Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2001, n. 9489
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e puo' essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non e' imposta o tas- sa, ne' in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potesta' impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione. Massima tratta dal CED della Cassazione

Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e puo' essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non e' imposta o tas- sa, ne' in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potesta' impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione. Massima tratta dal CED della Cassazione

Il credito dell'ente territoriale per l'erogazione in favore del singolo utente di acqua ad uso domestico configura entrata patrimoniale dell'ente medesimo, e può essere liquidato e riscosso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, ne' in particolare rientra tra i tributi comunali e locali di cui all'art. 2 lett. h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in potestà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente assunti dall'utente con la richiesta della somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto. Pertanto, la controversia relativa al predetto credito esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, e resta affidata alla cognizione del giudice ordinario, in base ai comuni criteri di collegamento, indipendentemente dal fatto di sorgere in via di impugnazione dei menzionati atti di accertamento ed esazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/07/2001, n. 9489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9489
    Data del deposito : 12 luglio 2001
    Fonte ufficiale :

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