Sentenza 31 gennaio 2013
Massime • 1
Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Fattispecie in materia di procedimento "de libertate").
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- 2. Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020
Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2013, n. 19209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19209 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2013 |
Testo completo
कसर 1 9 209 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -· Presidente - Sent. n. sez.229 Vincenzo Rotundo Domenico Carcano CC 31/1/2013 Giorgio Fidelbo -Relatore - R.G.N. 44091/12 Angelo Capozzi Benedetto Paternò Raddusa ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da MA OL AR, nata il [...] a [...]; avverso l'ordinanza del 12 luglio 2012 emessa dal Tribunale di Chieti;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti ha respinto l'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. da MA OL AR, indagata del reato di peculato, contro il provvedimento con cui il G.i.p. in sede aveva respinto la sua richiesta di revoca del sequestro della somma di euro 35.157,35. 2. L'avvocato Nicola Antonio Sisti, difensore dell'indagata, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 322 e 322-bis c.p.p. nonché la mancanza assoluta di motivazione del provvedimento.
3. Nelle more del ricorso lo stesso difensore ha presentato rinuncia all'impugnazione, allegando la sentenza del Tribunale di Chieti che ha assolto la AR dai reati contestati, disponendo anche la restituzione della somma in sequestro. Pertanto, deve ritenersi che è sopravvenuta una carenza di interesse al ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile. Il venir meno dell'interesse, sopraggiunto alla proposizione del ricorso, non configura un'ipotesi di soccombenza e pertanto la ricorrente non deve essere condannata né alle spese processuali né al pagamento della sanzione in favore della cassa delle ammende (Sez. un., 25 giugno 1997, n. 7, Chiappetta).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 31 gennaio 2013 Il Consigliere estensore Presidente Vincento Round Vincenzo Giorgio Fidelbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 MAG 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito