Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/04/2001, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA.5 89 0 /0 1 IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DY CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Rivolusine des centrath Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Effecti BALDASSARRE Presidente Dott. Vincenzo R.G.N. 21033/98 Cron. 12681 Dott. Giandonato - Consigliere NAPOLETANO - Rep. 2123 CIOFFI Consigliere Dott. Carlo - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - Ud. 21/11/00 _ Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig .24 SENTENZA per diritti L. 3000 23.04.01 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA PALA GIANCARLO, elettivamente P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARCIALIS LUIGI, giusta delega in atti;
55 13000 CANCELLERIA ricorrente contro 00674220 SPANO PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSANDRIA 128, presso lo studio dell'avvocato PIRO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ANTONINO, difeso dall'avvocato MACCIOTTA BRUNO, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio delega in atti%;B dal Sig. MARCIALIS 3000 per dirit - -2000 controricorrente 05-06-01 1889 avverso la sentenza n. 199/98 della Corte d'Appello di IL CANCELLIERE -1- CAGLIARI, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umberto udienza del 21/11/00 dal ry GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. Mercialis per diritti L. 3002 000 11 7.6.7001 CANCELLERIA CANCELLERIA. IL CANCELLIERE CANCELLERIA CANCELLERIA OF471331 CANCELLERIA CANCELLERIA CANCELLERIA 471330 13000 CANCELLERIA sopia jogale CANCELLERIA MARCIALS CANCELLERIA 3600073 L.. 8 6 of DF471320 1513000 OF471335 CANCELLERIA ANCELLERIA CANCELLERIA OF471329 -2- Svolgimento del processo Con citazione 23.1.1989 RL PA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari ER AN esponendo che tra le parti, il 1.12.1987, era intervenuto contratto preliminare in base al quale esso esponente aveva promesso di vendere allo AN, per il prezzo di L.36.500.000, una abitazione sita al 6° piano della via S.Antonio di Quartu S.Elena. Esponeva altresì che lo AN, che era andato immediatamente ad abitare l'immobile, non aveva adempiuto agli obblighi su di lui gravanti non versando il residuo del prezzo dovuto e rifiutando di stipulare l'atto definitivo entro il 27.1.1988. Chiedeva pertanto l'emissione di sentenza costitutiva ex art.2932 c.c.c му nonché la condanna dello AN al risarcimento dei danni. Lo AN, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda assumendo che l'immobile gli era stato venduto come appartamento per civile abitazione mentre era in realtà un locale di sgombero, edificato in difformità dalla concessione edilizia e pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto de quo per inadempimento del PA con condanna dello stesso alla restituzione degli acconti versati pari a L.11.300.000 ed al risarcimento danni. L'attore quindi modificava le proprie conclusioni chiedendo anch'egli la risoluzione del contratto per inadempimento dello AN e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni ma, al momento di concludere, concludeva in conformità alle conclusioni assunte nell'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale, con sentenza 30.4.1996, rigettava la domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., accoglieva la domanda riconvenzionale pronunziando la risoluzione del preliminare per inadempimento del PA e condannando lo stesso alla restituzione della somma di L. 11.300.000 versata quale acconto del prezzo ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il PA chiedendo che venisse pronunziata la risoluzione del contratto per inadempimento dello AN con condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni. Lo AN, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata. Con sentenza in data 17.4/16.6.1998, la Corte di appello di Cagliari rigettava l'appello del PA, condannandolo alle spese del grado. му Osservava la Corte territoriale che la dizione contenuta nell'atto escludeva che le parti, in esso, si fossero riferiti a qualcosa di diverso da un appartamento di civile abitazione. Era da escludere poi che gli atti di provenienza fossero stati mostrati allo AN;
del resto, la formula “come da atto di provenienza" era da considerarsi meramente di stile. L'unico atto di provenienza poteva essere il contratto definitivo (non quello preliminare); e non risultava che lo stesso fosse stato mai in precedenza mostrato allo stesso AN (teste Pagani). La prova per testi richiesta era poi inammissibile perché già espletata(con esito negativo) in prime cure. Né aveva risolutivo rilievo la circostanza secondo cui sarebbe stato noto allo AN che l'immobile era privo di abitabilità, in quanto tanto non sarebbe comunque sufficiente a ingenerare nello stesso AN la consapevolezza che la destinazione dell'immobile in questione era locale di sgombero, insuscettibile, per l'altezza, di modifica ad abitazione. 2 La comune volontà delle parti emergente dalle risultanze processuali, ivi inclusa la constatata tramezzatura del locale che evidenziava l'esistenza di una abitazione, era quella di compravendere un'abitazione, sicchè la domanda di risoluzione dello AN doveva essere accolta. Il comportamento del PA integrava poi un comportamento potenzialmente lesivo, donde la infondatezza della censura relativa alla condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Ancora non era fondata la richiesta di risarcimento formulata dal PA e connessa all'occupazione dell'immobile per alcuni anni e nel mancato pagamento delle spese condominiali da parte dello AN;
posto che la risoluzione è seguita ad inadempimento del PA, lo stesso AN non era tenuto all'adempimento di alcuna obbligazione nascente dal contratto in му esame, mentre il protrarsi della detenzione era da ritenersi originata anche dall'iniziale pretesa del PA volta all'adempimento del contratto. La domanda relativa agli oneri condominiali (eventualmente anche a titolo su cui il di indebito arricchimento) costituiva poi domanda nuova contraddittorio non era stato accettato. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, RL PA;
resiste con controricorso ER AN. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'istanza di differimento dell'odierna udienza proposta dallo AN;
come già ritenuto (v. provvedimento a margine della stessa), va rilevato che correttamente la comunicazione della data dell'udienza venne effettuata in cancelleria, atteso che il domiciliatario si era trasferito, come da attestazione dell'Ufficiale giudiziario (cfr. Cass. 16.1.1982, n.269). 3 Tale istanza pertanto non poteva e non può essere accolta. Con il primo motivo di ricorso (violazione degli artt. 360, n.3 e 356 cpc;
violazione degli artt. 2733 e 2753, 1362 c.c., in ordine alla invocata risoluzione per inadempimento dello spano) si sostiene la tesi, basata sulle risultanze dell'atto di provenienza dell'immobile compravenduto e sulla conseguente conoscenza da parte dello AN delle condizioni, giuridiche e di fatto, del bene, che, su tali presupposti, era da ascriversi al predetto la responsabilità dell'inadempimento. Va ricordato al riguardo che il giudice dell'appello ha ampiamente motivato le ragioni che lo hanno indotto a ritenere in primo luogo che l'oggetto della vendita fosse una casa di civile abitazione (segnatamente, la descrizione della porzione immobiliare in questione) e, ancora, che non vi fosse prova circa la conoscenza, da parte del promissario acquirente, degli atti di provenienza (significativa al riguardo la testimonianza Pagani). му Ancora, argomenta la Corte di appello di Cagliari, la prova richiesta, oltrechè preclusa dall'essere già stata espletata in primo grado una prova testimoniale, era altresì da considerarsi ininfluente, in ragione del fatto che ove anche si fosse provato che lo AN fosse stato consapevole che il PA aveva promesso di acquistare da terzi un locale di sgombero, pure ciò che lo stesso AN intendeva acquistare era indicato come una vera e propria unità abitativa. A siffatta ricostruzione, precisa e argomentata, il ricorrente in buona sostanza ne contrappone una diversa, che, a parte le doglianze riferite alla mancata ammissione delle prove, valuta in maniera diversa le risultanze processuali. Poiché si verte in tema di interpretazione del contratto, deve essere qui ricordato come sia consolidata la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che la ricerca della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto si traduce in una indagine e valutazione di fatti affidate esclusivamente al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità oltre che per illogicità ed inadeguatezza, per violazione delle regole di ermeneutica (cfr. Cass. 12.3.1994, n.2415). Nel caso di specie, si è già detto che è più che chiaro il procedimento logico seguito per giungere alla decisione;
quanto alla violazione (come prospettata) delle regole di ermeneutica, la stessa non sussiste, atteso che la Corte sarda ha fatto buon governo dell'art. 1362 c.c., privilegiando la lettera del contratto, che, come si è ricordato, conteneva una descrizione dell'immobile tale da non consentire dubbi circa l'oggetto del contratto stesso, e cioè un appartamento da destinarsi a civile abitazione. Ogni ulteriore argomentazione è resa inconferente da quanto accertato (in му fatto) circa la insussistenza di prove sulla conoscenza, da parte dello AN, degli atti di provenienza, donde l'inconsistenza della dedotta violazione di legge. La Corte territoriale ha poi ampiamente e correttamente motivato circa la mancata ammissione delle (ulteriori) prove richieste dal PA, senza che tale motivazione sia stata specificamente fatto oggetto di censura. Il definitiva, si propone una diversa interpretazione del contratto rispetto a quella operata dal giudice del merito;
tale censura è inammissibile in cassazione (cfr. Cass.2.2.1996, n.914). Il motivo non può essere pertanto accolto. Con il secondo motivo, basato su asserita violazione degli artt.360, nn.3 e 5, e 278 cpc;
nonché sulla mancanza di prove in ordine alla sussistenza di danni, il ricorrente sostiene che non potrebbe ritenersi sufficiente al riguardo la mera potenzialità dannosa del fatto. Premesso che non sussiste l'adombrato vizio di mancata motivazione sul punto, in quanto, al contrario, la sentenza impugnata dà conto delle ragioni 5 che sono alla base della ritenuta potenzialità dannosa del comportamento del PA, è semplicemente inesatto sostenere che tale estremo non sia sufficiente ad affermare la risarcibilità, in astratto, dell'illecito perpetrato. E' ovvio che sarà poi questione di prova la valutazione dell'effettivo danno, ma tanto non elide la potenzialità dannosa di un comportamento che, in quanto tale, dà luogo alla astratta risarcibilità di un danno (cfr. Cass.30.5.1987, n.4822) e ciò in base alle considerazioni puntualmente riportate nella sentenza impugnata. Anche tale motivo non merita pertanto accoglimento. Il terzo motivo (violazione degli artt. 360, nn.3 e 5 cpc e 1458 c.c.; effetti della risoluzione del contratto;
restituzione) si incentra sul fatto, incontestato, che lo AN aveva occupato l'immobile de quo per circa му quattro anni;
da qui la richiesta, per verità basata su titoli variamente prospettati (risarcimento danni, indennizzo, indebito arricchimento), del pagamento di quanto ritenuto spettante per la occupazione suddetta, oltrechè per gli oneri condominiali. La Corte cagliaritana ha motivato la reiezione di tale domanda osservando che "atteso che la risoluzione è stata pronunciata per inadempimento del PA, lo AN non è tenuto all'adempimento di alcuna obbligazione nascente da quel contratto ed, inoltre, che lo AN ha continuato a detenere l'immobile anche sulla considerazione... che inizialmente il PA pretendeva l'adempimento dello stesso”. E' stato ritenuto che tra gli effetti restitutori conseguenti alla pronunciata preliminare risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento del promittente venditore rientra l'obbligo del promissario, al quale sia stato anticipatamente consegnato l'immobile promesso in vendita, di corrispondere alla controparte (che ne abbia fatto espressa richiesta) l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene nell'intervallo 6 compreso tra la consegna del bene e il rilascio del medesimo (cfr. Cass.5.4.1990, n. 2802). qui affermato Sulla base di tale condiviso principio, la decisione adottata sul punto non può essere condivisa e la denunciata violazione dell'art. 1458 c.c. sussiste;
conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata sul punto. Spetterà ovviamente al giudice del rinvio valutare la domanda del PA al riguardo sia ai fini della qualificazione del titolo su cui si fonda, sia in relazione alla муз sussistenza dei presupposti necessari per la compiuta valutazione di essa, con specifico riguardo anche alla domanda relativa agli oneri condominiali, che la Corte cagliaritana ha considerata nuova siccome proposta per la prima volta in appello, e sul cui esito potrebbe influire la qualificazione di cui si è detto, e in ordine alla quale non risulta comunque chiaramente se ne sia stato pronunciato il rigetto o l'inammissibilità. Il giudice del rinvio si identifica nella Sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione. hoooo
P.Q.M.
10 290000 La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 21.11.2000 Il Presidente Bellassame Il Consigliere estensore Viz Maven faldan IL CANCELLIERE C1 Talarico Roma 20 APR. 2001 IL CANSERTERE Color.co