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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/07/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI ROMA, domicilio eletto all'indirizzo pec
Email_1
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n., rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. GIANCOLA BIAGIO, domicilio eletto presso lo studio di questi in CP_1
alla Piazza spirto santo, 8 – pec Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - accertare e dichiarare l'inadempimento grave dell' Controparte_2
(denominata anche (Cod. fisc. & P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., domiciliato presso la sede legale in Via Renato accertare e dichiarare l'inadempimento grave dell' (denominata anche (Cod. Controparte_2 CP_1
fisc. & P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato presso la sede P.IVA_2
pagina 1 di 8 legale in Via Renato Paolini, n. 47 – 65124 , agli obblighi ad esso imposti per legge nella CP_1
qualità di committente dell'opera pubblica appaltata e dal contratto di appalto sottoscritto in data
04.05.2020; per l'effetto, e, comunque, in ogni caso condannare l' Controparte_2
(denominata anche (Cod. fisc. & P. IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., al risarcimento del danno da inadempimento, comprensivo a) del danno emergente per le spese sostenute per la partecipazione alla gara come emergenti dal prospetto prodotto come doc. 12 e dalla documentazione relativa, e b) per l'organizzazione del cantiere dalla data di consegna dei lavori (10 giugno 2020) e fino alla risoluzione (11 gennaio 2022), come emergenti dal prospetto prodotto come doc. 13 – e del c) lucro cessante per il mancato conseguimento dell'utile derivante dalla esecuzione del contratto, come dal prospetto prodotto come doc. 14, nella complessiva somma di € 67.161,83 ovvero nella diversa, maggiore o minore somma, emergente all'esito dell'istruttoria ovvero ritenuta, anche in via equitativa ex art. 1226, di giustizia, con interessi, contrattuali o legali, e rivalutazione dal giorno della maturazione e fino al saldo effettivo. Sempre con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte convenuta - nel merito, accertare e dichiarare la legittimità della condotta della Pt_2
nella gestione dell'appalto oggetto di giudizio e, per l'effetto, dichiarare che nessun
[...]
inadempimento è ascrivibile alla convenuta;
sempre nel merito: rigettare le domande di parte attrice di condanna della al risarcimento dei presunti danni subiti;
in subordine: ove si Pt_2
riconoscesse una qualche responsabilità della convenuta per i fatti esposti, dichiarare la responsabilità concorrente dell'attrice ex art. 1227 c.c. e per l'effetto ridurre proporzionalmente la condanna al pagamento della minor somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore e difensore antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era attivato dalla società attrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno causato dalla condotta tenuta dalla in merito ad un contrato di appalto Parte_2
sottoscritto tra le parti in lite in data 4.5.2024.
Trattasi di un affidamento diretto lavori raggiunto in data 7.2.2020 e reso dell'azienda sanitaria per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria volto alla realizzazione di un impianto di condizionamento presso il Reparto di Riabilitazione intensiva ubicato al 1° piano del vecchio pagina 2 di 8 corpo del Presidio Ospedaliero di Popoli”, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs.
50/2016 e il tutto per un costo pari € 58.093,74 iva esclusa di cui 56.050,64 iva esclusa per i lavori ed € 2.043,10 iva esclusa per gli oneri della sicurezza.
Portava la difesa attrice a fondamento della propria domanda la circostanza della mancata consegna dei luoghi per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini contrattuali, in tal senso non era stata messa dal committente nella condizione di poter eseguire la prestazione.
Si costituiva la parte converta la quale chiedeva il rigetto della domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, peraltro detta difesa eccepiva l'improcedibilità dell'azione in quanto non era stata curata la prodromica procedura di mediazione.
In sede di prima udienza era rigettata tale eccezione preliminare in ragione della materia oggetto della lite per la quale non è prevista ex lege come obbligatoria tale procedura prodromica alla domanda giudiziale.
Erano ammesse dal G.I. le prove orale richieste dalla difesa convenuta con memorie 171 ter cpc.
Terminata l'attività di escussione dei testi il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini ex art. 189 cpc;
alla successiva udienza la causa era trattenuta a decisone.
Dall'esame delle produzioni documentali è possibile accertare lo svolgimento dei fatti dai quali è scaturita la lite portata poi nel presene giudizio.
Secondo il richiamato contratto di appalto era convenuta una data di consegna dei lavori appaltati e precisamente il 10.6.2020; era stabilito anche un termine per l'esecuzione dei lavori di giorni 90 dalla consegna.
Risulta che solo poche ore prima della data di consegna dei lavori giunge alla parte attrice una comunicazione via mail.
Rileva come la comunicazione in parola era inoltrata solo il giorno precedente esattamente il 9 giugno 2020, quindi solo poche ore prima rispetto alla data stabilita per messa a disposizione dei luoghi oggetti di intervento. Tale comunicazione giungeva dal Direttore dei Lavori e il momento dell'invio è praticamente curato alla fine delle ore di lavoro di ufficio del giorno precedente il termine fissato ex contratto;
avveniva tutto questo alle ore 17.54 del giorno 9.6.2020. Alcuna comunicazione giungeva direttamente dall'azienda appaltante.
Si legge nella comunicazione sopra richiamata che il direttore dei lavori Ing. , nella Persona_1 pagina 3 di 8 sua veste, era a scrivere che “i luoghi oggetto di intervento non risultano del tutto disponibili”.
A prescindere dalla espressione generica usata che non consente di acclarare il non accesso ed inoperatività alle tutte le aree interessate ai lavori, rileva come solo alla data del 17.12.2021 e cioè dopo oltre un anno e cinque mesi dopo la prima e unica comunicazione ricevuta dalla società attrice e mandata sempre dl D.L., questa riceveva una mail in cui le si chiede di concordare con carattere di urgenza la data di consegna dei luoghi per iniziare i lavori.
Nel corpo del testo della mail del 17 dicembre 2021 del D.L. viene da questi evidenziato che già dal 24.5.2021 da una mail del primario della riabilitazione era notiziato di “poter procedere allo spostamento dei pazienti e quindi iniziare i lavori presso il modulo 1”.
Di fatto dal mese di settembre fino al dicembre pur sussistendo all'evidenza tutte le condizioni per procedere alla consegna, solo con la mail del 17.12.2025 si comunicava alla società attrice di concordare la consegna, peraltro ponendo un acceleratore di operatività segnalando il “carattere di urgenza” per tale incombente.
In nessuna comunicazione veniva affermato o annunciata l'impossibilità legata all'emergenza
Covid; tale contingenza viene evidenziata solo a seguito della lettera della società attrice per richiedere risarcimento dei danni subiti con pec del 11.2.2022.
Dalle prove orali raccolte è emerso che il modulo 1 oggetto dell'intervento posto al primo piano terra.
Dalle prove orali è stato accertato che durante il periodo Covid il modulo 1 era effettivamente utilizzato per la cura di pazienti.
Il teste , Direttore dell'UOC Servizi Tecnici Manutentivi della Testimone_1 CP_1
riferisce che “I lavori di ristrutturazione, nei reparti occupati dai pazienti, non ci sono stati. I lavori sono statui effettuati – da maggio 2021 - in zone libere e, in particolare, al secondo livello, per adeguare alcune stanze del secondo livello (piano primo) alla legge 32. Questi lavori erano propedeutici per eseguire i lavori di installazione dei condizionatori al piano terra”. Precisa che durante tale periodo “Era consentito l'accesso solo ai pazienti e al personale medico nonchè a personale tecnico in caso di interventi urgenti e/ o in caso di guasti;
naturalmente in questi casi dovevano essere rispettate le misure di protezione individuale imposte dalle disposizioni e direttive covid. Il reparto non ha mai cessato le proprie attività di riabilitazione in quanto era anche al servizio del reparto di chirurgia e ortopedia dell'ospedale”. pagina 4 di 8 Sempre il teste riferisce che nel maggio 2021 erano “eseguiti” lavori al modulo 2.
E' acclarato dai testi escussi l'impedimento della parte convenuta alla consegna dei locali in quanto utilizzato per la cura dei pazienti e questo durante il periodo emergenza Covid, tuttavia emerge come nel modulo 2 dell'ospedale erano, comunque in corso lavori per rendere fruibile detto modulo;
quindi vi erano in corso lavori commissionati a terzi e riferiti ad altro modulo.
Quello che accadeva nel modulo 2 assume rilievo ai fini del decidere in questo giudizio in quanto tali lavori doveva essere propedeutici a quelli oggetti di lite in quanto, secondo i piani organizzativi dell'azienda, era previsto il trasferimento dei pazienti dal modulo 1 al modulo 2, e quindi la diponibilità delle aree del modulo 1 era possibile solo al completamento dei lavori del modulo 2. Tale circostanza non era contemplata nel contratto di appalato nel quale era semplicemente indicata una data di consegna del locali.
Nessuna prova documentale era fornita dalla diesa convenuta sulla modalità esecutiva dei lavori del modulo 2, ma emerge dalla prove orali raccolte come i lavori sul modulo 2 sono andati avanti anche nel periodo emergenziale in quanto aree libere e che detti lavori erano completati fin dal meso dal mese di maggio 2021.
Documentalmente la prima comunicazione fatta all'appaltatrice, dopo quella del giugno 2020, risulta essere quella del 17 dicembre 2021.
Una condotta questa assolutamente non in linea nel rispetto del comportamento secondo buona fede tenuto conto della lunga e gravosa sospensione già subita dalla parte attrice dal giugno 2020 al maggio 2021.
Dalle altre risultanze emerse dalla prove orali raccolte assume rilievo come Testimone_2
, dipendente della Direttore Struttura Complessa del Reparto di
[...] Parte_2 medicina fisica riabilitativa dell'Ospedale di Popoli, riferisce che “ricordo di aver scritto all'Ing.
e all'Ing. una mail 24 maggio 2021 sollecitando i lavori di adeguamento e Per_1 Tes_1
l'installazione degli impianti di condizionamento nel modulo 2, in modo da trasferire i pazienti del modulo 1 nel modulo 2 (non ancora attivo e vuoto) e procedere di conseguenza all'installazione dell'impianto di condizionamento anche nel modulo 1”.
Il teste proseguiva nel riferire che “sono sicuro di aver mandato una mail all'Ing. Tes_1 sollecitando l'ultimazione dei lavori nel modulo 2, sempre per procedere ai lavori nel modulo 1, e pagina 5 di 8 facendo presente che anche altri studi medici/ambulatori erano sprovvisti di impianto di condizionamento. Preciso che i lavori dovevano essere effettuati da quando sono arrivato ma sono stati sempre rimandati. La mail di agosto che leggo, in mio possesso, è stata inviata dopo le rimostranze dei colleghi e di altro personale dovute alla grave sofferenza del personale costretto a lavorare con temperature molto elevate”.
Riguardo al teste appare singolare come viene a dichiarare che era già in Testimone_3
possesso dei capitoli di prova anche se non era in grado di riferire da chi li aveva ricevuti. Al di là di questa circostanza, non rituale giacche i testi non possono conoscere gli atti di causa che devono restano nella sola disponibilità delle parti in lite, dall'esame della prova raccolta emerge come il teste viene sostanzialmente a confermare il contenuto delle mail già prodotte.
In definitiva appare evidente come l'azienda appaltante informava solo poche ora prima della data convenuta per a consegna dei locali la non diponibilità e per il solo tramite del D.L. senza specifiare le motivazioni;
in tal senso sarebbe stato diverso quanto meno indicare le difficoltà conseguenziali all'emergenza Covid in quanto la parte attrice non essendo all'interno dell'organizzarne aziendale non poteva avere una conoscenza diretta e specifica delle contingenze della struttura nel periodo Covid per garantire la cura dei pazienti e dovendo in tal senso utilizzare il modulo 1.
Seguiva una totale assenza di comunicazioni alla parte attrice fino al dicembre dell'anno successivo. Rileva come durante detto periodo di emergenza Covid (marzo 2020 / dicembre
2021) i lavori al modulo 2 proseguivano e si concludevano maggio. Sicuramente da maggio fino a dicembre vi è la totale assenza della dovuta informativa alla ditta attrice, mentre per il periodo precedente non è stata prodotta prova della sospesine dei lavori da parte della ditta terza tale da giustificare la non conclusione delle stessi nei tempi programmati.
In definitiva, dunque, la condotta asservata dall'azienda appaltante ha concretizzato l'inadempimento di cui lamenta la parte attrice in quanto non risulta alcuna giustificatone a procrastinare i tempi fino al dicembre 2021, di certo a partire dal giugno 2021 l'azienda aveva piena conoscibilità della disponibilità delle aree oggetto potendo trasferire i pazienti al modulo 2; il modulo 1 poteva dunque divenire un area libera e da pazienti ad atta a essere oggetto di lavori come in precedenza lo era stato il modulo 2. L'azienda fin dal mese di giugno 2021 aveva un obbligo di notiziare tale disponibilità alla parte attrice e permettere questa di riorganizzare le pagina 6 di 8 risorse per garantire l'esecuzione dei lavori. Riguardo alla quantificazione del danno la difesa attrice produce una tabella (doc. 12) riportante le poste dei costi sostenuti per partecipare alla gara. Tuttavia, manca la prova di tali spese e la esatta quantificazione ad eccezione della produzione curata con memoria 171 ter cpc. E' stata prodotta la quietanza del premio di polizza per euro 1.050,13 di cui è accertata la riferibilità come costo sostenuto. Inoltre, è prodotta la fattura per acquisto di materiali per euro 1.473,77 datata 8.6.2020, ma non è stata fornita prova della riferibilità ai lavori per cui è lite, nè la non utilizzabilità di detti prodotti in altri destinazioni e lavori;
in tal senso non è stata raggiunta la piena prova ad accertare il relativo costo quale danno all'inadempimento.
Mancano in giudizio altre prove di giustificativi di spesa anche riportate nelle tabelle 12 e 13 prodotte da parte attrice, sic non possono essere riconosciute quale poste di danno.
Riguardo al lucro cessante deve essere operata nel caso concreto di cui ci occupa una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., in presenza di situazione di impossibilità - o di estrema difficoltà - di una precisa prova sull'ammontare del danno poiché il periodo di riferimento presentava delle peculiarità e delle unicità di mercato in quanto periodo di crisi per pandemia
Covid. Questa porta a dovere ritenere applicabile la quantificatone del lucro cessante nella misura del 10% dell'importo delle opere;
“l'appaltatore ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, calcolato secondo il criterio presuntivo del 10% sull'importo delle opere non eseguite, senza necessità di provare l'impossibilità di riutilizzo di mezzi e manodopera per altri appalti.
Tale parametro, originariamente previsto dall'art. 345 della l. n. 2248/1865 all. F per il caso di recesso, può essere utilizzato anche nell'ipotesi di responsabilità risarcitoria dell'amministrazione per inadempimento, quale criterio per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore. La disciplina normativa, richiamando espressamente l'art. 1382 c.c., conferma che il danno da spese generali e mancati utili deve essere risarcito indipendentemente dalla prova concreta del pregiudizio subito”, Ordinanza Cassazione n. 7761/2024.
La liquidazione del danno deve tenere conto della natura di debito di valore del credito risarcitorio. La Cassazione civile con ordinanza n. 26151 del 2023 ha chiarito che "trattandosi di debito di valore derivante da inadempimento contrattuale, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi sul lucro cessante dalla data dell'evento dannoso".
pagina 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della semplice questione trattata nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato e nella statuizione vanno pagate all'Avv. Luigi Roma, procuratore di parte attrice dichiaratosi antistadio e che ne ha chiesto la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiarare l'inadempimento grave dell' (denominata anche Controparte_2
agli obblighi ad essa imposti per legge nella qualità di committente dell'opera CP_1
pubblica appaltata e dal contratto di appalto sottoscritto in data 04.05.2020 di consegna dei locali per la esecuzione dei lavori;
per l'effetto condannare l' al risarcimento Controparte_2
del danno nella somma complessiva di euro 6.859,50, oltre rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi sul lucro cessante dalla data dell'inadempimento accertato a giugno 2021; condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore dell'attrice che liquida in euro
786,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap, somme da pagarsi all'Avv. Luigi Roma quale procuratore antistatario.
Pescara, 20 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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