Articolo 11 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 giugno 1949
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Versione
30 gennaio 2003
Art. 11.
E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento e' demandato agli Uffici autorizzati.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)) ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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