Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9388 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUB09 388 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto FALLIMENTO DI SEZIONE PRIMA CIVILE SOIETA' DI FATTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 6472/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere - Cron.25242 ConsigliereDott. Walter CELENTANO Consigliere 1893 Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 06/03/2002 Consigliere Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S EN TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti € 4505 28 GIU 2002 UM LO, ON AN, elettivamente CANCELLIERE 137, domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI presso l'avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che li rappresenta e t difende, giusta delega a margine del ricorso;
CANCELLER - ricorrente
contro
ASSICURAZIONI SpA in liquidazione coatta ALPI amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che loa 2002 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO 525 GIULIANO, giusta mandato in calce al controricorso;
1 - controricorrente
contro
FALLIMENTO ON FALLIMENTO UM LO, AN, FALLIMENTO UM LO & ON AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 151/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 27/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Malandrino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo I coniugi EA OL e CC NN pro- posero opposizione alla sentenza 23.1.1997 del Tribuna- le di Tempio Pausania, che aveva dichiarato il falli- mento della società di fatto tra loro e quello persona- le di essi soci, e all'uopo convennero il curatore del fallimento ed il creditore istante ALPI Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, deducendo, gra- 2 datamente, che erano mancati gli elementi costitutivi della società, era mancata la sua insolvenza, era de- corso il termine di cui all'art. 10 L.F. e non era sta- ta provata la loro qualità di imprenditori commerciali fallibili. Il tribunale, nella contumacia della curatela, ac- colse la opposizione con sentenza 1.X.1998, ritenendo non provata la società di fatto, ma respinse la domanda risarcitoria. La società in liquidazione propose impugnazione, che la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza 27.X.1999 accolse, rigettando la opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimen- to. Ha ritenuto la corte di merito che i comportamenti dei due coniugi avessero legittimamente indotto la so- cietà ricorrente per fallimento al convincimento che essi fossero legati da vincolo societario e che tanto bastasse per la pronunzia di fallimento, considerato che con la lettera 26.3.1991 destinata alla società Al- pi Assicurazioni essi avevano espresso la volontà di ricevere un mandato di agenzia per Olbia, da intestare congiuntamente al loro nome, che poi in quei termini era stato conferito e da loro sottoscritto;
e che la distinta delle provvigioni, due appendici costituenti 3 parte integrante del contratto 2.4.1991, l'obbligo del- la cauzione, una lettera di autorizzazione alla emis- sione e alla firma delle polizze erano tutti atti inte- stati ai predetti CC e EA ed erano stati tutti da loro sottoscritti. Ha negato la corte territoriale rilevanza alla cir- costanza che costoro avessero ricevuto dalla compagnia assicuratrice deleghe separate, essa non contraddicendo la fattispecie della coagenzia, la quale configurava così una ipotesi di società di fatto. Ha infine respinto la tesi della insussistenza del- lo stato di insolvenza, del decorso dell'anno entro il .. quale il fallimento avrebbe potuto essere dichiarato e della qualità di piccoli imprenditori degli opponenti. Hanno proposto ricorso per cassazione con tre moti- vi i coniugi EA;
ha resistito con controricorso हु la società in liquidazione coatta Alpi Assicurazioni. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la vio- lazione dell'art. 1 L.F-. e degli artt. 2083 e 2221 C.C., nonché la omessa, insufficiente e contradditto- ria motivazione sul punto della loro qualità di piccoli imprenditori. Assumono che la natura e la dimensione della loro attività, che si era concretizzata in prestazioni di 4 opera prevalentemente personale, meritasse la qualifi- cazione di piccolo imprenditore, se non di prestatori di opera parasubordinata, attesa anche la modestia del- la esposizione debitoria, di poco superiore a L. 30.000.000, e lamentano che tale deduzione non sia sta- ta esaminata dalla corte di merito. Con il secondo motivo sono denunziate la violazione dell'art. 2247 C., C., in relazione agli artt. 2 IV° comma e 35 dell'Accordo Nazionale Agenti;
e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Negano i ricorrenti che la coagenzia integrasse la fattispecie della società di fatto, mancando gli elementi del fondo comune dell'alea comune dei guadagni e delle perdite, ' dell'affectio societatis, mentre nella coagenzia cia- scuno degli agenti mantiene una gestione personale e disgiunta, come confermato dall'art. 35 citato. Con il terzo motivo denunziano i coniugi ricorrenti la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti della apparenza e della affectio societatis. Rilevano che se l'apparenza è mirata a tutelare l'affi- damento dei terzi, essa nella specie non fosse invoca- bile, perché la società Alpi Assicurazioni era ben con- sapevole della inesistenza della società e della natura di piccola impresa dell'agenzia, avendo conferito dele- ghe distinte ai due agenti ed avendo agito per recupe- 5 rare il proprio credito solo nei confronti di Tummeac- ciu OL. Il primo motivo è privo di qualunque fondamento, sia per la dedotta violazione di legge che per il vizio di motivazione. La corte di merito ha analizzato ciascuno degli elementi in discussione, afferenti alla identificazione della società di fatto tra i coniugi e alla loro condi- zione di fallibilità ed ha, con riguardo all'assunto. che essi ricorrenti fossero piccoli imprenditori, rile- vato che il fallimento dei soci consegue alla dichiara- zione di fallimento della società e non pone in discus- sione la qualità di imprenditore commerciale proprio perché, a norma dell'art. 147 L.F., al fallimento della società personale segue, in via di ripercussione, quel- lo dei singoli soci illimitatamente responsabili. La denunzia del vizio motivazionale è pertanto gra- tuita, quanto lo è quella della violazione delle norme indicate, tenuto conto del fatto che le società commer- ciali non sono dalla legge ( art. 1 L.F.) considerate piccoli imprenditori sottratti al fallimento. Degli altri due motivi l'esame va compiuto congiun- tamente, afferendo sostanzialmente all'unico tema della esistenza ovvero della apparenza verso i terzi della società. Escluso qualunque rilievo alla doglianza relativa al supposto vizio di motivazione, semplicemente enun- ciato e comunque resistito dalla ampia motivazione del- la sentenza impugnata, che ha analizzato una serie di elementi documentali dalla lettera alla società Alpi Assicurazioni, con cui i coniugi chiedevano un mandato agenziale congiunto;
al contratto poi stipulato con- giuntamente e congiuntamente intestato e sottoscritto "sotto l'unica voce agente"; alla distinta delle prov- vigioni, alla cauzione, alla autorizzazione ad emettere polizze, documenti tutti intestati ai due coniugi e da loro sottoscritti - ricavando, con argomentazioni logi- camente e giuridicamente congrue, la prova della esi- stenza della società, cui ha ritenuto che non fosse di ostacolo il rilascio di deleghe separate da parte della Alpi Assicurazioni, posto che l'Accordo Nazionale Agen- W y ti le considera compatibili con la coagenzia;
ancor me- no fondata è la censura laddove assume violato l'art. 2247 c.C., facendo leva sull'Accordo predetto, che ipo- tizza l'incarico coagenziale in termini idonei a con- servare il rapporto con uno degli agenti anche quando con l'altro si scioglie. E, infatti, la corte di merito ha desunto dagli elementi acquisiti, ancor più valoriz- zati dal rapporto di coniugio, la prova della società di fatto, rilevando che alla luce di essi la coagenzia 7 null'altro fosse che una società di fatto tra più agen- ti;
e per la sua adeguatezza la motivazione si sottrae al sindacato di legittimità, che nemmeno nella specie è proponibile con riferimento alla norma citata, poichè gli elementi costitutivi della società, dal fondo comu- all'alea dei profitti e delle perdite, alla affec-ne, tio societatis sono stati ricavati dalla documentazio- ne esaminata, richiedendo la attività svolta in comune necessariamente l'impiego di risorse personali e mate- riali per la organizzazione della agenzia e per le ope- razioni conseguenti;
comportando il rischio economico della iniziativa commerciale che si rifletteva su en- trambi a causa delle obbligazioni assunte con il con- tratto di coagenzia e delle altre che ne derivavano ed essendo sostenuta dalla affectio societatis, perchè co- stituiva l'oggetto di una volontà negoziale espressa dal predetto contratto. ई Quanto all'apparenza, il motivo perde ogni rilievo nel momento in cui le ragioni della decisione risultano fondate sulla effettività del rapporto societario, "avendo al sentenza impugnata affermato che tra la Oc- chioni e il EA intercorreva una società di fat- to avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di agen- te assicurativo". Ma ove diverso fosse stato il convincimento del 8 giudice di merito, nel senso, cioè, della mera apparen- za nei confronti dei terzi, la doglianza resterebbe co- munque svalutata dalla fragilità della argomentazione di supporto, volta a negare l'affidamento della società di Assicurazioni con cui i coniugi avevano operato, sia in ordine alla effettiva esistenza che in ordine alla consistenza di piccola impresa. La corte territoriale ha rilevato quanto fosse inconferente l'argomento ad- secondo cui, agendo esecutivamente per il re- dotto, - cupero del suo credito nei confronti del solo Tummeac- ciu, le Alpi Assicurazioni avrebbero dimostrato di con- siderare effettivo obbligato soltanto quest'ultimo - osservando che quella iniziativa era stata coerente con la facoltà che ha il creditore di agire nei confronti di tutti о di alcuni degli obbligati solidali, mentre con riguardo alla qualità di piccolo imprenditore ha - come più sopra si è ricordato che la considerato - società commerciale non possa essere considerata tale per il disposto dell'art. 1 L.F. Le spese processuali seguono al soccombenza e si 1.228650 liquidano in Euro. di cui per onorari Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in Eu- 9 1228,65 di ro.. di cui per onorari Roma 6.3.2002. Il Consigliere estensore Donato Plenteda ни DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 GIU.2002 Oggl, IL CANCELLIERE RI Di ZO B aROMAS;
t : 10 Euro 1000,00. Il Presidente Antonio Saggio Там що IL CANCELLIERE Di ZOMarie Ri обного 109T 129,11 456T 30,99 тот. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 1.5.8.11.2002 Prie 4. 43.165 al n. E. 760,10 CENTONESSANTA/10 (euro. p. Il Dirigent Area Cervizi (Dott.ssa Mari Grazia DI FILIPPO) Il Responsable Servizio Atti Giudiziari RACCICHIN!)