Sentenza 14 novembre 2003
Massime • 1
In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione tutti i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 9245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9245 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 14/11/2003
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FENU Luigi - Consigliere - N. 1576
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 13274/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RT Intesa BCI quale responsabile civile;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 25 ottobre 2002 con la quale, in parziale riforma della sentenza del 9 marzo 1995 del pretore di Padova, ha dichiarato di n.d.p. nei confronti dell'appellante AL RT per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni e i capi concernenti gli interessi civili anche nei confronti del responsabile civile Intesa BCI.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Diotallevi;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
Sentite le conclusioni della parte civile nella persona dell'avv. Altieri Giannantonio del foro di Rovigo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentite le conclusioni del responsabile civile nella persona dell'avv. Franchini del Foro di Venezia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AL RT e il responsabile civile BCI hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 25 ottobre 2002 con la quale, in parziale riforma della sentenza del 9 marzo 1995 del pretore di Padova, ha dichiarato di n.d.p. nei confronti dell'appellante AL RT per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni e i capi concernenti gli interessi civili anche nei confronti del responsabile civile BCI.
A sostegno del ricorso il AL ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 129 e 578 c.p.p. Secondo il ricorrente la Corte d'appello aveva tutti gli elementi per assolverlo ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; non ha invece proceduto ad alcuna autonoma valutazione in ordine a tale possibilità, recependo in maniera acritica la valutazione del primo giudice. 2) Violazione dell'art. 578 c.p.p. Violazione dell'art. 574 c.p.p. Violazione dell'art. 585, comma 4 c.p.p. sotto il profilo dell'omessa valutazione dei motivi nuovi). Violazione dell'art. 111 Cost. Il ricorrente censura la decisione della Corte che, a seguito della prescrizione maturatasi per cause non imputabili all'imputato, ha precluso di fatto la possibilità del diritto alla difesa nell'autonoma causa civile inserita nel procedimento penale. Anche se i motivi nuovi riguardavano, in appello, solo gli interessi civili, non poteva dichiararsi precluso l'esame degli stessi solo perché si era in presenza di una causa di prescrizione.
3) Violazione dell'art. 578 c.p.p. e 74 e ss. C.p.p. e comunque delle norme che disciplinano l'esercizio dell'azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno nonché dell'art. 46 c.p. Dalla motivazione della sentenza non emergerebbero gli elementi da cui dedurre il dolo del AL e quindi si poteva arrivare all'applicazione dell'art. 129 c.p. Il Responsabile civile INTESA BCI, già Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. ovvero ai sensi dell'art. 606 lett. c) per inosservanza degli artt. 125 e 578 c.p.p. ovvero ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza della motivazione, in relazione all'omessa motivazione in merito alla valutazione dei motivi di impugnazione, ai fini del giudizio, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nei limiti del disposto dell'art. 129, comma 2 c.p.p.
Il ricorrente censura il criterio interpretativo dell'art. 578 c.p.p. adottato dalla Corte d'appello in quanto, in sede di gravame, la valutazione della responsabilità dell'imputato ai fini civili non può limitarsi alla verifica della mancanza di prova d'innocenza, ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. in quanto la stessa dovrebbe implicare comunque l'esame compiuto dei motivi d'impugnazione proposti dall'imputato.
Tale esame avrebbe dovuto comportare la motivazione anche in ordine all'esclusione della valutazione dei motivi nuovi proposti dall'imputato.
2) Violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 2049 c.c. in relazione alla ritenuta responsabilità della banca per il fatto del proprio preposto.
La ricorrente censura la ritenuta sussistenza del vincolo di occasionalità necessaria tra l'operazione posta in essere dal AL e l'attività della Banca;
in questa circostanza ci si troverebbe in presenza di una attività atipica e sostanzialmente fiduciaria della custodia dei titoli nelle mani del Direttore.
A parere della Corte i ricorsi deve essere accolto, nei limiti e sensi più oltre chiariti.
A tal fine appare assorbente il primo motivo di gravame dedotto in entrambi i ricorsi.
Sia l'imputato che il responsabile civile lamentano l'omessa valutazione dei motivi nuovi dedotti in appello, da parte della Corte del gravame a causa dell'avvenuta maturazione del termine prescrizionale.
Tale censura appare fondata.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti assolutamente prevalente nel ritenere che in tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili;
al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno, dalla mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 c.p.p. (v. Cass., 9 aprile 1999, Pizzagalli, C.E.D. Cass. n. 213803; per un accertamento almeno sommario, delle ragioni fondanti il diritto della parte civile v. Cass., 8 marzo 2001, Franzan, C.E.D. Cass. n. 219510; v. anche Cass., Cass. 30 gennaio 1998,Giugliano, C.E.D. Cass. n. 210958).Nel caso in esame, al contrario la Corte d'appello, partendo dal presupposto che l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione, ha perimetrato l'ambito del suo intervento all'interno dei confini delineati dall'operatività dell'art. 129,c. 2 c.p.p. È quindi rimasta al di fuori del momento valutativo sia la preliminare ammissibilità dei motivi nuovi di appello ai fini della decisione in punto di responsabilità, sia, e a fortiori, la valutazione della loro reale incidenza sulla conferma o meno delle statuizioni civili pronunciate con la sentenza di primo grado. L'assenza di un preliminare momento valutativo in ordine al motivo di gravame, inficia inevitabilmente la declaratoria in ordine alla conferma delle statuizioni civili, conseguente alla sentenza d'appello, che, alla luce del suesposto principio di diritto, deve essere pertanto annullata sul punto, con rinvio degli atti al giudice civile competente in grado d'appello. Per quanto riguarda l'invocata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in punto di responsabilità penale, il ragionamento della Corte d'appello appare esente da censure logico - giuridiche, ed immune quindi da vizi di legittimità. Lo svolgimento dei fatti e l'analisi degli stessi appare sorretto da un percorso argomentativo coerente nelle premesse e nelle conclusioni, al fine di escludere la sussistenza dell'innocenza dell'imputato, sia attraverso la descrizione dei rapporti intercorsi tra il RO, lo LL e il direttore dell'agenzia bancaria AL, sia con riferimento alle modalità di esecuzione dell'operazione, dell'entità della stessa, al numero degli assegni emessi, al comportamento susseguente tenuto di fronte alle richieste della parte civile, e sulla riconducibilità dell'operazione al ruolo (direttore) rivestito dal AL all'interno dell'Agenzia.
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, e rigettati per il resto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello. Rigetta nel resto il ricorso del AL.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004