Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 3
Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e puo' essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non e' imposta o tas- sa, ne' in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potesta' impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione. Massima tratta dal CED della Cassazione
Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e puo' essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non e' imposta o tas- sa, ne' in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potesta' impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione. Massima tratta dal CED della Cassazione
Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, ne' in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2001, n. 9489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9489 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - rel. Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GAITO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIROLAMO IZZO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ET SA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ZAMPONE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI - CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO NAPOLI S.p.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 23/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/01 dal Presidente Relatore Dott. Alfio FINOCCHIARO;
udito l'avvocato IGNAZIO MAIORANA, per delega dell'avvocato Augusto ZAMPONE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso sulla questione di giurisdizione;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette alla sezione semplice per l'esame degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1998 la parte, indicata in epigrafe come resistente in questa fase, ha citato dinanzi al Giudice di pace di Pignataro Maggiore il Comune di Sparanise e la S.p.A. Serit Servizio di riscossione dei tributi - Concessione della provincia di Caserta Commissario governativo Banco di Napoli sostenendo di non dovere la somma di lire 212.010, nei suoi confronti pretesa con iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale, quale canone per utenza di acqua potabile inerente al 1992.
Il Giudice di pace di Piedimonte Matese, davanti al quale la causa è stata riassunta dopo la ricusazione su istanza del Comune del Giudice di pace di Pignataro Maggiore, in accoglimento della domanda, ha dichiarato la "inesistenza del diritto al pagamento" di detta somma, fra l'altro osservando:
- che la controversia riguardava il corrispettivo di un contratto di somministrazione, e quindi un rapporto obbligatorio non incluso fra quelli demandati alla giurisdizione delle commissioni tributarie ovvero alla competenza per materia del tribunale;
- che non occorreva sospendere il processo, per effetto di ulteriore istanza di ricusazione, in ragione della tardività ed irritualità di essa, ne' per effetto della produzione all'udienza di discussione di copia di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, alla luce della manifesta infondatezza della deduzione del Comune ricorrente circa la devoluzione della domanda alla cognizione delle commissioni tributarie;
- che non era opportuna la riunione della causa con quelle di contenuto analogo promosse da altri utenti del servizio municipale;
- che i dubbi sulla regolarità della costituzione del Comune nella fase di riassunzione del processo, avanzati per la mancanza di una nuova procura al difensore, erano da superarsi per motivi di equità;
- che il credito allegato dal Comune si era estinto per prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., in carenza di validi atti interruttivi del relativo termine, e comunque non era assistito da sufficienti prove.
Avverso questa sentenza il Comune di Sparanise ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sei motivi, cui resiste con controricorso la parte privata.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per la decisione sulla sola questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo del ricorso il Comune deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sotto il profilo che la contesa, riguardando entrate patrimoniali assimilabili ai tributi, rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie;
con deduzioni inserite anche nel contesto degli altri motivi, prospetta pure la carenza assoluta di giurisdizione, ovvero la giurisdizione del giudice amministrativo, per l'attinenza della domanda attrice a provvedimenti generali di formazione delle tariffe di un servizio pubblico.
All'esame della questione sulla giurisdizione non è di ostacolo la circostanza che il Comune abbia in precedenza notificato alla controparte istanza di regolamento preventivo, producendone copia al Giudice di pace al fine di ottenere la sospensione di cui all'art. 367 c.p.c., perché non risulta e non è stato comunque dedotto che l'atto sia stato poi depositato presso questa Corte ed abbia dato corso al procedimento ex art. 41 c.p.c.. Il tema del dibattito, contrariamente a quanto affermato dal Comune, non investe la validità di provvedimenti generali in materia tariffaria.
La domanda è stata proposta, con riferimento a rapporto di erogazione e distribuzione ad uso privato di acqua potabile, per conseguire un accertamento negativo del credito addotto dal Comune, e, dunque, a prescindere dall'imputabilità della somma richiesta a titolo di corrispettivo del bene erogato ovvero a ripartizione pro quota dei costi per la predisposizione e gestione del servizio, non coinvolge le scelte autoritative e discrezionali del Comune nell'organizzazione del servizio medesimo (scelte sindacabili dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità; v. Cass. S.U. 30 ottobre 1998 n. 10904), ma riguarda le posizioni di diritto soggettivo che sono state costituite con il perfezionamento del rapporto di utenza e che sono regolate dalla disciplina normativa e negoziale di esso.
Le tesi del ricorrente in punto di giurisdizione sono infondate ed al fine della loro reiezione è sufficiente il richiamo alle decisioni di questa Corte - emesse in occasione di altre controversie relative ad identica questione, nei confronti dello stesso Comune di Sparanise, per il cui superamento quest'ultimo non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli in precedenza esaminati e disattesi - secondo cui "il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico, configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, ne' in particolare rientra fra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una potestà impositiva ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto, esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto che sorga in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione" (Cass., sez. un., 24 luglio 2000 n. 520/SU). Va, pertanto, rigettato il ricorso sulla questione di giurisdizione e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Gli altri motivi di ricorso e le connesse contro deduzioni inerenti alla loro ammissibilità vanno rimessi all'esame della Sezione prima civile (art. 142 disp. att. c.p.c.), la quale pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione e sull'istanza di risarcimento del danno per responsabilità processuale.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso sulla questione di giurisdizione, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, e rimette gli atti alla Sezione prima civile per l'esame delle altre censure e per le pronunce connesse all'esito finale del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 6 aprile 2001. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001