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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4965 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, presso il quale, in viale degli Alimena n. 8, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura Pt_1 in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Manuela Malavasi e Silvia Sartori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Milano, via Barozzi n. 1, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2022 R.D.I. (n. 3135/2022
R.G.A.C.) emesso il 31.10.2022 – corrispettivo prestazioni sanitarie fuori regione – arricchimento senza causa;
conclusioni delle parti: all'udienza del 20 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, 1. Che la somma ingiunta, a titolo di sorte capitale, non è dovuta alla opposta a causa dell'infondatezza della domanda per come esposto in narrativa e pertanto non sono dovuti gli interessi.
2. Che nessuna somma è dovuta stante la nullità dell'ingiunzione per mancata produzione del contratto.
3. Per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di lite”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: … nel merito, in via principale − respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1542/2022 (RG n. 3135/2022) emesso in data 31 ottobre 2022; in via subordinata − nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarato nullo e/o inefficace, per qualsiasi ragione, il Decreto Ingiuntivo n. 1542/2022, condannare comunque l' al pagamento, in favore della convenuta CP_2
1 opposta, della somma di Euro 26.097,60, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2022 dalle scadenze delle singole fatture al saldo e oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 650,00 per compensi, 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad Euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso - condannare , oltre al pagamento in favore della convenuta opposta, della CP_2 somma di Euro 26.097,60, anche al pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2022 dalle scadenze delle singole fatture al saldo e delle spese della procedura di ingiunzione;
- accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannarla al CP_2 pagamento in favore della convenuta dell'importo che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di determinare, anche in via equitativa – a titolo risarcitorio, per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi e/o anche a titolo sanzionatorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l' impugnava il decreto ingiuntivo Parte_2 in oggetto, emesso in favore della per complessivi € 26.097,60, oltre Controparte_3 accessori e spese, giusta fatture per prestazioni sanitarie di riabilitazione fuori regione, assumendo ad unico motivo l'assenza di contratto scritto, necessario ad substantiam, rimanendo inidonei a fondare alcun obbligo i documenti allegati, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni, di cui invocava integrale accoglimento.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava preliminarmente che le prestazioni CP_1 sanitarie fatturate trovavano fonte normativa primaria nell'art. 26 l. n. 833/1978, in base al Contr quale le impossibilitate alla relativa erogazione, rimanevano abilitate a rivolgersi ad istituti accreditati e convenzionati anche fuori regione, nel caso di specie con l' e Parte_3 tuttavia con contratto che, al suo art. 4, prevedeva che quel tipo di prestazioni non potevano essere ricomprese tra quelle remunerate dal SSR e per le quali prevista la compensazione in Contr sede nazionale, rimanendo quindi a carico dell' di residenza dell'assistito; deduceva nondimeno che, giusta documentazione allegata, le prestazioni fatturate ed azionate in monitorio erano state erogate su richiesta dell' ed in favore di soggetti residenti Parte_2 nella provincia, e con pedissequo impegno di spesa, per uno di essi, senza necessità di alcuna convenzione scritta, rimanendo anzi pretestuosa l'opposizione proposta per quell'unico motivo, a fronte della mancata contestazione delle fatture debitamente recapitate, così come dell'effettivo espletamento delle prestazioni;
invocava comunque in riconvenzionale, per l'ipotesi di ritenuta nullità del rapporto, la norma generale sull'indebito arricchimento, rassegnando le ritrascritte conclusioni.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso, a dispetto della delibazione operata in sede di provvisoria esecuzione, Contr l'opposizione dell' risulta invece fondata, e, come tale, deve essere accolta. L'indubbia suggestione insita nella prospettazione dell'attrice (la creditrice, pur con veste processuale invertita, rimane tale), a mente della quale la clausola generale dell'art. 26 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, n. 833/1978, rimarrebbe unica fonte legittimante l'erogazione delle prestazioni sanitarie fuori regione, bastando a far sorgere il
2 credito la sola richiesta amministrativa di quelle prestazioni, si scontra invece con l'interpretazione ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità. La tesi della difesa dell'opposta, peraltro, contiene una evidente contraddizione originaria, laddove imputa il credito all' sulla base di una convenzione stipulata Parte_2 con quella di ed anzi, più correttamente, sulla base di una clausola di quella convenzione, Pt_3
l'art. 4, che esclude l'insorgenza di alcun obbligo, per l' di remunerazione delle Parte_3 prestazioni erogate in favore di cittadini residenti in altre regioni.
Ed invero, se accreditamento e stipula della convenzione sono i presupposti per pretendere – ovviamente infra budget – la remunerazione delle prestazioni erogate e validate, secondo schema contrattualizzato, perché la stessa cosa non dovrebbe avvenire per le prestazioni erogate in favore di soggetti residenti in altre regioni?
Eppure, eadem ratio, eadem solutio.
Si dirà: quelle per i residenti fuori regione sono prestazioni occasionali, come tali non preventivabili, che, perciò sfuggono alla rigida regola del binomio accreditamento/convenzione, presupposto per l'erogazione ed il sorgere dell'obbligo di remunerazione - entro il tetto massimo fissato da provvedimento della Regione - in capo alla articolazione provinciale della sanità nazionale. L'assunto è sicuramente suggestivo, ma non può scardinare l'intero sistema, perché rappresenterebbe eccezione non giustificata alla regola, atteso che nulla vieta (nessuna norma vieta) di stipulare di volta in volta apposite convenzioni per le singole prestazioni che le strutture accreditate svolgono in favore di cittadini residenti in regioni diverse.
Del resto, come anticipato, la giurisprudenza di legittimità è approdata ad una interpretazione univoca della normativa sul sistema sanitario.
La motivazione di Cass. n. 10154/2023 può essere mentovata a titolo di chiara enunciazione di quell'approdo ermeneutico: “secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, invero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane sostanzialmente concessoria;
ne consegue che non può essere posto a carico delle
Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass. 1740/2011, Cass. 17711/2014, Cass. 23657/2015, Cass. S.U. 16336/2019, Cass. 7019/2020)”; ciò comporta che, per un verso, l'assenza di accreditamento in capo alla struttura esclude “qualsiasi onere finanziario a carico dell'amministrazione per le prestazioni erogate”, così come, nondimeno e sotto diverso profilo, accade quando non vi sia apposita “convenzione scritta, essendo tale divieto connaturato ‒ più in generale ‒ al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge (Cass. 29988/2018); in tale prospettiva, si è affermato che devesi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020)”. È ben vero che quella regola, enunciata nella pronuncia citata a titolo di obiter dictum apparentemente senza eccezioni, ne soffre invece in casi specifici, parimenti individuati dalla giurisprudenza.
È, ad esempio, il caso delle forniture di presidi tecnici e di protesi per invalidi, per le quali Cass. SSUU n. 6827/2010 esclude la necessità di contratto in forma scritta, e tuttavia
3 “sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, a mente del quale la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di quei presidi sanitari”; si tratta, in sostanza, di un'eccezione fondata su apposita norma regolamentare.
Altra eccezione è, più in generale, quella dei contratti di fornitura sotto soglia comunitaria, per i quali Cass. n. 24640/2016, assimilandoli agli appalti pubblici, sulla premessa Contr della natura di organismi di diritto pubblico delle esclude tuttavia la necessità di contratto in forma scritta, ritenendo sufficienti gli ordinativi delle forniture con relativo impegno di spesa, i documenti di trasporto e consegna delle stesse e l'emissione nel Sistema di Interscambio delle relative fatture, nell'ottica, evidente, di agevolare la gestione, di stampo economico, della sanità provinciale.
In quei casi, nondimeno, sussistono, a monte, i contratti stipulati con la Stazione Unica Contr Appaltante regionale, che attribuiscono alle forniture il codice Anac, ed ai quali le possono aderire mediante la sola emissione degli ordinativi delle forniture, ai quali l'appaltatrice deve sottostare, pena la revoca dell'appalto, di tal ché, in ultima analisi, la fonte dell'obbligazione rimane pur sempre di natura negoziale.
Si tratta, in evidenza, di eccezione ben motivate alla regola generale, che, nondimeno, non riguardano mai le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, per le quali Cont sussiste sempre, ai fini della remunerazione di quelle validate dall' , l'obbligo di convenzione scritta.
Come si è avuto modo di evidenziare in plurime pronunce del c.d. contenzioso sanitario, per quel tipo di prestazioni, che rientrano nel concetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, ciascuna Regione fissa – anche in corso d'anno – uno specifico budget, che rappresenta il limite invalicabile di acquisizione dalle strutture accreditate, e che confluisce, anche mediante richiamo generale ad ogni provvedimento eventualmente sopravvenuto, in ciascuna delle convenzioni stipulate con le strutture accreditate.
Anzi, la giurisprudenza ha avuto modo di stigmatizzare il comportamento di quelle strutture che erogano prestazioni pur consapevoli della loro natura extra budget, dovendole invece, in quanto tali, rifiutare, in ossequio agli obblighi contrattuali assunti, in applicazione del più generale principio secondo cui nulla obligatio sine titulo, fatte salve le specifiche eccezioni di legge.
In siffatto rigido contesto, si deve gioco forza ritenere che le prestazioni in favore di soggetti fuori regione non possono – e non debbono – seguire criteri di erogazione differenti da P quelle per i residenti: non a caso, nella fattispecie alla odierna attenzione Parte_3 evidentemente consapevole della possibilità di essere chiamata alla retribuzione di quelle prestazioni, in quanto controparte negoziale della convenzione stipulata con la si è CP_1 premurata di fissare, in essa, apposita clausola di esclusione di ogni obbligo remunerativo, rimettendolo all'ASP di appartenenza del soggetto in favore del quale erogato il servizio. Del resto, opinando come vorrebbe l'odierna opposta, e consentendosi l'erogazione senza contratto delle prestazioni per i residenti fuori regione, il binomio accreditamento/convenzione, regola imprescindibile delle prestazioni in favore dei residenti, soffrirebbe un'eccezione potenzialmente letale, ossia tale da disinnescarne, di fatto, la portata, rendendolo mero simulacro.
Ovviamente, la fissazione della regola della convenzione scritta esclude che ogni atto anticipatorio, prodromico o preparatorio di essa possa tenerne le veci, ragion per cui, nel caso di specie, la richiesta di valutazione per delega del paziente, inoltrata dal distretto di Trebisacce dell' a quella di seppur corredata dal parere specialistico di quest'ultima, Parte_2 Pt_3
4 non assurge a titolo negoziale (id est: a valido titolo) per l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni rese;
e neanche all'impegno di spesa (peraltro solo per uno dei pazienti in favore dei quali rese le prestazioni assistenziali) portato dalla delibera n. 746 dell' può Parte_2 attribuirsi portata legittimante del credito azionato in monitorio dalla CP_1 Contr Quindi, in accoglimento dell'unico motivo di opposizione proposto dall' il credito dell'opposta non può essere asseverato, siccome privo di valido titolo negoziale, pure a fronte della mancata contestazione della effettiva erogazione delle prestazioni, e, per diretta conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ciò posto, nondimeno, la stessa giurisprudenza citata offre le direttive per la valutazione della domanda riconvenzionale proposta dalla di pagamento delle medesime CP_1 Contr somme ingiunte a titolo di arricchimento senza causa dell' Nello specifico, “secondo l'indirizzo più recente delle Sezioni Unite di questa Corte ‒ il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, con connesso suo depauperamento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass. S.U. 10798/2015; Cass.
22182/2015; Cass. 15937/2017; Cass. 11209/2019; Cass. 24642/2020); la sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede ‒ per vero ‒ la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (Cass. 6827/2021; Cass. 18099/2009)”. Secondo Cass. n. 16980/2024, “applicando i principi posti dalle Sezioni unite nella sentenza n. 10798 del 2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, occorre ribadire che
“l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti ...; diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”; in altri termini, la carenza di un accordo determina il carattere “imposto” dell'arricchimento e quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo; ne consegue che, a prescindere dalla contestata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto delle fatture azionate, la mancata preventiva autorizzazione delle prestazioni in questione comunque è d'ostacolo alla ammissibilità della domanda subordinata, vertendosi in tema di arricchimento imposto”. Applicando i suddetti principi al caso di specie, nondimeno, per le prestazioni rese dall'opposta in favore del paziente non può dirsi consti esplicita Parte_5 autorizzazione dell' non potendosi ritenere tale la richiesta del Distretto di Parte_2
Trebisacce di valutazione per delega del primo paziente, corredata dal parere specialistico reso dall' Parte_3
Per converso, in relazione all'altra fattura, è stata allegata la Deliberazione n. 746 del 20.09.2019 dell' recante l'impegno di spesa per € 11.697,00, evenienza che Parte_2 implica non solo autorizzazione all'espletamento delle prestazioni, quanto anche espresso riconoscimento dell'utilitas delle medesime, potendosi di conseguenza riconoscere quell'importo all'opposta, obiettivamente depauperata dall'espletamento delle prestazioni senza remunerazione alcuna (rectius: senza titolo alcuno per la remunerazione).
5 Contr Peraltro, l'impegno di spesa dell' assurge a riconoscimento della esatta portata dell'utilitas, e, quindi, a criterio di quantificazione dell'arricchimento senza causa. Spese e competenze di lite integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' , e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1542/2022 R.D.I. (n. 3135/2022 R.G.A.C.) emesso il
31.10.2022, siccome portante una pretesa creditoria insussistente per difetto di titolo negoziale;
- accoglie altresì parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, accerta e dichiara che la ha diritto al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, Controparte_1 della somma complessiva di € 11.697,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 5 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 4965 R.G.A.C. dell'anno 2022, promossa
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, presso il quale, in viale degli Alimena n. 8, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura Pt_1 in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Manuela Malavasi e Silvia Sartori, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Milano, via Barozzi n. 1, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1542/2022 R.D.I. (n. 3135/2022
R.G.A.C.) emesso il 31.10.2022 – corrispettivo prestazioni sanitarie fuori regione – arricchimento senza causa;
conclusioni delle parti: all'udienza del 20 novembre 2024 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, G.I. in funzione di Giudice Unico: disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione ed in accoglimento della presente opposizione ammissibile e fondata dichiarare ed accertare, per le ragioni di cui in premessa, 1. Che la somma ingiunta, a titolo di sorte capitale, non è dovuta alla opposta a causa dell'infondatezza della domanda per come esposto in narrativa e pertanto non sono dovuti gli interessi.
2. Che nessuna somma è dovuta stante la nullità dell'ingiunzione per mancata produzione del contratto.
3. Per l'effetto revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo con vittoria di spese e compensi di lite”; per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: … nel merito, in via principale − respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1542/2022 (RG n. 3135/2022) emesso in data 31 ottobre 2022; in via subordinata − nella denegata ipotesi in cui venisse dichiarato nullo e/o inefficace, per qualsiasi ragione, il Decreto Ingiuntivo n. 1542/2022, condannare comunque l' al pagamento, in favore della convenuta CP_2
1 opposta, della somma di Euro 26.097,60, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2022 dalle scadenze delle singole fatture al saldo e oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in Euro 650,00 per compensi, 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad Euro 286,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrende;
in ogni caso - condannare , oltre al pagamento in favore della convenuta opposta, della CP_2 somma di Euro 26.097,60, anche al pagamento degli interessi di mora ex d.lgs. 231/2022 dalle scadenze delle singole fatture al saldo e delle spese della procedura di ingiunzione;
- accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannarla al CP_2 pagamento in favore della convenuta dell'importo che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di determinare, anche in via equitativa – a titolo risarcitorio, per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi e/o anche a titolo sanzionatorio, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, l' impugnava il decreto ingiuntivo Parte_2 in oggetto, emesso in favore della per complessivi € 26.097,60, oltre Controparte_3 accessori e spese, giusta fatture per prestazioni sanitarie di riabilitazione fuori regione, assumendo ad unico motivo l'assenza di contratto scritto, necessario ad substantiam, rimanendo inidonei a fondare alcun obbligo i documenti allegati, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni, di cui invocava integrale accoglimento.
Costituitasi in giudizio, la rappresentava preliminarmente che le prestazioni CP_1 sanitarie fatturate trovavano fonte normativa primaria nell'art. 26 l. n. 833/1978, in base al Contr quale le impossibilitate alla relativa erogazione, rimanevano abilitate a rivolgersi ad istituti accreditati e convenzionati anche fuori regione, nel caso di specie con l' e Parte_3 tuttavia con contratto che, al suo art. 4, prevedeva che quel tipo di prestazioni non potevano essere ricomprese tra quelle remunerate dal SSR e per le quali prevista la compensazione in Contr sede nazionale, rimanendo quindi a carico dell' di residenza dell'assistito; deduceva nondimeno che, giusta documentazione allegata, le prestazioni fatturate ed azionate in monitorio erano state erogate su richiesta dell' ed in favore di soggetti residenti Parte_2 nella provincia, e con pedissequo impegno di spesa, per uno di essi, senza necessità di alcuna convenzione scritta, rimanendo anzi pretestuosa l'opposizione proposta per quell'unico motivo, a fronte della mancata contestazione delle fatture debitamente recapitate, così come dell'effettivo espletamento delle prestazioni;
invocava comunque in riconvenzionale, per l'ipotesi di ritenuta nullità del rapporto, la norma generale sull'indebito arricchimento, rassegnando le ritrascritte conclusioni.
Munito il decreto della clausola di provvisoria esecuzione, in assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini per comparse conclusionali e di replica.
Tanto premesso, a dispetto della delibazione operata in sede di provvisoria esecuzione, Contr l'opposizione dell' risulta invece fondata, e, come tale, deve essere accolta. L'indubbia suggestione insita nella prospettazione dell'attrice (la creditrice, pur con veste processuale invertita, rimane tale), a mente della quale la clausola generale dell'art. 26 della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, n. 833/1978, rimarrebbe unica fonte legittimante l'erogazione delle prestazioni sanitarie fuori regione, bastando a far sorgere il
2 credito la sola richiesta amministrativa di quelle prestazioni, si scontra invece con l'interpretazione ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità. La tesi della difesa dell'opposta, peraltro, contiene una evidente contraddizione originaria, laddove imputa il credito all' sulla base di una convenzione stipulata Parte_2 con quella di ed anzi, più correttamente, sulla base di una clausola di quella convenzione, Pt_3
l'art. 4, che esclude l'insorgenza di alcun obbligo, per l' di remunerazione delle Parte_3 prestazioni erogate in favore di cittadini residenti in altre regioni.
Ed invero, se accreditamento e stipula della convenzione sono i presupposti per pretendere – ovviamente infra budget – la remunerazione delle prestazioni erogate e validate, secondo schema contrattualizzato, perché la stessa cosa non dovrebbe avvenire per le prestazioni erogate in favore di soggetti residenti in altre regioni?
Eppure, eadem ratio, eadem solutio.
Si dirà: quelle per i residenti fuori regione sono prestazioni occasionali, come tali non preventivabili, che, perciò sfuggono alla rigida regola del binomio accreditamento/convenzione, presupposto per l'erogazione ed il sorgere dell'obbligo di remunerazione - entro il tetto massimo fissato da provvedimento della Regione - in capo alla articolazione provinciale della sanità nazionale. L'assunto è sicuramente suggestivo, ma non può scardinare l'intero sistema, perché rappresenterebbe eccezione non giustificata alla regola, atteso che nulla vieta (nessuna norma vieta) di stipulare di volta in volta apposite convenzioni per le singole prestazioni che le strutture accreditate svolgono in favore di cittadini residenti in regioni diverse.
Del resto, come anticipato, la giurisprudenza di legittimità è approdata ad una interpretazione univoca della normativa sul sistema sanitario.
La motivazione di Cass. n. 10154/2023 può essere mentovata a titolo di chiara enunciazione di quell'approdo ermeneutico: “secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, invero, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento - previsto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - non ha modificato la natura del rapporto esistente tra l'Amministrazione e le strutture private, che rimane sostanzialmente concessoria;
ne consegue che non può essere posto a carico delle
Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali (cfr. Cass. 1740/2011, Cass. 17711/2014, Cass. 23657/2015, Cass. S.U. 16336/2019, Cass. 7019/2020)”; ciò comporta che, per un verso, l'assenza di accreditamento in capo alla struttura esclude “qualsiasi onere finanziario a carico dell'amministrazione per le prestazioni erogate”, così come, nondimeno e sotto diverso profilo, accade quando non vi sia apposita “convenzione scritta, essendo tale divieto connaturato ‒ più in generale ‒ al sistema che prevede la forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito da singoli atti, dovendosi manifestare necessariamente nelle forme rigide previste dalla legge (Cass. 29988/2018); in tale prospettiva, si è affermato che devesi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass. 7019/2020)”. È ben vero che quella regola, enunciata nella pronuncia citata a titolo di obiter dictum apparentemente senza eccezioni, ne soffre invece in casi specifici, parimenti individuati dalla giurisprudenza.
È, ad esempio, il caso delle forniture di presidi tecnici e di protesi per invalidi, per le quali Cass. SSUU n. 6827/2010 esclude la necessità di contratto in forma scritta, e tuttavia
3 “sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del d.m. del Ministero della Sanità 28 dicembre 1992 n. 197100, a mente del quale la scheda-progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma dei contratti della P.A. relativi alla fornitura di quei presidi sanitari”; si tratta, in sostanza, di un'eccezione fondata su apposita norma regolamentare.
Altra eccezione è, più in generale, quella dei contratti di fornitura sotto soglia comunitaria, per i quali Cass. n. 24640/2016, assimilandoli agli appalti pubblici, sulla premessa Contr della natura di organismi di diritto pubblico delle esclude tuttavia la necessità di contratto in forma scritta, ritenendo sufficienti gli ordinativi delle forniture con relativo impegno di spesa, i documenti di trasporto e consegna delle stesse e l'emissione nel Sistema di Interscambio delle relative fatture, nell'ottica, evidente, di agevolare la gestione, di stampo economico, della sanità provinciale.
In quei casi, nondimeno, sussistono, a monte, i contratti stipulati con la Stazione Unica Contr Appaltante regionale, che attribuiscono alle forniture il codice Anac, ed ai quali le possono aderire mediante la sola emissione degli ordinativi delle forniture, ai quali l'appaltatrice deve sottostare, pena la revoca dell'appalto, di tal ché, in ultima analisi, la fonte dell'obbligazione rimane pur sempre di natura negoziale.
Si tratta, in evidenza, di eccezione ben motivate alla regola generale, che, nondimeno, non riguardano mai le prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento, per le quali Cont sussiste sempre, ai fini della remunerazione di quelle validate dall' , l'obbligo di convenzione scritta.
Come si è avuto modo di evidenziare in plurime pronunce del c.d. contenzioso sanitario, per quel tipo di prestazioni, che rientrano nel concetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, ciascuna Regione fissa – anche in corso d'anno – uno specifico budget, che rappresenta il limite invalicabile di acquisizione dalle strutture accreditate, e che confluisce, anche mediante richiamo generale ad ogni provvedimento eventualmente sopravvenuto, in ciascuna delle convenzioni stipulate con le strutture accreditate.
Anzi, la giurisprudenza ha avuto modo di stigmatizzare il comportamento di quelle strutture che erogano prestazioni pur consapevoli della loro natura extra budget, dovendole invece, in quanto tali, rifiutare, in ossequio agli obblighi contrattuali assunti, in applicazione del più generale principio secondo cui nulla obligatio sine titulo, fatte salve le specifiche eccezioni di legge.
In siffatto rigido contesto, si deve gioco forza ritenere che le prestazioni in favore di soggetti fuori regione non possono – e non debbono – seguire criteri di erogazione differenti da P quelle per i residenti: non a caso, nella fattispecie alla odierna attenzione Parte_3 evidentemente consapevole della possibilità di essere chiamata alla retribuzione di quelle prestazioni, in quanto controparte negoziale della convenzione stipulata con la si è CP_1 premurata di fissare, in essa, apposita clausola di esclusione di ogni obbligo remunerativo, rimettendolo all'ASP di appartenenza del soggetto in favore del quale erogato il servizio. Del resto, opinando come vorrebbe l'odierna opposta, e consentendosi l'erogazione senza contratto delle prestazioni per i residenti fuori regione, il binomio accreditamento/convenzione, regola imprescindibile delle prestazioni in favore dei residenti, soffrirebbe un'eccezione potenzialmente letale, ossia tale da disinnescarne, di fatto, la portata, rendendolo mero simulacro.
Ovviamente, la fissazione della regola della convenzione scritta esclude che ogni atto anticipatorio, prodromico o preparatorio di essa possa tenerne le veci, ragion per cui, nel caso di specie, la richiesta di valutazione per delega del paziente, inoltrata dal distretto di Trebisacce dell' a quella di seppur corredata dal parere specialistico di quest'ultima, Parte_2 Pt_3
4 non assurge a titolo negoziale (id est: a valido titolo) per l'erogazione e la remunerazione delle prestazioni rese;
e neanche all'impegno di spesa (peraltro solo per uno dei pazienti in favore dei quali rese le prestazioni assistenziali) portato dalla delibera n. 746 dell' può Parte_2 attribuirsi portata legittimante del credito azionato in monitorio dalla CP_1 Contr Quindi, in accoglimento dell'unico motivo di opposizione proposto dall' il credito dell'opposta non può essere asseverato, siccome privo di valido titolo negoziale, pure a fronte della mancata contestazione della effettiva erogazione delle prestazioni, e, per diretta conseguenza, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ciò posto, nondimeno, la stessa giurisprudenza citata offre le direttive per la valutazione della domanda riconvenzionale proposta dalla di pagamento delle medesime CP_1 Contr somme ingiunte a titolo di arricchimento senza causa dell' Nello specifico, “secondo l'indirizzo più recente delle Sezioni Unite di questa Corte ‒ il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, con connesso suo depauperamento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (Cass. S.U. 10798/2015; Cass.
22182/2015; Cass. 15937/2017; Cass. 11209/2019; Cass. 24642/2020); la sussistenza del requisito del depauperamento, richiesto dall'art. 2041 c.c. come presupposto per l'esercizio dell'azione generale di arricchimento, richiede ‒ per vero ‒ la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica (Cass. 6827/2021; Cass. 18099/2009)”. Secondo Cass. n. 16980/2024, “applicando i principi posti dalle Sezioni unite nella sentenza n. 10798 del 2015 alle prestazioni sanitarie extra budget, occorre ribadire che
“l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti ...; diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto”; in altri termini, la carenza di un accordo determina il carattere “imposto” dell'arricchimento e quest'ultimo, non essendo un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito, è inidoneo a dar luogo all'indennizzo; ne consegue che, a prescindere dalla contestata dimostrazione dell'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto delle fatture azionate, la mancata preventiva autorizzazione delle prestazioni in questione comunque è d'ostacolo alla ammissibilità della domanda subordinata, vertendosi in tema di arricchimento imposto”. Applicando i suddetti principi al caso di specie, nondimeno, per le prestazioni rese dall'opposta in favore del paziente non può dirsi consti esplicita Parte_5 autorizzazione dell' non potendosi ritenere tale la richiesta del Distretto di Parte_2
Trebisacce di valutazione per delega del primo paziente, corredata dal parere specialistico reso dall' Parte_3
Per converso, in relazione all'altra fattura, è stata allegata la Deliberazione n. 746 del 20.09.2019 dell' recante l'impegno di spesa per € 11.697,00, evenienza che Parte_2 implica non solo autorizzazione all'espletamento delle prestazioni, quanto anche espresso riconoscimento dell'utilitas delle medesime, potendosi di conseguenza riconoscere quell'importo all'opposta, obiettivamente depauperata dall'espletamento delle prestazioni senza remunerazione alcuna (rectius: senza titolo alcuno per la remunerazione).
5 Contr Peraltro, l'impegno di spesa dell' assurge a riconoscimento della esatta portata dell'utilitas, e, quindi, a criterio di quantificazione dell'arricchimento senza causa. Spese e competenze di lite integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dall' , e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 1542/2022 R.D.I. (n. 3135/2022 R.G.A.C.) emesso il
31.10.2022, siccome portante una pretesa creditoria insussistente per difetto di titolo negoziale;
- accoglie altresì parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, accerta e dichiara che la ha diritto al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, Controparte_1 della somma complessiva di € 11.697,00, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, e, per l'effetto, condanna l' al relativo pagamento;
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 5 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
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