Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che utilizzi un bene mobile per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica. (Fattispecie relativa al reiterato utilizzo di beni aziendali - televisore, biciclette ed autovetture - per periodi di tempo prolungati e continuativi, in assenza di un atto pubblico di destinazione o concessione in uso ed al di fuori di criteri predeterminati)
Commentario • 1
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2016, n. 53974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53974 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
M 539 74 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1732 CE Rotundo - Presidente - Giorgio Fidelbo -CC 15/11/2016 R.G.N. 32400/2016 Angelo Capozzi NN Emilia Giordano Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. FR GI, nato ad [...] il [...];
2. EL ED LB, nato a [...] il [...];
3. AL ER, nato ad [...] il [...];
4. IA CE, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2016 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Delia Cardia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Gerardo De Martino, nell'interesse del IE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ал RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 27 maggio 2016, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino aveva disposto, per quanto di interesse in questa sede, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di ED LB IE e quella del divieto di dimora nel comune di Avellino nei confronti di ER UC, CE NO e GI DA, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza, a carico del primo, per i reati di corruzione e di peculato e, a carico degli altri, per il reato di corruzione, nonché, in relazione a tutti i precisati indagati, sebbene con diversa intensità, il pericolo di recidiva. In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: a) in relazione a plurimi fatti di corruzione, per avere il IE, quale amministratore unico della Azienda Città Servizi s.r.l., società in house del Comune di Avellino, affidato e prorogato, al di fuori di ogni procedura di gara, contratti di forniture di manodopera per lo svolgimento di servizi comunali, alle cooperative o.n.l.u.s "C.C.S.E.", facente capo, in particolare, al UC ed al NO, "Qua La Mano", di cui era amministratore di fatto e dominus il DA, nonché "La Casa sulla Roccia" e RA, di cui era presidente AU NO, nonché per avere il medesimo indagato omesso di rilevare le infrazioni e le irregolarità addebitabili alle precisate cooperative nell'ambito dei rapporti contrattuali, in cambio dell'indicazione di nominativi di persone da avviare al lavoro, tra i quali quelli di LU LI, a lui legata da rapporti sentimentali, di GO DO, figlio della LI, e RO GR, fatti accertati negli anni 2014 e 2015; b) in relazione a plurimi fatti di peculato, per essersi il IE, nella qualità appena indicata, appropriato (1) di autovetture aziendali, utilizzandole o facendole utilizzare a terzi, fino al luglio 2015, ripetutamente ed anche per più giorni consecutivi, ed imputando all'ente da lui gestito le spese per carburante e multe, (b) di un televisore aziendale del valore di acquisto di 699 euro, installandolo nel marzo del 2010 nella propria abitazione, (c) di tre biciclette aziendali a pedalata assistita, utilizzandone a fini privati una personalmente e mettendo le altre due a disposizione della precisata LI e di EL TA, tra il maggio 2014 ed il maggio 2015, (d) di apparecchi Telepass in dotazione ad autovetture dell'azienda, impiegandoli o facendoli impiegare a terzi, come il cognato MI IC, in tre occasioni, 2 Ал fino all'agosto 2011, (e) di importi di denaro esistenti su conti correnti aziendali, prelevandoli per fini privati mediante l'utilizzo di una carta di credito aziendale per oltre 2.000 euro, tra il maggio 2011 ed il dicembre 2014, o mediante addebito alla società di spese personali e familiari per oltre 1.300 euro, fino al luglio 2011. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato Gerardo Di Martino, quale difensore di fiducia del IE, l'avvocato Alberico Villani, quale difensore di fiducia del UC e del NO, e l'avvocato Gaetano Aufiero, quale difensore di fiducia del DA. Ha inoltre presentato motivi nuovi l'avvocato Di Martino, nell'interesse del IE.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del IE è articolato in cinque motivi.
3.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si deduce che vi è difetto di concretezza e di attualità in ordine al pericolo di recidiva. L'ordinanza impugnata non ha correttamente valutato che il Sindaco del comune di Avellino aveva nominato un nuovo amministratore unico della società in house Azienda Città Servizi s.r.l. in sostituzione del IE in data 17 maggio 2016 proprio a causa delle vicende emerse in sede penale, che il coindagato NO si era dimesso da Presidente dell'associazione "La Casa sulla Roccia" e "Demetra”, e che la o.n.l.u.s. "Qua La Mano", gestita dal coindagato DA, aveva cessato l'attività con cancellazione dall'Albo. Queste circostanze avrebbero dovuto condurre ad un diverso risultato in relazione alla sussistenza del pericolo di recidiva anche perché i reati contestati al IE sono «reati funzionali propri».
3.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 314 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di peculato ascritto per l'appropriazione del televisore aziendale. Si deduce che il tribunale del riesame non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla ritenuta inidoneità delle giustificazione fornite dal ricorrente. La difesa, invero, attraverso specifiche allegazioni, aveva rappresentato che il 3 M televisore, abilitato al collegamento internet, era stato acquistato per monitorare, attraverso apposito servizio G.P.S., le aree di lavoro e gli spostamenti dei cd. "vigilini" della Azienda Città Servizi s.r.l. addetti alla sorveglianza delle aree di parcheggio, e che l'apparecchio era stato portato a casa del IE per consentire all'indagato di effettuare il monitoraggio dei dipendenti anche dal proprio domicilio.
3.3. Nel terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 314 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di peculato ascritto prelievo di somme della società in house anche mediante l'utilizzo della per carta di credito aziendale. Si deduce che il tribunale del riesame ha omesso di considerare che il denaro prelevato era in realtà del IE e non della Azienda Città Servizi s.r.l. Si era infatti documentato, mediante produzione dei modelli 770, che il IE, nonostante un compenso stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 pari ad euro 80.300 annui, aveva percepito emolumenti per importi nettamente inferiori, con un saldo favorevole al comune di Avellino, per il periodo 2010/2012, pari a 61.783 euro, ossia per una somma enormemente superiore a quelle indicate nelle contestazioni come indebitamente prelevate. Inoltre, dai bilanci della Azienda Città Servizi s.r.l., risultava che l'indagato: a) nell'anno 2010, a fronte di spese per 403,80 euro che si assumono indebite, non aveva ritirato 11.169,00 euro per compensi a lui spettanti quale amministratore, ed aveva procurato all'ente un utile di esercizio pari a 84.026,00 euro;
b) nell'anno 2011, a fronte di spese per 2.229,50 euro che si assumono indebite, non aveva ritirato 4.269,00 euro per compensi a lui spettanti quale amministratore, ed aveva procurato all'ente un utile di esercizio pari a 71.261,00 euro;
c) nell'anno 2012, a fronte di spese per 511,00 euro che si assumono indebite, non aveva ritirato 3.209,00 euro per compensi a lui spettanti quale amministratore, ed aveva procurato all'ente un utile di esercizio pari a 62.319,00 euro. A fronte di queste produzioni documentali, è illegittima l'affermazione dell'ordinanza impugnata secondo cui i bilanci [...] di certo non fungono di per sé da attestazione di legittimità delle voci contabili contenute». Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto in alcuna considerazione che una riprova della correttezza del comportamento del IE derivava dall'esame complessivo dei suoi comportamenti: i prelievi erano stati prelevati;
quando, a partire dal 2013, i compensi dell'amministratore erano statiAll fatti fino al 2012, ossia fino a quando parte dei compensi non erano stati 4 dimezzati, egli non potendo utilizzare giacenze di sua spettanza, si era astenuto da ulteriori prelievi.
3.4. Nel quarto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 314 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di peculato ascritto per l'utilizzo delle autovetture e biciclette aziendali. Si deduce che il tribunale del riesame non ha compreso, né correttamente valutato gli elementi prodotti dalla difesa. In particolare, le autovetture e le biciclette aziendali erano funzionalmente destinate a consentire agli operai delle cooperative di spostarsi da una edificio da pulire all'altro o da un'area da pulire all'altra, come evidenziava, in particolare il contratto stipulato da Azienda Città Servizi s.r.l. con la o.n.l.u.s. "Qua La Mano". L'ordinanza, a fronte del testo del contratto, il quale prevedeva che «La fornitura dell'attrezzatura e del materiale per il servizio sono a totale carico dell'A.C.S.», ha affermato, in contrasto con la lingua italiana, che l'autovettura o la bicicletta elettrica siano qualificabili come attrezzatura». Del resto, il descritto utilizzo dei beni aziendali implicava, ad avviso della difesa, «la migliore e compiuta realizzazione dei servizi (pubblici) di pulizia e verde della Città». Né può essere addebitabile al IE la decisione della LI di consentire alla figlia di utilizzare la bicicletta con pedalata assistita, raccomandandole di togliere il «cartellino» dal quale risultava l'appartenenza del veicolo alla Azienda Città Servizi s.r.l.
3.5. Nel quinto motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 273 cod. proc. pen. e 319 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione. Si deduce che l'ordinanza impugnata addebita al IE la gestione "privatistica" ed in una logica di "scambio" delle funzioni pubblicistiche esercitate alla volontà di affermare il proprio «potere clientelare attraverso l'assunzione di persone che avrebbero assicurato il potere politico-sociale nel piccolo centro di Avellino>>, pur in assenza di qualunque elemento idoneo a sostenere l'assunto. In particolare, non solo il IE non è un politico, ma, come risulta dalla documentazione puntualmente depositata davanti al Tribunale di Napoli, le persone assunte dalle cooperative sono tutte persone sulla soglia della povertà, e tutti gli operai, ivi compresi la LI, il DO ed il GR, furono selezionati dall'agenzia di lavoro interinale Adecco, e solo dopo di ciò inviati alla 5 M Azienda Città Servizi s.r.l. Inoltre, il giudice del riesame non tiene conto del fatto che il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento all'unica contestazione di corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960. 4. I motivi nuovi sono formulati con contestuale dichiarazione di interesse alla pronuncia ex art. 314, comma 2, cod. proc. pen., sottoscritta anche dall'indagato IE, ai fini del successivo esercizio dell'azione di accertamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, attesa le revoca della misura cautelare per difetto delle esigenze di cui all'art. 274 cod. proc. pen. con provvedimento del Tribunale di Avellino in data 30 settembre 2016. Detti motivi sviluppano le doglianze concernenti la configurabilità del delitto di corruzione. Si deduce, innanzitutto, che manca qualunque accertamento in ordine alla stipulazione di accordi corruttivi. A tal fine, si ribadisce, con puntualizzazioni, che il IE non era persona inserita nell'ambiente politico, che tutti i lavoratori delle cooperative erano stati selezionati a tal fine dall'agenzia ADECCO già nel 2010, ossia in epoca ben lontana dalla data indicata nelle contestazioni, facenti riferimento agli anni 2014 e 2015, e che gli stessi versavano in condizioni economiche di disagio;
si evidenzia, inoltre, che le o.n.l.u.s. «per definizione>> non ricavavano alcun profitto dall'attività svolta. Si evidenzia, poi, che scarsamente concludente, in ordine all'esistenza di un accordo illecito, è l'indizio costituito dalla dazione di una utilità corrisposta a terzi o, comunque, di una dazione priva di utilità patrimoniale per il presunto corrotto. Si rileva, poi, che il conferimento degli incarichi da parte di Azienda Città Servizi s.r.l. alle o.n.l.u.s. non può costituire il «prezzo» (meglio: l'utilità) della corruzione, posto che le cooperative non hanno scopo di lucro e l'ente pubblico versava alle stesse esclusivamente gli importi occorrenti per retribuire l'attività svolta nell'interesse della cittadinanza di Avellino. Quindi anche a voler ritenere sussistente a carico del IE l'indizio costituito dalla volontà affermare il proprio potere politico-clientelare, gli affidamenti dei servizi alle o.n.l.u.s. non costituivano un'utilità economica diretta né per il ricorrente, né per le cooperative. Si contesta, ancora, il vizio di motivazione in ordine alla prova dell'esistenza di un nesso causale tra il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica e la prestazione dell'utilità da parte del privato, nonché l'accettazione della stessa da parte del pubblico 6 Ал ufficiale. Non solo l'erogazione di una utilità non patrimoniale è indizio non risolutivo a tal fine, ma il tribunale del riesame valorizza il contenuto di un'intercettazione ambientale eseguita il 25 maggio 2015, nonostante questa sia stata utilizzata dal G.i.p. per escludere la sussistenza del reato di corruzione elettorale ex art. 86 d.P.R. n. 570 del 1960, ed attenga non all'assunzione presso una cooperativa, ma all'inserimento in un percorso formativo alla Regione Campania per 500,00 euro al mese.
5. Il ricorso proposto nell'interesse del IO e del NO è formulato in quattro motivi.
5.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 273, 63, 197 e 199 cod. proc. pen., a norma degli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da IA TI.
5.2. Nel secondo motivo, si lamenta violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., a norma degli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta configurabilità di un quadro gravemente indiziario a carico del UC e del NO.
5.3. Nel terzo motivo, si lamenta violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., a norma degli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
5.4. Nel quarto motivo, si lamenta violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., a norma degli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., avendo riguardo ad idoneità e proporzionalità della misura cautelare applicata.
6. Il ricorso proposto nell'interesse del DA è formulato in un unico motivo, nel quale si lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di ER UC, CE NO e GI DA sono attinti da sopravvenuta carenza di interesse, a differenza di quello presentato nell'interesse di ED LB IE, che però concerne motivi infondati. 7 AM 2. Nei confronti dei quattro ricorrenti sopra precisati, in pendenza del presente ricorso, è stata disposta la revoca della misura cautelare.
2.1. Costituisce principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il giudice dell'impugnazione è tenuto a pronunciarsi su un ricorso proposto avverso un provvedimento cautelare personale nelle more revocato o divenuto inefficace solo se vi sia, e sia espressamente dedotto, uno specifico interesse del ricorrente;
tale interesse può essere costituito dall'intenzione della parte servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione (per queste conclusioni, in termini estremamente rigorosi, Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002, nonché, successivamente, Sez. 6, n. 19217 del 21/03/2013, Cionfrini, Rv. 255135).
2.2. I ricorrenti ER UC, CE NO e GI DA, che avevano presentato ricorso allorché erano sottoposti alla misura dell'obbligo di dimora, non hanno rappresentato, dopo la cessazione del vincolo coercitivo personale, neppure in termini di mera allegazione, alcuno specifico interesse alla decisione sull'impugnazione da essi proposta davanti a questa Corte. Ne consegue che la revoca della misura cautelare nei confronti del UC, del NO e del DA ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse per gli stessi alla decisione del ricorso.
2.3. Il ricorrente ED LB IE, invece, nell'atto contenente i motivi aggiunti, ha dichiarato espressamente e personalmente il proprio interesse alla decisione del ricorso, ai fini del successivo esercizio dell'azione di accertamento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, in considerazione della revoca della misura per difetto delle esigenze cautelari. Ne consegue il dovere per questa Corte di pronunciarsi sull'impugnazione, ovviamente con riferimento ai soli profili attinenti la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, posto che l'eventuale insussistenza delle esigenze cautelari non può comunque fondare il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, atteso quanto previsto dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. Si procederà, pertanto, all'esame delle censure formulate nel secondo, nel terzo, nel quarto e nel quinto motivo di ricorso nonché nei motivi aggiunti, attenendo le stesse alla configurabilità dei gravi di indizi di colpevolezza dei delitti di peculato e di corruzione a carico del IE;
non saranno sottoposte a scrutinio le doglianze esposte nel primo motivo di ricorso, concernendo queste ultime il profilo delle esigenze cautelari.
3. Il secondo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, 8 M in quanto prospettano questioni omogenee, relative alla configurabilità del delitto di peculato in relazione a beni mobili diversi dal denaro (nel caso di specie, una televisione, nonché autovetture e biciclette aziendali), e che il ricorso asserisce utilizzati in linea con le esigenze e gli obblighi aziendali.
3.1. Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, costituisce peculato, e non già peculato d'uso, il reiterato utilizzo di un bene per finalità attinenti alla vita privata (così, con riferimento all'autovettura di servizio, Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266191, nonché con riferimento ad una radiotrasmittente, Sez. 6, n. 16381 del 21/03/2013, Apruzzese, Rv. 254709; cfr., inoltre, Sez. 6, n. 46061 del 17/09/2014, Caropreso, Rv. 260818, la quale esplicitamente puntualizza che occorre distinguere tra l'uso del veicolo improprio, ma non in contrasto con disposizioni normative, che, come tale, non configura appropriazione, e l'uso del veicolo per motivi personali e privati, che invece integra la fattispecie di peculato). Questo indirizzo - il quale, più che contrastare, opera un distinguo rispetto all'orientamento secondo cui la reiterazione delle condotte di utilizzo indebito dell'autovettura di servizio configura il delitto di peculato d'uso continuato (in tal senso v. Sez. 6 n. 14040 del 29/01/2015, Soardi, Rv.262974, e Sez. 6, n. 39770 del 27/05/2014, Giordano, Rv. 260458) - deve essere condiviso quando bene di proprietà pubblica è gestito con criteri personalistici, per un periodo prolungato ed al di fuori di ogni controllo, fino al punto che non è più possibile stabilire se, e in che misura, la cosa rimanga ancora destinata a finalità pubblicistiche. Ed infatti, l'art. 314, secondo comma, cod. pen., delimita l'ambito applicativo della fattispecie del peculato d'uso a situazioni contingenti ed occasionali, individuandone l'operatività «quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita»: ora, non può certo parlarsi di uso momentaneo della cosa», se questa è utilizzata per un consistente periodo di tempo per finalità extra-istituzionali, ed al di fuori di ogni controllo sulla sua destinazione pubblicistica. Del resto, può aggiungersi che l'uso prolungato ed arbitrario di un bene per sua natura deperibile, o comunque soggetto ad obsolescenza, comporta l'azzeramento o una fortissima decurtazione del valore economico dello stesso: detta condotta, allora, di fatto, corrisponde ad una sostanziale appropriazione del valore del bene, e, quindi, della stessa cosa, intesa come res economicamente valutabile.
3.2. Nella vicenda in esame, il Tribunale del riesame ha evidenziato che i beni aziendali precisamente: la televisione, le biciclette dotate di pedalata - 9 An assistita e le autovetture- erano assegnati dal IE a sé o a terzi non occasionalmente, e spesso per periodi di tempo prolungati e continuativi, in assenza di qualunque atto pubblico di destinazione o concessione in uso, ed al di fuori di qualunque criterio predeterminato. L'ordinanza, inoltre, ha spiegato perché non possono qualificarsi come "attrezzature", che, per effetto delle convenzioni, la società in house "Azienda Città Servizi" si impegnava a mettere a disposizione delle cooperative, né l'autovettura, utilizzata anche per recarsi in località di villeggiatura in periodo estivo a centinaia di chilometri di distanza da Avellino, né le biciclette dotate di pedalata assistita, una delle quali detenuta stabilmente da LU LI, legata da rapporti sentimentali con il ricorrente e dipendente della cooperativa "Qua La Mano". Il giudice del riesame, infatti, ha chiarito che i veicoli in questione sono beni estranei alla nozione di "attrezzatura" non solo in linea di principio, ma anche alla luce delle specifiche clausole contenute nelle convenzioni tra la "Azienda Città Servizi" e le cooperative;
in particolare, il contratto con la cooperativa "Qua La Mano" prevedeva esplicitamente che «il materiale fornito sarà per un massimo di € 50,00 (euro cinquanta) mensili», con «pagamento, subordinato alla presentazione del DURC e fatture, [...] mensilmente, salvo decurtazione per eventuali danni arrecati [...]», e, quindi, aveva ad oggetto beni di consistenza diversa da un'automobile o da una bicicletta. La motivazione esposta è immune da vizi logici o giuridici. Invero, le condotte descritte dal Tribunale del riesame, e prima ancora dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino nell'ordinanza genetica espressamente richiamata dal provvedimento impugnato in questa sede, offrono la rappresentazione di un uso non momentaneo», bensì prolungato, arbitrario e privatistico delle cose mobili in questione (televisione, autovetture, biciclette), tale da rendere impalpabile, o da eliminare del tutto, la destinazione pubblicistica delle stesse.
4. Il terzo motivo attiene alla configurabilità del delitto di peculato in relazione al denaro della società Azienda Citta Servizi, anche mediante l'utilizzo della carta di credito aziendale, e che il ricorso afferma fosse, per gli importi in contestazione, di spettanza del IE.
4.1. E' utile premettere, sebbene non contestato nel ricorso, che l'uso della carta di credito aziendale per finalità extraistituzionali integra il delitto di peculato (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 34440 del 07/06/2016, Limone, non mass., nonché Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, mass. per altro), e 10 M che tale conclusione non sembra controvertibile in quanto, attraverso la condotta in questione, l'agente viene ad utilizzare per scopi privati somme di denaro, e quindi ad appropriarsi delle stesse. Deve poi aggiungersi che, secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dal Collegio, l'appropriazione di denaro pubblico non è consentita neppure per soddisfare un diritto di credito dell'agente nei confronti della pubblica amministrazione, perché tale condotta, pur non aggredendo direttamente il patrimonio di questa, è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 cod. pen., che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (così Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190; nello stesso senso, tra le altre, in precedenza, Sez. 6, n. 8009 del 10/06/1993, Ferolla, Rv. 194922, e, più di recente, Sez. 6, n. 20940 del 22/02/2011, Gentile, Rv. 250055).
4.2. Nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che il ricorrente, con nota protocollata, aveva stabilito «di destinare parte del proprio compenso, per il raggiungimento di tali scopi [sviluppo servizi della mobilità cittadina, multimedialità in genere, attività esterne, sponsorizzazioni, decoro urbano, ecc.] nella misura di € 30.000 annui (euro trentamila annui). I settori ed i termini di intervento saranno, a mio insindacabile giudizio, di volta in volta indicati [...]». Ha poi osservato che, attraverso una carta di credito aziendale, erano state utilizzate disponibilità presenti su conti correnti della società in house Azienda Città Servizi per pagare spese di soggiorno, anche in località turistiche, per sé e per propri familiari (in particolare, moglie e cognato), ovvero per corrispondere il premio annuale relativo all'assicurazione dell'autovettura della cognata, oppure ancora per acquistare cappelli da donna e borselli;
altre spese per soggiorni in località turistiche ovvero per pedaggi autostradali erano state effettuate mediante risorse esistenti su conti correnti aziendali, previo rilascio di fatture intestate alla precisata società, ovvero mediante l'utilizzo di tessera viacard. Ha quindi escluso che il denaro pubblico possa essere gestito ad insindacabile giudizio» del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. E' inolte indicato nello stesso ricorso che le "destinazioni" dal IE alla società di parte dei propri compensi erano cessate dopo il 2012 a causa della riduzione degli emolumenti a lui corrisposti. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata risultano corrette anche in relazione agli addebiti in questione. Innanzitutto, infatti, la cessione di somme costituenti parte dei propri compensi, da un punto di vista giuridico, non poteva comportare l'immissione del 11 AM denaro in una sorta di "limbo", in forza del quale gli importi finivano sui conti aziendali, ma erano ancora appartenenti al patrimonio personale dell'amministratore: invero, il denaro, in quanto cosa fungibile, nel momento in cui confluiva sulle giacenze intestate alla società, diventava formalmente di spettanza di quest'ultima; d'altro canto, l'operazione non era nemmeno fiscalmente neutra, posto che, se le somme fossero state formalmente indicate come compensi percepiti dal ricorrente, lo stesso avrebbe dovuto pagare personalmente le imposte dirette secondo l'aliquota prevista per i suo redditi. Inoltre, la cessione delle somme era dichiaratamente finalizzata al raggiungimento di scopi sociali, ma questi certamente non erano ravvisabili in relazione alle spese sostenute dal ricorrente per sé o per i propri familiari per pranzi, cene o soggiorni in località di villeggiatura. In sintesi, allora, può dirsi, alla luce delle risultanze indicate dal giudice del riesame, che il ricorrente, allorché effettuava i pagamenti precedentemente descritti, non gestiva somme proprie, ma somme dell'Azienda Città Servizi, ed operava così, anche a voler ritenere sussistente una sua ragione di credito verso la società, una compensazione, come tale penalmente rilevante a norma dell'art. 314 cod. pen.; inoltre, è altamente opinabile proprio l'esistenza di un titolo per operare la compensazione, posto che la messa a disposizione di quella parte del proprio compenso che restava appostata sui conti aziendali era comunque dichiaratamente finalizzata al perseguimento di scopi "sociali". Per completezza, deve aggiungersi che l'ipotesi dell'impiego di risorse personali "lasciate" nelle casse della società non è nemmeno formulabile con riferimento alle spese effettuate in data 17 dicembre 2014, in relazione all'acquisto di undici cappelli da donna e di un borsello, per un importo pari complessivamente a 780,00 euro: questi acquisti, infatti, sono di ben due anni successivi alle "destinazioni" all'ente delle quote di compensi di spettanza del ricorrente.
5. Il quinto motivo ed i motivi nuovi, infine, si riferiscono al delitto di corruzione, e contestano la configurabilità del quadro gravemente indiziario.
5.1. La prova della commissione di un reato, e quindi anche del delitto di corruzione, può sicuramente essere raggiunta attraverso indizi, per effetto del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. E' vero, poi, che non tutti gli indizi hanno la medesima gravità e precisione, e che, in particolare, la dazione di un'utilità a soggetti diversi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio cui è imputabile l'atto oggetto di mercimonio costituisce indizio che ha, o meglio può avere, un'efficacia dimostrativa inferiore ad altri. Tuttavia, è compito 12 del giudice di merito stabilire se gli indizi acquisiti abbiano complessivamente la capacità di dare evidenza della sussistenza del fatto di reato, trattandosi di problema attinente alla valutazione della prova: il giudice di legittimità può solo verificare se l'apprezzamento effettuato dal giudice di merito in proposito abbia rispettato i criteri fissati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e non debba ritenersi apparente, apodittico o manifestamente illogico, ma non anche rivalutare gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito (così, ad esempio, Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721, nonché Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; cfr., inoltre, Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992, Sez. 1, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880, e Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401, secondo le quali il controllo della Corte di cassazione sulla valutazione della prova indiziaria non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, ma deve fermarsi alla verifica dell'eventuale ricorso nella decisione a mere congetture invece che a massime di esperienza). Nel compiere il sindacato sulla tenuta logica della motivazione fondata su una prova indiziaria, inoltre, il giudice di legittimità deve tener conto che requisito della molteplicità, da cui discende una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto (così Sez. 5, n. 16397 de 21/02/2014, Maggi, Rv. 259552). I limiti in questione, ancora, sono a maggior ragione evidenti quando l'accertamento abbia ad oggetto i gravi indizi di colpevolezza. Invero, secondo l'insegnamento giurisprudenziale consolidato, condiviso dal Collegio, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in quanto il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di 13 Ал circostanze già esaminate dal giudice di merito (così Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).
5.2. Nella vicenda in esame, il Tribunale di Napoli ha rilevato, in primo luogo, con valutazione non contestata né nel ricorso né nei motivi nuovi del IE, che gli affidamenti dei servizi alle società cooperative o.n.l.u.s "C.C.S.E.", facente capo, in particolare, al UC ed al NO, "Qua La Mano", di cui era amministratore di fatto e dominus il DA, nonché "La Casa sulla Roccia" e RA, di cui era presidente AU NO, erano avvenuti in violazione della disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice degli Appalti) e successive modificazioni, nonché, in generale, in violazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra operatori economici, per l'assenza, tra l'altro, di qualunque forma di pubblicità della manifestazione della volontà di stipulare contratti di tal tipo. Ha poi osservato che il IE interveniva sui dirigenti delle cooperative così beneficiate sia per decidere chi dovesse essere assunto dalle predette cooperative, e chi dovesse essere allontanato (emblematica la vicenda del licenziamento di NN OM OL, dipendente delle cooperative "La Casa sulla Roccia" e RA, facenti capo a AU NO, seguita a brevissima distanza temporale dall'assunzione di GO DO, figlio di LU LI, sentimentalmente legata al ricorrente), sia per imporre l'iscrizione dei dipendenti ad un sindacato (ci si riferisce all'iscrizione dei dipendenti delle cooperative facenti capo al già citato NO al sindacato FILAS, effettuata per avvantaggiare ET AC, sindacalista amico del ricorrente, dietro versamento della somma di 5 euro per iscritto). Ha inoltre rappresentato che il IE aveva interesse ad esercitare un «potere clientelare», come dimostra l'attivazione in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania nella primavera del 2015, in favore dell'ex-sindaco di Avellino De Luca, nonché, in precedenza, per il rinnovo del consiglio comunale di Avellino, per il quale era candidata la cognata RA Matetich. La valutazione di gravità indiziaria così delineata si presenta immune da vizi logici, perché valorizza indizi plurimi, significativi e convergenti nell'evidenziare un rapporto di scambio tra il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio da parte del IE, quali l'affidamento dei servizi in violazione delle disposizioni e dei principi normativi, e l'assunzione, da parte delle cooperative affidatarie dei servizi, di persone indicate dal ricorrente o comunque di comportamenti segnalati dal medesimo soggetto, come l'iscrizione dei dipendenti ad un 14 Ал sindacato. Dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti, non solo si evince la pluralità e la significatività dei vantaggi reciprocamente scambiati tra il ricorrente e gli amministratori delle cooperative, in un rapporto di duratura intersecazione, ma viene anche specificamente ad emergere l'interesse del IE a prestazioni in sé prive di diretta utilità patrimoniale, e però idonee a rafforzare il suo potere clientelare, alla luce dell'interessamento da lui espressamente manifestato in occasione delle competizioni elettorali in favore di persone politicamente rilevanti. Restano perciò prive di decisiva consistenza le critiche formulate nel ricorso. In particolare, se le cooperative non ricavavano «per definizione» alcun profitto dall'attività svolta, era comunque interesse degli amministratori delle stesse l'accaparramento di rapporti contrattuali, anche per trarre un personale reddito. Inoltre, se la LI, il DO ed il GR erano stati già selezionati dall'agenzia interinale Adecco nel 2010 per essere inviati alla Azienda Città Servizi s.r.l., l'ordinanza impugnata rappresenta puntualmente che proprio il DO fu assunto dalle cooperative "La Casa sulla Roccia" e RA, facenti capo a AU NO, nel settembre 2015, dopo il licenziamento di NN OM OL deciso dal IE. Ancora, la vicenda dell'attivazione in occasione della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania nella primavera del 2015, in favore dell'ex-sindaco di Avellino De Luca se non si è tradotta nella commissione di un reato, è comunque logicamente apprezzabile come indicativa dell'interesse del ricorrente a partecipare attivamente a campagne elettorali a sostegno di personalità politiche influenti;
d'altro canto, anche la vicenda dell'iscrizione "suggerita" al sindacato FILAS dei dipendenti delle cooperative facenti capo all'NO è coerente con la finalità, ravvisata dai giudici di merito in capo al IE, di esercitare ed affermare il proprio potere clientelare. In linea generale, infine, e per apprezzare l'assenza di decisività dell'argomento esposto nel ricorso secondo cui gli affidamenti di servizi alle o.n.l.u.s. non costituivano un'utilità economica diretta né per il ricorrente, né per le cooperative, può essere utile rilevare che, nel reato di corruzione, alla luce del testo delle disposizioni normative di cui agli artt. 219, 320 e 321 cod. pen., né l'atto contrario ai doveri di ufficio deve procurare un vantaggio patrimoniale, né l'utilità promessa o conseguita deve essere economicamente apprezzabile (cfr., a titolo meramente esemplificativo, in relazione alla non necessità della natura patrimoniale dell'utilità promessa o conseguita dal pubblico ufficiale, Sez. AM 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci, Rv. 266991). 15 6. In conclusione, all'infondatezza dei motivi addotti segue il rigetto del ricorso proposto nell'interesse del IE, e la condanna dello stesso al pagamento delle spese del procedimento. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per ragioni non imputabili ai ricorrenti, non configurando una ipotesi di soccombenza, determina invece la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse del UC, del NO e del DA, ma esclude la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali o di somme in favore della cassa delle ammende (così, tra le tante, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166, nonché da ultimo Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di IE ED LB, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di DA GI, UC ER e NO CE per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 15 novembre 2016 Il Presidente Il Consigliere estensore CE Rotundo Antonio Corbo Vinceuro Rekunds DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC 2016 IL D E M E IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO R P U S Pera Especite 16