Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
In tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, permane l'interesse a coltivare l'impugnazione solo se la parte intende servirsi dell'eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione. (Nella specie è stata esclusa la sussistenza di detto interesse, dedotto in relazione al danno all'immagine patito in conseguenza dell'emissione del provvedimento custodiale).
Commentari • 2
- 1. La raccomandazione è legale?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 febbraio 2021
- 2. Raccomandazione non è reato, purchè .. (Cass. 40061/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020
Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2013, n. 19217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19217 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/03/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 578
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 6470/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN EL nata il [...];
avverso l'ordinanza del 28/11/2012 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI FIRENZE;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. PAZZI GIULIANA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Firenze, nel decidere sulla impugnazione avverso l'ordinanza 9 ottobre 2012 del gip del Tribunale di Firenze che aveva applicato a NI DA, LL RE e AL SE la misura degli arresti domiciliari per i reati di utilizzazione di segreto di ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p., comma 3, perché quali responsabili della società Faam istigavano funzionari Trenitalia a rivelare loro notizie di ufficio segrete relativi a futuri ordinativi di acquisto, dichiarava inammissibile il ricorso di NI DA per carenza di interesse essendo stata revocata la misura dal gip. Rilevava che non vi era stata alcuna specifica deduzione di concreto interesse alla decisione ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. Nei confronti degli altri indagati revocava la misura ritenendo che non ricorresse il reato di utilizzazione del segreto di ufficio bensì quello di rivelazione di segreti di ufficio di cui all'art.326 c.p., comma 1 e, comunque, la evidente assenza di esigenze cautelari.
Propone ricorso NI DA a mezzo del proprio difensore deducendo il proprio interesse all'accertamento della assenza originaria delle condizioni per l'emissione della misura. A tal fine osserva che in sede di udienza camerale aveva prodotto documentazione per dimostrare i danni subiti dall'emissione della misura e che, in caso di mancata valutazione del merito, avrebbe subito una disparità di trattamento rispetto ai coindagati che, atteso che per loro vi era stato l'annullamento e non la revoca della misura, potranno chiedere la riparazione per ingiusta detenzione.
Deduce, quindi, con primo motivo la illegittimità dell'ordinanza non potendo essere applicata alcuna misura essendo configurabile nel caso di specie, alla stregua della contestazione, l'ipotesi di cui all'art. 326 c.p., comma 1. Con secondo motivo deduce la insussistenza di gravi indizi per la irrilevanza del materiale probatorio, chiarendo che i colloqui intercettati con il personale Trenitalia, valorizzati nell'ordinanza cautelare, riguardavano l'esecuzione di un contratto già acquisito dalla società sua datrice di lavoro.
Con terzo motivo deduce la insussistenza delle esigenze cautelari sin dall'emissione dell'ordinanza.
Il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche in caso di revoca della misura cautelare può permanere l'interesse alla sua impugnazione;
tale interesse è, però, ritenuto sussistente soltanto laddove la parte intenda servirsi del provvedimento al fine della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art.314 c.p.p.. È quindi necessario che innanzi al giudice del riesame venga espressamente manifestato e motivato tale tipo di interesse (Cass. Sez. Un. Sent. 7931 del 1/3/11). Nel caso di specie, invece, sia davanti al Tribunale del Riesame che innanzi a questa Corte viene dedotto un diverso interesse, fondamentalmente relativo al danno di immagine conseguente alla emissione del provvedimento di custodia ed ad un presunto diverso trattamento rispetto agli altri indagati. In tal modo si manifesta il semplice interesse alla verifica della correttezza del provvedimento ma questo interesse non riveste le necessarie caratteristiche di "concretezza" ai fini della decisione su un provvedimento non più attuale.
Manca, in conclusione, l'interesse alla decisione di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2013