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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/05/2024, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1303/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 6 maggio 2023 svoltasi, giusta decreto del 2-04-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'attrice opponente precisava le conclusioni come da note scritte depositate il 30-04-2024;
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281
sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 6
N.R.G. 1303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1303/2023 R.G. avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”
PROMOSSO DA
Avv. (C.F. nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Locri (RC), rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Bovalino (RC), via G.
Fortunato n.1;
Attrice opponente –
CONTRO
con sede in Roma, via _1
G. Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore;
pagina 2 di 6 Opposta non costituita;
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'avv. in Parte_1
occasione dell'udienza del 6 maggio 2024;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso l'atto di citazione in opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420230027742226000 dell'importo di € 156,98 richiesto a titolo di contributo unificato- Tribunale di Patti -, giova osservare che, nel decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c. adottato in sede di verifiche preliminari, il Giudice “rilevato che benché Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio, non risulta costituita;
Osserva: In sede di verifiche preliminari si rileva d'ufficio il verosimile difetto di giurisdizione in materia dell'A.G.O. atteso che “il contributo unificato ha natura di "tributo erariale" che la parte è tenuta a versare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'Amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia. Titolare della pretesa tributaria è il . In ragione della natura Organizzazione_1
tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'Amministrazione giudiziaria.
Gli artt. 15 e 16 del T.U.S.G. attribuiscono, infatti, al funzionario di cancelleria il compito di vigilare sul corretto versamento del contributo unificato (il cui importo muta a seconda della natura e del valore della causa) ed altresì, nel caso pagina 3 di 6 di omessa o insufficiente corresponsione dello stesso, il compito di richiederne il pagamento o l'integrazione mediante la notifica di un "invito" a cui segue, in caso di inadempimento, l'iscrizione a ruolo. L'impugnazione della relativa cartella esattoriale dà luogo ad una controversia nella quale sono parti il soggetto obbligato al versamento del contributo e il , che Organizzazione_1
appartiene alla giurisdizione del giudice tributario” ( sez. I, Controparte_3
12/01/2021, n.394) e ancora che “L'opposizione ex art. 617 c.p.c., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi” (Cassazione civile sez. un., 17/04/2012, n.5994);
Rilevato ancora che non risulta evocato in giudizio il Organizzazione_1
che, pure, appare contraddittore necessario (vedi T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I,
12/01/2021, n.394); Ritenuto tuttavia che l'attività processuale diretta all'attuazione di un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio potrebbe rivelarsi superflua in ipotesi di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, ben potendo – eventualmente – l'opponente integrare il contraddittorio in sede di riassunzione dell'opposizione dinanzi alla
Giurisdizione Tributaria;
rilevato d'ufficio il verosimile difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, confermava la data della prima udienza del 6 maggio 2024, specificando, nel successivo decreto del 2
maggio 2024, che “Letta la memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata dall'avv.
pagina 4 di 6 nella quale si aderisce al rilievo d'ufficio del Giudice di cui al Parte_1
decreto del 22-02-2024 in ordine al verosimile difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario; Ritenuto, allora, che, con riferimento all'udienza già fissata per la data del 6 maggio 2024, possa utilizzarsi il modulo decisorio di cui all'art. 281
sexies c.p.c. anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione
civile sez. III, 19/12/2022, n.37137)”.
Parte opponente precisava le conclusioni, dichiarando di aderire al superiore rilievo e chiedendo che “il G.U. Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria.
Spese compensate anche alla luce del comportamento processuale di parte attrice e della contumacia di parte convenuta”, mentre _1
, ancorché ritualmente evocata in giudizio (cfr. produzione
[...]
del 31-10-2023) non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. Ciò premesso, per le ragioni già ampiamente articolate nel decreto del
22 febbraio 2024, sopra trascritte, nella specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario
territorialmente competente.
3. Stante la contumacia di parte opposta che non ha sostenuto spese,
nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1303/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 5 di 6 - Previa dichiarazione di contumacia di _1
;
[...]
1. Dichiara, in relazione alla cartella impugnata, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario territorialmente competente;
2. Nulla sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata ex artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Così deciso in Patti il 6-05-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
All'udienza del 6 maggio 2023 svoltasi, giusta decreto del 2-04-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'attrice opponente precisava le conclusioni come da note scritte depositate il 30-04-2024;
Il Giudice pone la causa in decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. a mente del quale “Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (281
sexies comma 1 c.p.c.).
pagina 1 di 6
N.R.G. 1303/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 1303/2023 R.G. avente ad oggetto: “opposizione ex art. 615 c.p.c.”
PROMOSSO DA
Avv. (C.F. nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Locri (RC), rappresentata e difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Bovalino (RC), via G.
Fortunato n.1;
Attrice opponente –
CONTRO
con sede in Roma, via _1
G. Grezer n. 14 (C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore;
pagina 2 di 6 Opposta non costituita;
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'avv. in Parte_1
occasione dell'udienza del 6 maggio 2024;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premesso l'atto di citazione in opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09420230027742226000 dell'importo di € 156,98 richiesto a titolo di contributo unificato- Tribunale di Patti -, giova osservare che, nel decreto ex art. 171 bis comma 3 c.p.c. adottato in sede di verifiche preliminari, il Giudice “rilevato che benché Controparte_2
ritualmente evocata in giudizio, non risulta costituita;
Osserva: In sede di verifiche preliminari si rileva d'ufficio il verosimile difetto di giurisdizione in materia dell'A.G.O. atteso che “il contributo unificato ha natura di "tributo erariale" che la parte è tenuta a versare, al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l'Amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia. Titolare della pretesa tributaria è il . In ragione della natura Organizzazione_1
tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell'Amministrazione giudiziaria.
Gli artt. 15 e 16 del T.U.S.G. attribuiscono, infatti, al funzionario di cancelleria il compito di vigilare sul corretto versamento del contributo unificato (il cui importo muta a seconda della natura e del valore della causa) ed altresì, nel caso pagina 3 di 6 di omessa o insufficiente corresponsione dello stesso, il compito di richiederne il pagamento o l'integrazione mediante la notifica di un "invito" a cui segue, in caso di inadempimento, l'iscrizione a ruolo. L'impugnazione della relativa cartella esattoriale dà luogo ad una controversia nella quale sono parti il soggetto obbligato al versamento del contributo e il , che Organizzazione_1
appartiene alla giurisdizione del giudice tributario” ( sez. I, Controparte_3
12/01/2021, n.394) e ancora che “L'opposizione ex art. 617 c.p.c., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, atteso che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e che il controllo delle cartelle esattoriali, configurabili come atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta a quel giudice quando le cartelle riguardino tributi” (Cassazione civile sez. un., 17/04/2012, n.5994);
Rilevato ancora che non risulta evocato in giudizio il Organizzazione_1
che, pure, appare contraddittore necessario (vedi T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I,
12/01/2021, n.394); Ritenuto tuttavia che l'attività processuale diretta all'attuazione di un eventuale ordine di integrazione del contraddittorio potrebbe rivelarsi superflua in ipotesi di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario, ben potendo – eventualmente – l'opponente integrare il contraddittorio in sede di riassunzione dell'opposizione dinanzi alla
Giurisdizione Tributaria;
rilevato d'ufficio il verosimile difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, confermava la data della prima udienza del 6 maggio 2024, specificando, nel successivo decreto del 2
maggio 2024, che “Letta la memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata dall'avv.
pagina 4 di 6 nella quale si aderisce al rilievo d'ufficio del Giudice di cui al Parte_1
decreto del 22-02-2024 in ordine al verosimile difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario; Ritenuto, allora, che, con riferimento all'udienza già fissata per la data del 6 maggio 2024, possa utilizzarsi il modulo decisorio di cui all'art. 281
sexies c.p.c. anche con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. (cfr. Cassazione
civile sez. III, 19/12/2022, n.37137)”.
Parte opponente precisava le conclusioni, dichiarando di aderire al superiore rilievo e chiedendo che “il G.U. Voglia dichiarare il difetto di giurisdizione a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria.
Spese compensate anche alla luce del comportamento processuale di parte attrice e della contumacia di parte convenuta”, mentre _1
, ancorché ritualmente evocata in giudizio (cfr. produzione
[...]
del 31-10-2023) non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
2. Ciò premesso, per le ragioni già ampiamente articolate nel decreto del
22 febbraio 2024, sopra trascritte, nella specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario
territorialmente competente.
3. Stante la contumacia di parte opposta che non ha sostenuto spese,
nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa n. 1303/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
pagina 5 di 6 - Previa dichiarazione di contumacia di _1
;
[...]
1. Dichiara, in relazione alla cartella impugnata, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario territorialmente competente;
2. Nulla sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata ex artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
Così deciso in Patti il 6-05-2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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