Sentenza 13 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 13/12/2023, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 00388/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2023, proposto da
TR AN Società consortile a r.l., E-Werk RU S.r.l., e RG WE S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Arthur Frei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale A. Duca D’Aosta, 51;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Laura Fadanelli, Jutta Segna e Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia autonoma di Bolzano in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Agenzia provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento:
1.) TR AN Società Consortile a r.l - Nota del Direttore dell’Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche del 6.4.2023 ad oggetto: “ Energia gratuita - Legge provinciale del 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche Accertamento per il 1 semestre 2023 - Impianto 086E0070 - Concessione d'acqua GD/7884- Rettifica e sostituzione della lettera del 30.03.2023 ”;
2.) E-Werk RU s.r.l., già Consorzio centrale RU di GR AN & C- Nota del Direttore dell’Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche del 6.4.2023 ad oggetto: “ Energia gratuita - Legge provinciale del 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche Accertamento per il 1 semestre 2023 – Impianto 086E0182 - Concessione d'acqua GD/8222 - Rettifica e sostituzione della lettera del 30.03.2023 ”;
3.) RG WE s.r.l. - Nota del Direttore dell’Ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche del 6.4.2023 ad oggetto: “ Energia gratuita - Legge provinciale del 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche Accertamento per il 1 semestre 2023 - Impianto 086E0025 - Concessione d'acqua GD/5557- Rettifica e sostituzione della lettera del 30.03.2023 ”;
4.) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023 emanato il 29.03.2023, ad oggetto: “ Determinazione del compenso unitario per l’energia idroelettrica non ritirata per l'anno 2023 - Sostituisce Decreto N. 4527 del 15.03.2023 ”;
5.) della decisione della Giunta provinciale ivi richiamata del 20.03.2023, con la quale la Giunta ha stabilito che sarebbe vantaggioso continuare a richiedere il compenso monetario per l’energia gratuita non ritirata anche per l'anno 2023, non conosciuta;
6.) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28.07.2008, con la quale il Presidente della Provincia è stato autorizzato a stabilire con proprio decreto il compenso dovuto alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non ritirata;
- di ogni alto atto presupposto, susseguente, comunque connesso agli atti impugnati, anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso, collettivo e cumulativo, all’esame le società ricorrenti, premettendo di essere titolari di concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, impugnano gli atti meglio identificati in epigrafe, in relazione al compenso dovuto a titolo di energia elettrica non ritirata ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, “ Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige ”.
1.1 Le ricorrenti espongono che la ricorrente TR AN società consortile a.r.l. è titolare dell’utenza GD/7884 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Talvera, rilasciata con decreto di concessione n. 316 del 06.07.2011, per una potenza nominale media annua di 530,35 kW.
La E-Werk RU s.r.l., già Consorzio centrale RU di GR AN & C. è titolare dell’utenza GD/8222 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal Rio Ghetrun, rilasciata con decreto di concessione n. 317 del 6.7.2011m per una potenza nominale media annua di 331,89 kW.
La RG WE s.r.l., a sua volta, è titolare dell’utenza GD/5557 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal Rio dei Salici, rilasciata con decreto di concessione n. 326 del 12.11.2013, per una potenza nominale media annua di 496,42 kW.
1.2 Trattandosi, pertanto, di centrali con una potenza nominale media annua tra 220 kW e 3000 kW, le utenze sono classificate secondo le leggi dello Stato come “ piccole” derivazioni d’acqua (cfr. art. 6 RD 1775 del 1933) e quali “ medie ” secondo la definizione dell’art. 1 legge provinciale n. 2 del 2015 (“ Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica ”).
1.3 In particolare le società ricorrenti impugnano le note del Direttore dell’ufficio gestione sostenibile delle risorse idriche di data 6 aprile 2023, che comunicano alle imprese idroelettriche gli importi dovuti per l’anno 2023 alla Provincia Autonoma di Bolzano per l’energia gratuita e non ritirata dalla stessa Provincia, ai sensi dell’art. 1 della legge provinciale del 30 agosto 1972, n. 18, e determinati in base alla potenza nominale media concessa, nonché i provvedimenti ad esse presupposti.
In sostanza l’importo complessivo determinato a tale titolo a carico della ricorrente TR AN ammonta a Euro 38.685,54 Euro, mentre quello a carico della E-Werk RU a Euro 24.209,19 e quello a carico della RG WE s.r.l. a Euro 36.210,57.
1.4 Il ricorso, notificato in data 5.06.2023, poggia sui seguenti motivi di impugnazione:
I) “ Violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 23 Cost; violazione dell’art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige ”;
II) “ Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1 della legge 24 gennaio 1977, n. 7; Violazione dell’art. 1 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18; violazione degli artt. 13 e 105 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ”;
III) “ Illegittimità costituzionale dell’art. 12, co. 1 e 2, della legge provinciale 16 agosto 2022, n. 10 ”;
IV) “ Violazione dell’art. 13 commi 3 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige; violazione dell’art. 23 Cost. in combinato disposto con l’art. 13 dello statuto speciale; violazione dell’art. 2 della legge provinciale n. 18/1972 in relazione all’art. 13, comma 5, dello statuto speciale. ”
V) “Violazione degli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale in relazione all’art. 117 co. 3 Cost. in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”; violazione dell’art. 7 della legge provinciale 17/1993; eccesso di potere per travisamento. ”
VI) “ Ulteriore violazione dell’art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 .”
VII) “ Violazione dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 ”
VIII) “ Incidentale declaratoria di nullità dei decreti di concessione e relativi disciplinare, in parte qua” .
2. La Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio con comparsa di data 01.09.2023 nella quale ha specificatamente contestato i motivi di impugnazione chiedendo il rigetto del ricorso siccome irricevibile per asserita tardività in relazione alla delibera della Giunta provinciale dd. 28.07.2008, n. 2769, nonché per acquiescenza e, in ogni caso, per infondatezza.
3. All’udienza del 22 novembre 2023 la Presidente, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha avvisato la parti che il Collegio avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione la questione pregiudiziale della giurisdizione, invitandole a prendere posizione sul punto.
A seguito della discussione in pubblica udienza, la causa è stata poi trattenuta per essere decisa.
4. Il Collegio rileva, come a seguito della novella dell’art. 12, comma 1- quinquies , del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (“ Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ”), recata dall’art. 11- quater , comma 1, lett. a) del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli obblighi dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono significativamente mutati, con particolare riguardo alla determinazione dei canoni idroelettrici.
L’art. 12, comma 1- quinquies , infatti, prevede ora, oltre all’obbligo a carico dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche di corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, anche la facoltà per le Regioni di disporre l’obbligo per i medesimi concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni un quantitativo di energia determinato in base alla potenza nominale media di concessione.
4.1 In seguito all’attuazione data da alcune regioni al predetto art. 12- quinquies del d.lgs 79/1999 (cfr. p.es. art. 31 della legge regionale Lombardia del 30 dicembre 2019, n. 23 e art. 17 della legge regionale Piemonte del 31 marzo 2020, n. 7), sono stati radicati innanzi al Giudice amministrativo diversi contenziosi in relazione ai provvedimenti amministrativi regionali riguardanti anche la quota di energia gratuita spettante agli enti pubblici e la relativa monetizzazione, contenziosi nei quali è stata eccepita la giurisdizione. Le relative sentenze hanno poi declinato la giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. TAR Lombardia, Milano, sezione I, 13 aprile 2022, n. 839 e n. 838; TAR Piemonte, sezione II, 22 febbraio 2022, n. 137; id. 7 dicembre 2021, n. 1139; 25 novembre 2021, n. 1085).
4.2 Recentemente il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sezione VII, 19 ottobre 2022, n. 8919 e 25 agosto 2022, n. 7467), confermando le statuizioni del giudice territoriale sul punto giurisdizione, ha chiarito come “ la quantificazione del canone per lo sfruttamento delle acque pubbliche e il correlato obbligo di pagamento incidono certamente e in modo diretto sulla gestione del demanio idrico, poiché il canone costituisce la controprestazione necessaria per poter accedere allo sfruttamento delle acque pubbliche. Allo stesso modo, la cessione di energia elettrica (peraltro monetizzata) rappresenta una specifica prestazione dedotta in obbligazione e qualificabile anch’essa quale corrispettivo inserito nel sinallagma sotteso alla concessione, il cui oggetto principale e caratterizzante resta la gestione della derivazione idrica .
I provvedimenti impugnati dalla società con il ricorso di primo grado, pertanto, non si presentano come strumentali o semplicemente connessi allo sfruttamento del bene demaniale, ma costituiscono l’asse portante dell’architettura strutturale e normativa del rapporto concessorio.
A fronte dell’impugnazione dei suddetti provvedimenti, contenenti disposizioni di carattere generale e astratto in materia di determinazione di canoni per concessioni ad uso idroelettrico ubicate nel territorio della Regione Piemonte, sussiste, dunque, come già ritenuto da questa Sezione in un recente precedente (Cons. St., Sez. VII, n.7467 del 25 agosto 2022), la giurisdizione di legittimità in unico grado del Tribunale Superiore delle acque pubbliche che, a norma dell’art. 143 del r.d. n. 1775/1933 è chiamato a giudicare sui ricorsi con i quali si facciano valere vizi di legittimità “… avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche”.
Il riconoscimento nel caso in questione della spettanza della giurisdizione al Tribunale Superiore delle acque pubbliche risulta, in verità, altresì in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le altre: Cass., SS.UU., 12 luglio 2019, n. 18827) anch’essa orientata nel senso di ricondurre alla «materia di acque pubbliche» di cui al sopra citato art. 143, comma 1, lett. a), del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775, i giudizi di impugnazione dei provvedimenti della competente amministrazione regionale di determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche (ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica). A fondamento dell’indirizzo ora richiamato sta il presupposto di ordine sostanziale per cui il canone è elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, di cui è a sua volta palese l’afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione (cfr. in questo senso, da ultimo: Cass. civ., VI, ord. 23 febbraio 2017, n. 4699).
Nella descritta prospettiva può, quindi, essere ravvisato il fondamento della giurisdizione del giudice specializzato nella materia, la quale è fatta espressamente salva rispetto a quella di carattere generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., e precisamente per l’idoneità dei provvedimenti dell’amministrazione concedente relativi al canone di concessione ad incidere sul rapporto originato da quest’ultima, e conseguentemente sugli interessi pubblici connessi alla gestione delle acque .”
5. Il Collegio non vede motivo alcuno per non uniformarsi a queste statuizioni.
6. È pur vero che nel caso all’esame le imprese idroelettriche, con i primi tre motivi di impugnazione, lamentano essenzialmente che l’obbligo della fornitura gratuita di un determinato quantitativo di energia incombeva solo ai concessionari di grandi derivazioni e che la Provincia autonoma avrebbe esteso, in modo arbitrario e illegittimo, appena con L.P. 16 agosto 2022, n. 10, entrata in vigore il 19 agosto 2022, tale obbligo anche ai titolari di medie derivazioni, tanto che sollevano anche questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 12, comma 1, L.P. 10/2022, nella parte in cui dispone che gli obblighi di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 13 dello Statuto di autonomia si applicano alle medie derivazioni concesse.
Tuttavia tali censure non inficiano la questione sulla giurisdizione come risolta dagli arresti giurisprudenziali sopra citati, i quali qualificano il compenso per l’energia gratuita non ritirata come parte del corrispettivo inserito nel sinallagma sotteso alla concessione, il cui oggetto principale e caratterizzante resta la gestione della derivazione idrica.
7. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., la causa va conseguentemente rimessa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dinanzi al quale potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute e fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
In considerazione della particolarità della materia oggetto di ricorso, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dinanzi al quale può essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Margit Falk Ebner, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere, Estensore
Fabrizio Cavallar, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Menestrina | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO