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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Cristiana Parte_1 Sollazzo;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 17.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il rimborso delle quote associative sindacali trattenute sulla pensione in godimento da ottobre 2009 sino ad ottobre 2018- è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono. La quota associativa sindacale è una somma di denaro che deve essere versata dal lavoratore o dal pensionato che ha sottoscritto l'adesione ad una organizzazione sindacale. Nel caso del pensionato, la trattenuta della quota sindacale ed il relativo pagamento al sindacato vengono effettuati dall' su delega del pensionato stesso. CP_1 Per gestire le deleghe sindacali presenti sulla propria pensione il pensionato deve accedere al portale istituzionale dell' . Sempre dal portale il pensionato CP_1 può procedere alla revoca delle deleghe sindacali esistenti. Ebbene, nel caso di specie, l'istituto ha prodotto le deleghe al patronato effettuate all'atto della presentazione della domanda online di liquidazione di pensione indiretta, trasmessa da parte del patronato (cfr. domanda del 23/9/2013 e domanda del 31/1/2014 prodotte dall' . CP_1 L'istituto ha correttamente provveduto alla cessazione delle trattenute al momento della richiesta di revoca delle trattenute sindacali nell'anno 2018.
1 Per tutti questi motivi, la domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di quote sindacali deve essere rigettata, perché infondata. Le spese processuali – liquidate secondo i minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore della controparte che liquida in complessivi Euro 251,00 oltre accessori di legge. Bari, 17.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Cristiana Parte_1 Sollazzo;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 17.09.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere il rimborso delle quote associative sindacali trattenute sulla pensione in godimento da ottobre 2009 sino ad ottobre 2018- è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono. La quota associativa sindacale è una somma di denaro che deve essere versata dal lavoratore o dal pensionato che ha sottoscritto l'adesione ad una organizzazione sindacale. Nel caso del pensionato, la trattenuta della quota sindacale ed il relativo pagamento al sindacato vengono effettuati dall' su delega del pensionato stesso. CP_1 Per gestire le deleghe sindacali presenti sulla propria pensione il pensionato deve accedere al portale istituzionale dell' . Sempre dal portale il pensionato CP_1 può procedere alla revoca delle deleghe sindacali esistenti. Ebbene, nel caso di specie, l'istituto ha prodotto le deleghe al patronato effettuate all'atto della presentazione della domanda online di liquidazione di pensione indiretta, trasmessa da parte del patronato (cfr. domanda del 23/9/2013 e domanda del 31/1/2014 prodotte dall' . CP_1 L'istituto ha correttamente provveduto alla cessazione delle trattenute al momento della richiesta di revoca delle trattenute sindacali nell'anno 2018.
1 Per tutti questi motivi, la domanda di restituzione delle somme trattenute a titolo di quote sindacali deve essere rigettata, perché infondata. Le spese processuali – liquidate secondo i minimi attesa la non complessità della controversia- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore della controparte che liquida in complessivi Euro 251,00 oltre accessori di legge. Bari, 17.09.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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