Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n.1923/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. LOCONTE GIOVANNI -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
-parte resistente- all'udienza del 01°/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 26/03/2021 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante il rassegnando contro di esso le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“a) dichiarare il diritto della de cuius a Persona_1 percepire la rivalutazione, e dell'odierno ricorrente nella spiegata qualità, nella sua interezza sull'indennizzo, in particolare sull'assegno, ex L. n. 210/1992 in godimento dal
25.02.1992 al 12.02.2015 oltre agli interessi maturati dal
13.02.2015 alla data presente sentenza.
b) condannare il in persona del Ministro Controparte_1 pro pro-tempore, a tempore, a corrispondere, in favore del
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l'altra ritenuta di giustizia e/o dovuta, a titolo di importi arretrati di rivalutazione maturati sulla prestazione di cui in premessa oltre agli interessi al 12.02.2021 e non corrisposti, ed oltre gli interessi a maturarsi e la rivalutazione monetaria.
c) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa la parte ricorrente ha dedotto che in data 16/05/1997 sua moglie aveva Persona_1 proposto domanda di indennizzo ai sensi della L. n.210/1992, quale soggetto affetto da epatite cronica HCV a seguito di emotrasfusione dell'11/11/1980; che, accolta in via amministrativa la domanda di indennizzo ex L. 210/1992, sua moglie aveva percepito l'indennizzo ex L. n. 210/1992 categoria ottava dal
01°/06/1997 al 12/02/2015 (data del suo decesso); che, nella sua qualità di erede, aveva optato per il pagamento dell'assegno una tantum di Euro 77.468,53 a lui effettivamente corrisposto senza la previsione della rivalutazione monetaria secondo il tasso annuale di inflazione programmata;
che la norma di "interpretazione autentica", di cui all'art. 11, commi 13 e 14 del D.L. 31/05/2010
n.78 (convertito in Legge 122/2010) era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 293/2011 dalla Corte
Costituzionale, la quale aveva statuito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, determinandone, altrimenti, un ingiusto ed ingiustificato impoverimento dell'indennizzo corrisposto;
che, non essendo stata rivalutata la prestazione in godimento, aveva diritto ad ottenere le somme maturate e non corrisposte della rivalutazione dell'indennità di indennizzo “UNA TANTUM”; che le diffide non avevano sortito alcun esito positivo.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha domandato il rigetto della domanda attorea, in quanto
[...] infondata in fatto ed in diritto.
2 III. - Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato sulla base dell'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudicante [Cass. Sez. Lav.,
Ordinanza n. 33592 del 01/12/2023 (Rv. 669398 - 01)], secondo cui
«In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie o emotrasfusioni, la decorrenza della rivalutazione monetaria dell'assegno una tantum ex art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992 va individuata nella data di decesso del soggetto danneggiato e non nell'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 238 del 1997, in quanto lo scopo della rivalutazione è soltanto la neutralizzazione del ritardo nell'erogazione della prestazione, non già quello di renderla attuale in termini monetari, finalità a cui ha provveduto il legislatore rideterminandola negli anni».
III.1. - In motivazione, la S.C. ha così testualmente statuito:
«RILEVATO che:
Con sentenza n. 2841 del 2017, la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta dalla odierna ricorrente nei confronti del avverso la sentenza di primo Controparte_1 grado che aveva accolto, ma solo con decorrenza dalla data di decesso del dante causa (31 luglio 2009) e non dalla data di entrata in vigore della legge n. 238 del 1997, la domanda di rivalutazione monetaria dell'assegno una tantum riconosciuto alla ricorrente quale familiare superstite di soggetto danneggiato da trasfusione ed emoderivati ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. n.
210 del 1992; ad avviso della Corte la rivalutazione non poteva che riferirsi ad una prestazione in essere al momento dell'entrata in vigore della legge e ciò non era accaduto nel caso di specie, posto che il fatto costitutivo dell'assegno una tantum in favore dei familiari era l'evento del decesso della vittima;
avverso tale decisione ricorre per cassazione la ricorrente sulla base di un motivo, relativo alla violazione del comma 3 dell'art. 2 l. n. 210 del 1992 che ritiene vada interpretato nel senso che la componente indicata in termini nominalistici nel 1997 sia necessariamente da rivalutare dallo stesso momento, per rispettare
3 la ratio legis del mantenimento del valore reale della prestazione;
prospetta, in seconda battuta, la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992, come modificato dall'art. 1 l. n. 238 del 1997 per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. il non ha opposto difese;
Controparte_1 il Collegio si è riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta.
Considerato che: il motivo è infondato;
la questione agitata in causa è quella della sussistenza di un meccanismo di rivalutazione monetaria riferito all'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3, l. n. 210 del 1992, in favore dei congiunti del soggetto deceduto a seguito di malattia cagionata da emotrasfusione infetta, indicati nella stessa disposizione;
la sentenza impugnata, a fronte della pretesa della ricorrente di ottenere la rivalutazione dell'assegno una tantum sin dalla data di entrata in vigore della l. n. 238 del 1997, che aveva introdotto la prestazione, ha respinto la pretesa mediante una considerazione di tipo logico: se il diritto all'assegno una tantum sorge, in favore del congiunto, a seguito del decesso del familiare causato dalla trasfusione, al momento stesso in cui avviene il decesso medesimo, è evidente che non può immaginarsi alcun meccanismo di rivalutazione dell'importo oggetto del diritto con riferimento ad una data che preceda tale momento;
il che è ovvio, dal momento che la rivalutazione è un meccanismo funzionale alla neutralizzazione del ritardo nel soddisfacimento di crediti monetari;
tale risposta, tuttavia, non coglie pienamente il senso della questione formulata che invece, come dimostra l'esplicitazione del motivo del ricorso per cassazione, riposa sulla considerazione che la rivalutazione richiesta sin dalla data di entrata in vigore della legge del 1997 non avrebbe la funzione di neutralizzare il ritardo nella erogazione dell'assegno una tantum, ma bensì quella
4 di rendere attuale in termini monetari, l'importo che lo Stato ha previsto quale strumento indennitario nel 1997 in cifra fissa;
l'interprete deve dunque verificare se in effetti la disposizione sia suscettibile di essere interpretata nel senso auspicato dalla ricorrente;
la risposta è negativa, innanzi tutto, in applicazione dei canoni interpretativi indicati dall'art. 12 preleggi, perché la legge non prevede un meccanismo di rivalutazione per tale assegno una tantum
e quindi esso non può essere istituito dall'interprete, anche in considerazione del fatto che si tratta di norma incidente sulla spesa pubblica ed a necessaria copertura finanziaria vale il brocardo secondo cui il legislatore ubi lex voluit, ibi dixit; anche gli interventi di modifica intervenuti sul testo depongono nel senso che l'importo dell'assegno una tantum non sia oggetto a rivalutazione, essendo l'importo originario ridefinito dal legislatore sempre in termini di cifra esatta, così passando dagli originari 50 milioni agli attuali 150 milioni di lire, con la possibilità per l'interessato di fruire alternativamente dell'assegno reversibile di cui al comma 1; invero, il testo originario del comma 3 dell'art. 2 legge cit. era il seguente: […] “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro […]; il testo fu modificato dal d.l. n. 548 del 1996 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641, prevedendo che
“[…] 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli
5 minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.”; infine, la legge 25/07/1997, n. 238, ha ulteriormente modificato il testo, che prevede:” […] 3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefìci di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria”;
l'assenza di meccanismi automatici di indicizzazione dell'importo di 150 milioni di lire, non solo è evidente dal tenore del teso, ma dal medesimo testo (soprattutto dall'ultimo capoverso), si evidenzia anche che tale meccanismo è stato escluso anche per l'ipotesi in cui si è riconosciuto il diritto ad ottenere la differenza tra l'importo originariamente previsto e quello maggiorato successivamente introdotto dal legislatore;
peraltro, la mancata indicizzazione non assume rilievo al fine di alimentare il dubbio di costituzionalità adombrato dalla ricorrente, posto che l'interessato non è costretto a subire una riduzione significativa della prestazione priva di ragionevolezza;
infatti, la somma ha, di per sé, un certo rilievo economico che il legislatore ha avuto cura di aggiornare con proprio diretto intervento;
inoltre, l'erogazione dell'assegno una tantum è frutto dell'esercizio dell'opzione che il comma 3, riserva al familiare del soggetto leso dalla trasfusione;
tale opzione è il frutto
6 della libera scelta dell'interessato che potrebbe ritenere più conveniente continuare a percepire l'assegno reversibile;
la sentenza impugnata, seppure con motivazione che va parzialmente corretta, ha disatteso la pretesa formulata dalla ricorrente in quanto il meccanismo della rivalutazione è previsto solo per l'indennizzo costituito dall'assegno reversibile per la durata di quindici anni, di cui al comma 1, mentre l'assegno una tantum, previsto dal comma 3, non gode di tale previsione;
inoltre, l'erogazione dell'assegno una tantum discende dall'esercizio di una opzione da parte del soggetto interessato;
la pretesa non ha dunque fondamento nel diritto positivo, né risulta ipotizzabile la prospettata illegittimità costituzionale dal momento che la scelta dell'assegno una tantum è lasciata alla discrezione dell'interessato, né il carattere una tantum della prestazione si presta in sé a meccanismi di indicizzazione automatica, propri di prestazioni periodiche e nei limiti indicati dalla legge;
in definitiva, il ricorso va rigettato».
III.2. - In applicazione dei suddetti principi, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
IV. - Attesa la novità della questione trattata, sussistono gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-rigetta integralmente il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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