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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 12/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 743/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 743 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F.: ) , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.1.1981, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via Vittorio Veneto, n. 124/N, nello studio dell'Avv. Patrizia Covelli (C.F.:
– pec: C.F._2 it), che la rappresenta e Email_1 Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria,
[...]
(C.F.: P. IVA: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., già elettivamente CP_3 domiciliata in Reggio Calabria (c.a.p. 89127), alla via T. Campanella n. 46, nello studio dell'Avv. Elettra Cortese (C.F.: – C.F._3 pec: , rappresentata e difesa dall'Avv. Email_4
Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.: – C.F._4 pec: . ecavvocati.it), giusta procura notarile, Email_5 Email_6 in atti
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 28/11/2024
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall' art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
1 diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 premetteva: di aver ricevuto in data 9.5.2024 la notifica di un atto di precetto, su istanza di quale mandataria di Controparte_2
avente ad oggetto il pagamento della somma Controparte_1 di € 25.207,23; che la pretesa creditoria era fondata su un decreto ingiuntivo, n. 646/2021, emesso dal Tribunale di Crotone per la concessione di un prestito;
che ella stava già pagando il debito in esame, come da certificazione che esibiva. Chiedeva, pertant o, la sospensione e nel merito l'annullamento del precetto opposto.
2. La convenuta opposta si costituiva con propria comparsa, deducendo che l'opposizione era inammissibile in quanto, come si evinceva dalla stessa certificazione esibita da parte opponente , la trattenuta sullo stipendio come documentata riguardava altro decreto ingiuntivo, il n. 361/2021. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale;
all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
4. L'opposizione, formulata ex art. 615 c.p.c., è infondata. Come dedotto e dimostrato da parte convenuta, dall'esame della certificazione del 2.5.2024 del Ministero Economia Finanze e Ragioneria Territoriale Catanzaro/Crotone, prot. 19190 Servizio V, allegata da parte opponente, si evince che il titolo in forza del quale era stata incardinata in precedenza altra procedura esecutiva presso terzi è il decreto ingiuntivo n. 361/2021 , emesso dal Giudice di Pace di Crotone, per l'importo di € 2.158,33, oltre interessi e spese, e successivo atto di precetto notificato il 21.2.2022. Nelle note per l'udienza depositate il 23.11.2024 l'opponente segnala inoltre che per il decreto ingiuntivo costituente tito lo esecutivo la società convenuta aveva formulato atto di intervento in altra procedura esecutiva, già in corso (R.G.E.M. n. 227/2022) e il G.E., correggendo la precedente ordinanza di assegnazione, aveva incluso anche il credito di cui all'opposto atto di precetto. Tuttavia, tale questione riguarda la fase esecutiva e pertanto non può essere esaminata nel presente giudizio di opposizione ad atto di precetto.
2 L'opposizione dev'essere pertanto rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui dano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle qu estioni giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 743/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla convenuta opposta, che liquida in € 1.700,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge . Così deciso in Crotone, li 11.1.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 743 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F.: ) , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
4.1.1981, elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via Vittorio Veneto, n. 124/N, nello studio dell'Avv. Patrizia Covelli (C.F.:
– pec: C.F._2 it), che la rappresenta e Email_1 Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce all'atto di citazione
Attore opponente E (P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria,
[...]
(C.F.: P. IVA: , in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t., già elettivamente CP_3 domiciliata in Reggio Calabria (c.a.p. 89127), alla via T. Campanella n. 46, nello studio dell'Avv. Elettra Cortese (C.F.: – C.F._3 pec: , rappresentata e difesa dall'Avv. Email_4
Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.: – C.F._4 pec: . ecavvocati.it), giusta procura notarile, Email_5 Email_6 in atti
Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 28/11/2024
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall' art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
1 diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 premetteva: di aver ricevuto in data 9.5.2024 la notifica di un atto di precetto, su istanza di quale mandataria di Controparte_2
avente ad oggetto il pagamento della somma Controparte_1 di € 25.207,23; che la pretesa creditoria era fondata su un decreto ingiuntivo, n. 646/2021, emesso dal Tribunale di Crotone per la concessione di un prestito;
che ella stava già pagando il debito in esame, come da certificazione che esibiva. Chiedeva, pertant o, la sospensione e nel merito l'annullamento del precetto opposto.
2. La convenuta opposta si costituiva con propria comparsa, deducendo che l'opposizione era inammissibile in quanto, come si evinceva dalla stessa certificazione esibita da parte opponente , la trattenuta sullo stipendio come documentata riguardava altro decreto ingiuntivo, il n. 361/2021. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
3. All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale;
all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
4. L'opposizione, formulata ex art. 615 c.p.c., è infondata. Come dedotto e dimostrato da parte convenuta, dall'esame della certificazione del 2.5.2024 del Ministero Economia Finanze e Ragioneria Territoriale Catanzaro/Crotone, prot. 19190 Servizio V, allegata da parte opponente, si evince che il titolo in forza del quale era stata incardinata in precedenza altra procedura esecutiva presso terzi è il decreto ingiuntivo n. 361/2021 , emesso dal Giudice di Pace di Crotone, per l'importo di € 2.158,33, oltre interessi e spese, e successivo atto di precetto notificato il 21.2.2022. Nelle note per l'udienza depositate il 23.11.2024 l'opponente segnala inoltre che per il decreto ingiuntivo costituente tito lo esecutivo la società convenuta aveva formulato atto di intervento in altra procedura esecutiva, già in corso (R.G.E.M. n. 227/2022) e il G.E., correggendo la precedente ordinanza di assegnazione, aveva incluso anche il credito di cui all'opposto atto di precetto. Tuttavia, tale questione riguarda la fase esecutiva e pertanto non può essere esaminata nel presente giudizio di opposizione ad atto di precetto.
2 L'opposizione dev'essere pertanto rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liqui dano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle qu estioni giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 743/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla convenuta opposta, che liquida in € 1.700,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge . Così deciso in Crotone, li 11.1.2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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