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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4162/2024 R.G.A.P. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dagli Avvocati Lucia Esposito ed Eugenio Martusciello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Napoli alla via Scarlatti n. 209/G,
- opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de
Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7313), Persona_1
- opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - revoca sgravi contributivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, , ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli in funzione di giudice del lavoro affinché, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120230016172917000, dichiarasse la non debenza delle somme richieste e annullasse per l'effetto, il predetto avviso di addebito dell'importo di € 4.067,41 per l'emissione di note di rettifica da DM10 relative ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2018; e che venisse dichiarata la lite temeraria con condanna dei resistenti al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio e secondo equità, ex art 96, 3° comma, c.p.c.; spese vinte da attribuirsi.
Ha esposto:
- di aver ricevuto in data 31.01.2019 e 1.04.2019, tre note di rettifica da DM10 relative ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2018;
- di aver provveduto, a mezzo ticket nel cassetto previdenziale, a chiedere l'annullamento delle note di rettifica, ottenendo risposta negativa: “a seguito di
DURC per agevolazioni del 17/12/2018 e del 14/01/2019 emesso con esito negativo…”;
- di aver ricevuto notifica in data 12.01.2024 dell'avviso di addebito n.
37120230016172917000 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma
1 complessiva di € 4.067,41 per l'emissione di note di rettifica da DM10 relative ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2018;
- di aver provveduti a chiedere numerose volte, sia a mezzo di ticket nel cassetto previdenziale sia con richiesta di annullamento in autotutela inviata a mezzo pec, l'annullamento di tale avviso, senza ottenere alcun riscontro. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, si è CP_ costituito tempestivamente l' eccependo il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti, quelli incorporati nell'avviso di addebito opposto, CP_2 vantati dall' per contributi che non hanno costituito oggetto di cessione, CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione; in via gradata, per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e declaratoria di debenza delle somme per i crediti incorporati nel titolo opposto, con condanna della ricorrente al relativo pagamento. Vittoria di spese. All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione è ammissibile perché tempestiva a norma dell'art. 24, comma 5 D. lgs.n.46/99 risultando l'avviso di addebito notificato il 12.01.2024 e il ricorso in opposizione depositato entro il quarantesimo giorno dalla notifica, ossia il
20.02.2024.
Sul piano processuale la presente vertenza va qualificata quale azione di accertamento negativo del credito e non, invece, quale azione di annullamento di atti amministrativi, essendo il Giudice del lavoro, giudice del rapporto.
Nel caso in esame, la revoca delle agevolazioni contributive discende dalla non correntezza contributiva ovvero dal c.d. Durc irregolare. L'articolato normativo di riferimento è l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass.16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Vanno ricostruiti i fatti. L'AVA, qui impugnato, il n. 37120230016172917000 notificato il 12.01.2024 riguarda note di rettifica 7/2018, 8/2018 e 10/2018 per art. 1 comma 1175 L.296/06 con le quali sono stati recuperati i benedici contributivi per mancanza di regolarità contributiva.
2 È abbastanza chiaro dalla lettura del dettaglio dell'avviso di addebito quali siano i debiti contributivi dell'opponente, essi scaturiscono da inadempienze derivanti da note di rettifica da DM10 e sanzioni per il periodo luglio, agosto e ottobre 2018.
Secondo la ricostruzione dell' : CP_1
- la nota di rettifica 7/2018 è collegata al DURC per agevolazioni irregolare 14460106. La ditta in data 17.12.2018 ha ricevuto l'invito a regolarizzare entro 15 giorni l'AVA 37120180013863673000 nel quale era presente l'addebito 6/2017.
La ditta ha provveduto ad inviare regolarizzazione spontanea per 6/2017 solo in data
7/03/2019 come da prospetto Trasmissioni Variazioni e da TiCKET 38999648 inviato tramite il fascicolo elettronico del contribuente;
- Le note di rettifica 8/2018 e 10/2018 sono collegate al DURC per agevolazioni irregolare n. 13776089. La ditta ha ricevuto l'invito a regolarizzare entro 15 giorni l'AVA 37120180013863673000 nel quale era presente l'addebito 6/2017. La ditta ha provveduto ad inviare regolarizzazione spontanea per 6/2017 solo in data 7/03/2019 come da prospetto Trasmissioni Variazioni e da TiCKET 38999648 e TICKET
39074480 con allegati inviati dalla ditta tramite il fascicolo elettronico del contribuente.
Dalla documentazione versata in atti dall'Istituto previdenziale emerge che la ditta ha provveduto ad inviare regolarizzazione spontanea solo in data 7/03/2019, allorquando il suddetto termine per sanare le irregolarità riscontrate era ampiamente spirato in relazione a entrambi gli inviti alla stessa rivolti.
Nella prospettazione attorea nessuna irregolarità sostanziale è stata effettuata da parte della ricorrente, ma semplicemente un errore di comunicazione tra i diversi Enti previdenziali, inoltre, l'opponente ritiene che gli inviti a regolarizzare siano stati effettuati con pec a soggetto diverso dalla contribuente.
La tesi non può essere condivisa.
In diritto rileva che la ditta non abbia ottemperato a tale richiesta nei successivi 15 giorni, il che è pacifico, e che in tal modo sia divenuta “irregolare”.
Il Durc irregolare ha a sua volta provocato, con effetto retroattivo, la perdita delle agevolazioni già riconosciute. L'irregolarità del Durc e l'effetto di recupero degli sgravi per perdita del beneficio agevolativo è intervenuta solo in data 7/03/2019, oltre i tempi assegnati dall'invito a regolarizzare.
Con riguardo all'eccepita trasmissione degli inviti a regolarizzare a soggetto diverso dal contribuente, è appena il caso di rilevare che la disposizione di cui all'art. 31, comma 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede in maniera esplicita la possibilità, ai fini del rilascio del DURC, di inviare il suddetto invito, tramite comunicazione pec, tanto al contribuente direttamente che in via alternativa al di lui intermediario, abilitato ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Dunque, l'inoltro dell'invito de quo all'intermediario dell'azienda interessata è una facoltà dell' , il quale con il messaggio del n. 5192 del 06.06.2014 - a parziale CP_1 modifica di quanto indicato nel messaggio 2889/2014 - ha, altresì, precisato, in conformità alla suddetta disposizione di legge, che ove l'indirizzo PEC dell'intermediario non sia disponibile il preavviso di DURC interno negativo
3 viene inviato all'indirizzo pec dell'azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante e che in mancanza di detto indirizzo la comunicazione viene spedita all'azienda con raccomandata.
Anche, il Decreto Ministeriale n. 125/15, all'art. 4 prevede che gli Enti contributivi, CP_ tra cui l' trasmettano tramite pec all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 11 della L. 12/79 l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni.
Dalla documentazione depositata in atti il sig. è il contatto presente Parte_2 in tutte le comunicazioni Bidirezionali ed anche nell'UNIEMENS la variazione denunce retributive e contributive individuali mensili risultano trasmesse dal
. Parte_2
Pertanto, in qualità di intermediario della ditta, ovvero consulente del lavoro, gli invii a mezzo pec in data 17.12.2018 e 15.01.2019 degli inviti a regolarizzare sono validi ed efficaci. Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, con una nota del 14/02/2014, ha comunicato che continua il processo volto alla semplificazione degli adempimenti nei confronti dell' , con particolare riguardo CP_1 alla gestione del DURC interno e delle note di rettifica relative ai controlli della regolarità della contribuzione sugli Uniemens.
Come sopra anticipato, le note di rettifica sono state emesse ai sensi del ridetto art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, il quale subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale
(c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento). Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva:
“Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)” e che
è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall'attivazione da parte dell'istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007
(Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107).
Conclusivamente, il mancato integrale pagamento alle scadenze di legge ha giustificato l'irregolarità contributiva e la conseguente revoca degli sgravi con assorbenza della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. In conclusione, l'opposizione va respinta per i motivi finora illustrati e l'opponente è tenuta al pagamento delle somme indicate dall'Ava impugnato.
.
4 Le spese processuali si compensano solo per metà stante la particolarità delle questioni e l'avvenuto pagamento di somme sia pure inidonee ad eliminare la situazione di irregolarità contributiva oramai cristallizzata. L'altra metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo ai valori medi con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa. così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara dovute le somme recate dall'avviso di addebito impugnato;
c) compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento dell'altra metà che liquida in complessivi € 425,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4162/2024 R.G.A.P. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 dagli Avvocati Lucia Esposito ed Eugenio Martusciello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Napoli alla via Scarlatti n. 209/G,
- opponente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via de
Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (rep. 37875/7313), Persona_1
- opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito - revoca sgravi contributivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2024, , ha adito il Tribunale di Parte_1
Napoli in funzione di giudice del lavoro affinché, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120230016172917000, dichiarasse la non debenza delle somme richieste e annullasse per l'effetto, il predetto avviso di addebito dell'importo di € 4.067,41 per l'emissione di note di rettifica da DM10 relative ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2018; e che venisse dichiarata la lite temeraria con condanna dei resistenti al pagamento di una somma, da liquidarsi d'ufficio e secondo equità, ex art 96, 3° comma, c.p.c.; spese vinte da attribuirsi.
Ha esposto:
- di aver ricevuto in data 31.01.2019 e 1.04.2019, tre note di rettifica da DM10 relative ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2018;
- di aver provveduto, a mezzo ticket nel cassetto previdenziale, a chiedere l'annullamento delle note di rettifica, ottenendo risposta negativa: “a seguito di
DURC per agevolazioni del 17/12/2018 e del 14/01/2019 emesso con esito negativo…”;
- di aver ricevuto notifica in data 12.01.2024 dell'avviso di addebito n.
37120230016172917000 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma
1 complessiva di € 4.067,41 per l'emissione di note di rettifica da DM10 relative ai mesi di luglio, agosto ed ottobre 2018;
- di aver provveduti a chiedere numerose volte, sia a mezzo di ticket nel cassetto previdenziale sia con richiesta di annullamento in autotutela inviata a mezzo pec, l'annullamento di tale avviso, senza ottenere alcun riscontro. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, si è CP_ costituito tempestivamente l' eccependo il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti, quelli incorporati nell'avviso di addebito opposto, CP_2 vantati dall' per contributi che non hanno costituito oggetto di cessione, CP_1 insistendo per il rigetto dell'opposizione; in via gradata, per il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito e declaratoria di debenza delle somme per i crediti incorporati nel titolo opposto, con condanna della ricorrente al relativo pagamento. Vittoria di spese. All'udienza di discussione, istruita la causa in via documentale, è stata decisa mediante separata sentenza dopo il deposito di note scritte.
L'opposizione è ammissibile perché tempestiva a norma dell'art. 24, comma 5 D. lgs.n.46/99 risultando l'avviso di addebito notificato il 12.01.2024 e il ricorso in opposizione depositato entro il quarantesimo giorno dalla notifica, ossia il
20.02.2024.
Sul piano processuale la presente vertenza va qualificata quale azione di accertamento negativo del credito e non, invece, quale azione di annullamento di atti amministrativi, essendo il Giudice del lavoro, giudice del rapporto.
Nel caso in esame, la revoca delle agevolazioni contributive discende dalla non correntezza contributiva ovvero dal c.d. Durc irregolare. L'articolato normativo di riferimento è l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 il quale stabilisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass.16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.
Vanno ricostruiti i fatti. L'AVA, qui impugnato, il n. 37120230016172917000 notificato il 12.01.2024 riguarda note di rettifica 7/2018, 8/2018 e 10/2018 per art. 1 comma 1175 L.296/06 con le quali sono stati recuperati i benedici contributivi per mancanza di regolarità contributiva.
2 È abbastanza chiaro dalla lettura del dettaglio dell'avviso di addebito quali siano i debiti contributivi dell'opponente, essi scaturiscono da inadempienze derivanti da note di rettifica da DM10 e sanzioni per il periodo luglio, agosto e ottobre 2018.
Secondo la ricostruzione dell' : CP_1
- la nota di rettifica 7/2018 è collegata al DURC per agevolazioni irregolare 14460106. La ditta in data 17.12.2018 ha ricevuto l'invito a regolarizzare entro 15 giorni l'AVA 37120180013863673000 nel quale era presente l'addebito 6/2017.
La ditta ha provveduto ad inviare regolarizzazione spontanea per 6/2017 solo in data
7/03/2019 come da prospetto Trasmissioni Variazioni e da TiCKET 38999648 inviato tramite il fascicolo elettronico del contribuente;
- Le note di rettifica 8/2018 e 10/2018 sono collegate al DURC per agevolazioni irregolare n. 13776089. La ditta ha ricevuto l'invito a regolarizzare entro 15 giorni l'AVA 37120180013863673000 nel quale era presente l'addebito 6/2017. La ditta ha provveduto ad inviare regolarizzazione spontanea per 6/2017 solo in data 7/03/2019 come da prospetto Trasmissioni Variazioni e da TiCKET 38999648 e TICKET
39074480 con allegati inviati dalla ditta tramite il fascicolo elettronico del contribuente.
Dalla documentazione versata in atti dall'Istituto previdenziale emerge che la ditta ha provveduto ad inviare regolarizzazione spontanea solo in data 7/03/2019, allorquando il suddetto termine per sanare le irregolarità riscontrate era ampiamente spirato in relazione a entrambi gli inviti alla stessa rivolti.
Nella prospettazione attorea nessuna irregolarità sostanziale è stata effettuata da parte della ricorrente, ma semplicemente un errore di comunicazione tra i diversi Enti previdenziali, inoltre, l'opponente ritiene che gli inviti a regolarizzare siano stati effettuati con pec a soggetto diverso dalla contribuente.
La tesi non può essere condivisa.
In diritto rileva che la ditta non abbia ottemperato a tale richiesta nei successivi 15 giorni, il che è pacifico, e che in tal modo sia divenuta “irregolare”.
Il Durc irregolare ha a sua volta provocato, con effetto retroattivo, la perdita delle agevolazioni già riconosciute. L'irregolarità del Durc e l'effetto di recupero degli sgravi per perdita del beneficio agevolativo è intervenuta solo in data 7/03/2019, oltre i tempi assegnati dall'invito a regolarizzare.
Con riguardo all'eccepita trasmissione degli inviti a regolarizzare a soggetto diverso dal contribuente, è appena il caso di rilevare che la disposizione di cui all'art. 31, comma 8, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede in maniera esplicita la possibilità, ai fini del rilascio del DURC, di inviare il suddetto invito, tramite comunicazione pec, tanto al contribuente direttamente che in via alternativa al di lui intermediario, abilitato ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Dunque, l'inoltro dell'invito de quo all'intermediario dell'azienda interessata è una facoltà dell' , il quale con il messaggio del n. 5192 del 06.06.2014 - a parziale CP_1 modifica di quanto indicato nel messaggio 2889/2014 - ha, altresì, precisato, in conformità alla suddetta disposizione di legge, che ove l'indirizzo PEC dell'intermediario non sia disponibile il preavviso di DURC interno negativo
3 viene inviato all'indirizzo pec dell'azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante e che in mancanza di detto indirizzo la comunicazione viene spedita all'azienda con raccomandata.
Anche, il Decreto Ministeriale n. 125/15, all'art. 4 prevede che gli Enti contributivi, CP_ tra cui l' trasmettano tramite pec all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 11 della L. 12/79 l'invito a regolarizzare la propria posizione contributiva entro il termine di 15 giorni.
Dalla documentazione depositata in atti il sig. è il contatto presente Parte_2 in tutte le comunicazioni Bidirezionali ed anche nell'UNIEMENS la variazione denunce retributive e contributive individuali mensili risultano trasmesse dal
. Parte_2
Pertanto, in qualità di intermediario della ditta, ovvero consulente del lavoro, gli invii a mezzo pec in data 17.12.2018 e 15.01.2019 degli inviti a regolarizzare sono validi ed efficaci. Anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, con una nota del 14/02/2014, ha comunicato che continua il processo volto alla semplificazione degli adempimenti nei confronti dell' , con particolare riguardo CP_1 alla gestione del DURC interno e delle note di rettifica relative ai controlli della regolarità della contribuzione sugli Uniemens.
Come sopra anticipato, le note di rettifica sono state emesse ai sensi del ridetto art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, il quale subordina il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale
(c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento). Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva:
“Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)” e che
è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall'attivazione da parte dell'istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007
(Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107).
Conclusivamente, il mancato integrale pagamento alle scadenze di legge ha giustificato l'irregolarità contributiva e la conseguente revoca degli sgravi con assorbenza della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria. In conclusione, l'opposizione va respinta per i motivi finora illustrati e l'opponente è tenuta al pagamento delle somme indicate dall'Ava impugnato.
.
4 Le spese processuali si compensano solo per metà stante la particolarità delle questioni e l'avvenuto pagamento di somme sia pure inidonee ad eliminare la situazione di irregolarità contributiva oramai cristallizzata. L'altra metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo ai valori medi con esclusione della fase istruttoria e decisionale che sono mancate.
P.Q.M.
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa. così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) dichiara dovute le somme recate dall'avviso di addebito impugnato;
c) compensa le spese per la metà e condanna l'opponente al pagamento dell'altra metà che liquida in complessivi € 425,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 10.04.2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Santulli
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