Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 877/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3 Dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note
11/2/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 877/2022 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del Parte_1 P.IVA_1
Commissario pro-tempore dott. , con sede a Reggio Calabria in Via Parte_2
Vittorio Veneto n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Zicaro;
-appellante-
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._1
Pasquale Pisani;
- appellato –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale chiamata del terzo, depositato in data 5.08.2021, l' proponeva Parte_1
opposizione all'atto di pignoramento presso terzi, eccependone l'illegittimità per difetto di legittimazione passiva, chiamava in causa la CP_1
e .
[...] Controparte_2
Con la procedura esecutiva aveva richiesto il pignoramento di Parte_3
tutte le somme dovute e debende da dalla Controparte_3 Controparte_2
ad , fino alla concorrenza del proprio credito pari ad Parte_1
€ 29.914,86, oltre interessi e spese del procedimento e, comunque, fino a € Contr 44.872,29, e, contestualmente, evocava in giudizio davanti al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Reggio Calabria.
L'opposto si costituiva con memoria difensiva con la quale eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione proposta, nonché
l'infondatezza della medesima.
In particolare, asseriva di agire in virtù del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 44/2021 del Tribunale di Catanzaro, Sez. Lavoro, emesso in data 19.03.2021 nell'ambito della procedura R.G. n. 309/2021, munito di formula esecutiva in data 15.06.2021; l'opposto, nel ricorso per decreto ingiuntivo spiegato anzitempo, aveva agito in giudizio per il pagamento dell'indennità di risultato, in ragione della carica di Segretario Generale della ricoperta sin dal mese di dicembre 2010, poi confermata per Controparte_1 il biennio 2012-2013, giusta determina presidenziale n. 65 del 2 dicembre 2011,
a seguito della quale in data 2.01.2012 seguiva lettera di assunzione sottoscritta dalle parti, di cui al Prot. Field n. 20 del 2012.
Pe l'effetto di quanto sopra rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le
Tribunale di Reggio Calabria adito, contrariis reiectis: - Rigettare la richiesta sospensione della esecuzione stante l'insussistenza dei presupposti e stante
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione; - Rigettare l'opposizione proposta poiché illegittima, improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
- Per
l'effetto disporre l'assegnazione delle somme pignorate di cui al precetto per complessivi € 1.732,89 (Euro millesettecentotrentadue/89) oltre alle spese di notifica del precetto e dell'atto di pignoramento per come documentate, eventuale imposta di N° 877/2022
registro nella misura che verrà liquidata nonché le successive spese occorrende;
-
Condannare agli onorari e spese di giudizio della presente Parte_1 fase, oltre Iva, Cap e spese forfettarie come per legge.”.
All'udienza del 22.09.2021 il G.E. Dott. Stefano Cantone si riservava ed in data
11.10.2021 a scioglimento della riserva con ordinanza rigettava l'istanza di sospensione, assegnando termine di 30 giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
L'opponente in data 25.11.2021 depositava ricorso Parte_1
ex art. 616 c.p.c. in instaurazione del giudizio di merito, iscritto al n. RG
4335/2021, notificato unitamente al decreto di fissazione udienza in data
08.09.2022 con il quale chiedeva “previo accertamento dell'illegittimità del provvedimento del G.E. dell'11.10.2021 emesso nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 605/2021 R.G.E. subprocedimento di opposizione del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Esecuzioni Mobiliari e comunicato a mezzo pec in data
12.10.2021, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente: in via preliminare, autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della in persona del Commissario liquidatore pro tempore, con Controparte_1 sede legale corrente in Catanzaro alla Località Germaneto- Cittadella regionale, nonché della , in persona del Presidente pro tempore della con Controparte_2 CP_5 sede legale corrente in Catanzaro alla Località Germaneto- Cittadella regionale, tutti quali responsabili, in solido tra loro, della pretesa creditoria azionata dal Dott. Pt_3 per tutte i motivi esposti in premessa che qui debbono intendersi integralmente trascritti;
in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione passiva di , in persona Parte_1 del l.r.p.t., in favore della in persona del l.r.p.t., e della Controparte_1 CP_2
, in persona del l.r.p.t., e, dunque, accertare e dichiarare che il creditore
[...] procedente Dott. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei Parte_3 confronti di , in persona del l.r.p.t., per tutte i motivi esposti Parte_1 in premessa che qui debbono intendersi integralmente trascritti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconosciuta validità del titolo esecutivo, condannarela
in persona del l.r.p.t., e la , in persona del Controparte_1 Controparte_2 N° 877/2022
l.r.p.t., a pagare quanto preteso dal creditore procedente Dott. tenendo Parte_3 indenne l'odierna ricorrente ovvero a rifondere ad , in persona Parte_1 del l.r.p.t., quanto da tal ultima dovrebbe o dovrà versare al creditore procedente;
per
l'effetto, condannare il Dott. alla restituzione di tutte le somme Parte_3 eventualmente percepite a titolo di assegnazione in virtù dei provvedimenti ut supra richiamati, oltre interessi e accessori di legge, per i motivi esposti in premessa e che qui debbono intendersi integralmente trascritti”.
Parte resistente (opposto) si costituiva e contestava la domanda, deducendo che erano pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal G.E. atteso che
“ i vizi in quanto riguardanti un titolo avente natura giudiziale dovevano essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo”; nella presente fase, infatti, potevano essere avanzati, quali unici motivi di opposizione, soltanto fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo (cfr.
Cass. Civ., del 19.12.2006 n. 27159; Cass. Civ. del. 19.06.2001, n. 8331) mentre nel caso di specie il ricorrente voleva far valere fatti precedenti alla formazione del titolo giudiziale.
Con sentenza n. 1852/2022 il Tribunale di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, ha rigettato la domanda formulata da , condannandola Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
A fondamento del proprio convincimento, il giudicante ha evidenziato come fossero prive di rilievo le censure all'ordinanza del G.E. poiché il giudizio sottoposto al proprio esame non fosse di impugnazione verso la predetta ordinanza ma introduttivo della fase di merito.
Ha rilevato, altresì, che la legittimazione passiva risultasse ormai specificamente consacrata dal decreto ingiuntivo n. 44/2021, divenuto esecutivo in data 15.06.2021, con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva ingiunto ad di pagare al la somma di euro Parte_1 Pt_3
28.000,00 oltre interessi e spese.
Pertanto, l'obbligo retributivo si era cristallizzato nel decreto ingiuntivo non opposto e non poteva più essere messo in discussione .
L'eccezione andava fatta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo contestata la sua regolare notifica al debitore. N° 877/2022
In ordine alla chiamata in causa della e della , il giudice CP_1 Controparte_2
di prime cure rilevava che la domanda difettasse della competenza del giudice del lavoro attenendo a rapporti diversi da quello di lavoro per cui aveva agito il ovvero ad un assetto di rapporti interni agli enti citati per la Pt_3
distribuzione dell'onere del carico debitorio formatosi giudizialmente in Contr carico ad situazione alla quale resta estraneo il lavoratore che ha correttamente agito in via esecutiva verso il debitore risultante dal titolo ingiuntivo, escludendo, altresì, che sussistesse un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i detti enti.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
contestando la decisione nella parte in cui non è stata ritenuta ammissibile la chiamata in causa di terzo.
Con il secondo motivo di appello ha ribadito l'eccezione di inammissibilità per la carenza di legittimazione passiva in favore della Controparte_1
e della , in relazione al combinato disposto di cui alle leggi Controparte_2
regionali nn. 24/2013, 8/2017 e 48/2018 ed in forza delle sentenze del
Tribunale di Reggio Calabria n. 317/2020 del 22.05.2020, n. 359/2020 del
28.5.2020 e n. 664/2021 e del Tribunale di Roma n. 1551/2020 del 14.2.2020.
< – recante <Disposizioni per la liquidazione della
– “Fondazione Innovazione Emersione Locale Disegno del Controparte_1 territorio” – e il trasferimento delle funzioni ad >> , il Parte_1
Contr Legislatore all'art. 2, ha disposto il trasferimento delle funzioni in capo a mentre, all'art. 3, ha attribuito al Commissario liquidatore i compiti, tra gli altri, di ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti contenziosi pendenti, art. 3, comma 5°, stabilisce “che le situazioni giuridico- patrimoniali sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale sulla quale
(come Ente, ovviamente) grava, di conseguenza, l'obbligo di liquidazione degli stessi”
>>
Ad avviso dell'appellante, il legislatore regionale ha disciplinato, distintamente, l'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva – trasferite Contr ad in ragione della soppressione della – dalla Controparte_1 liquidazione della stessa i cui rapporti giuridici pendenti, attivi e CP_1 N° 877/2022
passivi, sono imputati al Commissario liquidatore ed alla , Controparte_2
Contr escludendo, in radice, ogni legittimazione in capo ad
Atteso che il Dott. ha reso la propria prestazione lavorativa in favore, Pt_3
Contr esclusivamente, della ne discende che è priva di Controparte_1
legittimazione passiva e che tal ultima spetti alla ed alla Controparte_1
. Controparte_2
Si è costituito il per difendersi, eccependo preliminarmente Pt_3
l'inammissibilità dell'appello, in ragione del fatto che lo strumento giuridico di cui all'art. 615 c.p.c. consente di rilevare solo le ragioni di invalidità che non possono essere rilevate con gli ordinari strumenti di gravame e controparte, nel caso in esame, avendo eccepito l'illegittimità dell'ordinanza resa dal G.E
Dott. Cantone a seguito di opposizione a pignoramento presso terzi, avrebbe dovuto depositare reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies c.p.c.
Nel merito, ha evidenziato la tardività di tutte le contestazioni dedotte dall'appellante atteso che, trattandosi di vizi riguardanti un titolo giudiziale, avrebbero potuto farsi valere solo mediante opposizione (non proposta) al decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro, divenuto esecutivo in data
09.06.2021.
Inoltre, ha evidenziato che nessuna delle sentenze prodotte da controparte presentasse caratteristiche analoghe al caso di specie poiché la controparte allega due pronunzie ottenute in giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo
(mentre in tal caso il decreto ingiuntivo non è stato opposto) nonché due pronunzie in giudizi di opposizione a precetto ed a pignoramento contro la medesima parte, relative ad un titolo esecutivo che il lavoratore aveva originariamente ottenuto contro e non contro Controparte_1 Parte_1
. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello.
[...]
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare del 11/2/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE N° 877/2022
L'appello è infondato.
Nella sentenza impugnata si legge che “la legittimazione passiva risulta ormai specificamente consacrata dal decreto ingiuntivo n. 44/2021, divenuto esecutivo in data 15.06.2021 (…). L'onere di pagare le somme per cui vi è pignoramento a carico Contr di è ormai cosa giudicata e non può essere qui messa in discussione. Le ragioni fatte valere dalla opponente sarebbero semmai questioni che dovevano essere fatte valere avverso il decreto ingiuntivo perché attengono a fatti che in ipotesi erano già maturati. La legittimazione passiva all'azione esecutiva discende dal titolo giudiziale definitivo che non è modificato da ius superveniens”.
L'assunto è corretto.
Invero, tutti i rilievi mossi dall'appellante in questa sede, in quanto riguardanti un titolo avente natura giudiziale divenuto definitivo sono tardivi atteso che avrebbero potuto farsi valere solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro e divenuto esecutivo in data
15.06.2021; opposizione che non è stata pacificamente proposta.
Nella specie, la questione affrontata riguarda la possibilità di eccepire questioni modificative o estintive in fase di opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo 615 c.p.c., di un titolo di formazione giudiziale, definitivo.
Nel caso in esame trattandosi appunto di titolo esecutivo giudiziario con l'opposizione all'esecuzione è possibile solo eccepire solo fatti sopravvenuti alla formazione del titolo divenuto definitivo.
E' vero che il difetto di legittimazione passiva è uno dei motivi di opposizione ma solo quando la stessa sia sopravvenuta al titolo, si pensi ad una cessione successiva del credito cristallizzato in un titolo giudiziario.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo suddetto è passato in giudicato e di conseguenza non è più sindacabile il difetto di legittimazione passiva del creditore.
“E' precluso al giudice dell'opposizione conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n.
27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000).
<< “non è possibile proporre in sede di opposizione all'esecuzione, di cui all'articolo
615 c.p.c., l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sorti anteriormente N° 877/2022
alla formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale. Ciò, in quanto dette eccezioni investirebbero inequivocabilmente il contenuto decisorio del titolo, eludendo il principio della non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione, previsto dal Legislatore” (cfr. ex multis, Cass., Ord. n. 22090 del 02.08.2021; Cass. sent. 3667/2013; Cass. sent. 12911/2012; Cass. sent. 22402/2008;).
Da ciò ne deriva che l'opposizione contro il titolo esecutivo di formazione giudiziale non può fondarsi su fatti deducibili, ma che non sono stati dedotti, nel processo che ha dato luogo al giudicato.
Ne consegue che, laddove il titolo sia di natura giudiziale, possono essere dedotti in sede di opposizione all'esecuzione solo quei fatti modificativi o estintivi della pretesa del creditore che, per essere venuti ad esistenza successivamente alla formazione del titolo, non possono che essere presi in considerazione nell'ambito del giudizio di merito ovvero in sede di impugnazione della sentenza conclusiva dello stesso (in caso di loro omessa od errata considerazione da parte del Giudice di prime cure).
Ancora, la Suprema Corte (Cass. sent. n. 28318 del 28.11.2017) si è pronunciata in caso analogo affermando che “il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.”.
“Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche
l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione”(cfr Cass.
Ordinanza n. 19113 del 18.07.2018).
Ne consegue che tutte le contestazioni dedotte dall'appellante in ordine alla legittimazione passiva, essendosi quest'ultima cristallizzata con il titolo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo non opposto (ottenuto nei confronti di quale debitrice ingiunta), sono tardive e Parte_1 N° 877/2022
allo stesso modo la chiamata in causa del terzo attenendo ai rapporti interni di cui è estraneo il creditore.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1852/2022, Parte_3
pubblicata in data 27.10.2022 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza;
2) Condanna , in persona del Commissario pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite quantificate sulla base dello scaglione di riferimento (da €26.00 a € 52.000 ai valori medi) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Pasquale Pisani;
3) Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, 12/2/25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
N° 877/2022