CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 02/02/2026, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1647/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13558/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250052663170000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 957/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 17.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig.Nominativo_1 Nominativo_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare la CARTELLA
DI PAGAMENTO n° 07120250052663170000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 del complessivo importo di Euro 238,00
Parte ricorrente eccepisce:
Omessa notifica atti prodromici
Intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Né l' ADER, Né la Regione Campania, ritualmente convenute, risultano costitutite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso avanzato dal ricorrente che ha dato prova di aver notificato il ricorso in data 17.06.2025, ovvero nei 60 giorni dalla data di ricezione dell' intimazione avvenuta in data 18.04.2025
Stante la mancata costituizione degli Uffici, La Corte accoglie il ricorso non essendo stata data la prova della notifica degli atti prodromici
Nulla per le spese in mancanza di costituzione
P.Q.M.
il Giudice accoglie il ricorso nulla per le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13558/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250052663170000 TASSA AUTOMOBIL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 957/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato in data 17.06.2025 innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig.Nominativo_1 Nominativo_1 ha convenuto in giudizio la Regione Campania e l' Agenzia delle Entrate al fine di impugnare la CARTELLA
DI PAGAMENTO n° 07120250052663170000 - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 del complessivo importo di Euro 238,00
Parte ricorrente eccepisce:
Omessa notifica atti prodromici
Intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite
Né l' ADER, Né la Regione Campania, ritualmente convenute, risultano costitutite
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente si da atto della tempestività del ricorso avanzato dal ricorrente che ha dato prova di aver notificato il ricorso in data 17.06.2025, ovvero nei 60 giorni dalla data di ricezione dell' intimazione avvenuta in data 18.04.2025
Stante la mancata costituizione degli Uffici, La Corte accoglie il ricorso non essendo stata data la prova della notifica degli atti prodromici
Nulla per le spese in mancanza di costituzione
P.Q.M.
il Giudice accoglie il ricorso nulla per le spese.