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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AD RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025 , nella causa iscritta al n. 4193 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, in persona del titolare Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palma Campania alla via Nuova Sarno 417, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vuolo e l'Avv. Agnese Vuolo , che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.ta e difesa in virtù di procura versata in atti, in calce alla presente comparsa, dall'avv. Feliciana Sodano ), in uno elett.te dom.ti n Pomigliano d'CO (Napoli), alla via Pratola ponte n. 14/16 ;
NONCHE'
in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi , giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 017 2024 90024462 67/000 in relazione agli avvisi di addebito nn 317 2014 00011 50013 000 , 317 2015 00001 07782 000 , 317 2016 00002 25231 000 ,317 2016 00007 52402 000 , 317 2016 00008 39132 000 ,317 2016 00009 51338 000 , 317 2016 00010 07239 000 presu,317 2016 00012 76636 000 , 317 2016 00019 50478 000 , 317 2016 00020 38630 000 ,317 2017 00000 53362 000 , 317 2017 00002 03374 000 , 317 2017 00004 00189 000 e 317 2017 00016 50538 000 .
La società ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione della pretesa contributiva portata dagli avvisi di addebito,.
Inoltre ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento non avendo la società di riscossione provato la tentata notifica a mezzo pec prima di depositare l'avviso presso Controparte_3
Infine ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per vizi di forma per non essere state indicate nell'atto la modalità di proposizione del ricorso avverso all'intimazione stessa.
CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
*
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione .
L'eccezione è infondata.
CP_ L' ha provato di avere notificato gli avvisi di addebito a mezzo PEC presso la casella ad eccezione dell'avviso di addebito n. 017 2024 90024462 Email_1
67/000 notificato presso la sede della società.
*
Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue. È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Ebbene l'intimazione impugnata è stata notificata il 30.9.2024 e l non ha Controparte_5 provato di avere interrotto la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito.
Gli avvisi di addebito sono stati notificati tra il 21.10.2024 ed il 30.11.2017 ed è, pertanto, evidente che alla data della notifica dell'intimazione (30.9.2024) le pretese creditorie risultavano prescritte essendo decorso un termine superiore a 5 anni e 311 giorni.
Deve allora ritenersi che la prescrizione sia interamente decorsa, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata in relazione a tale credito. Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione.
*
Le spese seguono la soccombenza dell' e sono Controparte_6 liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione. CP_ Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei confronti dell' in quanto estraneo ai motivi di accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara prescritti i contributi portati degli avvisi di addebito nn 317 2014 00011 50013 000 , 317 2015 00001 07782 000 ,
317 2016 00002 25231 000 ,317 2016 00007 52402 000 , 317 2016 00008
39132 000 ,317 2016 00009 51338 000 , 317 2016 00010 07239 000 presu,317
2016 00012 76636 000 , 317 2016 00019 50478 000 , 317 2016 00020 38630
000 ,317 2017 00000 53362 000 , 317 2017 00002 03374 000 , 317 2017 00004
00189 000 e 317 2017 00016 50538 000;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_6 che si liquidano nella complessiva somma di € 3727,00 oltre C.U.€43,00 , rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
CP_
3. compensa le spese nei confronti dell
Così deciso in Benevento, il 15.11.2025
Il Giudice .
Dott.ssa AD RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa AD RI, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025 , nella causa iscritta al n. 4193 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, in persona del titolare Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palma Campania alla via Nuova Sarno 417, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Andrea Vuolo e l'Avv. Agnese Vuolo , che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.ta e difesa in virtù di procura versata in atti, in calce alla presente comparsa, dall'avv. Feliciana Sodano ), in uno elett.te dom.ti n Pomigliano d'CO (Napoli), alla via Pratola ponte n. 14/16 ;
NONCHE'
in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi , giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'Avvocatura dell'Ente;
RESISTENTI
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 017 2024 90024462 67/000 in relazione agli avvisi di addebito nn 317 2014 00011 50013 000 , 317 2015 00001 07782 000 , 317 2016 00002 25231 000 ,317 2016 00007 52402 000 , 317 2016 00008 39132 000 ,317 2016 00009 51338 000 , 317 2016 00010 07239 000 presu,317 2016 00012 76636 000 , 317 2016 00019 50478 000 , 317 2016 00020 38630 000 ,317 2017 00000 53362 000 , 317 2017 00002 03374 000 , 317 2017 00004 00189 000 e 317 2017 00016 50538 000 .
La società ricorrente ha eccepito la nullità della notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione della pretesa contributiva portata dagli avvisi di addebito,.
Inoltre ha eccepito la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento non avendo la società di riscossione provato la tentata notifica a mezzo pec prima di depositare l'avviso presso Controparte_3
Infine ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento per vizi di forma per non essere state indicate nell'atto la modalità di proposizione del ricorso avverso all'intimazione stessa.
CP_ Si sono costituiti l' e l' chiedendo il rigetto del Controparte_4 ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In linea generale, lo strumento dell'opposizione tempestiva alla cartella di pagamento è l'unico rimedio previsto dalla legge per far valere i vizi sostanziali della stessa e che, decorso il termine per l'opposizione, la cartella diviene definitiva e non più contestabile la pretesa nella stessa contenuta.
L'opposizione alla cartella esattoriale va proposta nel termine di quaranta giorni fissato, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, solo se finalizzata a contestare il merito della pretesa contributiva, ove la stessa, invece, sia diretta a contestare vizi formali del titolo, il termine cui deve farsi riferimento non sarà più quello previsto dal D.lgs. citato, bensì quello, più breve, di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. Civ.Sez. Lav. n. 25757/08; 18207/03; 9912/01).
Secondo il condiviso orientamento interpretativo della Corte di Cassazione, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che, per la relativa regolamentazione, rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24, del citato D.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, con la conseguenza che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni (modifica introdotta dal DL n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005) dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del suddetto D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr, Cass., n. 21863/2004).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9912/2001; 11251/1996).
Si osserva, inoltre, che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
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Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi all'atto di intimazione .
L'eccezione è infondata.
CP_ L' ha provato di avere notificato gli avvisi di addebito a mezzo PEC presso la casella ad eccezione dell'avviso di addebito n. 017 2024 90024462 Email_1
67/000 notificato presso la sede della società.
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Quanto alla prescrizione successiva si osserva quanto segue. È noto che, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 cc (cd. actio iudicati).
Sul punto, anche se anche qui non mancano pronunzie in senso contrario appare condivisibile la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Più di recente, le Sez. U, con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
Tale orientamento è stato da ultimo recepito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 23397/2016 pubblicata in data 17.11.2016 che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Ai fini del calcolo della prescrizione, occorre considerare il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (3) .
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”
Alla luce della normativa suesposta devono essere considerati due periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni.
Ebbene l'intimazione impugnata è stata notificata il 30.9.2024 e l non ha Controparte_5 provato di avere interrotto la prescrizione dopo la notifica degli avvisi di addebito.
Gli avvisi di addebito sono stati notificati tra il 21.10.2024 ed il 30.11.2017 ed è, pertanto, evidente che alla data della notifica dell'intimazione (30.9.2024) le pretese creditorie risultavano prescritte essendo decorso un termine superiore a 5 anni e 311 giorni.
Deve allora ritenersi che la prescrizione sia interamente decorsa, con la conseguente estinzione per prescrizione del credito contributivo e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata in relazione a tale credito. Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere in sede esecutiva per intervenuta prescrizione.
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Le spese seguono la soccombenza dell' e sono Controparte_6 liquidate nella misura indicata in dispositivo con distrazione. CP_ Sussistono gravi motivi per compensare le spese nei confronti dell' in quanto estraneo ai motivi di accoglimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara prescritti i contributi portati degli avvisi di addebito nn 317 2014 00011 50013 000 , 317 2015 00001 07782 000 ,
317 2016 00002 25231 000 ,317 2016 00007 52402 000 , 317 2016 00008
39132 000 ,317 2016 00009 51338 000 , 317 2016 00010 07239 000 presu,317
2016 00012 76636 000 , 317 2016 00019 50478 000 , 317 2016 00020 38630
000 ,317 2017 00000 53362 000 , 317 2017 00002 03374 000 , 317 2017 00004
00189 000 e 317 2017 00016 50538 000;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_6 che si liquidano nella complessiva somma di € 3727,00 oltre C.U.€43,00 , rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione;
CP_
3. compensa le spese nei confronti dell
Così deciso in Benevento, il 15.11.2025
Il Giudice .
Dott.ssa AD RI