TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2024 promossa da:
, , nata in [...], il [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MALVEZZI CINZIA;
RICORRENTE
contro
, , nato in [...], il [...]; P_ C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In Via Principale:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(MN) in Via T. Terzani n. 4/a e del signor (C.F. ) P_ C.F._2 nato il [...] a [...] unitisi in matrimonio presso il Comune di Suzzara il giorno 22.11.2001 con atto annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di Suzzara (MN) dell'anno 2001, al n. 12 parte I serie 1.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. Disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del signor nei P_ confronti della minore in Ghana il 20.12.2011. ER
4. Disporre che gli eventuali incontri tra padre e figlia si tengano in modalità protetta, tenuto conto degli interessi e delle esigenze superiori della minore.
5. Porre a carico del signor (C.F. ) l'obbligo del P_ C.F._2 versamento in favore della sig.ra – a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia – la somma mensile di Euro 300,00 da versarsi ER entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate IBAN intestate alla madre somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge.
6. Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il contributo nel pagamento delle spese straordinarie concernenti la figlia, secondo il Protocollo del
Tribunale di Mantova ossia: seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
D) Ticket sanitari. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) accertamenti trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
B) cure non convenzionali;
E) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tasse di iscrizione alla scuola media, alla scuola media superiore ed alle Università imposte dagli istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: A) tasse d'iscrizione alla scuola media, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
B) Spese di custodia (Babysitter); C) viaggi e vacanze non accompagnati dai genitori;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
pagina 2 di 9 Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
8. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali.
In subordine
Qualora il giudicante non dovesse accogliere la domanda svolta in via principale circa la decadenza della responsabilità genitoriale del signor nei confronti della P_ minore in Ghana il 20.12.2011 si chiede che sia disposto ER l'affidamento super esclusivo della minore alla madre ER
. Ferme tutte le altre conclusioni rassegnate”. Persona_2
Per la curatrice speciale: “Nel merito:
1.disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei P_ confronti della minore , nata in [...] il [...] ER
2.disporre il collocamento definitivo della minore presso la madre
3.disporre che eventuali incontri tra il padre e la minore avvengano in spazi neutri ed in modalità protetta, tenuto conto degli interessi e delle esigenze superiori della minore
4.disporre che entrambi i genitori concorrano nel mantenimento della minor figlia nella misura che vorrà determinare il Tribunale, con adozione del protocollo per le spese straordinarie
Col favore delle spese di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito civile a Suzzara in data 22/12/2001, unione dalla quale nasceva la figlia il 20.12.2011. ER
Parte ricorrente, che ha dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì la decadenza dalla responsabilità genitoriale del marito nei confronti della figlia e ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, è stata nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. l'avv. Beatrice Biancardi come curatrice speciale della minore.
3. Stante la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, egli è stato dichiarato contumace e sono stati assunti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del pagina 3 di 9 18.07.2024, gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre e il collocamento presso di lei;
dando atto della sospensione di fatto del diritto di visita paterno e dunque disponendo che, solo ove il padre lo richieda, su concorde volontà della figlia, gli incontri possano avvenire solo in contesti protetti e in presenza di un educatore del Servizio Sociale;
disponendo infine un mantenimento ordinario a favore della figlia gravante sul padre di Euro 150,00 mensili, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie.
4. Espletata l'istruttoria, le parti costituite hanno dunque formulato le conclusioni in epigrafe trascritte;
così, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
5. Sulla separazione personale delle parti
6. La formulata domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano l'esistenza di una crisi coniugale da tempo conclamata e la mancata comparizione della parte convenuta e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro cessata ormai da più di dieci anni.
7. Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. P_
8. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minore
9. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minore, domanda alla quale la curatrice speciale ha infine aderito.
10. In particolare, la ricorrente ha allegato che il resistente tenne nel corso del matrimonio comportamenti aggressivi e violenti, anche a causa dell'abuso di alcool, tornando spesso di notte ubriaco costringendo madre e figlia a rifugiarsi in altra stanza della casa per sottrarsi ad agiti violenti e minacce di morte;
che nel 2013 tornò in Ghana, abbandonando moglie e figlie e costringendole a chiedere aiuto alla che egli è poi rientrato in Italia, CP_2 continuando a vivere nella ex casa coniugale, abbandonata e pericolante, senza aver mai frequentato né sentito telefonicamente la figlia minore, se non sporadicamente, così disinteressandosi alla sua crescita, dal punto di vista materiale e affettivo.
La ricorrente, sentita nel corso del giudizio, ha inoltre aggiunto che chiamate contenenti insulti e minacce, anche di morte, da parte del marito al proprio indirizzo sono proseguite fino al 2023, pur precisando di non aver mai sporto denuncia.
11. Tali circostanze hanno trovato ampio riscontro nel corso dell'istruttoria.
pagina 4 di 9 12. In primo luogo, il Collegio osserva infatti come la stessa figlia minore abbia confermato alla curatrice speciale di non aver mai frequentato il padre, pur avendolo sentito, in modo irregolare, fino al 2023, riferendo che spesso il genitore, in occasione delle chiamate, le urlava al telefono, alternando tali atteggiamenti ad altri di maggiore calma.
13. In secondo luogo, la ricorrente ha prodotto cartelle cliniche dell'ASST di Mantova, relative agli interventi a cui la minore è stata sottoposta il 2.08.2022 e 26.07.2023 da cui si evince come sia stata la sola ricorrente a sottoscrivere i relativi consensi, nonché ulteriore documentazione scolastica da cui si evince come pure tutte le comunicazioni con la scuola e i vari permessi richiesti siano stati firmati dalla sola ricorrente, quantomeno dal 2018 ad oggi (cfr. docc. 17, 18 e 19 fascicolo attoreo), a ulteriore dimostrazione del totale disinteresse del padre nei confronti della figlia.
14. Anche dalle osservazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti è emerso come la minore abbia riferito di non avere rapporti col padre e che, in occasione di incontri casuali (ad esempio al supermercato o in paese), egli sarebbe solito aggredire verbalmente la moglie, minacciando di picchiarla, mostrandosi spesso ubriaco, tanto che la minore si è detta preoccupata di incontrarlo e non ha mostrato alcun desiderio di ripresa dei contatti
(cfr. relazione depositata in atti il 29.11.2024, a cui è altresì allegata relazione del dott.
psicologo presso il Consultorio di Suzzara). Persona_3
15. Il resistente, d'altro canto, non ha partecipato al giudizio e non si è mai presentato a fronte delle convocazioni dei Servizi Sociali, notificate anche tramite polizia locale, rendendo impossibile tanto una valutazione delle sue capacità genitoriali, quanto l'avvio di un percorso di riavvicinamento o di incontri protetti con la figlia, mostrando in tal senso totale disinteresse.
Il totale disinteresse del resistente emerge altresì dalla relazione del SE (cfr. relazione dott.ssa , allegata alla relazione dei Servizi Sociali cit.), che ha evidenziato Persona_4 come il resistente sia noto al servizio da diversi anni per problemi di abuso di alcool, avendo intrapreso molteplici percorsi mai portati a termine e che, contattato telefonicamente e poi con raccomandata, si è negato al Servizio, affermando di “non voler sapere nulla”.
16. Infine, le allegazioni attoree sono state confermate dalla prova per testi.
In particolare, la teste , parente del resistente e per questo conoscente della Testimone_1 ricorrente (con la quale ha dichiarato di aver mantenuto i rapporti anche dopo la separazione) ha confermato di essere a conoscenza del fatto che, durante il matrimonio,
l'odierno resistente maltrattasse la moglie e fosse spesso ubriaco, avendolo visto spesso in stato di alterazione e avendo ricevuto anche dalla minore confidenze sul suo atteggiamento aggressivo e violento in casa, oltre ad aver confermato che egli abbandonò moglie e figlie nel 2013 per recarsi in Ghana senza più riprendere, da allora, contatti con la figlia o provvedere oltre al suo mantenimento e alla sua crescita (cfr. verbale udienza 11.12.2024).
La stessa teste, infine, ha confermato di aver sentito in prima persona messaggi audio, inviati dal resistente ancora negli anni 2023-2024 alla moglie, contenenti minacce di morte.
Il Collegio osserva come non siano emerse circostanze tali da indurre a ritenere non attendibili le dichiarazioni della teste, apparse anzi coerenti e logiche, intrinsecamente e pagina 5 di 9 estrinsecamente, alla luce degli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio e già ampiamente esposti.
17. Orbene, secondo una condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità, la recisione definitiva del legame familiare tra genitore e figlio tramite la pronuncia di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale costituisce una extrema ratio, ossia un intervento sussidiario e residuale a cui è possibile ricorrere solo ove lo stesso rappresenti l'unico strumento idoneo per soddisfare il preminente interesse del minore.
Presupposto della decisione sulla decadenza è che la condotta, attiva o omissiva, del genitore abbia cagionato al figlio un grave pregiudizio attuale.
Il Tribunale, dunque, prima di dichiarare decaduto il genitore dalla responsabilità genitoriale, deve tenere in considerazione l'interesse del minore e vedere se quest'ultimo risulti effettivamente pregiudicato in modo grave dal comportamento del genitore, nonché esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento ed eventuale coabitazione con il minore
(così ex multis Cass 12237/2023; Cass. n. 9763/2019; Cass.14145/2017).
Il danno grave al minore che giustifichi la totale ablazione del rapporto genitoriale deve dunque ritenersi sussistente solo quando sia sintomatico della radicale inidoneità del genitore ad assolvere al proprio ruolo, per cui l'unica soluzione possibile a tutela del minore sia quella di sottrarre al genitore i poteri decisionali in modo da non nuocere al figlio.
Infatti, l'istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha né può avere una funzione sanzionatoria, ma deve avere una funzione preventiva perché volta a evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative del genitore possa pregiudicare il figlio.
18. Orbene, il Collegio, nel caso di specie, ritiene che le condotte paterne, non solo di abbandono materiale e morale della figlia, ma finanche violente e aggressive compiute in presenza della minore ai danni della moglie, appaiano indice del profondo disinteresse del padre e risultano finanche fortemente pregiudizievoli per la stabilità morale della minore, così da giustificare la pronuncia di ablazione della responsabilità del genitore, essendo sintomatiche della radicale inidoneità del genitore ad assolvere al proprio ruolo, per cui l'unica soluzione possibile a tutela della minore appare quella di sottrarre al genitore i poteri decisionali in modo da non nuocere alla figlia.
A ciò si aggiunga che il totale rifiuto del genitore a prendere contatti con i Servizi Sociali incaricati e a seguire un percorso di monitoraggio e sostegno nel riavvicinamento con la figlia, non consente, allo stato, di effettuare alcuna prognosi favorevole circa un prossimo, realistico, ripensamento delle proprie condotte da parte del resistente e circa un possibile recupero delle sue capacità genitoriali.
19. Deve dunque accogliersi la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia, il che assorbe la domanda di regolamentazione dell'affidamento e del collocamento della minore, considerato che, in forza della pronuncia di decadenza, la madre risulta l'unica esercente la responsabilità genitoriale sulla minore,
pagina 6 di 9 essendosi dimostrata del tutto adeguata a crescere e ad assistere, in via esclusiva, la figlia minore sul piano morale e materiale.
20. Quanto infine al diritto di visita paterno, non può che rilevarsi come non sussistano, a oggi, i presupposti per regolamentare gli incontri tra padre e figlia, considerato che la minore ha dichiarato di non voler incontrare il padre e che non risulta che questi abbia chiesto di vedere la figlia.
Ove padre e figlia esprimano la concorde volontà di vedersi, in ogni caso, le visite potranno avvenire solo in contesti protetti e in presenza di un educatore dei Servizi Sociali.
21. Va da ultimo osservato come, correttamente, in merito ai rapporti col padre non si sia proceduto all'ascolto diretto della minore da parte della Giudice relatrice, considerato come la stessa sia stata reiteratamente sentita tanto dalla curatrice speciale, quanto dai Servizi
Sociali, sicché, considerata anche la peculiare situazione familiare, l'ulteriore ascolto non sarebbe stato solo superfluo, ma finanche pregiudizievole per la stabilità emotiva e psicologica della minore.
22. Sul mantenimento ordinario e straordinario della minore
23. Premesso che la pronunciata decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre non fa certo venir meno l'obbligo del genitore decaduto di provvedere al mantenimento della prole, il Collegio ritiene di dover confermare le statuizioni economiche assunte in via provvisoria.
24. Da un lato, infatti, la ricorrente ha dichiarato di essere operaia e di avere redditi per
1.100,00 euro mensili, oltre 190,00 euro mensili di assegno unico (cfr. verbale udienza
2.07.2024), sostenendo un canone di locazione per l'immobile ALER in cui vive con la figlia di 490,00 euro mensili circa (doc. 5 fascicolo attoreo).
La stessa ha inoltre prodotto:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro a tempo indeterminato di Euro 17.729,00, pari a un reddito netto mensile di circa euro 1.339,00 circa;
730/2023 (redditi 2022): che porta un reddito imponibile di euro 17.120,00 pari ad un reddito netto mensile di circa euro 1.397,00;
730/2022 (redditi 2021): che porta un reddito imponibile di euro 16.787, oltre euro
1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, che tuttavia appare incompleto, non essendo dunque possibile calcolare il reddito netto;
730/2021 (redditi 2020): che porta un reddito imponibile di euro 19.495,00, oltre 476,00 euro a titolo di bonus Irpef ed euro 600,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto di circa 1.558,00 euro.
25. D'altro lato, quanto al resistente, la stessa ricorrente ha allegato che egli non avrebbe mai lavorato dal 2007 e solo di recente avrebbe reperito una non meglio specificata attività lavorativa, occupando allo stato la casa coniugale, diroccata, pur sottoposta ad esecuzione coattiva, insieme ad altri connazionali.
pagina 7 di 9 Dall'accesso della ricorrente agli atti dell' relativi al resistente, è da ultimo emerso CP_3 come, nell'ultimo triennio, egli non abbia svolto attività lavorativa regolare, a eccezione che nel periodo dal 23.05.2024 al 31.05.2024, conclusosi tuttavia per mancato superamento del periodo di prova (doc. 24 fascicolo attoreo).
26. Dunque, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria, da cui emerge una situazione di verosimile forte precarietà abitativa ed economica del resistente, a fronte di una certa stabilità lavorativa e personale della ricorrente;
tenuto conto delle esigenze della figlia rapportate alla sua età e della sostanziale assenza di rapporti tra padre e figlia, appare congruo confermare, a carico di parte resistente, l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia versando la somma mensile di Euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a controparte tramite bonifico entro il 15 di ciascun mese, da ritenersi quale contributo minimo alle esigenze basilari e ordinarie della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 28.05.2024 del
Tribunale di Mantova.
27. Sulle spese di lite
28. Quanto al rapporto processuale tra la ricorrente e il resistente, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, considerata la natura necessaria del giudizio e considerato che, se da un lato è stata accolta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, dall'altro le domande di contenuto economico dell'attrice sono state accolte solo in parte.
29. Il resistente, d'altro canto, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute per la curatrice speciale della minore, stante il totale accoglimento delle domande dalla stessa formulate e, in particolare, stante l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
30. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria e decisionale (non avendo la parte depositato memorie integrative ed essendo il resistente rimasto contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, unitisi in matrimonio presso il Comune di Suzzara il giorno 22.11.2001 con atto
[...] annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di Suzzara (MN) dell'anno 2001, al n. 12 parte I, serie 1;
2) dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente P_
nei confronti della minore , nata in [...] il [...];
[...] ER
pagina 8 di 9 3) dà atto dell'attuale sospensione del diritto di visita paterno, disponendo che, ove padre e figlia esprimano la concorde volontà di vedersi, le visite possano avvenire solo in contesti protetti e in presenza di un educatore dei Servizi Sociali;
4) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente P_
, a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, la somma Parte_1 mensile di Euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2024;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per la figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di
Mantova del 2805.2024;
6) compensa integralmente le spese tra le parti e Parte_1 P_
;
[...]
7) condanna il resistente alla rifusione allo Stato delle spese di lite P_ sostenute per la curatrice speciale della minore, che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Suzzara (MN) per le annotazioni di rito.
Si comunichi altresì ai Servizi Sociali – SOCIALIS.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
22.05.2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Prima
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2024 promossa da:
, , nata in [...], il [...], assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. MALVEZZI CINZIA;
RICORRENTE
contro
, , nato in [...], il [...]; P_ C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “In Via Principale:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(MN) in Via T. Terzani n. 4/a e del signor (C.F. ) P_ C.F._2 nato il [...] a [...] unitisi in matrimonio presso il Comune di Suzzara il giorno 22.11.2001 con atto annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di Suzzara (MN) dell'anno 2001, al n. 12 parte I serie 1.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
3. Disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del signor nei P_ confronti della minore in Ghana il 20.12.2011. ER
4. Disporre che gli eventuali incontri tra padre e figlia si tengano in modalità protetta, tenuto conto degli interessi e delle esigenze superiori della minore.
5. Porre a carico del signor (C.F. ) l'obbligo del P_ C.F._2 versamento in favore della sig.ra – a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia – la somma mensile di Euro 300,00 da versarsi ER entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate IBAN intestate alla madre somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge.
6. Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il contributo nel pagamento delle spese straordinarie concernenti la figlia, secondo il Protocollo del
Tribunale di Mantova ossia: seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
B) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
C) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale;
D) Ticket sanitari. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
B) cure termali e fisioterapiche;
C) accertamenti trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio sanitario Nazionale e non effettuati tramite lo stesso;
B) cure non convenzionali;
E) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tasse di iscrizione alla scuola media, alla scuola media superiore ed alle Università imposte dagli istituti pubblici;
B) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
C) gite scolastiche senza pernottamento;
D) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche (da documentare), che richiedono il preventivo accordo: A) tasse d'iscrizione alla scuola media, alla scuola media superiore ed all'università imposte da istituti privati;
B) corsi di specializzazione;
C) gite scolastiche con pernottamento;
D) corsi di recupero e lezioni private;
E) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: A) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, B) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: A) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
B) Spese di custodia (Babysitter); C) viaggi e vacanze non accompagnati dai genitori;
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni.
pagina 2 di 9 Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti quindi nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
8. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre spese generali.
In subordine
Qualora il giudicante non dovesse accogliere la domanda svolta in via principale circa la decadenza della responsabilità genitoriale del signor nei confronti della P_ minore in Ghana il 20.12.2011 si chiede che sia disposto ER l'affidamento super esclusivo della minore alla madre ER
. Ferme tutte le altre conclusioni rassegnate”. Persona_2
Per la curatrice speciale: “Nel merito:
1.disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei P_ confronti della minore , nata in [...] il [...] ER
2.disporre il collocamento definitivo della minore presso la madre
3.disporre che eventuali incontri tra il padre e la minore avvengano in spazi neutri ed in modalità protetta, tenuto conto degli interessi e delle esigenze superiori della minore
4.disporre che entrambi i genitori concorrano nel mantenimento della minor figlia nella misura che vorrà determinare il Tribunale, con adozione del protocollo per le spese straordinarie
Col favore delle spese di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, sposato con rito civile a Suzzara in data 22/12/2001, unione dalla quale nasceva la figlia il 20.12.2011. ER
Parte ricorrente, che ha dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, ha chiesto altresì la decadenza dalla responsabilità genitoriale del marito nei confronti della figlia e ha formulato ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Stante la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, è stata nominata ai sensi dell'art. 473 bis.8 c.p.c. l'avv. Beatrice Biancardi come curatrice speciale della minore.
3. Stante la mancata costituzione del resistente, nonostante la regolarità della notifica, egli è stato dichiarato contumace e sono stati assunti, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del pagina 3 di 9 18.07.2024, gli opportuni provvedimenti provvisori e urgenti, disponendo l'affido c.d. super esclusivo della minore alla madre e il collocamento presso di lei;
dando atto della sospensione di fatto del diritto di visita paterno e dunque disponendo che, solo ove il padre lo richieda, su concorde volontà della figlia, gli incontri possano avvenire solo in contesti protetti e in presenza di un educatore del Servizio Sociale;
disponendo infine un mantenimento ordinario a favore della figlia gravante sul padre di Euro 150,00 mensili, oltre al riparto al 50% delle spese straordinarie.
4. Espletata l'istruttoria, le parti costituite hanno dunque formulato le conclusioni in epigrafe trascritte;
così, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
5. Sulla separazione personale delle parti
6. La formulata domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano l'esistenza di una crisi coniugale da tempo conclamata e la mancata comparizione della parte convenuta e il suo disinteresse alle sorti del giudizio costituiscono significativi riscontri idonei ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, peraltro cessata ormai da più di dieci anni.
7. Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. P_
8. Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minore
9. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia minore, domanda alla quale la curatrice speciale ha infine aderito.
10. In particolare, la ricorrente ha allegato che il resistente tenne nel corso del matrimonio comportamenti aggressivi e violenti, anche a causa dell'abuso di alcool, tornando spesso di notte ubriaco costringendo madre e figlia a rifugiarsi in altra stanza della casa per sottrarsi ad agiti violenti e minacce di morte;
che nel 2013 tornò in Ghana, abbandonando moglie e figlie e costringendole a chiedere aiuto alla che egli è poi rientrato in Italia, CP_2 continuando a vivere nella ex casa coniugale, abbandonata e pericolante, senza aver mai frequentato né sentito telefonicamente la figlia minore, se non sporadicamente, così disinteressandosi alla sua crescita, dal punto di vista materiale e affettivo.
La ricorrente, sentita nel corso del giudizio, ha inoltre aggiunto che chiamate contenenti insulti e minacce, anche di morte, da parte del marito al proprio indirizzo sono proseguite fino al 2023, pur precisando di non aver mai sporto denuncia.
11. Tali circostanze hanno trovato ampio riscontro nel corso dell'istruttoria.
pagina 4 di 9 12. In primo luogo, il Collegio osserva infatti come la stessa figlia minore abbia confermato alla curatrice speciale di non aver mai frequentato il padre, pur avendolo sentito, in modo irregolare, fino al 2023, riferendo che spesso il genitore, in occasione delle chiamate, le urlava al telefono, alternando tali atteggiamenti ad altri di maggiore calma.
13. In secondo luogo, la ricorrente ha prodotto cartelle cliniche dell'ASST di Mantova, relative agli interventi a cui la minore è stata sottoposta il 2.08.2022 e 26.07.2023 da cui si evince come sia stata la sola ricorrente a sottoscrivere i relativi consensi, nonché ulteriore documentazione scolastica da cui si evince come pure tutte le comunicazioni con la scuola e i vari permessi richiesti siano stati firmati dalla sola ricorrente, quantomeno dal 2018 ad oggi (cfr. docc. 17, 18 e 19 fascicolo attoreo), a ulteriore dimostrazione del totale disinteresse del padre nei confronti della figlia.
14. Anche dalle osservazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti è emerso come la minore abbia riferito di non avere rapporti col padre e che, in occasione di incontri casuali (ad esempio al supermercato o in paese), egli sarebbe solito aggredire verbalmente la moglie, minacciando di picchiarla, mostrandosi spesso ubriaco, tanto che la minore si è detta preoccupata di incontrarlo e non ha mostrato alcun desiderio di ripresa dei contatti
(cfr. relazione depositata in atti il 29.11.2024, a cui è altresì allegata relazione del dott.
psicologo presso il Consultorio di Suzzara). Persona_3
15. Il resistente, d'altro canto, non ha partecipato al giudizio e non si è mai presentato a fronte delle convocazioni dei Servizi Sociali, notificate anche tramite polizia locale, rendendo impossibile tanto una valutazione delle sue capacità genitoriali, quanto l'avvio di un percorso di riavvicinamento o di incontri protetti con la figlia, mostrando in tal senso totale disinteresse.
Il totale disinteresse del resistente emerge altresì dalla relazione del SE (cfr. relazione dott.ssa , allegata alla relazione dei Servizi Sociali cit.), che ha evidenziato Persona_4 come il resistente sia noto al servizio da diversi anni per problemi di abuso di alcool, avendo intrapreso molteplici percorsi mai portati a termine e che, contattato telefonicamente e poi con raccomandata, si è negato al Servizio, affermando di “non voler sapere nulla”.
16. Infine, le allegazioni attoree sono state confermate dalla prova per testi.
In particolare, la teste , parente del resistente e per questo conoscente della Testimone_1 ricorrente (con la quale ha dichiarato di aver mantenuto i rapporti anche dopo la separazione) ha confermato di essere a conoscenza del fatto che, durante il matrimonio,
l'odierno resistente maltrattasse la moglie e fosse spesso ubriaco, avendolo visto spesso in stato di alterazione e avendo ricevuto anche dalla minore confidenze sul suo atteggiamento aggressivo e violento in casa, oltre ad aver confermato che egli abbandonò moglie e figlie nel 2013 per recarsi in Ghana senza più riprendere, da allora, contatti con la figlia o provvedere oltre al suo mantenimento e alla sua crescita (cfr. verbale udienza 11.12.2024).
La stessa teste, infine, ha confermato di aver sentito in prima persona messaggi audio, inviati dal resistente ancora negli anni 2023-2024 alla moglie, contenenti minacce di morte.
Il Collegio osserva come non siano emerse circostanze tali da indurre a ritenere non attendibili le dichiarazioni della teste, apparse anzi coerenti e logiche, intrinsecamente e pagina 5 di 9 estrinsecamente, alla luce degli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio e già ampiamente esposti.
17. Orbene, secondo una condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità, la recisione definitiva del legame familiare tra genitore e figlio tramite la pronuncia di decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale costituisce una extrema ratio, ossia un intervento sussidiario e residuale a cui è possibile ricorrere solo ove lo stesso rappresenti l'unico strumento idoneo per soddisfare il preminente interesse del minore.
Presupposto della decisione sulla decadenza è che la condotta, attiva o omissiva, del genitore abbia cagionato al figlio un grave pregiudizio attuale.
Il Tribunale, dunque, prima di dichiarare decaduto il genitore dalla responsabilità genitoriale, deve tenere in considerazione l'interesse del minore e vedere se quest'ultimo risulti effettivamente pregiudicato in modo grave dal comportamento del genitore, nonché esprimere una prognosi sull'effettiva e attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento ed eventuale coabitazione con il minore
(così ex multis Cass 12237/2023; Cass. n. 9763/2019; Cass.14145/2017).
Il danno grave al minore che giustifichi la totale ablazione del rapporto genitoriale deve dunque ritenersi sussistente solo quando sia sintomatico della radicale inidoneità del genitore ad assolvere al proprio ruolo, per cui l'unica soluzione possibile a tutela del minore sia quella di sottrarre al genitore i poteri decisionali in modo da non nuocere al figlio.
Infatti, l'istituto della decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha né può avere una funzione sanzionatoria, ma deve avere una funzione preventiva perché volta a evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative del genitore possa pregiudicare il figlio.
18. Orbene, il Collegio, nel caso di specie, ritiene che le condotte paterne, non solo di abbandono materiale e morale della figlia, ma finanche violente e aggressive compiute in presenza della minore ai danni della moglie, appaiano indice del profondo disinteresse del padre e risultano finanche fortemente pregiudizievoli per la stabilità morale della minore, così da giustificare la pronuncia di ablazione della responsabilità del genitore, essendo sintomatiche della radicale inidoneità del genitore ad assolvere al proprio ruolo, per cui l'unica soluzione possibile a tutela della minore appare quella di sottrarre al genitore i poteri decisionali in modo da non nuocere alla figlia.
A ciò si aggiunga che il totale rifiuto del genitore a prendere contatti con i Servizi Sociali incaricati e a seguire un percorso di monitoraggio e sostegno nel riavvicinamento con la figlia, non consente, allo stato, di effettuare alcuna prognosi favorevole circa un prossimo, realistico, ripensamento delle proprie condotte da parte del resistente e circa un possibile recupero delle sue capacità genitoriali.
19. Deve dunque accogliersi la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del padre nei confronti della figlia, il che assorbe la domanda di regolamentazione dell'affidamento e del collocamento della minore, considerato che, in forza della pronuncia di decadenza, la madre risulta l'unica esercente la responsabilità genitoriale sulla minore,
pagina 6 di 9 essendosi dimostrata del tutto adeguata a crescere e ad assistere, in via esclusiva, la figlia minore sul piano morale e materiale.
20. Quanto infine al diritto di visita paterno, non può che rilevarsi come non sussistano, a oggi, i presupposti per regolamentare gli incontri tra padre e figlia, considerato che la minore ha dichiarato di non voler incontrare il padre e che non risulta che questi abbia chiesto di vedere la figlia.
Ove padre e figlia esprimano la concorde volontà di vedersi, in ogni caso, le visite potranno avvenire solo in contesti protetti e in presenza di un educatore dei Servizi Sociali.
21. Va da ultimo osservato come, correttamente, in merito ai rapporti col padre non si sia proceduto all'ascolto diretto della minore da parte della Giudice relatrice, considerato come la stessa sia stata reiteratamente sentita tanto dalla curatrice speciale, quanto dai Servizi
Sociali, sicché, considerata anche la peculiare situazione familiare, l'ulteriore ascolto non sarebbe stato solo superfluo, ma finanche pregiudizievole per la stabilità emotiva e psicologica della minore.
22. Sul mantenimento ordinario e straordinario della minore
23. Premesso che la pronunciata decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre non fa certo venir meno l'obbligo del genitore decaduto di provvedere al mantenimento della prole, il Collegio ritiene di dover confermare le statuizioni economiche assunte in via provvisoria.
24. Da un lato, infatti, la ricorrente ha dichiarato di essere operaia e di avere redditi per
1.100,00 euro mensili, oltre 190,00 euro mensili di assegno unico (cfr. verbale udienza
2.07.2024), sostenendo un canone di locazione per l'immobile ALER in cui vive con la figlia di 490,00 euro mensili circa (doc. 5 fascicolo attoreo).
La stessa ha inoltre prodotto:
CU 2024 (redditi 2023): reddito da lavoro a tempo indeterminato di Euro 17.729,00, pari a un reddito netto mensile di circa euro 1.339,00 circa;
730/2023 (redditi 2022): che porta un reddito imponibile di euro 17.120,00 pari ad un reddito netto mensile di circa euro 1.397,00;
730/2022 (redditi 2021): che porta un reddito imponibile di euro 16.787, oltre euro
1.200,00 a titolo di trattamento integrativo, che tuttavia appare incompleto, non essendo dunque possibile calcolare il reddito netto;
730/2021 (redditi 2020): che porta un reddito imponibile di euro 19.495,00, oltre 476,00 euro a titolo di bonus Irpef ed euro 600,00 a titolo di trattamento integrativo, pari ad un reddito mensile netto di circa 1.558,00 euro.
25. D'altro lato, quanto al resistente, la stessa ricorrente ha allegato che egli non avrebbe mai lavorato dal 2007 e solo di recente avrebbe reperito una non meglio specificata attività lavorativa, occupando allo stato la casa coniugale, diroccata, pur sottoposta ad esecuzione coattiva, insieme ad altri connazionali.
pagina 7 di 9 Dall'accesso della ricorrente agli atti dell' relativi al resistente, è da ultimo emerso CP_3 come, nell'ultimo triennio, egli non abbia svolto attività lavorativa regolare, a eccezione che nel periodo dal 23.05.2024 al 31.05.2024, conclusosi tuttavia per mancato superamento del periodo di prova (doc. 24 fascicolo attoreo).
26. Dunque, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria, da cui emerge una situazione di verosimile forte precarietà abitativa ed economica del resistente, a fronte di una certa stabilità lavorativa e personale della ricorrente;
tenuto conto delle esigenze della figlia rapportate alla sua età e della sostanziale assenza di rapporti tra padre e figlia, appare congruo confermare, a carico di parte resistente, l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario della figlia versando la somma mensile di Euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a controparte tramite bonifico entro il 15 di ciascun mese, da ritenersi quale contributo minimo alle esigenze basilari e ordinarie della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 28.05.2024 del
Tribunale di Mantova.
27. Sulle spese di lite
28. Quanto al rapporto processuale tra la ricorrente e il resistente, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, considerata la natura necessaria del giudizio e considerato che, se da un lato è stata accolta la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, dall'altro le domande di contenuto economico dell'attrice sono state accolte solo in parte.
29. Il resistente, d'altro canto, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute per la curatrice speciale della minore, stante il totale accoglimento delle domande dalla stessa formulate e, in particolare, stante l'accoglimento della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
30. Le spese sono dunque liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, applicandosi dunque i valori medi previsti dal citato DM 147/2022 per la fase di studio e introduttiva e i valori minimi previsti per le fasi istruttoria e decisionale (non avendo la parte depositato memorie integrative ed essendo il resistente rimasto contumace).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, unitisi in matrimonio presso il Comune di Suzzara il giorno 22.11.2001 con atto
[...] annotato all'Ufficio di Stato Civile, nel registro atti di matrimonio del Comune di Suzzara (MN) dell'anno 2001, al n. 12 parte I, serie 1;
2) dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale del resistente P_
nei confronti della minore , nata in [...] il [...];
[...] ER
pagina 8 di 9 3) dà atto dell'attuale sospensione del diritto di visita paterno, disponendo che, ove padre e figlia esprimano la concorde volontà di vedersi, le visite possano avvenire solo in contesti protetti e in presenza di un educatore dei Servizi Sociali;
4) dispone che parte resistente corrisponda a parte ricorrente P_
, a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, la somma Parte_1 mensile di Euro 150,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di marzo 2024;
5) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi per la figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di
Mantova del 2805.2024;
6) compensa integralmente le spese tra le parti e Parte_1 P_
;
[...]
7) condanna il resistente alla rifusione allo Stato delle spese di lite P_ sostenute per la curatrice speciale della minore, che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Suzzara (MN) per le annotazioni di rito.
Si comunichi altresì ai Servizi Sociali – SOCIALIS.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
22.05.2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 9 di 9