivo, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore e Dott. Parte_2 [...]
nella sua qualità di Liquidato del c CP_2 preventivo nominato con decreto del Tribunale di CP_1 CP_1 Parte_3
Siena in d costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni: memoria difensiva, p. 6, letterali):
1 “ogni contraria istanza disattesa, rigettare la domanda del ricorrente, in via preliminare per l'intervenuta prescrizione del diritto alle differenze retributive e nel merito perché destituita di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni di cui alla narrativa da ritenersi qui trascritte. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre l'importo dovuto per le differenze retributive alla somma di € 11.575,27 salvo quella diversa che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese”.
*
All'udienza 10/11/2023, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 in concordato preventivo, difesa dagli avv. AN Controparte_1
BR e CO IN, ER GI munito di procura generale che esibisce in cartaceo con riserva di produzione telematica;
per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli stessi Controparte_2 procuratori.
Ai fini della pratica forense presente il dott. Persona_1
Il giudice sente le parti, talune personalmente, che allo stato si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bisconti per il lavoratore ricorrente contesta specificamente la fondatezza, sia in fatto, che in ogni caso in diritto, della eccezione di prescrizione quinquennale. In ipotesi di ammissione indica i propri testimoni anche a controprova.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il giudice dispone l'assunzione: a) della prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”;
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orario di lavoro giornaliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” Con i testimoni indicati, anche dalla Società convenuta a controprova.
b) della prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente:
“1. – Vero che siete stato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo che vorrete indicare.
2.- Vero che nei lavori che comportavano l'uso della gru, erano assegnati alla conduzione della stessa, oltre all'operaio anche gli operai Parte_1
, Parte_4 Testimone_1 Parte_5 Parte_6 [...] nato nel 1956 e nato nel 1973. Parte_7 Parte_7
2 3.- Vero che le operazioni di conduzione della gru non si rendevano necessarie tutti i giorni e comunque impegnavano l'addetto a tali operazioni solo sporadicamente nel corso della giornata lavorativa”. Con i testimoni indicati limitatamente al numero di 3, anche dal ricorrente a controprova.
Il giudice fissa per l'assunzione della prova ammessa l'udienza del 18/11/2024, ore 11:00 (programmando la discussione al 21/2/2025 ore 11:30, note autorizzate all'11/2).
All'udienza 18/11/2024, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per in concordato preventivo, difesa dagli avv. AN Controparte_1
BR e CO IN, ER GI legale rappresentante;
per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli avv. Controparte_2
AN BR e CO IN.
Introdotto il primo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (...) indicato dal ricorrente: Parte_6
“dipendente della dal 2010 al 2018. CP_1
Mi sono dimesso, porti.
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”; già risposto;
ero muratore;
ho lavorato con in vari cantieri, anche se non è che s'era Parte_1 sempre insieme;
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orario di lavoro giornaliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” Le sue mansioni non conosco. Per me era manovale, non l'ho mai visto murà tutti gli anni che s'era insieme. Quei muratori che c'erano li aiutava tutti, anche me. Adr quando l'ho visto io ho visto che manovrava la gru, poi ripeto non è che s'era sempre negli stessi cantieri;
adr nei vari cantieri, dipende chi c'era, c'era chi mandava la gru chi aveva il patentino, c'era anche altra gente che, mandava la gru, anche io avevo il patentino, la mandavo anche io, ma no spesso;
adr chi di più chi meno chi aveva il patentino mandava la gru, diverse persone;
adr tra nato nel 1956 e Testimone_1 Parte_5 Parte_7
n saprei dirle di Parte_7 ciascuno di essi chi la mandasse chi più chi meno”.
3 lcs
Introdotto il secondo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (...) indicato dai resistenti: Parte_4
“dipend dal 1980/1981 fino, mi pare, al 2015. CP_1
Ci sono stato fino a quando non ha chiuso, quindi nel 2018.
“1. – Vero che siete stato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo che vorrete indicare: già risposto. Facevo l'autista, lo scavatore, più lavori.
2.- Vero che nei lavori che comportavano l'uso della gru, erano assegnati alla conduzione della stessa, oltre all'operaio anche gli operai Parte_1
, Parte_4 Testimone_1 Parte_5 Parte_6 [...] nato nel 1956 e nato nel 1973. Parte_7 Parte_7
vero, l'adoprav Adr avevo il patentino;
No tanto, ma ho lavorato in cantiere insieme a Parte_1
Oltre alla gru, serviva i muratori, non era mura
3.- Vero che le operazioni di conduzione della gru non si rendevano necessarie tutti i giorni e comunque impegnavano l'addetto a tali operazioni solo sporadicamente nel corso della giornata lavorativa”: la gru non lavorava tutta la giornata, non so' cantieri di venti persone, ma da 5 a 8 persone, alla è sempre stato così, diversi cantieri con quel CP_1 numero di persone;
adr magari un giorno la gru poteva lavorare 7 ore e un altro 2”. lcs
Introdotto il terzo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (... n. 1973) indicato dal ricorrente: Parte_7
“dipendente della dal 2/95 fino a che si sono licenziati tutti. CP_1
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”; già risposto;
ero muratore e un po' un jolly, un po' di tutto;
ho lavorato con in vari cantieri, molto spesso nello stesso Parte_1 cantiere, non sempre;
adr se erano cantieri grossi capitava che eravamo insieme tutti i giorni.
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orari aliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” dal mio punto di vista sì; la betoniera riceve sabbia, cemento e acqua per fare l'impasto;
4 alla betoniera generalmente è preposto un manovale, ma anche più persone per velocizzare questo tipo di attività;
adr molto spesso stava alla betoniera;
Pt_1
adr il trasporto dell'impasto, anche a seconda della distanza, può essere effettuato anche con la carretta generalmente da chi sta alla betoniera, che si occupa anche di trasportare il materiale;
adr lavorando in quota, oltre 1 metro e mezzo, si adopera la gru, agevola il lavoro, più veloce, più produttivo;
adr quindi conduceva la gru;
Pt_1
adr conduceva la gru anche per portare altri materiali, tipo mattoni, sassi;
adr quando si adoperavano i sassi si poteva a volte passare la giornata, anzi le giornate intere a dargli la forma voluta, io l'ho fatto tantissimo, come altri, come lui, diciamo un lavoro da manovale ma capitava che lo facevamo anche noi;
adr la gru poteva capitare che la guidassi io, o mio zio , o altre Pt_7 persone, non è una cosa che la tocca solo lui;
adr sarebbe necessaria una abilitazione;
adr purtroppo nei cantieri capita che venga usata anche da altri;
adr c'erano cantieri di una sola persona, che fa tutto, ma anche di 10-15 persone”. Lcs
Introdotto il quarto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (... n. 1956) indicato dai resistenti: Parte_7
“dipendente della dal 1991 fino a quando s'è chiuso nel marzo, CP_1 mi sembra, del 2018, il ricordo.
“1. – Vero che siete stato alle dipendenze della nel Controparte_1 periodo che vorrete indicare: già risposto. Avevo la qualifica di III, sapevo anche murà, ma più che altro ero manovale e gruista, portavo la roba ai muratori.
2.- Vero che nei lavori che comportavano l'uso della gru, erano assegnati alla conduzione della stessa, oltre all'operaio anche gli operai Parte_1
, Parte_4 Testimone_1 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_7
Eh sì. Adr avevo il patentino;
adr dovevamo essere 4-5 col patentino, di solito in cantiere almeno un paio;
adr a volte l'ho visto che portava la gru ma non fisso Parte_1 tutti i giorni, in cantiere si e volte chi arrivava pigliava la gru, non è che c'era proprio uno fisso;
adr dei giorni ci stava di manovrare solo la gru, ma non una persona fissa;
adr parlo dei cantieri dove siamo stati insieme e non è che eravamo sempre insieme;
5 3.- Vero che le operazioni di conduzione della gru non si rendevano necessarie tutti i giorni e comunque impegnavano l'addetto a tali operazioni solo sporadicamente nel corso della giornata lavorativa”: la gru poteva essere attiva anche tutto il giorno, ma di solito c'ha un bel riposo, dipendeva dai cantieri, nelle case nuove a Pienza s'è adoperata di più, se fai un restauro si adopera di meno, per una casa nuova di più”. lcs
Introdotto il quinto testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (…) indicato dal ricorrente: Testimone_2
“dipend fino agli ultimi di 2/2018, poi sono andato in CP_1 pensione, vi sono stato per 4-5 anni;
1) “Vero che avete lavorato alla dipendenze della in Controparte_1 concordato”; già risposto;
ero muratore;
ho lavorato con soprattutto a Montevecchio un grosso Parte_1 cantiere 4, 5, 6 operai;
2) “Vero che dal mese di aprile 2013, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro, 13 marzo 2018, il sig. , nei vari cantieri della società Parte_1 convenuta, durante l'intero orario di lavoro giornaliero ha svolto la mansione di operatore di gru o gruista” murà non murava, faceva un poco di manovalanza e guidava anche la gru;
adr io non la guidavo, mai guidata in vita mia, piuttosto portavo il materiale con la carretta, non avevo il patentino;
adr chi avesse il patentino oltre a che penso lo avesse perchè Pt_1 guidava, non saprei;
adr qualchedun altro l'ha guidata è normale, io spesso vedevo lui la mattina con la gru, poi non so:
adr io facevo il muratore, non vedevo chi stesse alla betoniera a fare la calce, certamente lui ci sarà stato, e magari insieme a qualcun altro, a seconda dei lavori che si eseguivano”. lcs
Gli avv. BR e IN rinunciano alla audizione del testimone comparso,
senza opposizione avversaria, e con il consenso del giudice. Parte_5
Il giudice conferma la programmazione della discussione al 21/2/2025 ore 11:30, note autorizzate all'11/2.
All'udienza 21/2/2025, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per in concordato preventivo, gli avv. AN BR e Controparte_1
CO Mi
6 per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli avv. Controparte_2
AN BR e CO IN.
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Bisconti per il ricorrente sottolinea e intende valorizzare la circostanza che dall'4/2013 all'4/2015 il lavoratore, a parte altro collega, era l'unico a possedere l'attestato di abilitazione alla conduzione di gru, oltre ad essere l'unico ad avere conseguito nel 2017 il correlato aggiornamento. Gli avv. BR e IN per la esistente argomentano l'irrilevanza CP_3 ai fini decisori anche dell'odie olineatura avversaria, ritenendo decisivamente non provato lo svolgimento in modo continuativo dell'attività di gruista ad opera del ricorrente oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio. Pt_8
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: verificata, in ipotesi di accoglimento della domanda, rilevante differenza contabile - la e ha contestato anche l'ammontare, per quanto dedotto CP_3 in memoria difensiva, così da quantificarlo in € 11.575,27 a fronte di € 18.114,76 determinati nel ricorso introduttivo – si ritiene necessaria verifica contabile d'ufficio della correttezza dei rispettivi conteggi.
Nomina al fine consulente tecnico d'ufficio in persona di Persona_2
, fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incari
[...]
24/3/2025, ore 9:30, con facoltà da remoto ex art. 127-bis cpc come da separata autorizzazione.
All'udienza 24/3/2025, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi, da remoto ex art- 127 bis cpc: per l'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per concordato preventivo, gli avv. AN BR e Controparte_1
CO IN;
per il liquidatore giudiziale, costituitosi, gli avv. Controparte_2
AN BR e CO IN.
Presente il ctu, dott. , consulente del lavoro, che Persona_2 conferma l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di impegno prestata, che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora il consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi:
7 verifichi la correttezza contabile dei rispettivi conteggi esprimendo il proprio parere.
Il consulente fissa l'inizio delle operazioni il 14/4/2025, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà di svolgimento da remoto secondo modalità concordate con i cctttp, ovvero i procuratori delle parti.
Parte ricorrente nomina ctp, Persona_3 le parti convenute non inten omina di proprio ctp.
Il consulente, nel termine del 30/6 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 31/7 i consulenti di parte o i procuratori hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, al consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti. Nel termine del 31/8 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il consulente tecnico d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 400,00.
Il giudice riprogramma la discussione al 10/10/2025, ore 12.15 autorizzando note limitatamente alla sopravvenienza tecnica entro il 30/9.
All'udienza 10/10/2025, nella causa n. 524/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Danilo Bisconti;
Parte_1 per concordato preventivo, e per il liquidatore giudiziale, Controparte_1
l'avv. AN BR anche in sostituzione dell'avv. CO Controparte_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
8 Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. La domanda giudiziale del lavoratore ricorrente e la sua argomentazione.
Assunto il 22/06/2009 con contratto a tempo indeterminato e inquadramento al I livello CCNL “EDILI ARTIGIANATO” con mansioni di operaio comune manovale (doc. 1 ric.), afferma di avere prestato la Parte_1 propria attività alle dipendenze della società convenuta fino alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta il 14/03/2018, come da modulo “recesso rapporto di lavoro” (doc. 2 ric). Il lavoratore premette che nel periodo 16/04/2013-17/04/2013, su richiesta della Società, ha frequentato per la durata complessiva di ore 16 il corso formativo OPERATORE DI GRU presso l'Ente Senese Scuola Edile, all'esito del quale gli veniva rilasciato il relativo attestato;
nel luglio 2017, ha frequentato il corso di aggiornamento, salvo altri (doc. 3 ric.).
Il lavoratore con il conseguimento dell'attestato di “operatore di gru” sarebbe stato addetto in pianta stabile (dall'aprile 2013), alla mansione corrispondente, che ai sensi dell'art. 77 del CCNL “Edili Artigianato” prevede l'inquadramento superiore del III livello secondo il combinato disposto dell'art. 2103 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dalla fonte collettiva, la qualifica di
“operatore di gru” (o gruista) attiene alla qualifica di “operatore specializzato”, ricompresa nella declaratoria del III livello dello stesso CCNL che recita:
“Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o cantine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento e di natanti.
- Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociere, a vela o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scuole in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di davanzali e stipiti.
- e operaio muratore per la costruzione di forni industriali. - CP_4
Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro.
9 - capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo Parte_9 di arm rro per costruzioni in cemento armato.
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio smontaggio su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti.
- Addetto al montaggio in opera in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti, ed altre opere di edilizia speciale.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato e precompresso. (omissis)
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a dieci quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle. (omissis)” come da relativo CCNL di categoria che produce (doc. 4 ric.).
Il lavoratore ricorrente denuncia non essere stato inquadrato nel livello superiore, che ritiene acquisito ex art. 2103 c.c., con relativo nocumento economico fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Inutili sarebbero stati i solleciti nei confronti della Società convenuta, già con lettera pec del 13/3/2018 a mezzo dell'Ufficio Vertenze CGIL Abbadia San Salvatore (doc. 5 ric.) e successive del proprio legale in data 10/03/2023 (doc. 6 ric.), con la quale quantificava in € 18.114,76 le differenze retributive al lordo delle ritenute di legge, nonché́ del 30 marzo 2023 (doc. 7 ric.), anche al fine della interruzione della prescrizione. In ordine alle differenze retributive in questione il lavoratore ha prodotto conteggio elaborato dalla CGIL Zona Amiata (doc. 8), già comunicato alla ex datrice di lavoro.
*
§ 2. Le ragioni di contestazione della datrice di lavoro.
La Società convenuta afferma che all'epoca aveva 12 dipendenti, i quali svolgevano tutti, a seconda delle necessità lavorative, le più diverse mansioni, ivi compresa quella di operatore di gru alla quale erano addetti, oltre al ricorrente, anche altri cinque operai e precisamente i signori Parte_5
, (nato il [...]) e Testimone_1 Parte_6 Parte_7 [...]
t sso attestato di frequ Parte_7 corso formativo di operatore di gru, come da documenti prodotti (docc. 2-6). Sarebbe, facilmente comprensibile che la stante l'esiguo CP_1 numero di dipendenti e la struttura di piccola impresa edile, non avrebbe potuto certo permettersi e non ne aveva affatto bisogno, di destinare un dipendente esclusivamente alla conduzione della gru. Questo, in primo luogo per il fatto che
10 nelle lavorazioni effettuate non c'era mai la necessità di manovrare la gru per l'intera giornata lavorativa e in secondo luogo perché́ non tutti i giorni e non in tutti i cantieri c'era bisogno di utilizzare tale macchinario. La circostanza fattuale assunta dal ricorrente - egli sarebbe stato addetto tutti i giorni per l'intero orario di lavoro alla mansione di operatore di gru - sarebbe pertanto del tutto infondata, in quanto egli si sarebbe occupato della conduzione della gru solo sporadicamente, in modo saltuario e occasionale, e non certo tutti i giorni e per l'intero orario lavorativo come affermato in ricorso.
Nel caso di mansioni plurime si applicherebbe, secondo la il CP_1 principio della prevalenza sotto il profilo quantitativo, qualitativ le (Cass. n. 32699/2019 e n. 6843/2004) e, come sopra detto, nel caso non vi era certo prevalenza della mansione di gruista, atteso che alla conduzione della gru erano addetti anche altri dipendenti di volta in volta incaricati a seconda delle lavorazioni da eseguire e inoltre la necessità di utilizzare la gru non si verificava tutti i giorni, né tantomeno per l'intero orario di lavoro.
Ferma restando la contestazione dell'an debeatur – anche sul piano eccettivo prescrizionale – la argomentava l'infondatezza della CP_1 domanda anche relativamen um. Riconteggiate le differenze retributive in denegata ipotesi si perverrebbe all'inferiore importo di € 11.575,27, come da prospetto di calcolo prodotto sub 7. La divergenza con il conteggio prodotto dal ricorrente sarebbe data essenzialmente dal fatto che in tali conteggi non si è tenuto conto delle ore effettivamente lavorate, indicando per ogni mensilità l'intero orario di lavoro senza tener conto delle assenze per ferie, malattia, cassa integrazione, ecc.
*
§ 3. Nozioni generali in materia di inquadramento (materiali di giurisprudenza).
Come noto, v. ad es. Cass. SL, 2008/n. 26234: “nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (nella specie, l'impugnata sentenza, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva affermato il diritto di un dipendente della Metropolitana di Roma, già inquadrato nel quarto livello in virtù dello svolgimento di funzioni di concetto svolte su direttive di massima, all'inquadramento nel quinto livello, immediatamente superiore, avendo accertato, previa definizione delle mansioni di tale superiore livello, che l'attività
11 era svolta dal dipendente medesimo in autonomia e consisteva nella preparazione di dati informatici e nell'insegnamento ad altro personale dell'uso della apparecchiature informatiche anche in sedi diverse dalla propria)”. Co Analogamente, solo ad es. 2008/n. 26233; 2009/n. 28284; CP_5
2010/n. 20272; (…); 2015/nn. 85 . E sensatamente Cass. SL 2016/n. 18943 precisa che nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, “l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni”.
Inoltre, il caso potrebbe involgere la problematica delle mansioni promiscue. Co Il tema è affrontato ad es. da Cass. 2004/n. 4946: “la Corte territoriale, nel fissare il criterio da applicare nel caso in cui il lavoratore subordinato ha prestato "mansioni promiscue", mansioni cioè in parte attinenti alla qualifica di appartenenza in parte proprie della qualifica superiore, da un lato non ha fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, e da essa stessa richiamati, laddove ha preteso applicare senza limitazioni quantitative il criterio della prevalenza delle mansioni qualitativamente superiori;
dall'altro non ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 2103 cod.civ., laddove ha ritenuto di dover disapplicare l'art. 9 del CCNL del 1987 ravvisando una invalidità della norma contrattuale per asserito contrasto con la norma imperativa codicistica. Sotto il primo profilo va rilevato, infatti, che la sentenza n. 2744 del 1999 di questa Corte, richiamata dal giudice di appello, ha limitato il criterio della "prevalenza delle mansioni maggiormente significative sul piano professionale" alla sola ipotesi in cui la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per il caso di mansioni promiscue e sempre che le mansioni superiori non siano espletate in via sporadica ed occasionale. Nella specie la Corte veneziana non poteva prescindere, dunque, dall'esame del disposto dell'art. 9 del CCNL, espressamente invocato dall'appellante principale, che, secondo quanto riportato in ricorso, così dispone: "ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di più mansioni di diverse categorie e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell'articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché questa ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo". La Corte territoriale, dunque, in presenza di una specifica norma contrattuale, non poteva applicare automaticamente il criterio della prevalenza delle mansioni superiori, ma doveva farsi carico di rapportare detto criterio alla "prevalenza nel tempo" dell'espletamento delle mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che essa stessa dichiarava di condividere. Il giudice di appello, infatti, mentre
12 ha dato piena ragione del proprio convincimento in ordine alla normalità dell'espletamento delle mansioni superiori da parte dei lavoratori, mediante un attento esame delle deposizioni testimoniali raccolte e con congrua motivazione, non ha mostrato altrettanta attenzione nell'accertamento della "prevalenza" quantitativa delle mansioni superiori rispetto a quelle di appartenenza, ritenendo di per sè sufficiente per il riconoscimento della qualifica superiore il solo espletamento di mansioni superiori da parte dei lavoratori. Sotto tale aspetto, pertanto, la sentenza impugnata si presenta carente di adeguata motivazione. La sentenza impugnata, peraltro, si rivela viziata anche per una non corretta interpretazione dell'art. 2103 cod.civ., letto come norma imperativa che, nell'ipotesi di mansioni promiscue, vieta nell'interesse del lavoratore un parametro di prevalenza esclusivamente quantitativo per l'assegnazione della qualifica. L'art. 2103 cit. al primo comma, seconda parte fissa come principio inderogabile quello per cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico, previsto per il corrispondente livello, nonché l'assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l'assegnazione si protragga per un periodo di almeno tre mesi. Entro questi limiti l'interesse del lavoratore trova una tutela non derogabile né dalle parti private ne' dalla contrattazione collettiva. Esula invece dall'ambito di applicazione dei suddetti principi inderogabili, fissati dalla norma ora richiamata, l'assegnazione al lavoratore di mansioni promiscue come anche la specificazione del concetto di prevalenza ai fini dell'assegnazione della qualifica. Ne consegue che la possibilità di assegnare al lavoratore mansioni promiscue così come l'individuazione del parametro per l'accertamento della mansione prevalente, ai fini dell'assegnazione della qualifica al lavoratore dipendente, è legittimamente riservato alla contrattazione collettiva che non può essere disapplicata ne' modificata dal giudice di merito. Pertanto, l'art. 9 del CCNL, nella parte in cui subordina il riconoscimento della qualifica superiore alla "prevalenza nel tempo" delle mansioni superiori, non si pone in contrasto con la norma imperativa sopra richiamata. In definitiva va qui affermato il principio per cui la norma contrattuale la quale, nell'ipotesi di mansioni promiscue ed ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, esiga la prevalenza della mansione superiore nel tempo, precludendo il riconoscimento solo ove questa sia temporanea ed occasionale, non è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 2103 primo comma cod.civ.”
Ancora, Cass. SL 2009/n. 26978:
“la giurisprudenza di questa Suprema Corte è oramai definitivamente orientata nell'affermare che in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, come non risulta nella specie, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (Cfr. Cass. 2744/99,
13 2637/00, 1106/00 e 6501/03). La Corte di Appello si è sostanzialmente attenuta a siffatto principio in quanto considerando particolarmente qualificante, ai fini di cui trattasi, l'utilizzazione - conduzione - di macchine speciali pur non negando l'avvenuto espletamento di tale mansione ha ritenuto, tuttavia, siffatta utilizzazione avvenuta in via episodica in quanto espletata esclusivamente nei periodi invernali ed in occasione della necessità di adoperare i mezzi per lo sgombero della neve. Ritiene il Collegio però, che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto attiene la valutazione delle emergenze istruttorie - trascritte nel presente ricorso per cassazione - sia inadeguata in quanto, nella stessa, la Corte del merito tiene conto esclusivamente della utilizzazione della macchina sgombra neve e sulla base di tale dato esprime un giudizio di occasionalità, obliterando del tutto di considerare, ai fini di cui trattasi, altresì la utilizzazione, nel corso anche di altre stagioni dell'anno, di altri tipi di macchine (pala meccanica, falcia erba, ecc.), così come riferito dai testi. Sotto tale aspetto il ricorso è, quindi, fondato e di conseguenza la sentenza impugnata va cassata con rinvio”.
Co Confermativamente, ad es., Cass. 2011/n. 6303, “con riguardo all'individuazione dell'inquadramento da at uire al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore. Peraltro, la prevalenza - al suddetto fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale (ex plurimis: Cass. 22 marzo 1999, n. 2744; Cass. 8 marzo 2000, n. 2637; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26978). Comunque, la necessità dell'accertamento dell'attività prevalente, al fine di individuare la categoria d'inquadramento del lavoratore, sussiste solo se le diverse mansioni contemporaneamente svolte siano state esercitate in parte, e cioè in misura quantitativamente ridotta rispetto alle medesime mansioni espletate dagli appartenenti alle categorie cui tali mansioni corrispondono;
pertanto, detta indagine non deve essere compiuta allorché la mansione, il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, è svolta nella sua interezza, sì che il contemporaneo esercizio della mansione inferiore, qualunque ne sia la quantità, è ulteriore rispetto allo svolgimento della prima mansione, la quale da tale esercizio non riceve limitazione alcuna (Cass. 28 maggio 1990, n. 4943)”.
Più recentemente Cass. SL 2019/n. 25673, ricorda il “consolidato e risalente orientamento, secondo cui "anche nel caso in cui il datore di lavoro assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore, con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati, opera il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore quale previsto dall'art. 2103
14 cod. civ., atteso che tale norma non richiede che il lavoratore svolga tutte le mansioni di coloro che sono inquadrati nella suddetta qualifica superiore, ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato" (Cass. n. 1537/1986 e successive numerose conformi).
Ripete Cass. SL, ord. 2021/n. 2969, che “in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale”.
Nella fattispecie alla nostra attenzione decisoria, il CCNL di categoria, all'art. 5, dispone che “l'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta”. La contrattazione collettiva di settore, ci parrebbe, attinge per la normazione dalla stessa giurisprudenza di legittimità le coordinate interpretative, distaccandosi da una nozione meramente quantitativa di prevalenza. Ferma l'irrilevanza di mansioni superiori svolte in modo del tutto occasionale, sporadico, si valorizza la contrapposta “continuità” della mansione, e il suo apprezzamento “sensibile”, che possiamo contrapporre a marginale, meramente accessorio, tenuto conto anche dell'esigenza produttiva e organizzativa datoriale.
La valutazione giuridica deve pertanto muovere dalla ricognizione della effettività delle mansioni concretamente svolte, rispetto all'inquadramento e alla qualifica formalmente rivestiti. Si tratta di un principio, ex artt. 2103 c.c., 36 Cost., che più generalmente traccia tutta la materia del diritto del lavoro in un sistema di inderogabilità normativa, di diritti costituzionalmente garantiti, almeno ratione temporis in relazione alla fattispecie.
*
§ 4. Lettura del materiale istruttorio e conclusione decisoria.
Anzitutto un dato documentale: il lavoratore ricorrente, Parte_1 consegue attestato di frequenza formativo per operatore di (doc. 3 ric., pt. I) e attestato di aggiornamento per i lavoratori addetti alla conduzione di gru il 27/6/2017 (doc. 3 ric., pt. II) altro dipendente, (n. 1956) ha conseguito l'attestato di Parte_7 abilitazione alla conduzi /2013.
15 Dal 2013, dunque, la promuove l'abilitazione alla conduzione CP_1 della gru di due dipendenti.
e (n. 1973) la conseguono il 1/7/2015, Parte_5 Parte_7 così azione alla conduzione della gru di CP_1 quattro dipendenti.
e , il 27/6/2017, così promuovendo la Testimone_1 Parte_6 [...]
la gru di sei dipendenti. CP_1
Rileva e osserva il ricorrente, essere l'unico lavoratore ad aver frequentato il corso di aggiornamento per la conduzione della gru nell'anno 2017 (doc. 3 ric., pt. II, cit.).
Questi dati documentali si prestano ad alcune osservazioni. Evidente un interesse aziendale, certamente mosso da ragioni produttive e organizzative di disporre di un numero crescente di lavoratori idonei, abilitati alla conduzione della gru. Rilevabile, inoltre, un interesse aziendale formativo specifico nei confronti del lavoratore ricorrente, se nel 2017, a quanto pare, unico, frequenta corso di aggiornamento previsto dall'all. V, punti 3.1 accordo Satato e Regioni del 22/2/2012 in G.U. n. 60 del 12/3/2022.
Il possesso del titolo abilitativo fin dal 2013, e il suo aggiornamento nel 2017, lasciano certamente presumere con ragionevolezza l'utilizzazione del lavoratore come gruista, della quale occorre verificare la concretezza, tenendo presente l'art. 5 CCNL, opportunamente richiamato dal ricorrente, dedicato alle
“mansioni promiscue”: “l'operaio che sia adibito, con il carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta”. Prosegue la norma, “l'eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell'impresa e comunicata per iscritto al lavoratore”.
Anche la lettura del materiale istruttorio orale, sopra nella sua interezza riportato (e v. tutti i testimoni, con varietà di accenti, per la netta percezione delle non occasionali mansioni di gruista, munito di patentino, disimpegnate dal lavoratore), conduce alla chiara individuazione di una prestazione di gruista non sempre della medesima entità giornaliera e frequenza, ma certamente non occasionale, sporadica, bensì continuativa, anche se in ipotesi non prevalente, e certamente sensibile in relazione all'esigenza produttiva e organizzativa aziendale.
Accertate le mansioni effettivamente svolte ed esaminate le declaratorie in comparazione (doc. 4 ric., CCNL), sopra riportate (§ 1), la domanda del
16 lavoratore al fine di conseguire il superiore inquadramento chiesto merita accoglimento.
*
§ 5. Contabilizzazione delle differenze retributive.
Nel persistente contrasto tra le parti, il giudice ha ritenuto necessaria indagine tecnica contabile d'ufficio, che ha visto il suo esito nella relazione del consulente del lavoro, , depositata il 1°/9/2025. Persona_2
L'ausiliario tecnico oltre ai documenti prodotti ha acquisito con il consenso delle parti le copie di tutte le buste paga.
Dalla rielaborazione condotta, il consulente ha potuto conteggiare l'esatta differenza dovuta con l'inquadramento al III livello del CCNL Edilizia Artigiani e a conclusione della propria indagine ha determinato il differenziale retributivo spettante, tra I e III livello, in € 15.417,65.
Il corretto operato del consulente nominato d'ufficio è stato condiviso sia dal lavoratore che dalla Società datrice (note depositate da entrambi il 29/9/2025).
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1 in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
e del dott. nella sua qualità di Liquidatore Giudi Pt_2 Controparte_2 del concordato preventivo nominato con decreto del Parte_10
Tribunale di Siena in data ento in favore di
[...] di € 15.417,65 al lordo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali Pt_1 ma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo. Compensa per ¼ tra le parti le spese del processo e condanna la Società convenuta al pagamento dei residui ¾ delle medesime, ¾ liquidati in € 4.041,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, istruttoria/trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15 % come per legge, nella medesima proporzione ripartendo tra le parti il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidato con separato decreto del 3/10/2025.
Siena, 10/10/2025
il giudice Delio Cammarosano
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