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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 159/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 NICCOLI VALLESI NICCOLO';
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIORELLI CP C.F._1 MASSIMO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALFATTI CP_2 C.F._2 ALFREDO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI ALESSIA;
Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter n. 1220/2023 emessa dal Tribunale di Pisa il 16/06/2023;
CONCLUSIONI
con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 10 aprile 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore e decisa dal Collegio in data 10.4.2025, sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma dell'ordinanza - sentenza emessa dal Tribunale di Pisa il 16/06/2023 e pubblicata il
19/06/2023 nel procedimento ex art.702 bis cpc R.G.N.658/2022, ove il presente gravame sia ritenuto ammissibile, dichiarare la non operatività della garanzia della polizza in atti ex adverso prodotta, come invocata dalla a manleva di Controparte_3 quanto dovuto a per i danni accertati nel giudizio di 1° grado, in ragione di CP quanto è stato motivato. Avendo provveduto a corrispondere a Parte_1 CP
la complessiva somma di €.97.839,06 ed a la somma di
[...] CP_2
€.13.132,08 ed a versare €.2.339,00 per la registrazione dell'ordinanza ove, come si auspica, il presente gravame venga accolto, si chiede che i predetti e CP [...]
siano dichiarati obbligati a restituire ad le somma suindicate e CP_2 Parte_1 rispettivamente ricevute, così come la per la registrazione Controparte_3 dell'ordinanza. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata ( ): “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze CP respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via pregiudiziale di rito, rigettare l'appello proposto da in quanto tardivamente Parte_1 proposto e quindi inammissibile: - nel merito, rigettare comunque l'appello stante il difetto di legittimazione passiva del convenuto sfornito della titolarità CP passiva della richiesta restitutoria dell'appellante. In entrambi i casi con condanna di
alla completa rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Parte_1
per il presente giudizio (come da nota spese depositata con la memoria di CP replica il giorno 11.03.2024 per complessivi euro 14.317,00 oltre spese generali, IVA e
Cpa). Condannarsi altresì la società appellante al risarcimento danni a favore del sig.
ex art. 96, primo comma, c.p.c., nella somma che sarà ritenuta di CP giustizia”;
Per la parte appellata ( ): “CHIEDE che l'adita Corte d'Appello voglia: In CP_2 via preliminare-pregiudiziale, nel RITO: dichiarare l'appello inammissibile, improponibile per irrimediabile decadenza dal termine di legge previsto (dall'art.702quater cpc) per il tempestivo promovimento del gravame avverso l'ordinanza emessa ai sensi del co.6° dell'art.702ter cpc. Nel MERITO: dichiarare l'appello infondato ed inaccoglibile per difetto di legittimazione passiva del (e per difetto di titolarità del rapporto) CP_2 riguardo alla vertita domanda di di restituzione somme Parte_1 Parte_1 pagate in dipendenza della pronuncia di prime cure. In ogni caso: con condanna della
pagina 2 di 10 appellante alla refusione delle spese e competenze di causa, da liquidarsi per Tariffa ex
D.M. n.147\22 (*) -Con richiesta di condanna, altresi', di , al Parte_1 risarcimento danni per lite 'temeraria', ai sensi e per gli effetti dell' art.96 cpc, da liquidarsi secondo quanto dalla Corte ritenuto giusto e congruo, alla luce della condotta ex adverso serbata. (…)”;
Per la parte appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_4
Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in ragione delle argomentazioni ivi svolte da questa Difesa: − in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio stante la sua tardività; − nel merito, in via principale: accertare e dichiarare ex art. 345, comma
II, c.p.c. l'inammissibilità dell'eccezione di inoperatività delle polizze n. 0329072120476 e
n. 746908803 e, per l'effetto, respingerla;
accertare e dichiarare la piena operatività delle polizze stipulate delle polizze n. 0329072120476 e n. 746908803 stipulate dalla con nonché l'inoperatività delle esclusioni di polizza Controparte_3 Parte_1 indicate da controparte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol. 9004/2023 del
19/06/2023, conclusiva del procedimento di primo grado R.G. n. 658/2022 Tribunale di
Pisa; − nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, limitare la condanna della alle sole ed CP_3 esclusive somme esborsate per la registrazione dell'ordinanza definitoria del procedimento civile n. 658/2022 Tribunale di Pisa;
− ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. si chiede che sia pronunciata condanna di a corrispondere alla Parte_1 [...] il risarcimento dei danni derivante dalla proposizione del presente giudizio con CP_3 colpa grave, da liquidare d'ufficio in una somma equitativamente determinata;
− con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., emessa il 16.6.2023 e comunicata alle parti il 19.6.2023, il Tribunale di Pisa, accogliendo la domanda proposta dal committente,
contro l'appaltatrice accertava la difettosa esecuzione CP Controparte_4 da parte di quest'ultima dell'opera appaltata (realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione) e condannava quale compagnia Parte_1 assicuratrice chiamata in causa da a versare al la somma € Controparte_4 CP
77.978,34, pari al danno accertato, oltre alle spese di lite, liquidate anche in favore di pagina 3 di 10 (chiamato in causa da quale progettista e direttore dei CP_2 Controparte_4 lavori delle opere architettoniche), e di CTU.
impugnava la predetta ordinanza dinanzi a questa Corte, Parte_1 chiedendone la riforma nella parte in cui era stata respinta l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, sollevata da essa compagnia.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con distinte comparse gli appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività
( e anche per carenza della rispettiva legittimazione passiva) CP CP_2
e, nel merito, contestavano, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedevano la conferma, con vittoria di spese del grado e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 10.3.2025), all'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 10.4.2025 sulle conclusioni delle parti come ulteriormente precisate dinanzi al nuovo Consigliere istruttore con note scritte depositate telematicamente in data 1.4.2025 ( , 28.3.2025 ), 21.3.2025 Parte_1 CP
( ), 12.3.2025 ( . CP_2 Controparte_4
***
L'appello è inammissibile in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 702 quater
c.p.c..
La Suprema Corte, con la sentenza a SS.UU. n. 28975 del 05/10/2022, ha chiarito che
“Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per
l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies
c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione”.
In tale pronuncia, è ribadita, in primo luogo, la portata del dettato normativo dell'art. 702 quater, prima parte, c.p.c., ovverosia l'idoneità dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702
pagina 4 di 10 ter, comma V, c.p.c. a produrre gli effetti della res judicata (art. 2909 c.c.) “se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
In secondo luogo, è precisato che il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., scatta soltanto se l'ordinanza non sia stata né comunicata né notificata.
L'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte) ai fini della decorrenza del termine “breve” d'impugnazione – hanno osservato le SS.UU. - rinviene la propria ratio nella “cadenza acceleratoria” del procedimento sommario di cognizione, che si realizza anche con la comunicazione ad opera della cancelleria se essa consente alla parte, al pari della notificazione, di avere “completezza e certezza della notizia sulla possibilità di accedere al provvedimento e come disponibilità del suo testo”.
E' opportuno poi evidenziare che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 702 ter c.p.c., per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte (Cass. 9 maggio 2017, n. 11331).
Così definita la cornice normativa di riferimento, è evidente come, nel caso di specie, essendo stata l'ordinanza del Tribunale di Pisa comunicata a cura della cancelleria ai difensori delle parti (tra cui, l'avv. Andrea Poli, all'epoca difensore di , in forma Parte_1 integrale (comprensiva di motivazione e dispositivo), a mezzo pec, il 19.6.2023 (con attestato di ricevuta, quello stesso giorno), risulti fatalmente tardiva l'impugnazione proposta contro la stessa da parte di con atto di citazione notificato alle Parte_1 controparti il 17.1.2024, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater, decorrente – come detto - dalla sua comunicazione.
I contrari rilievi di sono destituiti di giuridico fondamento. Parte_1
pagina 5 di 10 In primo luogo, non giova all'appellante invocare il contenuto dell'ordinanza della
Cassazione Sez. 3 n. 16893 del 27/06/2018.
Invero, in tale pronuncia la Suprema Corte, da un lato, ha affermato l'applicabilità del termine “lungo” di impugnazione nel procedimento sommario di cognizione (precorrendo in questo la pronuncia a SS.UU.), dall'altro, ha precisato che “lo "scatto" del termine breve non è affidato solo al potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare, bensì
- per l'evidente interesse pubblico che ormai viene riscontrato pure nel processo civile - anche all'attività dell'ufficio che l'ordinanza ha pronunciato. E dunque, mentre la giurisprudenza di legittimità da sempre rimarca che il termine breve decorre solo dalla notifica effettuata a istanza di parte, essendo invece allo scopo irrilevante la comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza (così la già richiamata e basilare
S.U. 8 giugno 1998 n. 5615 e il conseguente orientamento consolidato), nel caso dell'ordinanza ex articolo 702 ter, sesto comma, la decorrenza comincia "dalla sua comunicazione o notificazione" (cfr. in motiv. 16893/2018).
Parimenti, non appare utile il richiamo a Cass. Sez. U, Sentenza n. 5615 del 08/06/1998.
Con tale pronuncia, infatti, le Sezioni Unite hanno sì chiarito che avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo il termine breve di impugnazione decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte (mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.), ma hanno anche specificato che ciò avviene “in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino una diversa decorrenza”.
Orbene, se è vero che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. ha natura e funzione decisoria, altrettanto innegabile è che per essa il legislatore ha dettato uno speciale regime di appellabilità connesso alla particolarità del procedimento, in tal modo rafforzando la finalità di accelerazione processuale immanente al rito sommario di cognizione.
Non a caso le Sezioni Unite, nella successiva sentenza n. 28975 del 05/10/2022, hanno evidenziato che la comunicazione dell'ordinanza ai fini del decorso del termine breve, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., “ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall'art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che la norma citata esclude pagina 6 di 10 invece espressamente (“… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.”)”
Del tutto privo di efficacia è poi l'ulteriore argomento difensivo dell'appellante secondo cui l'art. 702 quater cpc non escluderebbe né espressamente né implicitamente l'applicazione del termine lungo per l'impugnazione dell'ordinanza.
Con tale rilievo, infatti, l'appellante sembra completamente obliterare le ragioni, ut supra richiamate e pienamente condivise da questo Collegio, poste a fondamento della sentenza n. 28975/2022, che hanno indotto la Suprema Corte a circoscrivere l'applicabilità del termine lungo al solo caso in cui l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. non sia stata né comunicata né notificata;
ipotesi da escludere nella fattispecie, attesa la pacifica comunicazione dell'ordinanza impugnata, a cura della cancelleria.
Infine, privo di pregio è il rilievo secondo cui con la riforma del processo civile, attuata con il D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), non sarebbe stata inserita nel procedimento semplificato di cognizione (artt. 281 decies e segg. c.p.c.) una analoga disposizione relativa al termine di trenta giorni per l'impugnazione.
Invero, siamo in presenza di riti diversi (l'uno inserito nel libro IV del cpc “Dei procedimenti speciali”, l'altro nel libro II “Del processo di cognizione”) che, pure avendo in comune la ratio acceleratoria, hanno presupposti e struttura diversi: l'uno, essendo destinato a chiudersi con un'ordinanza, l'altro con una sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; di talché si comprende come proprio nel procedimento sommario di cognizione la comunicazione sia essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall'art. 702 quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti (“di cui all'art. 2909 del codice civile”) della decisione, che è raggiunta soltanto “se non … appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Osserva inoltre il Collegio che la formulazione di un'impugnazione, come quella proposta da basata su una linea difensiva in aperto contrasto con l'indirizzo espresso Parte_1 dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite e fondata su argomentazioni palesemente inidonee a mutare l'orientamento della stessa in quanto meramente ripetitive di tesi motivatamente disattese dal massimo organo della nomofilachia, e dunque in contrasto con l'uso diligente e probo dello strumento processuale, sia idonea pagina 7 di 10 ad integrare un'ipotesi di abuso del processo, da sanzionare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Per contro, deve essere respinta la domanda formulata da e da CP CP_4 di condanna di ai sensi del primo comma dell'art. 96
[...] Parte_1
c.p.c. dal momento che nessuna delle due parti istanti ha allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza (…) secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. in motiv. Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023; conf. Cass., Sez. Un., 20/04/2004,
n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
In punto di spese di lite, deve anzitutto precisarsi che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale pagina 8 di 10 accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. Civ. Sez.
2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Ciò premesso, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, vanno liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in complessivi € 4.997,00 per compensi
(di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva e in € 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00), l'impegno difensivo prestato e l'assenza di attività istruttoria.
Attesa la condotta processuale dell'appellante, la stessa deve essere condannata, ex art. 96 c.p.c. ultimo comma c.p.c., a corrispondere a ciascuna delle parti appellate, a titolo di sanzione, la somma che si stima equo determinare in 1/3 delle spese processuali, come sopra liquidate.
Inoltre, sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 ult. comma, c.p.c., l'appellante va condannata a pagare, in favore della cassa delle ammende, la somma di € 1.000,00, tenuto conto del valore della causa e del numero delle parti coinvolte nel giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata dichiara inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Pisa n. Parte_1
1220/2023 emessa il 16/06/2023, così decide:
pagina 9 di 10 1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte in € 4.997,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati, della somma equitativamente determinata pari a 1/3 delle spese di lite come sopra liquidate, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c..
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 159/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 NICCOLI VALLESI NICCOLO';
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIORELLI CP C.F._1 MASSIMO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALFATTI CP_2 C.F._2 ALFREDO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VANNI ALESSIA;
Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter n. 1220/2023 emessa dal Tribunale di Pisa il 16/06/2023;
CONCLUSIONI
con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art. 352 c.p.c. in data 10 aprile 2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 3.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dal Consigliere istruttore e decisa dal Collegio in data 10.4.2025, sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma dell'ordinanza - sentenza emessa dal Tribunale di Pisa il 16/06/2023 e pubblicata il
19/06/2023 nel procedimento ex art.702 bis cpc R.G.N.658/2022, ove il presente gravame sia ritenuto ammissibile, dichiarare la non operatività della garanzia della polizza in atti ex adverso prodotta, come invocata dalla a manleva di Controparte_3 quanto dovuto a per i danni accertati nel giudizio di 1° grado, in ragione di CP quanto è stato motivato. Avendo provveduto a corrispondere a Parte_1 CP
la complessiva somma di €.97.839,06 ed a la somma di
[...] CP_2
€.13.132,08 ed a versare €.2.339,00 per la registrazione dell'ordinanza ove, come si auspica, il presente gravame venga accolto, si chiede che i predetti e CP [...]
siano dichiarati obbligati a restituire ad le somma suindicate e CP_2 Parte_1 rispettivamente ricevute, così come la per la registrazione Controparte_3 dell'ordinanza. Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata ( ): “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze CP respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via pregiudiziale di rito, rigettare l'appello proposto da in quanto tardivamente Parte_1 proposto e quindi inammissibile: - nel merito, rigettare comunque l'appello stante il difetto di legittimazione passiva del convenuto sfornito della titolarità CP passiva della richiesta restitutoria dell'appellante. In entrambi i casi con condanna di
alla completa rifusione delle spese legali sostenute dal sig. Parte_1
per il presente giudizio (come da nota spese depositata con la memoria di CP replica il giorno 11.03.2024 per complessivi euro 14.317,00 oltre spese generali, IVA e
Cpa). Condannarsi altresì la società appellante al risarcimento danni a favore del sig.
ex art. 96, primo comma, c.p.c., nella somma che sarà ritenuta di CP giustizia”;
Per la parte appellata ( ): “CHIEDE che l'adita Corte d'Appello voglia: In CP_2 via preliminare-pregiudiziale, nel RITO: dichiarare l'appello inammissibile, improponibile per irrimediabile decadenza dal termine di legge previsto (dall'art.702quater cpc) per il tempestivo promovimento del gravame avverso l'ordinanza emessa ai sensi del co.6° dell'art.702ter cpc. Nel MERITO: dichiarare l'appello infondato ed inaccoglibile per difetto di legittimazione passiva del (e per difetto di titolarità del rapporto) CP_2 riguardo alla vertita domanda di di restituzione somme Parte_1 Parte_1 pagate in dipendenza della pronuncia di prime cure. In ogni caso: con condanna della
pagina 2 di 10 appellante alla refusione delle spese e competenze di causa, da liquidarsi per Tariffa ex
D.M. n.147\22 (*) -Con richiesta di condanna, altresi', di , al Parte_1 risarcimento danni per lite 'temeraria', ai sensi e per gli effetti dell' art.96 cpc, da liquidarsi secondo quanto dalla Corte ritenuto giusto e congruo, alla luce della condotta ex adverso serbata. (…)”;
Per la parte appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Controparte_4
Firenze, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, in ragione delle argomentazioni ivi svolte da questa Difesa: − in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio stante la sua tardività; − nel merito, in via principale: accertare e dichiarare ex art. 345, comma
II, c.p.c. l'inammissibilità dell'eccezione di inoperatività delle polizze n. 0329072120476 e
n. 746908803 e, per l'effetto, respingerla;
accertare e dichiarare la piena operatività delle polizze stipulate delle polizze n. 0329072120476 e n. 746908803 stipulate dalla con nonché l'inoperatività delle esclusioni di polizza Controparte_3 Parte_1 indicate da controparte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, per
l'effetto, confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. cronol. 9004/2023 del
19/06/2023, conclusiva del procedimento di primo grado R.G. n. 658/2022 Tribunale di
Pisa; − nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, limitare la condanna della alle sole ed CP_3 esclusive somme esborsate per la registrazione dell'ordinanza definitoria del procedimento civile n. 658/2022 Tribunale di Pisa;
− ai sensi dell'art. 96, comma I, c.p.c. si chiede che sia pronunciata condanna di a corrispondere alla Parte_1 [...] il risarcimento dei danni derivante dalla proposizione del presente giudizio con CP_3 colpa grave, da liquidare d'ufficio in una somma equitativamente determinata;
− con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., emessa il 16.6.2023 e comunicata alle parti il 19.6.2023, il Tribunale di Pisa, accogliendo la domanda proposta dal committente,
contro l'appaltatrice accertava la difettosa esecuzione CP Controparte_4 da parte di quest'ultima dell'opera appaltata (realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso civile abitazione) e condannava quale compagnia Parte_1 assicuratrice chiamata in causa da a versare al la somma € Controparte_4 CP
77.978,34, pari al danno accertato, oltre alle spese di lite, liquidate anche in favore di pagina 3 di 10 (chiamato in causa da quale progettista e direttore dei CP_2 Controparte_4 lavori delle opere architettoniche), e di CTU.
impugnava la predetta ordinanza dinanzi a questa Corte, Parte_1 chiedendone la riforma nella parte in cui era stata respinta l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa, sollevata da essa compagnia.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con distinte comparse gli appellati, i quali eccepivano preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per tardività
( e anche per carenza della rispettiva legittimazione passiva) CP CP_2
e, nel merito, contestavano, sì come infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti dell'ordinanza impugnata, della quale chiedevano la conferma, con vittoria di spese del grado e condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Esaurita la trattazione, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., e assegnati alle parti i relativi termini;
indi, mutato nel frattempo il Consigliere Istruttore (decreto 10.3.2025), all'udienza del 3 aprile 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e riservata al Collegio con provvedimento del 10.4.2025 sulle conclusioni delle parti come ulteriormente precisate dinanzi al nuovo Consigliere istruttore con note scritte depositate telematicamente in data 1.4.2025 ( , 28.3.2025 ), 21.3.2025 Parte_1 CP
( ), 12.3.2025 ( . CP_2 Controparte_4
***
L'appello è inammissibile in quanto proposto oltre il termine stabilito dall'art. 702 quater
c.p.c..
La Suprema Corte, con la sentenza a SS.UU. n. 28975 del 05/10/2022, ha chiarito che
“Nelle controversie regolate dal rito sommario, il termine (di trenta giorni) per
l'impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c. decorre, per la parte costituita, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'art. 281 sexies
c.p.c.; in mancanza delle suddette formalità l'ordinanza, a norma dell'art. 327 c.p.c., può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla pubblicazione”.
In tale pronuncia, è ribadita, in primo luogo, la portata del dettato normativo dell'art. 702 quater, prima parte, c.p.c., ovverosia l'idoneità dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702
pagina 4 di 10 ter, comma V, c.p.c. a produrre gli effetti della res judicata (art. 2909 c.c.) “se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
In secondo luogo, è precisato che il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla pubblicazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., scatta soltanto se l'ordinanza non sia stata né comunicata né notificata.
L'equipollenza istituita tra la comunicazione (che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario: art. 136 c.p.c.) e la notificazione (che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte) ai fini della decorrenza del termine “breve” d'impugnazione – hanno osservato le SS.UU. - rinviene la propria ratio nella “cadenza acceleratoria” del procedimento sommario di cognizione, che si realizza anche con la comunicazione ad opera della cancelleria se essa consente alla parte, al pari della notificazione, di avere “completezza e certezza della notizia sulla possibilità di accedere al provvedimento e come disponibilità del suo testo”.
E' opportuno poi evidenziare che la questione della legittimità costituzionale dell'art. 702 ter c.p.c., per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte (Cass. 9 maggio 2017, n. 11331).
Così definita la cornice normativa di riferimento, è evidente come, nel caso di specie, essendo stata l'ordinanza del Tribunale di Pisa comunicata a cura della cancelleria ai difensori delle parti (tra cui, l'avv. Andrea Poli, all'epoca difensore di , in forma Parte_1 integrale (comprensiva di motivazione e dispositivo), a mezzo pec, il 19.6.2023 (con attestato di ricevuta, quello stesso giorno), risulti fatalmente tardiva l'impugnazione proposta contro la stessa da parte di con atto di citazione notificato alle Parte_1 controparti il 17.1.2024, e quindi ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater, decorrente – come detto - dalla sua comunicazione.
I contrari rilievi di sono destituiti di giuridico fondamento. Parte_1
pagina 5 di 10 In primo luogo, non giova all'appellante invocare il contenuto dell'ordinanza della
Cassazione Sez. 3 n. 16893 del 27/06/2018.
Invero, in tale pronuncia la Suprema Corte, da un lato, ha affermato l'applicabilità del termine “lungo” di impugnazione nel procedimento sommario di cognizione (precorrendo in questo la pronuncia a SS.UU.), dall'altro, ha precisato che “lo "scatto" del termine breve non è affidato solo al potere dispositivo della parte interessata a stabilizzare, bensì
- per l'evidente interesse pubblico che ormai viene riscontrato pure nel processo civile - anche all'attività dell'ufficio che l'ordinanza ha pronunciato. E dunque, mentre la giurisprudenza di legittimità da sempre rimarca che il termine breve decorre solo dalla notifica effettuata a istanza di parte, essendo invece allo scopo irrilevante la comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza (così la già richiamata e basilare
S.U. 8 giugno 1998 n. 5615 e il conseguente orientamento consolidato), nel caso dell'ordinanza ex articolo 702 ter, sesto comma, la decorrenza comincia "dalla sua comunicazione o notificazione" (cfr. in motiv. 16893/2018).
Parimenti, non appare utile il richiamo a Cass. Sez. U, Sentenza n. 5615 del 08/06/1998.
Con tale pronuncia, infatti, le Sezioni Unite hanno sì chiarito che avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo il termine breve di impugnazione decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte (mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ.), ma hanno anche specificato che ciò avviene “in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino una diversa decorrenza”.
Orbene, se è vero che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. ha natura e funzione decisoria, altrettanto innegabile è che per essa il legislatore ha dettato uno speciale regime di appellabilità connesso alla particolarità del procedimento, in tal modo rafforzando la finalità di accelerazione processuale immanente al rito sommario di cognizione.
Non a caso le Sezioni Unite, nella successiva sentenza n. 28975 del 05/10/2022, hanno evidenziato che la comunicazione dell'ordinanza ai fini del decorso del termine breve, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., “ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall'art. 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto (decorrenza del termine di appellabilità), che la norma citata esclude pagina 6 di 10 invece espressamente (“… La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325.”)”
Del tutto privo di efficacia è poi l'ulteriore argomento difensivo dell'appellante secondo cui l'art. 702 quater cpc non escluderebbe né espressamente né implicitamente l'applicazione del termine lungo per l'impugnazione dell'ordinanza.
Con tale rilievo, infatti, l'appellante sembra completamente obliterare le ragioni, ut supra richiamate e pienamente condivise da questo Collegio, poste a fondamento della sentenza n. 28975/2022, che hanno indotto la Suprema Corte a circoscrivere l'applicabilità del termine lungo al solo caso in cui l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. non sia stata né comunicata né notificata;
ipotesi da escludere nella fattispecie, attesa la pacifica comunicazione dell'ordinanza impugnata, a cura della cancelleria.
Infine, privo di pregio è il rilievo secondo cui con la riforma del processo civile, attuata con il D.Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), non sarebbe stata inserita nel procedimento semplificato di cognizione (artt. 281 decies e segg. c.p.c.) una analoga disposizione relativa al termine di trenta giorni per l'impugnazione.
Invero, siamo in presenza di riti diversi (l'uno inserito nel libro IV del cpc “Dei procedimenti speciali”, l'altro nel libro II “Del processo di cognizione”) che, pure avendo in comune la ratio acceleratoria, hanno presupposti e struttura diversi: l'uno, essendo destinato a chiudersi con un'ordinanza, l'altro con una sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; di talché si comprende come proprio nel procedimento sommario di cognizione la comunicazione sia essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall'art. 702 quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti (“di cui all'art. 2909 del codice civile”) della decisione, che è raggiunta soltanto “se non … appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
Logico corollario delle superiori premesse è che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione o istanza.
Osserva inoltre il Collegio che la formulazione di un'impugnazione, come quella proposta da basata su una linea difensiva in aperto contrasto con l'indirizzo espresso Parte_1 dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite e fondata su argomentazioni palesemente inidonee a mutare l'orientamento della stessa in quanto meramente ripetitive di tesi motivatamente disattese dal massimo organo della nomofilachia, e dunque in contrasto con l'uso diligente e probo dello strumento processuale, sia idonea pagina 7 di 10 ad integrare un'ipotesi di abuso del processo, da sanzionare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Per contro, deve essere respinta la domanda formulata da e da CP CP_4 di condanna di ai sensi del primo comma dell'art. 96
[...] Parte_1
c.p.c. dal momento che nessuna delle due parti istanti ha allegato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “mentre la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto volta a salvaguardare, oltre all'interesse della parte vittoriosa, la finalità pubblicistica della sollecita ed efficace definizione dei giudizi, presuppone la pretestuosità, l'inconsistenza giuridica, la palese e strumentale infondatezza e, in genere, il carattere abusivo dell'iniziativa giudiziaria, ma non richiede né la domanda di parte né la prova del danno (Cass., Sez. Un., 13/09/2018, n. 22405), al contrario la condanna risarcitoria di cui ai primi due commi dello stesso art.96 cod. proc. civ. ha tra i suoi elementi costitutivi il danno patito dalla controparte del litigator improbus ed eziologicamente derivante dal contegno illecito di quest'ultimo; danno che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto alle (e quindi esulante dalle) spese di lite, oggetto invece della condanna al rimborso, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ.; non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza (…) secondo cui il danno da lite temeraria deve poter essere liquidato in via equitativa;
la possibilità di liquidazione equitativa, infatti, presuppone soltanto l'impossibilità o la particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno (art.1226 cod. civ.), ma non consente di derogare né all'accertamento della sua effettiva esistenza (in funzione dell'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità processuale aggravata), né alla regola generale per cui tale esistenza, proprio in quanto fatto costitutivo dell'azionato diritto di credito risarcitorio, deve essere allegata e provata dal danneggiato;
pertanto, la domanda di risarcimento dei danni ex art.96 cod. proc. civ. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. in motiv. Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023; conf. Cass., Sez. Un., 20/04/2004,
n. 7583; Cass., Sez. un., 19/01/2007, n. 1140; Cass. 27/10/2015, n. 21798).
In punto di spese di lite, deve anzitutto precisarsi che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale pagina 8 di 10 accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. Civ. Sez.
2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022).
Ciò premesso, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, vanno liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in complessivi € 4.997,00 per compensi
(di cui € 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva e in € 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successive integrazioni, considerati il valore della controversia (ricompreso, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02 nello scaglione di valore da € 5.201,00 a €
26.000,00), l'impegno difensivo prestato e l'assenza di attività istruttoria.
Attesa la condotta processuale dell'appellante, la stessa deve essere condannata, ex art. 96 c.p.c. ultimo comma c.p.c., a corrispondere a ciascuna delle parti appellate, a titolo di sanzione, la somma che si stima equo determinare in 1/3 delle spese processuali, come sopra liquidate.
Inoltre, sussistendo i presupposti di cui all'art. 96 ult. comma, c.p.c., l'appellante va condannata a pagare, in favore della cassa delle ammende, la somma di € 1.000,00, tenuto conto del valore della causa e del numero delle parti coinvolte nel giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata dichiara inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...] contro l'ordinanza ex art.702 ter c.p.c. del Tribunale di Pisa n. Parte_1
1220/2023 emessa il 16/06/2023, così decide:
pagina 9 di 10 1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore di ciascuna parte in € 4.997,00 per compensi, in base al calcolo specificato in motivazione, quale compenso tabellare per gli avvocati in ambito civile ex art. 4, quinto comma D.M. 55/2014, e successive integrazioni, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
3) condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuno degli appellati, della somma equitativamente determinata pari a 1/3 delle spese di lite come sopra liquidate, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
4) condanna l'appellante al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1.000,00, ex art. 96, ultimo comma, c.p.c..
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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