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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
DECRETO
Nella causa iscritta al n. 4627 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carloforte, elettivamente domiciliato in Cagliari al n. 77 della Via Dante presso lo studio dell'Avv.
Cesare Rombi, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo;
e
, C.F. nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliata in Cagliari al n. 77 della Via Dante presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Rombi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, e, previa conferma da parte del Sig. della volontà di Parte_1
riconoscere il minore, Voglia autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di Cagliari al n. 363, parte 1,
serie A, anno 2023, del minore , nato a [...] il [...], disponendo che il Persona_1
minore , nato a [...] il [...], sia identificato come .” Persona_1 Persona_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 5.06.2024, e hanno adito questo Parte_1 CP_1
Tribunale affinché provveda ad autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di Cagliari al n. 363, parte 1,
serie A, anno 2023, del minore , nato a [...] il [...], identificandolo come Persona_1
”. Persona_2
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno esposto di aver intrapreso nell'anno 2016 una relazione sentimentale, nell'ambito della quale è nata la figlia primogenita (10 novembre Per_3
2018) e che dopo la nascita della bambina, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominato un tutore a favore della minore e aperto il procedimento n. 15/2019 ADS, tutt'oggi pendente;
che dopo quattro anni di inserimento di madre e figlia in una comunità di accoglienza, con provvedimento del 3 maggio 2023, era stato disposto l'affidamento etero-familiare della minore, il rientro della Sig.ra nella casa _1
coniugale e l'avvio di un progetto di aiuto in favore dei genitori della durata di ventiquattro mesi;
che la coppia in data 28 febbraio 2020 ha contratto matrimonio e, successivamente, è intervenuta la separazione personale dei coniugi con omologa in data 2.03.2023; che nelle more della separazione la sig.ra è rimasta incinta e in data 30.08.2023 è nato il figlio, registrato presso l'ospedale G. _1
Brotzu con il nome di che dopo la dimissione, la madre e il piccolo sono Persona_4
stati inseriti nella comunità “Casa delle Stelle Onlus Cooperativa Sociale” ed è stata aperta nanti il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari una nuova procedura n. 184/2023 S.E. per la dichiarazione di adottabilità del minore;
che con provvedimento dell'01.09.2023, i genitori sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale ed è stato nominato tutore del bambino l'Avv. Carla Dettori;
che in data
11.09.2023 la sig.ra si è recata presso gli Uffici dello Stato Civile di Cagliari per registrare il _1
minore e che in detta occasione ha presentato l'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale G.
Brotzu (ove il minore risultava registrato con il nome ) e dichiarato di Persona_4
essere separata dal che l'Ufficiale di Stato Civile, nonostante l'attestazione dell'Ospedale, Per_2
ha redatto l'atto di nascita inserendo la formula di figlio nato fuori dal matrimonio e ha registrato il minore identificandolo come , senza dare alcun avviso al padre del minore;
che tale Persona_1
discrepanza è emersa all'udienza del 22.09.2023 nanti il Tribunale per i Minorenni di Cagliari;
che il padre ha sempre manifestato la volontà di riconoscere il figlio e di prendersi cura di lui e,
nell'ambito dei due procedimenti pendenti, ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità
ed è seguito dai Servizi Sociali del Comune di Carloforte e dal Consultorio di Carbonia;
che la coppia genitoriale si è più volte recata presso gli uffici dello Stato Civile di Cagliari al fine di operare il riconoscimento del minore e che l'Ufficiale dello Stato Civile, con nota scritta, ha espressamente indicato la necessità di promuovere un procedimento giurisdizionale per la rettifica dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 95 comma I del D.P.R. 396/2000.
All'udienza del 5.06.2024 i ricorrenti hanno confermato assunti e allegazioni dell'atto introduttivo,
precisando altresì che al piccolo , nato il [...], è stato attribuito il cognome materno, _1
ovvero nonostante la volontà del padre di riconoscerlo come proprio figlio e la _1 Parte_1
presunzione di concepimento in costanza di matrimonio ai sensi del disposto di cui all'art. 232 del codice civile. I ricorrenti hanno ulteriormente rappresentato che gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Cagliari, nonostante le richieste formulate al riguardo, hanno rifiutato di attribuire il cognome paterno al piccolo sull'assunto che occorra procedere con la rettificazione _1
dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 95 comma I del DPR 396/2000.
Il Giudice si è quindi riservato per riferire al Collegio ai fini della decisione.
*****
Orbene, l'odierna questione è sorta in conseguenza della dichiarazione con la quale CP_1
ancora coniugata con al momento del concepimento del figlio , ha Parte_1 _1
rappresentato agli Uffici dello Stato Civile di Cagliari di essere separata dal coniuge. Stante ciò
l'Ufficiale di Stato Civile ha redatto il relativo atto di nascita di inserendo la formula _1
“figlio nato fuori dal matrimonio” e ha registrato il minore attribuendogli il nome di _1
, senza tener conto dell'attestazione dell'atto di nascita rilasciata dall'ospedale G. Brotzu nel
[...]
quale è indicato quale nome del minore. Persona_4
Per questa ragione i ricorrenti hanno promosso il presente giudizio per addivenire alla rettificazione della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale dello Stato Civile in quanto erronea, non conforme allo stato di fatto e alla volontà delle parti. Per costante orientamento della Suprema
Corte, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile disciplinato dagli artt. 95 e ss del
DPR n.396/2000 è ammissibile ed ha la sua naturale operatività nelle ipotesi in cui occorra eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual'è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chicchessia originato e/o causato, nel procedimento di formazione dell'atto stesso. Diversa è
l'ipotesi nella quale a fondamento della domanda venga dedotta una controversia di "stato",
dovendo tale vertenza essere risolta in un giudizio contenzioso nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati a contraddire alla domanda. Per
quanto concerne il caso di specie è circostanza pacifica che la separazione personale dei coniugi
è intervenuta in data 2.03.2023 e, altresì, che in data 30.08.2023, è nato il loro Parte_2 secondogenito, registrato presso l'ospedale G. Brotzu con l'attribuzione del nome Persona_4
[...]
In tema di filiazione matrimoniale la legge ricorre a due presunzioni. La prima è la presunzione di paternità del marito ovvero, ai sensi del disposto dell'art.231 c.c.: Il marito è padre del figlio
concepito o nato durante il matrimonio. La seconda, chiaramente strumentale alla precedente, è la presunzione di concepimento nel matrimonio e scatta laddove il figlio risulta concepito durante il matrimonio e segnatamente, ai sensi dell'art.232 c.c.: Si presume concepito durante il matrimonio il
figlio nato [da donna sposata] entro il 300° giorno successivo alla fine del matrimonio o della convivenza matrimoniale. Trattasi quest'ultima di una presunzione assoluta. In questo quadro è
palmare che nella specie l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari ha recepito la mera dichiarazione circa la separazione personale resa dalla madre di , senza considerare _1
peraltro il contenuto dell'attestazione di cui all'ospedale G. Brotzu e, soprattutto, senza indagare sui tempi effettivi del concepimento alla luce della presunzione di cui al summenzionato art. 232 c.c.
Ciò posto, tenuto anche conto della manifesta volontà del che non smentisce la Parte_1
presunzione di paternità e, anzi, si propone per il riconoscimento del minore, deve procedersi alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di Cagliari al n. 363, parte 1,
serie A, anno 2023, relativo al minore , nato a [...] il [...], disponendo che Persona_1
il minore , nato a [...] il [...], sia identificato come ”, con Persona_1 Persona_2
trasmissione del provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari affinché vi provveda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così pronuncia:
- si proceda alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di
Cagliari al n. 363, parte 1, serie A, anno 2023, del minore , nato a [...] il Persona_1
30.08.2023, disponendo che il minore , nato a [...] il [...], sia identificato Persona_1 come ” e si trasmetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari affinchè vi Persona_2
provveda.
- Nulla sulle spese.
- Si comunichi.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.2.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
DECRETO
Nella causa iscritta al n. 4627 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, C.F. nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carloforte, elettivamente domiciliato in Cagliari al n. 77 della Via Dante presso lo studio dell'Avv.
Cesare Rombi, C.F. , che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al C.F._2
ricorso introduttivo;
e
, C.F. nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Quartu Sant'Elena, elettivamente domiciliata in Cagliari al n. 77 della Via Dante presso lo studio dell'Avv. Maria Rita Rombi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, e, previa conferma da parte del Sig. della volontà di Parte_1
riconoscere il minore, Voglia autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di Cagliari al n. 363, parte 1,
serie A, anno 2023, del minore , nato a [...] il [...], disponendo che il Persona_1
minore , nato a [...] il [...], sia identificato come .” Persona_1 Persona_2
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 5.06.2024, e hanno adito questo Parte_1 CP_1
Tribunale affinché provveda ad autorizzare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di Cagliari al n. 363, parte 1,
serie A, anno 2023, del minore , nato a [...] il [...], identificandolo come Persona_1
”. Persona_2
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno esposto di aver intrapreso nell'anno 2016 una relazione sentimentale, nell'ambito della quale è nata la figlia primogenita (10 novembre Per_3
2018) e che dopo la nascita della bambina, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari ha sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nominato un tutore a favore della minore e aperto il procedimento n. 15/2019 ADS, tutt'oggi pendente;
che dopo quattro anni di inserimento di madre e figlia in una comunità di accoglienza, con provvedimento del 3 maggio 2023, era stato disposto l'affidamento etero-familiare della minore, il rientro della Sig.ra nella casa _1
coniugale e l'avvio di un progetto di aiuto in favore dei genitori della durata di ventiquattro mesi;
che la coppia in data 28 febbraio 2020 ha contratto matrimonio e, successivamente, è intervenuta la separazione personale dei coniugi con omologa in data 2.03.2023; che nelle more della separazione la sig.ra è rimasta incinta e in data 30.08.2023 è nato il figlio, registrato presso l'ospedale G. _1
Brotzu con il nome di che dopo la dimissione, la madre e il piccolo sono Persona_4
stati inseriti nella comunità “Casa delle Stelle Onlus Cooperativa Sociale” ed è stata aperta nanti il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari una nuova procedura n. 184/2023 S.E. per la dichiarazione di adottabilità del minore;
che con provvedimento dell'01.09.2023, i genitori sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale ed è stato nominato tutore del bambino l'Avv. Carla Dettori;
che in data
11.09.2023 la sig.ra si è recata presso gli Uffici dello Stato Civile di Cagliari per registrare il _1
minore e che in detta occasione ha presentato l'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale G.
Brotzu (ove il minore risultava registrato con il nome ) e dichiarato di Persona_4
essere separata dal che l'Ufficiale di Stato Civile, nonostante l'attestazione dell'Ospedale, Per_2
ha redatto l'atto di nascita inserendo la formula di figlio nato fuori dal matrimonio e ha registrato il minore identificandolo come , senza dare alcun avviso al padre del minore;
che tale Persona_1
discrepanza è emersa all'udienza del 22.09.2023 nanti il Tribunale per i Minorenni di Cagliari;
che il padre ha sempre manifestato la volontà di riconoscere il figlio e di prendersi cura di lui e,
nell'ambito dei due procedimenti pendenti, ha intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità
ed è seguito dai Servizi Sociali del Comune di Carloforte e dal Consultorio di Carbonia;
che la coppia genitoriale si è più volte recata presso gli uffici dello Stato Civile di Cagliari al fine di operare il riconoscimento del minore e che l'Ufficiale dello Stato Civile, con nota scritta, ha espressamente indicato la necessità di promuovere un procedimento giurisdizionale per la rettifica dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 95 comma I del D.P.R. 396/2000.
All'udienza del 5.06.2024 i ricorrenti hanno confermato assunti e allegazioni dell'atto introduttivo,
precisando altresì che al piccolo , nato il [...], è stato attribuito il cognome materno, _1
ovvero nonostante la volontà del padre di riconoscerlo come proprio figlio e la _1 Parte_1
presunzione di concepimento in costanza di matrimonio ai sensi del disposto di cui all'art. 232 del codice civile. I ricorrenti hanno ulteriormente rappresentato che gli Uffici dello Stato Civile del
Comune di Cagliari, nonostante le richieste formulate al riguardo, hanno rifiutato di attribuire il cognome paterno al piccolo sull'assunto che occorra procedere con la rettificazione _1
dell'atto di nascita ai sensi dell'art. 95 comma I del DPR 396/2000.
Il Giudice si è quindi riservato per riferire al Collegio ai fini della decisione.
*****
Orbene, l'odierna questione è sorta in conseguenza della dichiarazione con la quale CP_1
ancora coniugata con al momento del concepimento del figlio , ha Parte_1 _1
rappresentato agli Uffici dello Stato Civile di Cagliari di essere separata dal coniuge. Stante ciò
l'Ufficiale di Stato Civile ha redatto il relativo atto di nascita di inserendo la formula _1
“figlio nato fuori dal matrimonio” e ha registrato il minore attribuendogli il nome di _1
, senza tener conto dell'attestazione dell'atto di nascita rilasciata dall'ospedale G. Brotzu nel
[...]
quale è indicato quale nome del minore. Persona_4
Per questa ragione i ricorrenti hanno promosso il presente giudizio per addivenire alla rettificazione della annotazione sull'atto di nascita operata dall'Ufficiale dello Stato Civile in quanto erronea, non conforme allo stato di fatto e alla volontà delle parti. Per costante orientamento della Suprema
Corte, il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile disciplinato dagli artt. 95 e ss del
DPR n.396/2000 è ammissibile ed ha la sua naturale operatività nelle ipotesi in cui occorra eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual'è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio, comunque e da chicchessia originato e/o causato, nel procedimento di formazione dell'atto stesso. Diversa è
l'ipotesi nella quale a fondamento della domanda venga dedotta una controversia di "stato",
dovendo tale vertenza essere risolta in un giudizio contenzioso nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati a contraddire alla domanda. Per
quanto concerne il caso di specie è circostanza pacifica che la separazione personale dei coniugi
è intervenuta in data 2.03.2023 e, altresì, che in data 30.08.2023, è nato il loro Parte_2 secondogenito, registrato presso l'ospedale G. Brotzu con l'attribuzione del nome Persona_4
[...]
In tema di filiazione matrimoniale la legge ricorre a due presunzioni. La prima è la presunzione di paternità del marito ovvero, ai sensi del disposto dell'art.231 c.c.: Il marito è padre del figlio
concepito o nato durante il matrimonio. La seconda, chiaramente strumentale alla precedente, è la presunzione di concepimento nel matrimonio e scatta laddove il figlio risulta concepito durante il matrimonio e segnatamente, ai sensi dell'art.232 c.c.: Si presume concepito durante il matrimonio il
figlio nato [da donna sposata] entro il 300° giorno successivo alla fine del matrimonio o della convivenza matrimoniale. Trattasi quest'ultima di una presunzione assoluta. In questo quadro è
palmare che nella specie l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari ha recepito la mera dichiarazione circa la separazione personale resa dalla madre di , senza considerare _1
peraltro il contenuto dell'attestazione di cui all'ospedale G. Brotzu e, soprattutto, senza indagare sui tempi effettivi del concepimento alla luce della presunzione di cui al summenzionato art. 232 c.c.
Ciò posto, tenuto anche conto della manifesta volontà del che non smentisce la Parte_1
presunzione di paternità e, anzi, si propone per il riconoscimento del minore, deve procedersi alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di Cagliari al n. 363, parte 1,
serie A, anno 2023, relativo al minore , nato a [...] il [...], disponendo che Persona_1
il minore , nato a [...] il [...], sia identificato come ”, con Persona_1 Persona_2
trasmissione del provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari affinché vi provveda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così pronuncia:
- si proceda alla rettifica dei dati anagrafici contenuti nell'atto di nascita del Comune di
Cagliari al n. 363, parte 1, serie A, anno 2023, del minore , nato a [...] il Persona_1
30.08.2023, disponendo che il minore , nato a [...] il [...], sia identificato Persona_1 come ” e si trasmetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cagliari affinchè vi Persona_2
provveda.
- Nulla sulle spese.
- Si comunichi.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
17.2.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti