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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5503/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5503/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_3 utenti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per 'avv. PITTON Parte_1 Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA Controparte_1 nessuno Per nessuno Controparte_2
Il procuratore delle parti collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 7 Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da note scritte conclusive da ultimo depositate in atti e insiste nell'accoglimento del ricorso. Invitata da questo giudice, dichiara sin d'ora di autorizzare la lettura della sentenza in propria assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, compatibilmente con il proprio ruolo odierno di udienza, provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 19:00
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PITTON DENISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA INDIPENDENZA 25 LATISANApresso il difensore avv. PITTON DENISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_4
BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il ricorrente sig. Parte_1
nato a [...] il [...], ha domandato l'annullamento, previa
[...] sospensione dell'efficacia esecutivo, del decreto emesso dal Prefetto di in data 05/04/2023 CP_2
(prot. 45/2023) con cui è stata disposta per motivi di pubblica sicurezza la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 30/2007 con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro 10 gg. dalla notificazione di tale provvedimento senza poter far rientro prima di cinque anni dalla data del suo effettivo allontanamento;
notificazione di tale decreto avvenuta il 5.4.23. A fondamento della propria domanda l'istante ha dedotto, in primo luogo, di aver legalmente soggiornato in Italia dal 03/01/2000, dapprima in Fiume Veneto (PN) e successivamente in Latisana
(UD); di essere giunto in Italia quando ancora era minorenne e di aver, per questo, convissuto con la madre sig.ra fino al 2015, di aver prestato attività lavorativa regolare in Italia dal 2000 Parte_2 pagina 3 di 7 al 2012; di aver avuto successivamente seri problemi di tossicodipendenza, che lo hanno costretto ad interrompere il lavoro con conseguente commissione di reati per i quali ha da ultimo scontato la pena in carcere dal 28/09/2018 al 05/04/2023; di avere intenzione di disintossicarsi, di aver vissuto nel periodo immediatamente precedente alla carcerazione senza fissa dimora, di avere quale unico riferimento familiare la madre, di essere in carico al Serd di Latisana e in un periodo precedente (2017-2018) di essere stato in comunità; di essersi rivolto sia al servizio sociale di residenza, che per alcuni giorni gli avrebbe reperito un alloggio, sia al competente Centro per l'impiego formalizzando in data 13/04/2023 un patto di servizio personalizzato e patto per il lavoro. La difesa ha eccepito, in particolare, la violazione dell'art. 20 del d.lvo 30/2007 essendo il ricorrente presente legalmente in Italia sin dal 2000, dapprima come cittadino extracomunitario e successivamente come cittadino comunitario, e potendo, quindi, essere espulso dal paese ospitante solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza in forza della citata disposizione;
con conseguente incompetenza del Prefetto ad emettere il provvedimento impugnato in luogo del Ministro dell'Interno come previsto dalla citata disposizione. Ha rilevato, altresì, la violazione del principio di proporzionalità nell'adozione di un simile provvedimento stabilito dall'art. 20 co. 4 e 10 del citato decreto nonché violazione del co. 5 e 10 sempre della medesima disposizione normativa per omessa valutazione delle condizioni personali del ricorrente (durata del soggiorno in Italia, la sua età, le sue condizioni di salute, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato di provenienza), omessa motivazione in ordine alla asserita urgenza nell'adozione del decreto de quo e nella fissazione del termine massimo di durata del divieto di reingresso (cinque anni) nel territorio italiano. Sospesa inaudita altera parte dal giudice in origine assegnatario del procedimento l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e instaurato regolarmente il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la correttezza del provvedimento impugnato
Alle udienze fissate per la sua audizione dinanzi a questo giudice assegnatario del fascicolo come da provvedimento in atti (quattro senza considerare quella odierna e quella immediatamente precedente di acquisizione documentale d'ufficio) il ricorrente non è comparso senza addurre validi impedimenti.
Solo successivamente il difensore, contestualmente alla rinuncia al mandato ha dichiarato che il ricorrente era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata poi sostituita con la misura maggiormente afflittiva della permanenza (di almeno un anno) presso la Casa lavoro internati a
Castelfranco Emilia;
acquisita documentazione ex art. 213 cpc presso le competenti autorità giudiziarie come in atti (v. nota del 26.7.24), rigettate le richieste di prova anche orali così come reiterate a verbale dell'udienza dell'11.11.24, la causa istruita documentalmente è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies primo comma cpc, come da presente verbale.
Ciò premesso, il ricorso non appare fondato e, pertanto, va respinto per le ragioni e nei termini meglio appresso specificati.
Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto l' “atto” ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il “rapporto”, ossia, la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e, quindi, il diritto alla permanenza sul territorio. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il provvedimento amministrativo, non assume un'autonoma rilevanza, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificatamente sulla stessa e non potendo limitarsi al mero annullamento del provvedimento amministrativo ovvero alla sola dichiarazione di nullità dello stesso, come richiesto in sede di ricorso e di note scritte conclusive (v. Cass. Sez. 6 – 1, Ord. n. 26840 del 09/12/2011; Sez. 6 – 1, Ord. n. 18632 del
03/09/2014; Sez. 6 -1, Ord. n. 7385 del 22/03/2017). Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza, questa, non ravvisabile nel caso di specie.
pagina 4 di 7 Sempre in via preliminare, poi, preme rilevare quanto alla competenza del Ministro dell'Interno e non della nell'adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente, invero, non ha provato la CP_2 circostanza che, nel suo caso, ricorresse l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 20 sopra citato, non avendo egli prodotto, come suo onere, alcun permesso di soggiorno che attestasse il suo regolare soggiorno sul territorio da almeno 10 anni. Nè tantomeno vi è alcuna ammissione in tal senso nel decreto impugnato dal momento che ivi si fa riferimento alla disposizione di cui al comma 10 del citato art. 20 e non al comma 7 che, insieme alle ragioni di sicurezza dello Stato, legittimi l'intervento del Ministro. A ciò è da ricollegare il rigetto della richiesta istruttoria da parte della difesa di “acquisizione di copia del permesso di soggiorno del ricorrente presso il competente organo al momento dell'ingresso in Italia “ avanzata in sede giudiziale (v. verbale udienza 11.11.24), non solo perché generica, ma anche e, soprattutto, giova ribadire, sul punto era onere probatorio spettante al ricorrente anche in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'invocato comma 7 della citata disposizione normativa. Peraltro, è pacifico ed emerge documentalmente (v. provvedimento prefettizio impugnato laddove è riportato che il ricorrente “ha fatto ingresso in Italia in data 25/09/1999”, quindi, quando era ancora minorenne;
nonché l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine del 15.5.24 di aggravamento della misura della libertà vigilata con quella detentiva dell'assegnazione alla casa di lavoro o colonia agricola nella quale si indica nel 2005 la data di inizio della commissione di reati da parte del medesimo ricorrente) che il ricorrente di fatto si trovi in Italia da più di dieci anni (v. altresì documentazione allegata al ricorso e comprovante la sua iscrizione, invero risalente nel tempo, alle anagrafi di diversi Comuni). Ciò posto, oggetto della presente valutazione è, dunque, la verifica se la pericolosità del ricorrente, desumibile dai precedenti penali a suo carico e menzionati nel provvedimento impugnato (la cui genericità è stata oggetto di contestazione ma non anche la relativa commissione), sia tale da configurare la ricorrenza di quelle ragioni di pubblica sicurezza che. a norma dell'art. 20 co. 10 del citato decreto, giustificano l'allentamento del ricorrente di paese aderente all'UE.
Dal provvedimento prefettizio e, soprattutto dalla citata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine e dal provvedimento di cumulo delle pene a seguito del quale il ricorrente risulta essere stato detenuto –come peraltro ammesso dalla stessa difesa- per quattro anni e mezzo (dal 28.9.2018 al 5.4.2023) presso la Casa
Circondariale di (e non anche dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che, sia CP_2 pur richiesti d'ufficio da questo giudice, non sono mai pervenuti dalle competenti autorità destinatarie delle relative richieste come in atti) si desumono diverse sentenze di condanna per numerosi reati per furto in concorso, lesione personale, danneggiamento, rissa, maltrattamenti, estorsione, minaccia, ricettazione, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale che, per quanto indicati senza riferimenti all'autorità giurisdizionale che le ha emesse o al momento temporale delle relative pronunce, come sostanzialmente contestato dalla difesa, comunque trovano puntuale corrispondenza nella citata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine laddove si riporta la condanna della Corte di Appello di Trieste del 23 giugno 2020 che ha condannato il ricorrente in sede di giudizio abbreviato alle pena di anni 2 mesi 1 di reclusione per il reato di furto in abitazione commesso in
Latisana il 15.7.2015 in concorso con altra persona;
nonché quella di ricettazione in concorso commessa in
Latisana l'11.10.2015 (“.. Con la sentenza venivano concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva in ragione del modico valore del bene sottratto e si dava atto dell'assenza di qualsiasi ravvedimento e della benché minima iniziativa risarcitoria..”) e, ancora, -è dato leggere nella predetta ordinanza- “l'interessato è gravato da numerosi precedenti penali, risultano dal certificato del casellario giudiziale 16 condanne per reati di furto, rissa, lesioni personali, estorsione tentata, danneggiamento, maltrattamenti e nuovamente estorsione e minaccia, porto d'armi, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, tentato furto in abitazione, ricettazione, rapina tentata, plurima violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (applicata con decreto del tribunale di Udine del
12 gennaio 2016), resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione e ricettazione in concorso, furto tentato, reati commessi dal 2005 sino al 2017”. La citata sentenza di condanna è stata peraltro ricompresa nel cumulo predisposto dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste dell'11.3.23 (v. sempre citata ordinanza) pari ad anni 6 mesi 4 di reclusione, pena successivamente rideterminata in anni 5 di reclusione con pena residua di anni 4 mesi 11 e 28 gg di reclusione, comprensivo di altre sentenze di pagina 5 di 7 condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (tre condanne per fatti del 2018), resistenza a pubblico ufficiale (2015), tentato furto aggravato (due condanne per fatti del 2015 e del 2017).
Il ricorrente, infatti, ha espiato la pena relativa ai titoli giudiziali di cui al predetto cumulo presso la Casa
Circondariale di dal 28.9.2018 al 5 aprile 2023 (giorno di scarcerazione, avvenuta ante tempus per CP_2 gli sconti di pena della liberazione anticipata, e pure giorno di notificazione del provvedimento impugnato). Risultano, ancora, due pendenze una per il reato di furto in concorso commesso il 5 dicembre 2023 e numerose segnalazioni tra ottobre 2023 e aprile 2024 per violazioni –che pure aveva riscontrato con plurime note un disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi e depressivi reattivo alle problematiche di vita- delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria che gli aveva applicato la misura di sicurezza (non detentiva) della libertà vigilata.
Dal numero, dalla qualità di alcuni dei reati commessi (diretti anche contro la persona: lesioni personali volontarie;
rapina tentata), dalla circostanza che i medesimi siano stati commessi per un lungo arco temporale, emerge in tutta evidenza la spiccata proclività a delinquere del ricorrente. Tanto è vero che la sua pericolosità sociale–unitamente all'abbandono del collocamento in comunità, all'interruzione reiterata dei programmi di disintossicazione e recupero, alla positività a diverse sostanze stupefacenti riscontrata in alcuni esami urinari tossicologici, al venir meno della madre ad ospitarlo e, quindi, all'assenza di un Part domicilio stabile, alla mancata adesione al progetto di supporto offerto dal per la ricerca di un lavoro
(percorso IPS), alla mancata dimostrazione, quindi, di fonti lecite di guadagno, non solo non è scemata ma si è addirittura aggravata (v. citata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine) a tal punto da far disporre la sostituzione dea libertà vigilata con la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione alla casa agricola/casa di lavoro per la durata minima di un anno (v. sempre citata ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza di Udine); superando così la prognosi favorevole del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che aveva applicato la misura della libertà vigilata e manifestando una evidente incapacità del ricorrente stesso di aderire alle regole, anche quando posto fuori dal circuito penitenziario, ad intraprendere un serio percorso di ravvedimento e di corretto reinserimento sociale.
Dalla valutazione congiunta dei sopradescritti elementi, non si possono non ravvisare i presupposti che giustificano l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale: i fatti che sono posti a fondamento del provvedimento prefettizio denotano la specifica pericolosità richiesta dalla legge. Pur tenuto conto che lo stesso articolo 20, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che lo stesso dispone, inoltre, che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine», nel caso di specie, si deve ritenere che la spiccata proclività a delinquere e la pericolosità sociale come ritenuta aggravata dal Magistrato di Sorveglianza nei termini anzidetti, seppure entrambe bilanciate con la (lunga) durata del suo soggiorno in Italia, impongano di ritenere corretta la valutazione espressa nel provvedimento prefettizio. Valutazione, preme rilevare, che va effettuata all'attualità della presente decisione e in concreto e non al momento dell'adozione del provvedimento impugnato come chiesto dalla difesa (v. anche se in ambito di domande per permessi di coesione familiare Cass. 28/06/2018 n.17070).
Il ricorso va, dunque, respinto. Alla luce, infine, della costituzione di parte resistente non a mezzo di difesa tecnica, si ritengono sussistenti i presupposti normativamente richiesti per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
pagina 6 di 7
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Bologna, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5503/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 30 giugno 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da Controparte_3 utenti esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali.
Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per 'avv. PITTON Parte_1 Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA Controparte_1 nessuno Per nessuno Controparte_2
Il procuratore delle parti collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 7 Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da note scritte conclusive da ultimo depositate in atti e insiste nell'accoglimento del ricorso. Invitata da questo giudice, dichiara sin d'ora di autorizzare la lettura della sentenza in propria assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, compatibilmente con il proprio ruolo odierno di udienza, provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
Verbale chiuso ad ore 19:00
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5503/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PITTON DENISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA INDIPENDENZA 25 LATISANApresso il difensore avv. PITTON DENISA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_4
BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_2 domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il ricorrente sig. Parte_1
nato a [...] il [...], ha domandato l'annullamento, previa
[...] sospensione dell'efficacia esecutivo, del decreto emesso dal Prefetto di in data 05/04/2023 CP_2
(prot. 45/2023) con cui è stata disposta per motivi di pubblica sicurezza la sua espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 30/2007 con contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale entro 10 gg. dalla notificazione di tale provvedimento senza poter far rientro prima di cinque anni dalla data del suo effettivo allontanamento;
notificazione di tale decreto avvenuta il 5.4.23. A fondamento della propria domanda l'istante ha dedotto, in primo luogo, di aver legalmente soggiornato in Italia dal 03/01/2000, dapprima in Fiume Veneto (PN) e successivamente in Latisana
(UD); di essere giunto in Italia quando ancora era minorenne e di aver, per questo, convissuto con la madre sig.ra fino al 2015, di aver prestato attività lavorativa regolare in Italia dal 2000 Parte_2 pagina 3 di 7 al 2012; di aver avuto successivamente seri problemi di tossicodipendenza, che lo hanno costretto ad interrompere il lavoro con conseguente commissione di reati per i quali ha da ultimo scontato la pena in carcere dal 28/09/2018 al 05/04/2023; di avere intenzione di disintossicarsi, di aver vissuto nel periodo immediatamente precedente alla carcerazione senza fissa dimora, di avere quale unico riferimento familiare la madre, di essere in carico al Serd di Latisana e in un periodo precedente (2017-2018) di essere stato in comunità; di essersi rivolto sia al servizio sociale di residenza, che per alcuni giorni gli avrebbe reperito un alloggio, sia al competente Centro per l'impiego formalizzando in data 13/04/2023 un patto di servizio personalizzato e patto per il lavoro. La difesa ha eccepito, in particolare, la violazione dell'art. 20 del d.lvo 30/2007 essendo il ricorrente presente legalmente in Italia sin dal 2000, dapprima come cittadino extracomunitario e successivamente come cittadino comunitario, e potendo, quindi, essere espulso dal paese ospitante solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza in forza della citata disposizione;
con conseguente incompetenza del Prefetto ad emettere il provvedimento impugnato in luogo del Ministro dell'Interno come previsto dalla citata disposizione. Ha rilevato, altresì, la violazione del principio di proporzionalità nell'adozione di un simile provvedimento stabilito dall'art. 20 co. 4 e 10 del citato decreto nonché violazione del co. 5 e 10 sempre della medesima disposizione normativa per omessa valutazione delle condizioni personali del ricorrente (durata del soggiorno in Italia, la sua età, le sue condizioni di salute, la sua situazione familiare ed i suoi legami con lo Stato di provenienza), omessa motivazione in ordine alla asserita urgenza nell'adozione del decreto de quo e nella fissazione del termine massimo di durata del divieto di reingresso (cinque anni) nel territorio italiano. Sospesa inaudita altera parte dal giudice in origine assegnatario del procedimento l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e instaurato regolarmente il contraddittorio, l'Amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la correttezza del provvedimento impugnato
Alle udienze fissate per la sua audizione dinanzi a questo giudice assegnatario del fascicolo come da provvedimento in atti (quattro senza considerare quella odierna e quella immediatamente precedente di acquisizione documentale d'ufficio) il ricorrente non è comparso senza addurre validi impedimenti.
Solo successivamente il difensore, contestualmente alla rinuncia al mandato ha dichiarato che il ricorrente era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata poi sostituita con la misura maggiormente afflittiva della permanenza (di almeno un anno) presso la Casa lavoro internati a
Castelfranco Emilia;
acquisita documentazione ex art. 213 cpc presso le competenti autorità giudiziarie come in atti (v. nota del 26.7.24), rigettate le richieste di prova anche orali così come reiterate a verbale dell'udienza dell'11.11.24, la causa istruita documentalmente è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies primo comma cpc, come da presente verbale.
Ciò premesso, il ricorso non appare fondato e, pertanto, va respinto per le ragioni e nei termini meglio appresso specificati.
Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni sollevate da parte ricorrente in relazione alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto il presente giudizio non ha ad oggetto l' “atto” ovvero la legittimità del provvedimento amministrativo, bensì il “rapporto”, ossia, la spettanza del bene della vita richiesto dal ricorrente e, quindi, il diritto alla permanenza sul territorio. Pertanto, l'invalidità del provvedimento, derivante dall'inosservanza delle norme che disciplinano il provvedimento amministrativo, non assume un'autonoma rilevanza, non essendo il giudice chiamato a pronunciarsi specificatamente sulla stessa e non potendo limitarsi al mero annullamento del provvedimento amministrativo ovvero alla sola dichiarazione di nullità dello stesso, come richiesto in sede di ricorso e di note scritte conclusive (v. Cass. Sez. 6 – 1, Ord. n. 26840 del 09/12/2011; Sez. 6 – 1, Ord. n. 18632 del
03/09/2014; Sez. 6 -1, Ord. n. 7385 del 22/03/2017). Sicché assumono rilevanza solo le eventuali conseguenze della nullità del provvedimento impugnato sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa, circostanza, questa, non ravvisabile nel caso di specie.
pagina 4 di 7 Sempre in via preliminare, poi, preme rilevare quanto alla competenza del Ministro dell'Interno e non della nell'adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente, invero, non ha provato la CP_2 circostanza che, nel suo caso, ricorresse l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 20 sopra citato, non avendo egli prodotto, come suo onere, alcun permesso di soggiorno che attestasse il suo regolare soggiorno sul territorio da almeno 10 anni. Nè tantomeno vi è alcuna ammissione in tal senso nel decreto impugnato dal momento che ivi si fa riferimento alla disposizione di cui al comma 10 del citato art. 20 e non al comma 7 che, insieme alle ragioni di sicurezza dello Stato, legittimi l'intervento del Ministro. A ciò è da ricollegare il rigetto della richiesta istruttoria da parte della difesa di “acquisizione di copia del permesso di soggiorno del ricorrente presso il competente organo al momento dell'ingresso in Italia “ avanzata in sede giudiziale (v. verbale udienza 11.11.24), non solo perché generica, ma anche e, soprattutto, giova ribadire, sul punto era onere probatorio spettante al ricorrente anche in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'invocato comma 7 della citata disposizione normativa. Peraltro, è pacifico ed emerge documentalmente (v. provvedimento prefettizio impugnato laddove è riportato che il ricorrente “ha fatto ingresso in Italia in data 25/09/1999”, quindi, quando era ancora minorenne;
nonché l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine del 15.5.24 di aggravamento della misura della libertà vigilata con quella detentiva dell'assegnazione alla casa di lavoro o colonia agricola nella quale si indica nel 2005 la data di inizio della commissione di reati da parte del medesimo ricorrente) che il ricorrente di fatto si trovi in Italia da più di dieci anni (v. altresì documentazione allegata al ricorso e comprovante la sua iscrizione, invero risalente nel tempo, alle anagrafi di diversi Comuni). Ciò posto, oggetto della presente valutazione è, dunque, la verifica se la pericolosità del ricorrente, desumibile dai precedenti penali a suo carico e menzionati nel provvedimento impugnato (la cui genericità è stata oggetto di contestazione ma non anche la relativa commissione), sia tale da configurare la ricorrenza di quelle ragioni di pubblica sicurezza che. a norma dell'art. 20 co. 10 del citato decreto, giustificano l'allentamento del ricorrente di paese aderente all'UE.
Dal provvedimento prefettizio e, soprattutto dalla citata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine e dal provvedimento di cumulo delle pene a seguito del quale il ricorrente risulta essere stato detenuto –come peraltro ammesso dalla stessa difesa- per quattro anni e mezzo (dal 28.9.2018 al 5.4.2023) presso la Casa
Circondariale di (e non anche dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti che, sia CP_2 pur richiesti d'ufficio da questo giudice, non sono mai pervenuti dalle competenti autorità destinatarie delle relative richieste come in atti) si desumono diverse sentenze di condanna per numerosi reati per furto in concorso, lesione personale, danneggiamento, rissa, maltrattamenti, estorsione, minaccia, ricettazione, tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale che, per quanto indicati senza riferimenti all'autorità giurisdizionale che le ha emesse o al momento temporale delle relative pronunce, come sostanzialmente contestato dalla difesa, comunque trovano puntuale corrispondenza nella citata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine laddove si riporta la condanna della Corte di Appello di Trieste del 23 giugno 2020 che ha condannato il ricorrente in sede di giudizio abbreviato alle pena di anni 2 mesi 1 di reclusione per il reato di furto in abitazione commesso in
Latisana il 15.7.2015 in concorso con altra persona;
nonché quella di ricettazione in concorso commessa in
Latisana l'11.10.2015 (“.. Con la sentenza venivano concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva in ragione del modico valore del bene sottratto e si dava atto dell'assenza di qualsiasi ravvedimento e della benché minima iniziativa risarcitoria..”) e, ancora, -è dato leggere nella predetta ordinanza- “l'interessato è gravato da numerosi precedenti penali, risultano dal certificato del casellario giudiziale 16 condanne per reati di furto, rissa, lesioni personali, estorsione tentata, danneggiamento, maltrattamenti e nuovamente estorsione e minaccia, porto d'armi, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, tentato furto in abitazione, ricettazione, rapina tentata, plurima violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (applicata con decreto del tribunale di Udine del
12 gennaio 2016), resistenza a pubblico ufficiale, furto in abitazione e ricettazione in concorso, furto tentato, reati commessi dal 2005 sino al 2017”. La citata sentenza di condanna è stata peraltro ricompresa nel cumulo predisposto dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste dell'11.3.23 (v. sempre citata ordinanza) pari ad anni 6 mesi 4 di reclusione, pena successivamente rideterminata in anni 5 di reclusione con pena residua di anni 4 mesi 11 e 28 gg di reclusione, comprensivo di altre sentenze di pagina 5 di 7 condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (tre condanne per fatti del 2018), resistenza a pubblico ufficiale (2015), tentato furto aggravato (due condanne per fatti del 2015 e del 2017).
Il ricorrente, infatti, ha espiato la pena relativa ai titoli giudiziali di cui al predetto cumulo presso la Casa
Circondariale di dal 28.9.2018 al 5 aprile 2023 (giorno di scarcerazione, avvenuta ante tempus per CP_2 gli sconti di pena della liberazione anticipata, e pure giorno di notificazione del provvedimento impugnato). Risultano, ancora, due pendenze una per il reato di furto in concorso commesso il 5 dicembre 2023 e numerose segnalazioni tra ottobre 2023 e aprile 2024 per violazioni –che pure aveva riscontrato con plurime note un disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi e depressivi reattivo alle problematiche di vita- delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria che gli aveva applicato la misura di sicurezza (non detentiva) della libertà vigilata.
Dal numero, dalla qualità di alcuni dei reati commessi (diretti anche contro la persona: lesioni personali volontarie;
rapina tentata), dalla circostanza che i medesimi siano stati commessi per un lungo arco temporale, emerge in tutta evidenza la spiccata proclività a delinquere del ricorrente. Tanto è vero che la sua pericolosità sociale–unitamente all'abbandono del collocamento in comunità, all'interruzione reiterata dei programmi di disintossicazione e recupero, alla positività a diverse sostanze stupefacenti riscontrata in alcuni esami urinari tossicologici, al venir meno della madre ad ospitarlo e, quindi, all'assenza di un Part domicilio stabile, alla mancata adesione al progetto di supporto offerto dal per la ricerca di un lavoro
(percorso IPS), alla mancata dimostrazione, quindi, di fonti lecite di guadagno, non solo non è scemata ma si è addirittura aggravata (v. citata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Udine) a tal punto da far disporre la sostituzione dea libertà vigilata con la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione alla casa agricola/casa di lavoro per la durata minima di un anno (v. sempre citata ordinanza del Magistrato di
Sorveglianza di Udine); superando così la prognosi favorevole del Magistrato di Sorveglianza di Bologna che aveva applicato la misura della libertà vigilata e manifestando una evidente incapacità del ricorrente stesso di aderire alle regole, anche quando posto fuori dal circuito penitenziario, ad intraprendere un serio percorso di ravvedimento e di corretto reinserimento sociale.
Dalla valutazione congiunta dei sopradescritti elementi, non si possono non ravvisare i presupposti che giustificano l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale: i fatti che sono posti a fondamento del provvedimento prefettizio denotano la specifica pericolosità richiesta dalla legge. Pur tenuto conto che lo stesso articolo 20, ai commi quarto e quinto, dispone che «i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti» e che lo stesso dispone, inoltre, che «nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine», nel caso di specie, si deve ritenere che la spiccata proclività a delinquere e la pericolosità sociale come ritenuta aggravata dal Magistrato di Sorveglianza nei termini anzidetti, seppure entrambe bilanciate con la (lunga) durata del suo soggiorno in Italia, impongano di ritenere corretta la valutazione espressa nel provvedimento prefettizio. Valutazione, preme rilevare, che va effettuata all'attualità della presente decisione e in concreto e non al momento dell'adozione del provvedimento impugnato come chiesto dalla difesa (v. anche se in ambito di domande per permessi di coesione familiare Cass. 28/06/2018 n.17070).
Il ricorso va, dunque, respinto. Alla luce, infine, della costituzione di parte resistente non a mezzo di difesa tecnica, si ritengono sussistenti i presupposti normativamente richiesti per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.
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PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,
rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Bologna, 30 giugno 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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