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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 965/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DUCA DANIELA FRANCESCA , come da procura in atti. attori, contro
( ), CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIGANO PAOLA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il Sig. , premettendo di essere usufruttuario Parte_1
dell'appartamento sito in Pace del Mela, Piazza Municipio n. 52, concesso in locazione con contratto del
3 maggio 2017 ai signori e e che con lettera del 13 dicembre 2018 i CP_1 Controparte_2
conduttori avevano comunicato la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, chiedeva l'ammissione delle seguenti domande: 1) ritenuto il rapporto dilocazione intercorso tra il ricorrente e i signori e in relazione CP_1 Controparte_3
all'appartamento sito in Pace del Mela, Piazza Municipio numero 52 piano secondo ( distinto in catasto al foglio
9, particella 1874, sub 17), in virtù nel contratto del 3 maggio 2017 (registrato il 4 maggio 2017 al n. 001044 serie 3t cod. identificativo ) decorrente dal 15 maggio 2017 e scadente il 14 maggio CodiceFiscale_4
2021, ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'irrilevanza del preavviso di recesso inoltrato dai conduttori con lettera del 13 dicembre 2018, per le ragioni ivi indicate.
2) Ehi ritenere e dichiarare che per l'effetto dell'inutile decorso dei termini fissati nella diffida da remiere nel 27 dicembre
2018, il contratto di locazione di cui premessa si è risolto allagata del 21 gennaio 2019 punto
3) In linea gradata ritenuta la mora dei conduttori nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di gennaio
2019, dichiarare, comunque, la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile ai conduttori
4) per l'effetto, condannare e in solido, al risarcimento dei danni- in favore del CP_1 Controparte_2
ricorrente nella misura di euro 1.800,00, pari a sei mensilità di canone, a Parte_1
titolo di mancato preavviso di recesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo.
5) In subordine, ritenuta la consegna delle chiavi dell'appartamento avvenuta in data 2 aprile 2019 e, comunque, attesa la nuova lovcazione dell'unità immobiliare a decorrere dal primo giugno 2019, condannare e CP_1
in solido, al risarcimento dei danni-in favore del ricorrente Controparte_2 Parte_1
nella misura di euro 1.500,00 (per i canoni maturati dal primo gennaio 2019 al 31 maggio 2019), oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità.
6) Condannare, altresì, e in solido, al pagamento-in favore del ricorrente-della CP_1 Controparte_2
somma di euro 293,59 a titolo di oneri condominiali scaduti al 31 marzo 2019, oltre agli oneri dovuti sino alla nuova locazione dell'appartamento del primo giugno 2019 e, comunque, con il minimo di sei mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo.
7) Condannare e in solido, al pagamento delle spese e dei compensi del presente CP_1 Controparte_2
giudizio.
Si costituivano i convenuti i quali eccepivano la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: 1) rigettare il ricorso, ritenuta legittima la richiesta di risoluzione anticipata dei Sigg.ri /Torre, ricorrendone CP_2
i presupposti di legge;
2) Ritenere che i Sigg.ri non hanno alcuna pendenza di natura economica col Sig. avendo gli Parte_2 Pt_1
stessi corrisposto canoni di locazione e oneri condominiali fino al 30 marzo 2019, data in cui hanno liberato e riconsegnato l'immobile;
3) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente.
Avendo avuto la mediazione esito negativo, il giudizio è proseguito con l'escussione dei testi ammessi e successivamente, ritenuta la causa matura per la deciosione, veniva fissata l'udienza per la discussione trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
La domanda proposta dalla ricorrente è parzialmente meritevole di accoglimento.
Come costantemente previsto dalla giurisprudenza, l'esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore, nell'ambito di un rapporto locatizio, non produce i suoi effetti giuridici sino alla scadenza del termine di preavviso concordato tra le parti contrattualmente.
Nel caso di specie è provato documentalmente e di fatto confermato dal conduttore che non nega l'accaduto, che i conduttori e abbiano comunicato il rilascio CP_1 Controparte_2
dell'immobile senza rispettare il termine semestrale previsto dal contratto di locazione.
Ciò condurrebbe a considerare il conduttori, resistenti nel presente giudizio, obbligati alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de iure del preavviso e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione inoltrata senza il rispetto dei termini.
Questo in quanto, in caso di recesso del conduttore, l'effetto risolutivo della locazione si produce solo al momento del compimento del periodo di preavviso e, pertanto i canoni di locazione devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale a prescindere dal momento materiale del rilascio dell'immobile. ( Cass. Civ. Sen. 14.06.2016 n. 12157).
Né la giustificazione addotta da parte resistente, tra l'altro sprovvista di prova, può essere considerata un motivo grave che potrebbe giustificare la legettimità del recesso anticipato. E' necessario precisare che, pur avendo le parti contrattualmente previsto un termine di sei mesi per il recesso anticipato, i conduttori sono comunqwue tenuti a corrispondere i canoni di locazione sino al
31 maggio 2019, essendo stato l'immobile oggetto di causa, locato a terzi a partire dal mese di giugno
2019.
Per le medesime motivazioni i Sig.ri e sono tenuti a corrispondere la CP_1 Controparte_2
somma di 105,00 per oneri condominiali non pagati dall'1.01.2019 al 1.06.2019.
Si rigetta la richiesta di pagamento degli ultereiori oneri condominiali in quanto è stata raggiunta la prova, in corso di causa, dell'avvenuto pagamento.
Si rigetta inoltre la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, come formulata da parte ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova degli stessi, non essendo sufficienti la perizia di parte e la fattura prodotta.
Si condanna parte ricorrente alla restituzione del deposito cauzionale ammontante ad euro 900,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del rilascio dell'immobile.
Stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 965/2019 R.G.A.C., così provvede:
Accertato il mancato rispetto del termine di preavviso contrattuale, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente , della somma di Euro 1.500,00 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al soddisfo.
Condanna i resistenti e al pagamento, in favore del ricorrente, degli CP_1 Controparte_2
oneri condominiali ammontanti ad Euro 105,00, oltre interessi legali e rivalutazione dallo scadere al soddisfo.
Condanna alla restituzione del deposito cauzionale ammontante Parte_1
ad euro 900,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del rilascio dell'immobile. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21.03.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 965/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DUCA DANIELA FRANCESCA , come da procura in atti. attori, contro
( ), CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RIGANO PAOLA come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. il Sig. , premettendo di essere usufruttuario Parte_1
dell'appartamento sito in Pace del Mela, Piazza Municipio n. 52, concesso in locazione con contratto del
3 maggio 2017 ai signori e e che con lettera del 13 dicembre 2018 i CP_1 Controparte_2
conduttori avevano comunicato la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di locazione, chiedeva l'ammissione delle seguenti domande: 1) ritenuto il rapporto dilocazione intercorso tra il ricorrente e i signori e in relazione CP_1 Controparte_3
all'appartamento sito in Pace del Mela, Piazza Municipio numero 52 piano secondo ( distinto in catasto al foglio
9, particella 1874, sub 17), in virtù nel contratto del 3 maggio 2017 (registrato il 4 maggio 2017 al n. 001044 serie 3t cod. identificativo ) decorrente dal 15 maggio 2017 e scadente il 14 maggio CodiceFiscale_4
2021, ritenere e dichiarare l'inefficacia e/o l'irrilevanza del preavviso di recesso inoltrato dai conduttori con lettera del 13 dicembre 2018, per le ragioni ivi indicate.
2) Ehi ritenere e dichiarare che per l'effetto dell'inutile decorso dei termini fissati nella diffida da remiere nel 27 dicembre
2018, il contratto di locazione di cui premessa si è risolto allagata del 21 gennaio 2019 punto
3) In linea gradata ritenuta la mora dei conduttori nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di gennaio
2019, dichiarare, comunque, la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile ai conduttori
4) per l'effetto, condannare e in solido, al risarcimento dei danni- in favore del CP_1 Controparte_2
ricorrente nella misura di euro 1.800,00, pari a sei mensilità di canone, a Parte_1
titolo di mancato preavviso di recesso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo.
5) In subordine, ritenuta la consegna delle chiavi dell'appartamento avvenuta in data 2 aprile 2019 e, comunque, attesa la nuova lovcazione dell'unità immobiliare a decorrere dal primo giugno 2019, condannare e CP_1
in solido, al risarcimento dei danni-in favore del ricorrente Controparte_2 Parte_1
nella misura di euro 1.500,00 (per i canoni maturati dal primo gennaio 2019 al 31 maggio 2019), oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità.
6) Condannare, altresì, e in solido, al pagamento-in favore del ricorrente-della CP_1 Controparte_2
somma di euro 293,59 a titolo di oneri condominiali scaduti al 31 marzo 2019, oltre agli oneri dovuti sino alla nuova locazione dell'appartamento del primo giugno 2019 e, comunque, con il minimo di sei mensilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al soddisfo.
7) Condannare e in solido, al pagamento delle spese e dei compensi del presente CP_1 Controparte_2
giudizio.
Si costituivano i convenuti i quali eccepivano la improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni: 1) rigettare il ricorso, ritenuta legittima la richiesta di risoluzione anticipata dei Sigg.ri /Torre, ricorrendone CP_2
i presupposti di legge;
2) Ritenere che i Sigg.ri non hanno alcuna pendenza di natura economica col Sig. avendo gli Parte_2 Pt_1
stessi corrisposto canoni di locazione e oneri condominiali fino al 30 marzo 2019, data in cui hanno liberato e riconsegnato l'immobile;
3) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituita di fondamento giuridico e fattuale, la domanda di risarcimento danni formulata dal ricorrente.
Avendo avuto la mediazione esito negativo, il giudizio è proseguito con l'escussione dei testi ammessi e successivamente, ritenuta la causa matura per la deciosione, veniva fissata l'udienza per la discussione trattata secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
La domanda proposta dalla ricorrente è parzialmente meritevole di accoglimento.
Come costantemente previsto dalla giurisprudenza, l'esercizio del diritto di recesso da parte del conduttore, nell'ambito di un rapporto locatizio, non produce i suoi effetti giuridici sino alla scadenza del termine di preavviso concordato tra le parti contrattualmente.
Nel caso di specie è provato documentalmente e di fatto confermato dal conduttore che non nega l'accaduto, che i conduttori e abbiano comunicato il rilascio CP_1 Controparte_2
dell'immobile senza rispettare il termine semestrale previsto dal contratto di locazione.
Ciò condurrebbe a considerare il conduttori, resistenti nel presente giudizio, obbligati alla corresponsione dei canoni sino alla cessazione de iure del preavviso e cioè per sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione inoltrata senza il rispetto dei termini.
Questo in quanto, in caso di recesso del conduttore, l'effetto risolutivo della locazione si produce solo al momento del compimento del periodo di preavviso e, pertanto i canoni di locazione devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale a prescindere dal momento materiale del rilascio dell'immobile. ( Cass. Civ. Sen. 14.06.2016 n. 12157).
Né la giustificazione addotta da parte resistente, tra l'altro sprovvista di prova, può essere considerata un motivo grave che potrebbe giustificare la legettimità del recesso anticipato. E' necessario precisare che, pur avendo le parti contrattualmente previsto un termine di sei mesi per il recesso anticipato, i conduttori sono comunqwue tenuti a corrispondere i canoni di locazione sino al
31 maggio 2019, essendo stato l'immobile oggetto di causa, locato a terzi a partire dal mese di giugno
2019.
Per le medesime motivazioni i Sig.ri e sono tenuti a corrispondere la CP_1 Controparte_2
somma di 105,00 per oneri condominiali non pagati dall'1.01.2019 al 1.06.2019.
Si rigetta la richiesta di pagamento degli ultereiori oneri condominiali in quanto è stata raggiunta la prova, in corso di causa, dell'avvenuto pagamento.
Si rigetta inoltre la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, come formulata da parte ricorrente, non essendo stata raggiunta la prova degli stessi, non essendo sufficienti la perizia di parte e la fattura prodotta.
Si condanna parte ricorrente alla restituzione del deposito cauzionale ammontante ad euro 900,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del rilascio dell'immobile.
Stante la reciproca soccombenza, si compensano le spese del presente giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 965/2019 R.G.A.C., così provvede:
Accertato il mancato rispetto del termine di preavviso contrattuale, condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente , della somma di Euro 1.500,00 Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al soddisfo.
Condanna i resistenti e al pagamento, in favore del ricorrente, degli CP_1 Controparte_2
oneri condominiali ammontanti ad Euro 105,00, oltre interessi legali e rivalutazione dallo scadere al soddisfo.
Condanna alla restituzione del deposito cauzionale ammontante Parte_1
ad euro 900,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del rilascio dell'immobile. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21.03.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
(Dott. Maria Rita Cuzzola)