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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
14/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9114/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ROMAGNUOLO GABRIELE Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23/10/2023 , ha dedotto di essere titolare della Parte_1 pensione superstiti categoria SO n. 003319120209071; di avere ricevuto due comunicazioni di indebito rispettivamente, la prima, 21 luglio 2023 per un importo pari ad euro 413,89, la seconda del 24 luglio per un importo pari ad euro 2.175,07.
Deducendo l'irripetibilità delle somme, ha chiesto “dichiarare nullo, illegittimo o comunque errato il provvedimento di accertamento d'indebito notificato con due comunicazioni datate rispettivamente, la prima, 21 luglio 2023 per un importo pari ad euro 413,89, la seconda, 24 luglio per un importo pari ad euro
2.175,07 e con esso tutti gli atti precedenti, consequenziali e preliminari e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste”.
1.1. Parte convenuta ha dedotto che gli indebiti notificati all'odierna ricorrente, quale erede di PE
, hanno riguardato, il primo, la ricostituzione d'ufficio della prestazione cat. INVCIV n. 07899142
[...]
(indebito RI 1006804), a causa della contemporanea titolarità in capo al della pensione cat. VO n. PE
10202535, con conseguente revoca delle maggiorazioni sociali indebitamente corrisposte per gli anni 2002
e 2003. In specie, detto indebito, pari complessivamente a € 6.184,27, è stato annullato per la sanatoria parziale per invalidità civile, prevista dall'art. 42, comma 5, della L. 24.11.2003 n. 326, per l'anno 2002, rimanendo in essere per la parte relativa all'anno 2003, totalmente recuperato.
Il secondo indebito (n. RI 1008126) è derivato dalla riliquidazione del 19.03.2013 con verifica dell'indebita corresponsione sulla prestazione cat. INVCIV n. 07899142 di € 1.749,20 per ratei di prestazione per l'anno
2002 e di € 3.925,87 per maggiorazione sociale per l'anno 2003, per complessive € 5.675,07, con residuo, alla data del 24.06.2023 di € 2.175,07, successivamente annullato per sanatoria e ulteriore residuo pari ad €
109,82.
Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda.
1.2. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 18.11.2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_ della materia del contendere, con la condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del
07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto annullamento di gran parte dell'indebito (con residuo pari ad 109,82), determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Tuttavia, nel caso di specie, le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'intervenuto annullamento anche ex lege di gran parte dell'indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell con ricorso depositato il 23/10/2023, nella causa iscritta al n. 9114/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
14/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9114/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. ROMAGNUOLO GABRIELE Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. LONGO DOMENICO
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23/10/2023 , ha dedotto di essere titolare della Parte_1 pensione superstiti categoria SO n. 003319120209071; di avere ricevuto due comunicazioni di indebito rispettivamente, la prima, 21 luglio 2023 per un importo pari ad euro 413,89, la seconda del 24 luglio per un importo pari ad euro 2.175,07.
Deducendo l'irripetibilità delle somme, ha chiesto “dichiarare nullo, illegittimo o comunque errato il provvedimento di accertamento d'indebito notificato con due comunicazioni datate rispettivamente, la prima, 21 luglio 2023 per un importo pari ad euro 413,89, la seconda, 24 luglio per un importo pari ad euro
2.175,07 e con esso tutti gli atti precedenti, consequenziali e preliminari e per l'effetto dichiarare non dovute le somme richieste”.
1.1. Parte convenuta ha dedotto che gli indebiti notificati all'odierna ricorrente, quale erede di PE
, hanno riguardato, il primo, la ricostituzione d'ufficio della prestazione cat. INVCIV n. 07899142
[...]
(indebito RI 1006804), a causa della contemporanea titolarità in capo al della pensione cat. VO n. PE
10202535, con conseguente revoca delle maggiorazioni sociali indebitamente corrisposte per gli anni 2002
e 2003. In specie, detto indebito, pari complessivamente a € 6.184,27, è stato annullato per la sanatoria parziale per invalidità civile, prevista dall'art. 42, comma 5, della L. 24.11.2003 n. 326, per l'anno 2002, rimanendo in essere per la parte relativa all'anno 2003, totalmente recuperato.
Il secondo indebito (n. RI 1008126) è derivato dalla riliquidazione del 19.03.2013 con verifica dell'indebita corresponsione sulla prestazione cat. INVCIV n. 07899142 di € 1.749,20 per ratei di prestazione per l'anno
2002 e di € 3.925,87 per maggiorazione sociale per l'anno 2003, per complessive € 5.675,07, con residuo, alla data del 24.06.2023 di € 2.175,07, successivamente annullato per sanatoria e ulteriore residuo pari ad €
109,82.
Ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda.
1.2. Parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 18.11.2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_ della materia del contendere, con la condanna dell' al pagamento delle spese di lite.
1.3. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per quanto di ragione.
2.1. In particolare, la cessazione della materia deriva dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr.
Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n.
1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n.
5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Deve anche rilevarsi che secondo quanto affermato dalla Suprema Corte “la dichiarazione del ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione che sia sottoscritta solo dalla parte e non anche dal suo difensore, è inidonea, nonostante l'adesione del resistente e del difensore di questi, a determinare l'estinzione del giudizio, ma documenta la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente stesso, la cui impugnazione va dichiarata inammissibile per cessazione della materia del contendere” (Sez. 1, Sentenza n. 6189 del
07/03/2008).
Rileva, inoltre, il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “la pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020).
2.2. Alla stregua delle predette osservazioni, l'intervenuto annullamento di gran parte dell'indebito (con residuo pari ad 109,82), determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
3.1. Tuttavia, nel caso di specie, le spese di lite possono ritenersi compensate stante l'intervenuto annullamento anche ex lege di gran parte dell'indebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 CP_ confronti dell con ricorso depositato il 23/10/2023, nella causa iscritta al n. 9114/2023 R.G.A.C. così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dichiara compensate le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro