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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5952/ 2020 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
AL NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 26 ottobre 2020 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5952 dell'anno 2020, assegnata allo scrivente con decreto emesso il 24 settembre 2024 dal Presidente della Seconda Sezione Civile e vertente
T R A
( c.f. ) elettivamente domiciliata in Taranto, al C.so Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 91, presso lo Studio Legale GA, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela
GA (c.f. ) come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_2
Attrice
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (CF ) ed elettivamente domiciliata in Taranto alla P.IVA_1
Via Giovinazzi n. 91, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Petrone CF: ) C.F._3
che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuta
Controparte_2
Convenuto contumace
1 Ove all'udienza del 06 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 23 luglio e del 12 settembre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto la ed il sig. chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 seguenti conclusioni:
[Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto: - accertare e dichiarare la responsabilità del SI.
[...]
, in qualità di proprietario e conducente il veicolo IA tg. AN 164 YY, nella causazione CP_2
del sinistro;
- per l'effetto, condannare il SI. e la Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento delle
[...]
lesioni fisiche patite dalla SI.ra in occasione del sinistro per cui è causa, Parte_1
quantificate in totali € 75.255,73, o di quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, sino all'effettivo soddisfo da contenersi in € 260.000,00; - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.]
A sostegno delle predette richieste l'attrice deduceva: Parte_1
[PREMESSO CHE:
1. in data 28/04/2018, la SI.ra , alla guida del motociclo 124 Parte_1
CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401 di sua proprietà, percorreva in località Taranto, la Via
Orsini, con direzione Statte, allorquando intraprendeva il sorpasso del veicolo IA tg. AN 164
YY, di proprietà e condotto dal SI. , il quale, intraprendendo una svolta a sinistra Controparte_2
sulla Via Parricella, tagliava la strada al motociclo 124 CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401;
2. a causa dell'urto, la SI.ra riportava gravi lesioni fisiche, oltre i 9 punti di Parte_1
invalidità;
3. con racc. a mezzo pec del 02/05/2018, si formulava richiesta risarcitoria, successivamente integrata con racc. a mezzo pec del 14/09/2018 e del 10/09/2019;
4. La
[...]
inviava in data 05/04/2019, l'assegno di € 26.500,00 (comprensivo di € 1.500,00 Controparte_1
a titolo di competenze professionali), a liquidazione dei danni fisici, che con racc. a mezzo pec del
27/05/2019, la SI.ra accettava solo ed esclusivamente a titolo di acconto;
5. il Parte_1
danno fisico totale ammonta ad € 100.255,73, pertanto, la SI.ra ha diritto a Parte_1
percepire la somma residua di € 75.255,73, comprensiva di spese mediche, come da schema riepilogativo che segue: Calcolo Danno Non Patrimoniale Tabella di riferimento: Tribunale di
Milano 2018 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni Percentuale di invalidità permanente
18% Punto base danno non patrimoniale € 4.060,08 Giorni di invalidità temporanea totale 75 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile €
62.119,00 Aumento personalizzato (max 41%) € 87.588,00 Invalidità temporanea totale € 7.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.410,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.760,00
Spese mediche € 907,73 TOTALE GENERALE: € 74.786,73 Totale con personalizzazione massima
€ 100.255,73; Acconto € 25.000,00 TOTALE DA PERCEPIRE €75.255,73
6. Con missiva del
12/02/2020, il SI. e la venivano invitate alle stipula Controparte_2 Controparte_3
di negoziazione assistita, ma tale comunicazione risultava inevasa.]
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[1. Rigettare la domanda svolta nei propri confronti da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto in quanto non provato il fatto storico;
2. In subordine accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attrice nella produzione delle lesioni lamentate;
3. in subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice dichiarare integralmente satisfattivo l'importo già versato da parte della compagnia in favore dell'attrice; CP_1
4. Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste la : CP_1
[Orbene, è opportuno chiarire che la Compagnia convenuta la storicità del sinistro nelle dinamiche raccontate con attribuzione di responsabilità totale a carico dell'assicurato Controparte_4
Inoltre, con la presente costituzione, si contesta l'avversa quantificazione delle richieste risarcitorie formulate che appare a dir poco esagerata e spropositata, nonché il suo concorso colposo nella produzione delle lesioni lamentate, non essendo accettabile e risultando spropositata la avversa quantificazione per ogni singola voce di danno formulata.
In particolare, la deducente difesa rileva come il medico fiduciario della compagnia, in occasione
6 della visita medico legale eseguita sulla danneggiata, non abbia riscontrato il punteggio relativo al danno biologico come quantificato da parte attrice in addirittura 18 punti percentuali.
In ogni caso, le autorità intervenute non sono state in grado di determinare le responsabilità delle parti coinvolte per le seguenti ragioni.
1) I mezzi erano già stati spostati. Addirittura il motociclo dell'attrice non era presente sul posto.
2) Non vi erano testimoni presenti. Né ne sono stati mai indicati successivamente.
3) Gli stessi agenti, nel rapporto stilato, hanno evidenziato una più probabile responsabilità proprio dell'attrice che a suo dire era in fase di sorpasso in una strada ove il sorpasso è vietato dalla segnaletica stradale e in ogni caso pericoloso.
Alla luce delle osservazioni fatte, è verosimile ipotizzare, infatti, che nell'ipotesi in cui la SI.ra avesse regolarmente condotto il motociclo, non avrebbe riportato le suddette lesioni. Pt_1
Senza voler invertire l'onere della prova, allo stato non pare che controparte abbia fornito degli elementi per dimostrare le responsabilità del convenuto né per superare la presunzione dell'art 2054
II comma C.C.
Di fatto con il suo consueto spirito conciliativo pur senza ammissione di Controparte_1
responsabilità, ha già provveduto a risarcire in favore della odierna attrice l'importo di €.25.000,00 in seguito alla istruttoria fornita dalla che, alla luce della entità delle lesioni Controparte_5
riportate, nonché del concorso della stessa, non potrà non essere considerata come integralmente satisfattiva del danno lamentato.
Ancora, la deducente difesa evidenzia come l'attrice abbia qualificato la propria richiesta con conteggi che indicano la personalizzazione massima, senza spiegarne i motivi.
Il petitum cosi indicato risulta essere generico e disancorato da motivazioni giuridiche oltre che medicolegali.
Invero, com'è noto, oggi, il risarcimento del c.d. danno biologico deve essere inteso come comprensivo anche della sofferenza morale patita. In altri termini, il criterio di liquidazione è oggi
7 unitario, comprendendo quanto in passato era risarcito distintamente come danno biologico standard e danno morale. La così detta personalizzazione del danno deve essere provata come da costante orientamento del Tribunale di Taranto.
Tanto sopra appare sufficiente a dimostrare l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice.
Non ci si oppone all'espletamento dell'ex adversa richiesta ctu medica con riserva di indicare un proprio ctp. ]
Motivi della decisione
I.- [PREMESSO CHE:
1. in data 28/04/2018, la SI.ra , alla guida del motociclo Parte_1
124 CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401 di sua proprietà, percorreva in località Taranto, la Via
Orsini, con direzione Statte, allorquando intraprendeva il sorpasso del veicolo IA tg. AN 164
YY, di proprietà e condotto dal SI. , il quale, intraprendendo una svolta a sinistra Controparte_2
sulla Via Parricella, tagliava la strada al motociclo 124 CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401;
2. a causa dell'urto, la SI.ra riportava gravi lesioni fisiche, oltre i 9 punti di Parte_1
invalidità;
Questa essendo la cornice del fatto come individuato dalla stessa attrice, dalla Relazione di intervento della Polizia Locale del Comune di Taranto si apprende che: 1) L'evento infortunistico si verificava lungo la Via Orsini all'altezza della intersezione con OL Della Parricella;
2) che via Orsini è strada ad una sola carreggiata e a doppio senso di circolazione;
3) che OL Della Parricella è anch'essa strada ad una sola carreggiata e a doppio senso di circolazione .
era così intenta a sorpassare sulla sinistra il veicolo IA ( assicurato con Parte_1 CP_1
) in una strada ( Via Orsini ) ad unica carreggiata divisa in doppia corsia ed a doppio senso di
[...]
marcia, proprio in prossimità della intersezione con OL Della Parricella anch'essa strada ad una sola carreggiata e a doppio senso di marcia.
L'art. 148 comma 12 del CdS dispone: “E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso però è consentito: b) quando avvenga su strada a precedenza purchè a due
8 carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie
siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale.”
La manovra in cui era intenta l'attrice a bordo del suo motociclo era così Parte_1
espressamente vietata dall'art. 148 del C.d.S. in quanto trattavasi di sorpasso in prossimità della intersezione stradale tra Via Orsini ( percorsa da ambo le parti ) e OL Della Parricella.
Non ricorreva alcuna delle condizioni derogatorie di cui alla lettera b) dell'art. 148 C.d.S. in quanto
Via Orsini: 1) è strada ad una sola carreggiata, e non a due carreggiate;
2) è strada a due corsie ma con opposti sensi di marcia e non a senso unico.
aveva così posto in essere una manovra espressamente vietata dall'art. 148 del C.d.S. Parte_1
ed estremamente pericolosa per la circolazione e che avrebbe potuto esporre l'attrice a lesioni anche assai più gravi di quelle riportate e coinvolgere altri soggetti, con aggravamento dei danni alle persone ed alle cose.
Evidente quindi la colpa dell'accaduto gravante sull'attrice, atteso che senza la di lei imprudenza l'incidente non si sarebbe verificato ( cd teoria della eliminazione mentale della condotta vietata ).
La domanda deve così essere rigettata.
II.- Le spese di giudizio devono gravare sulla sig.ra in applicazione della regola dettata Pt_1
nell'art. 91 cpc.
Nessuna statuizione sul punto deve invece essere emessa nei confronti del contumace
[...]
. CP_2
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accerta e dichiara che la collisione verificatasi il 28/04/2018 in località Taranto lungo la Via Orsini,
con direzione Statte, all'altezza della intersezione con Via Parricella, tra il motociclo 124 CC Piaggio
Liberty 125 4T tg. AZ48401 di proprietà di e da questa condotto ed il veicolo IA Parte_1
9 tg. AN 164 YY, di proprietà e condotto dal SI. , è ascrivibile a colpa e Controparte_2
responsabilità di per violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 148 del Parte_1
Codice della Strada;
e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna proposta dall'attrice;
3) condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
[...]
legge, oltre spese di registrazione della sentenza, oltre spese della CTU come liquidate in atti;
4) nulla per le spese nei confronti del contumace . Controparte_2
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 30 settembre 2025;
Il giudice dott. AL NO
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
AL NO , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 26 ottobre 2020 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5952 dell'anno 2020, assegnata allo scrivente con decreto emesso il 24 settembre 2024 dal Presidente della Seconda Sezione Civile e vertente
T R A
( c.f. ) elettivamente domiciliata in Taranto, al C.so Parte_1 C.F._1
Umberto I n. 91, presso lo Studio Legale GA, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela
GA (c.f. ) come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_2
Attrice
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (CF ) ed elettivamente domiciliata in Taranto alla P.IVA_1
Via Giovinazzi n. 91, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Petrone CF: ) C.F._3
che la rappresenta e difende come da documentazione in atti;
Convenuta
Controparte_2
Convenuto contumace
1 Ove all'udienza del 06 giugno 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 23 luglio e del 12 settembre c.a. ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Svolgimento del processo
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma
2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della
2 controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere- dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra evocava innanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto la ed il sig. chiedendo l'accoglimento delle Controparte_3 Controparte_2 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 seguenti conclusioni:
[Voglia l'Ill.mo Tribunale di Taranto: - accertare e dichiarare la responsabilità del SI.
[...]
, in qualità di proprietario e conducente il veicolo IA tg. AN 164 YY, nella causazione CP_2
del sinistro;
- per l'effetto, condannare il SI. e la Controparte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento delle
[...]
lesioni fisiche patite dalla SI.ra in occasione del sinistro per cui è causa, Parte_1
quantificate in totali € 75.255,73, o di quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, sino all'effettivo soddisfo da contenersi in € 260.000,00; - con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.]
A sostegno delle predette richieste l'attrice deduceva: Parte_1
[PREMESSO CHE:
1. in data 28/04/2018, la SI.ra , alla guida del motociclo 124 Parte_1
CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401 di sua proprietà, percorreva in località Taranto, la Via
Orsini, con direzione Statte, allorquando intraprendeva il sorpasso del veicolo IA tg. AN 164
YY, di proprietà e condotto dal SI. , il quale, intraprendendo una svolta a sinistra Controparte_2
sulla Via Parricella, tagliava la strada al motociclo 124 CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401;
2. a causa dell'urto, la SI.ra riportava gravi lesioni fisiche, oltre i 9 punti di Parte_1
invalidità;
3. con racc. a mezzo pec del 02/05/2018, si formulava richiesta risarcitoria, successivamente integrata con racc. a mezzo pec del 14/09/2018 e del 10/09/2019;
4. La
[...]
inviava in data 05/04/2019, l'assegno di € 26.500,00 (comprensivo di € 1.500,00 Controparte_1
a titolo di competenze professionali), a liquidazione dei danni fisici, che con racc. a mezzo pec del
27/05/2019, la SI.ra accettava solo ed esclusivamente a titolo di acconto;
5. il Parte_1
danno fisico totale ammonta ad € 100.255,73, pertanto, la SI.ra ha diritto a Parte_1
percepire la somma residua di € 75.255,73, comprensiva di spese mediche, come da schema riepilogativo che segue: Calcolo Danno Non Patrimoniale Tabella di riferimento: Tribunale di
Milano 2018 Età del danneggiato alla data del sinistro 31 anni Percentuale di invalidità permanente
18% Punto base danno non patrimoniale € 4.060,08 Giorni di invalidità temporanea totale 75 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
5 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Punto base I.T.T. € 98,00 Danno risarcibile €
62.119,00 Aumento personalizzato (max 41%) € 87.588,00 Invalidità temporanea totale € 7.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.410,00 Totale danno biologico temporaneo € 11.760,00
Spese mediche € 907,73 TOTALE GENERALE: € 74.786,73 Totale con personalizzazione massima
€ 100.255,73; Acconto € 25.000,00 TOTALE DA PERCEPIRE €75.255,73
6. Con missiva del
12/02/2020, il SI. e la venivano invitate alle stipula Controparte_2 Controparte_3
di negoziazione assistita, ma tale comunicazione risultava inevasa.]
Si costituiva con comparsa di risposta la spa rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
[1. Rigettare la domanda svolta nei propri confronti da parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio poiché inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto in quanto non provato il fatto storico;
2. In subordine accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale dell'attrice nella produzione delle lesioni lamentate;
3. in subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda attrice dichiarare integralmente satisfattivo l'importo già versato da parte della compagnia in favore dell'attrice; CP_1
4. Condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.]
Così argomentava le proprie richieste la : CP_1
[Orbene, è opportuno chiarire che la Compagnia convenuta la storicità del sinistro nelle dinamiche raccontate con attribuzione di responsabilità totale a carico dell'assicurato Controparte_4
Inoltre, con la presente costituzione, si contesta l'avversa quantificazione delle richieste risarcitorie formulate che appare a dir poco esagerata e spropositata, nonché il suo concorso colposo nella produzione delle lesioni lamentate, non essendo accettabile e risultando spropositata la avversa quantificazione per ogni singola voce di danno formulata.
In particolare, la deducente difesa rileva come il medico fiduciario della compagnia, in occasione
6 della visita medico legale eseguita sulla danneggiata, non abbia riscontrato il punteggio relativo al danno biologico come quantificato da parte attrice in addirittura 18 punti percentuali.
In ogni caso, le autorità intervenute non sono state in grado di determinare le responsabilità delle parti coinvolte per le seguenti ragioni.
1) I mezzi erano già stati spostati. Addirittura il motociclo dell'attrice non era presente sul posto.
2) Non vi erano testimoni presenti. Né ne sono stati mai indicati successivamente.
3) Gli stessi agenti, nel rapporto stilato, hanno evidenziato una più probabile responsabilità proprio dell'attrice che a suo dire era in fase di sorpasso in una strada ove il sorpasso è vietato dalla segnaletica stradale e in ogni caso pericoloso.
Alla luce delle osservazioni fatte, è verosimile ipotizzare, infatti, che nell'ipotesi in cui la SI.ra avesse regolarmente condotto il motociclo, non avrebbe riportato le suddette lesioni. Pt_1
Senza voler invertire l'onere della prova, allo stato non pare che controparte abbia fornito degli elementi per dimostrare le responsabilità del convenuto né per superare la presunzione dell'art 2054
II comma C.C.
Di fatto con il suo consueto spirito conciliativo pur senza ammissione di Controparte_1
responsabilità, ha già provveduto a risarcire in favore della odierna attrice l'importo di €.25.000,00 in seguito alla istruttoria fornita dalla che, alla luce della entità delle lesioni Controparte_5
riportate, nonché del concorso della stessa, non potrà non essere considerata come integralmente satisfattiva del danno lamentato.
Ancora, la deducente difesa evidenzia come l'attrice abbia qualificato la propria richiesta con conteggi che indicano la personalizzazione massima, senza spiegarne i motivi.
Il petitum cosi indicato risulta essere generico e disancorato da motivazioni giuridiche oltre che medicolegali.
Invero, com'è noto, oggi, il risarcimento del c.d. danno biologico deve essere inteso come comprensivo anche della sofferenza morale patita. In altri termini, il criterio di liquidazione è oggi
7 unitario, comprendendo quanto in passato era risarcito distintamente come danno biologico standard e danno morale. La così detta personalizzazione del danno deve essere provata come da costante orientamento del Tribunale di Taranto.
Tanto sopra appare sufficiente a dimostrare l'assoluta infondatezza della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice.
Non ci si oppone all'espletamento dell'ex adversa richiesta ctu medica con riserva di indicare un proprio ctp. ]
Motivi della decisione
I.- [PREMESSO CHE:
1. in data 28/04/2018, la SI.ra , alla guida del motociclo Parte_1
124 CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401 di sua proprietà, percorreva in località Taranto, la Via
Orsini, con direzione Statte, allorquando intraprendeva il sorpasso del veicolo IA tg. AN 164
YY, di proprietà e condotto dal SI. , il quale, intraprendendo una svolta a sinistra Controparte_2
sulla Via Parricella, tagliava la strada al motociclo 124 CC Piaggio Liberty 125 4T tg. AZ48401;
2. a causa dell'urto, la SI.ra riportava gravi lesioni fisiche, oltre i 9 punti di Parte_1
invalidità;
Questa essendo la cornice del fatto come individuato dalla stessa attrice, dalla Relazione di intervento della Polizia Locale del Comune di Taranto si apprende che: 1) L'evento infortunistico si verificava lungo la Via Orsini all'altezza della intersezione con OL Della Parricella;
2) che via Orsini è strada ad una sola carreggiata e a doppio senso di circolazione;
3) che OL Della Parricella è anch'essa strada ad una sola carreggiata e a doppio senso di circolazione .
era così intenta a sorpassare sulla sinistra il veicolo IA ( assicurato con Parte_1 CP_1
) in una strada ( Via Orsini ) ad unica carreggiata divisa in doppia corsia ed a doppio senso di
[...]
marcia, proprio in prossimità della intersezione con OL Della Parricella anch'essa strada ad una sola carreggiata e a doppio senso di marcia.
L'art. 148 comma 12 del CdS dispone: “E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso però è consentito: b) quando avvenga su strada a precedenza purchè a due
8 carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie
siano delimitate dall'apposita segnaletica orizzontale.”
La manovra in cui era intenta l'attrice a bordo del suo motociclo era così Parte_1
espressamente vietata dall'art. 148 del C.d.S. in quanto trattavasi di sorpasso in prossimità della intersezione stradale tra Via Orsini ( percorsa da ambo le parti ) e OL Della Parricella.
Non ricorreva alcuna delle condizioni derogatorie di cui alla lettera b) dell'art. 148 C.d.S. in quanto
Via Orsini: 1) è strada ad una sola carreggiata, e non a due carreggiate;
2) è strada a due corsie ma con opposti sensi di marcia e non a senso unico.
aveva così posto in essere una manovra espressamente vietata dall'art. 148 del C.d.S. Parte_1
ed estremamente pericolosa per la circolazione e che avrebbe potuto esporre l'attrice a lesioni anche assai più gravi di quelle riportate e coinvolgere altri soggetti, con aggravamento dei danni alle persone ed alle cose.
Evidente quindi la colpa dell'accaduto gravante sull'attrice, atteso che senza la di lei imprudenza l'incidente non si sarebbe verificato ( cd teoria della eliminazione mentale della condotta vietata ).
La domanda deve così essere rigettata.
II.- Le spese di giudizio devono gravare sulla sig.ra in applicazione della regola dettata Pt_1
nell'art. 91 cpc.
Nessuna statuizione sul punto deve invece essere emessa nei confronti del contumace
[...]
. CP_2
P.Q.M.
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) accerta e dichiara che la collisione verificatasi il 28/04/2018 in località Taranto lungo la Via Orsini,
con direzione Statte, all'altezza della intersezione con Via Parricella, tra il motociclo 124 CC Piaggio
Liberty 125 4T tg. AZ48401 di proprietà di e da questa condotto ed il veicolo IA Parte_1
9 tg. AN 164 YY, di proprietà e condotto dal SI. , è ascrivibile a colpa e Controparte_2
responsabilità di per violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 148 del Parte_1
Codice della Strada;
e, per l'effetto, rigetta la domanda di condanna proposta dall'attrice;
3) condanna a rifondere spese e competenze di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidandole in euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per
[...]
legge, oltre spese di registrazione della sentenza, oltre spese della CTU come liquidate in atti;
4) nulla per le spese nei confronti del contumace . Controparte_2
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 30 settembre 2025;
Il giudice dott. AL NO
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 3