Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2014, n. 16367
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Sentenza 17 luglio 2014

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In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore, che invochi il rimborso dei maggiori costi sopportati per l'adozione delle misure previste dal piano di sicurezza, è tenuto ad iscriverne tempestiva riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili, nonché ad esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare il titolo e l'ammontare della sua pretesa, e, infine, a confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale, trattandosi di fatti destinati ad incidere sull'opera commissionata ed a tradursi nell'esecuzione di maggiori lavori, tanto più che l'onere di cui all'art. 53 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350 (applicabile "ratione temporis") ha carattere generale e comprende tutte le richieste e le ragioni giustificatrici idonee ad incidere sul compenso spettante all'imprenditore assolvendo una funzione a tutela della P.A. appaltante, che deve poter esercitare prontamente ogni verifica necessaria a valutare l'esistenza, o meno, di una propria obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2014, n. 16367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16367
    Data del deposito : 17 luglio 2014

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