Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 9245
CASS
Sentenza 14 novembre 2003

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In tema di declaratoria di estinzione del reato, l'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione tutti i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati secondo quanto previsto dall'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2003, n. 9245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9245
    Data del deposito : 14 novembre 2003

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