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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 11761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11761 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15771/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
Parte_1
, CON SEDE A (C.F. E P.IVA N.
[...] CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3
) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. P.IVA_1
, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO LEGALE Parte_1
DELL'AVV. RENZO MERLINI, C.F. , POSTA CERTIFICATA C.F._1
IN MACERATA (MC), CORSO CAVOUR N. 50/B, CHE LO Email_1
RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
ON SEDE IN NAPOLI, CORSO UMBERTO I N.174, CODICE FISCALE E Controparte_3
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA CHE AGISCE A P.IVA_2
MEZZO DEL PROCURATORE SPECIALE IN PERSONA DEL LEGALE CP_4 CP_5
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE AMMINISTRATORE DELEGATO, , CON SEDE CP_6
LEGALE IN ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N.8, CODICE FISCALE, NUMERO DI ISCRIZIONE
p. 1 NEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA E PARTITA IVA: , ISCRITTA PRESSO LA P.IVA_3
C.C.I.A.A. DI ROMA AL N. REA 1068629, GIUSTA PROCURA SPECIALE PER ATTO NOTAIO DI
IN SANTA MARIA CAPUA VETERE DEL 08 FEBBRAIO 2021 (REP. 16797 – RACC. 10534), Per_1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. IDA SIGISMONDI C.F. , NONCHÉ C.F._2
DALL'AVV. FRANCESCOPAOLO DE ROSA, CF: ED ELETTIVAMENTE C.F._3
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DI QUEST'ULTIMO IN GRAGNANO (NA), C.A.P. 80054, VIA
GIOVANNI DELLA ROCCA N.25, CHE LA RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI
PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3636/2022 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN DATA 17.05.2022 E NOTIFICATO IN DATA 17.05.2022 A MEZZO PEC;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
3636/2022, della parte attrice, in cui Parte_1 si contesta la legittimità del provvedimento monitorio emesso il 17 maggio 2022 su ricorso di che aveva richiesto il pagamento di € 12.193,88 oltre interessi e spese per Controparte_3 corrispettivi relativi a forniture di energia elettrica, gas e servizi telefonici.
L'opposizione si fonda in primis sull'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato dalle fatture azionate, richiamando la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), che ha ridotto a due anni il termine di prescrizione per i crediti derivanti da forniture di energia elettrica e gas. Tale disciplina si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per l'elettricità e al 1° gennaio 2019 per il gas, come stabilito dall'art. 1, commi 4 e ss., e dalla Delibera ER n. 97/2018/R/COM. Le fatture richiamate nel ricorso monitorio, emesse tra 10 novembre 2017 e 8 marzo 2019, rientrano in questo regime e devono considerarsi prescritte. La difesa sottolinea inoltre che la documentazione prodotta dall'opposta è senza tuttavia fornire copia delle stesse e del conteggio nel dettaglio, poiché contiene solo copie di fatture del 2015, estranee al p. 2 periodo oggetto di ingiunzione, e non fornisce né le fatture effettivamente azionate né un conteggio analitico.
L'opponente si duole, inoltre, della mancata applicazione agevolazioni e sospensione pagamento utenze nelle zone colpite dal sisma, evidenziando che la sede del Parte_1
Parte ( rientra tra i Comuni individuati dal D.L. n. 189/2016. Richiama
[...] CP_1 le delibere ER (252/2017, 587/2018) e i decreti emergenziali che disponevano l'azzeramento di componenti tariffarie e la sospensione degli addebiti per 36 mesi, contestando che non abbia applicato tali benefici, nonostante le utenze in CP_3 questione riguardino il periodo successivo agli eventi sismici del 2016-2017.
L'opponente evidenzia da ultimo che non ha prodotto le fatture relative ai CP_3 consumi, limitandosi a un estratto conto e a un'attestazione notarile, strumenti che provano solo la regolarità contabile ma non l'effettività delle forniture, poiché in base all'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito incombe sul creditore.
L'opponente da ultimo sottolinea che il comportamento di protrattosi per CP_3
anni senza fornire chiarimenti sui consumi e culminato nella richiesta monitoria, è contrario ai principi di buona fede e correttezza.
La difesa di contesta integralmente tali argomentazioni, ritenendole infondate CP_3 in fatto e diritto. Sul primo motivo relativo alla prescrizione, si evidenzia che il decorso del termine è stato validamente interrotto dal sollecito di pagamento inviato il
14.09.2020, i cui effetti retroagiscono alla data del 14.09.2018 per la prescrizione biennale (L. 205/2017) e al 14.09.2015 per la quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.).
Sul diritto di credito e sull'onere della prova, sottolinea che l'opponente non CP_3
contesta l'esistenza del rapporto di somministrazione né la corretta erogazione, sicché il contratto sottoscritto nel 2015 e le letture dei contatori costituiscono prova sufficiente dell'an debeatur. Pertanto, anche gli importi riportati nelle fatture devono ritenersi attendibili in difetto di prova contraria, che l'opponente non ha fornito. Si evidenzia inoltre che alcune fatture sono state azionate per importi inferiori a quelli nominali, a conferma della correttezza del calcolo, e che è stato rispettato l'accordo Corecom del
2020 con lo storno di € 679,82 per i servizi di telefonia.
p. 3 La difesa di nel corso dell'attività processuale depositava da ultimo la CP_3
certificazione dei consumi rilasciata dal distributore territoriale E-Distribuzione S.p.A., relativa al rapporto di somministrazione di energia elettrica individuato con POD n.
IT001E04773782, riconducibile alla sede dell'opponente in Piazza della Vittoria,
Muccia (MC), onde dimostrare l'effettività dei consumi e la corrispondenza con le fatture azionate in sede monitoria.
Ebbene, secondo il Tribunale il punto centrale riguarda la carenza di prova scritta a sostegno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Si deve evidenziare che il documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, indicato come “Fatture emesse dalla società CP_3
, non contiene alcuna fattura.
[...]
Le fatture menzionate nel prospetto del ricorso per decreto ingiuntivo non sono mai state depositate né in sede monitoria né in allegato alla comparsa né nelle memorie istruttorie.
Peraltro, in allegato alla seconda memoria, è stato prodotto solo un prospetto proveniente da E-Distribuzione, relativo ai consumi mensili di energia elettrica, senza fornire dettagli sulle tariffe applicate, sulla modalità di fatturazione (stimata o effettiva), né sulle agevolazioni previste per i territori terremotati.
Infine, si sottolinea che nulla è stato prodotto in merito alla fornitura di gas, anch'essa oggetto del contratto.
Pertanto, gravando l'onere della prova sull'effettività dei consumi sul fornitore, il quale deve dimostrare l'entità dei consumi, la loro erogazione e la regolarità del conteggio, anche in relazione alle agevolazioni per i territori colpiti dal sisma, non potendo riscontrarsi alcunché in mancanza del deposito documentale delle fatture,
l'opposizione deve essere accolta ed il decreto monitorio deve essere revocato.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
p. 4 Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda attorea in opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n.
3636/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.05.2022 e notificato in data
17.05.2022;
− condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3
Parte_1
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 14/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
p. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo
Rubano, applicato ex art. 3 d.l. n. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado, introdotta da:
Parte_1
, CON SEDE A (C.F. E P.IVA N.
[...] CP_1 Parte_2 CP_2 Parte_3
) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. P.IVA_1
, ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO LEGALE Parte_1
DELL'AVV. RENZO MERLINI, C.F. , POSTA CERTIFICATA C.F._1
IN MACERATA (MC), CORSO CAVOUR N. 50/B, CHE LO Email_1
RAPPRESENTA GIUSTA PROCURA SPECIALE IN ATTI;
ATTORE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
ON SEDE IN NAPOLI, CORSO UMBERTO I N.174, CODICE FISCALE E Controparte_3
NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA CHE AGISCE A P.IVA_2
MEZZO DEL PROCURATORE SPECIALE IN PERSONA DEL LEGALE CP_4 CP_5
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE AMMINISTRATORE DELEGATO, , CON SEDE CP_6
LEGALE IN ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N.8, CODICE FISCALE, NUMERO DI ISCRIZIONE
p. 1 NEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA E PARTITA IVA: , ISCRITTA PRESSO LA P.IVA_3
C.C.I.A.A. DI ROMA AL N. REA 1068629, GIUSTA PROCURA SPECIALE PER ATTO NOTAIO DI
IN SANTA MARIA CAPUA VETERE DEL 08 FEBBRAIO 2021 (REP. 16797 – RACC. 10534), Per_1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. IDA SIGISMONDI C.F. , NONCHÉ C.F._2
DALL'AVV. FRANCESCOPAOLO DE ROSA, CF: ED ELETTIVAMENTE C.F._3
DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DI QUEST'ULTIMO IN GRAGNANO (NA), C.A.P. 80054, VIA
GIOVANNI DELLA ROCCA N.25, CHE LA RAPPRESENTANO E DIFENDONO IN FORZA DI
PROCURA IN ATTI;
CONVENUTO OPPOSTO
IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3636/2022 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
IN DATA 17.05.2022 E NOTIFICATO IN DATA 17.05.2022 A MEZZO PEC;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att. c.p.c.)
La controversia trae origine dalla citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.
3636/2022, della parte attrice, in cui Parte_1 si contesta la legittimità del provvedimento monitorio emesso il 17 maggio 2022 su ricorso di che aveva richiesto il pagamento di € 12.193,88 oltre interessi e spese per Controparte_3 corrispettivi relativi a forniture di energia elettrica, gas e servizi telefonici.
L'opposizione si fonda in primis sull'avvenuta prescrizione del diritto di credito portato dalle fatture azionate, richiamando la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), che ha ridotto a due anni il termine di prescrizione per i crediti derivanti da forniture di energia elettrica e gas. Tale disciplina si applica alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 per l'elettricità e al 1° gennaio 2019 per il gas, come stabilito dall'art. 1, commi 4 e ss., e dalla Delibera ER n. 97/2018/R/COM. Le fatture richiamate nel ricorso monitorio, emesse tra 10 novembre 2017 e 8 marzo 2019, rientrano in questo regime e devono considerarsi prescritte. La difesa sottolinea inoltre che la documentazione prodotta dall'opposta è senza tuttavia fornire copia delle stesse e del conteggio nel dettaglio, poiché contiene solo copie di fatture del 2015, estranee al p. 2 periodo oggetto di ingiunzione, e non fornisce né le fatture effettivamente azionate né un conteggio analitico.
L'opponente si duole, inoltre, della mancata applicazione agevolazioni e sospensione pagamento utenze nelle zone colpite dal sisma, evidenziando che la sede del Parte_1
Parte ( rientra tra i Comuni individuati dal D.L. n. 189/2016. Richiama
[...] CP_1 le delibere ER (252/2017, 587/2018) e i decreti emergenziali che disponevano l'azzeramento di componenti tariffarie e la sospensione degli addebiti per 36 mesi, contestando che non abbia applicato tali benefici, nonostante le utenze in CP_3 questione riguardino il periodo successivo agli eventi sismici del 2016-2017.
L'opponente evidenzia da ultimo che non ha prodotto le fatture relative ai CP_3 consumi, limitandosi a un estratto conto e a un'attestazione notarile, strumenti che provano solo la regolarità contabile ma non l'effettività delle forniture, poiché in base all'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito incombe sul creditore.
L'opponente da ultimo sottolinea che il comportamento di protrattosi per CP_3
anni senza fornire chiarimenti sui consumi e culminato nella richiesta monitoria, è contrario ai principi di buona fede e correttezza.
La difesa di contesta integralmente tali argomentazioni, ritenendole infondate CP_3 in fatto e diritto. Sul primo motivo relativo alla prescrizione, si evidenzia che il decorso del termine è stato validamente interrotto dal sollecito di pagamento inviato il
14.09.2020, i cui effetti retroagiscono alla data del 14.09.2018 per la prescrizione biennale (L. 205/2017) e al 14.09.2015 per la quinquennale (art. 2948 n. 4 c.c.).
Sul diritto di credito e sull'onere della prova, sottolinea che l'opponente non CP_3
contesta l'esistenza del rapporto di somministrazione né la corretta erogazione, sicché il contratto sottoscritto nel 2015 e le letture dei contatori costituiscono prova sufficiente dell'an debeatur. Pertanto, anche gli importi riportati nelle fatture devono ritenersi attendibili in difetto di prova contraria, che l'opponente non ha fornito. Si evidenzia inoltre che alcune fatture sono state azionate per importi inferiori a quelli nominali, a conferma della correttezza del calcolo, e che è stato rispettato l'accordo Corecom del
2020 con lo storno di € 679,82 per i servizi di telefonia.
p. 3 La difesa di nel corso dell'attività processuale depositava da ultimo la CP_3
certificazione dei consumi rilasciata dal distributore territoriale E-Distribuzione S.p.A., relativa al rapporto di somministrazione di energia elettrica individuato con POD n.
IT001E04773782, riconducibile alla sede dell'opponente in Piazza della Vittoria,
Muccia (MC), onde dimostrare l'effettività dei consumi e la corrispondenza con le fatture azionate in sede monitoria.
Ebbene, secondo il Tribunale il punto centrale riguarda la carenza di prova scritta a sostegno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Si deve evidenziare che il documento n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposta, indicato come “Fatture emesse dalla società CP_3
, non contiene alcuna fattura.
[...]
Le fatture menzionate nel prospetto del ricorso per decreto ingiuntivo non sono mai state depositate né in sede monitoria né in allegato alla comparsa né nelle memorie istruttorie.
Peraltro, in allegato alla seconda memoria, è stato prodotto solo un prospetto proveniente da E-Distribuzione, relativo ai consumi mensili di energia elettrica, senza fornire dettagli sulle tariffe applicate, sulla modalità di fatturazione (stimata o effettiva), né sulle agevolazioni previste per i territori terremotati.
Infine, si sottolinea che nulla è stato prodotto in merito alla fornitura di gas, anch'essa oggetto del contratto.
Pertanto, gravando l'onere della prova sull'effettività dei consumi sul fornitore, il quale deve dimostrare l'entità dei consumi, la loro erogazione e la regolarità del conteggio, anche in relazione alle agevolazioni per i territori colpiti dal sisma, non potendo riscontrarsi alcunché in mancanza del deposito documentale delle fatture,
l'opposizione deve essere accolta ed il decreto monitorio deve essere revocato.
Considerato il valore della causa (superiore a 5.201,00 euro) e applicati i riferimenti oggi dettati dal d.m. 147/2022, si liquidano – per tutte le fasi processuali – gli importi medi, così per 5.077,00 euro, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
p. 4 Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Angelo Rubano, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accoglie la domanda attorea in opposizione, revocando il decreto ingiuntivo n.
3636/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 17.05.2022 e notificato in data
17.05.2022;
− condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_3
Parte_1
che vengono liquidate in 5.077,00 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
Così deciso, in Napoli il 14/12/2025
IL GIUDICE dott. Angelo Rubano
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