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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/07/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13485/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Costanza Liborio Maurizio;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per mandato CP_1 in atti dall'Avv. Degaetano Nicola;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.6.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero;
“nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 30.6.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 14.06.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto n. 4623 del 6.07.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Con ordinanza del 31/03/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - elaborata tenendo conto delle risultanze della documentazione prodotta, delle allegazioni delle parti, delle dichiarazioni rese dai figli in occasione del loro ascolto, del disinteresse manifestato dal padre verso la prole - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“previsione di affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c. alla madre dei figli: , nata l'[...], e , nati il Parte_2 Parte_3 Persona_1
22/09/2008; obbligo a carico del padre di versare per il mantenimento dei figli a Parte_1
, entro il giorno 5 del mese, l'importo di euro 400,00, avuto riguardo alla
[...] collocazione in via esclusiva presso l'abitazione materna, al notorio incremento delle esigenze dei minori in ragione della loro età, alla mancata produzione, da parte del resistente, di documentazione reddituale aggiornata rispetto all'esito delle indagini delegate alla Guardia di Finanza e alla percezione per intero da parte delle ricorrente dall'Inps dell'assegno unico erogato per i figli;
entrambe le parti contribuiranno al pagamento, ciascuna nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; il padre, che ormai risiede a AN PE JA, terrà con sé la terzogenita Pt_2 secondo le modalità concordate nella separazione consensuale omologata dal
Tribunale, purché vi sia il consenso della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, mentre gli incontri con e , in considerazione Parte_3 Per_1 della loro età (16 anni, c.d. grandi minori) saranno rimessi alla loro libera determinazione;
”
3. Entrambe le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/06/2025 hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni in quanto sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie a norme imperative di legge.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'adesione delle parti alla superiore proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto AN PE JA (PA) il 21/08/2014, da Parte_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] il
[...] CP_1
05/03/1984, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 13485/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Costanza Liborio Maurizio;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per mandato CP_1 in atti dall'Avv. Degaetano Nicola;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio – Scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.6.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero;
“nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 30.6.2025 - tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice delegato e, a seguito di ciò, la causa è stata posta in decisione. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta il 14.06.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto n. 4623 del 6.07.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Con ordinanza del 31/03/2025 il Giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. - elaborata tenendo conto delle risultanze della documentazione prodotta, delle allegazioni delle parti, delle dichiarazioni rese dai figli in occasione del loro ascolto, del disinteresse manifestato dal padre verso la prole - ai fini di una più sollecita definizione della controversia alle seguenti condizioni:
“previsione di affidamento esclusivo ai sensi dell'art. 337 quater c.c. alla madre dei figli: , nata l'[...], e , nati il Parte_2 Parte_3 Persona_1
22/09/2008; obbligo a carico del padre di versare per il mantenimento dei figli a Parte_1
, entro il giorno 5 del mese, l'importo di euro 400,00, avuto riguardo alla
[...] collocazione in via esclusiva presso l'abitazione materna, al notorio incremento delle esigenze dei minori in ragione della loro età, alla mancata produzione, da parte del resistente, di documentazione reddituale aggiornata rispetto all'esito delle indagini delegate alla Guardia di Finanza e alla percezione per intero da parte delle ricorrente dall'Inps dell'assegno unico erogato per i figli;
entrambe le parti contribuiranno al pagamento, ciascuna nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo
Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; il padre, che ormai risiede a AN PE JA, terrà con sé la terzogenita Pt_2 secondo le modalità concordate nella separazione consensuale omologata dal
Tribunale, purché vi sia il consenso della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche, mentre gli incontri con e , in considerazione Parte_3 Per_1 della loro età (16 anni, c.d. grandi minori) saranno rimessi alla loro libera determinazione;
”
3. Entrambe le parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/06/2025 hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa.
4. Nulla osta al recepimento delle superiori condizioni in quanto sono conformi all'interesse della prole e non sono contrarie a norme imperative di legge.
5. Va, infine, disposta, tenuto conto dell'esito del giudizio, la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'adesione delle parti alla superiore proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto AN PE JA (PA) il 21/08/2014, da Parte_1
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] il
[...] CP_1
05/03/1984, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal
Giudice Relatore.