Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 9384/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9384 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. D'AMORE MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GUASTAFERRO ANNA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 , le parti esponevano di aver contratto matrimonio in ND (Kenya) il 23.12.2022, trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di OR (Atto N. 48, p. II, serie C, Reg. Atti di Matrimonio anno 2022); che dalla loro unione non erano nati figli;
che nel tempo erano sorti dissapori e dissidi che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, chiedevano pronunziarsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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In data 10.10.2024 il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 423/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni fra loro concordate, rimettendo la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento della domanda divorzile, alle condizioni di cui alla pronunciata separazione, giuste note depositate in data 26-31.3.2025, in uno all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, in forza dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo che disponeva ex art 127 ter cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M., depositate telematicamente in epigrafe trascritte, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciarsi sullo status, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
-- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da nato a Parte_1
Cercola il 09.01.1988 e nata a Cercola il [...], in [...] il Controparte_1
23.12.2022, trascritto presso l'ufficio di stato civile del Comune di OR (Atto N. 48, p. II, serie C,
Reg. Atti di Matrimonio anno 2022):
-omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
-prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
2 RG 9384/2024
- spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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